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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2025

Cassazione n. 30165/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il primo motivo è fondato, atteso che, dopo l'emissione, il 17 dicembre 2024, all'esito del giudizio di rinvio, della sentenza di appello, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 61, nn. 7) e 11) cod. pen., la parte offesa, [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha •rimesso, il 24 gennaio 2025, la querela presentata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento penale, in data 8 gennaio 2019 e che l'imputato, il 27 gennaio 2025, ha ritualmente accettato la remissione; che il reato oggetto di addebito è, ai sensi dell'art. 624, terzo comma, cod. pen., procedibile a querela di parte, non ricorrendo alcuna delle ipotesi, ivi espressamente indicate, che lo rendono procedibile d'ufficio; che. ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole, «La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; in proposito, cfr. anche Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023, Ciociano, Rv. 285103 - 01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv.281326 - 01); che, nel caso di specie, il ricorso risulta tempestivo; che la segnalata circostanza impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il primo motivo è fondato, atteso che, dopo l'emissione, il 17 dicembre 2024, all'esito del giudizio di rinvio, della sentenza di appello, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 61, nn. 7) e 11) cod. pen., la parte offesa, [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha •rimesso, il 24 gennaio 2025, la querela presentata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento penale, in data 8 gennaio 2019 e che l'imputato, il 27 gennaio 2025, ha ritualmente accettato la remissione; che il reato oggetto di addebito è, ai sensi dell'art. 624, terzo comma, cod. pen., procedibile a querela di parte, non ricorrendo alcuna delle ipotesi, ivi espressamente indicate, che lo rendono procedibile d'ufficio; che. ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole, «La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; in proposito, cfr. anche Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023, Ciociano, Rv. 285103 - 01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv.281326 - 01); che, nel caso di specie, il ricorso risulta tempestivo; che la segnalata circostanza impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così dec
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