CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 29450/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che i tre motivi di ricorso (aventi rispettivamente ad oggetto ilriconoscimento dell'attenuante “costituzionale” della lieve entità della rapina, laqualificazione giuridica del fatto e il riconoscimento della attenuanti generiche)difettano della necessaria specificità, in quanto, da un lato, meramenteriproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, concorretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti pienamenteaderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamente valutate, dal giudicedi merito, e, dall'altro, non contenenti specifica critica delle argomentazioni edelle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenza impugnata;Rilevato che il primo e il terzo motivo sono altresì inammissibili in quantoinerenti al trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta sulpunto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame dellededuzioni difensive;Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente