CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15530/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]/NV, già [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] L’ITALIA;- intimata -avverso l’ordinanza resa dal [OSCURATO:PERSONA] nel giudizioiscritto al n.987/2019, depositata il 5/12/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2293/2020Numero sezionale 2185/2025Numero di raccolta generale 15530/2026Data pubblicazione 21/05/2026sentito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio perrinuncia al ricorso;rilevato che:- l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Arienzo ha chiesto al Tribunale di Benevento laliquidazione del compenso professionale per l’attività professionale dalui svolta in favore di QBE Europe SA/NV, Rappresentanza Generale perl’Italia, per essere sorto, con quest’ultima, un contrastosull’ammontare a lui spettante; in particolare, ha sostenuto che, inconsiderazione del valore della domanda nel giudizio in cui aveva difesola società, il suo compenso dovesse essere liquidato in applicazione deiparametri fissati per lo scaglione da un milione a due milioni di euro,mentre per la sua assistita il valore della controversia doveva ritenersiindeterminabile;- con ordinanza depositata il 5/12/2019, il Tribunale ha ritenutola causa di valore indeterminabile e applicato i parametri delloscaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00, così accogliendoparzialmente la sua domanda e compensando per metà le spese;- avverso quest’ordinanza l’avv. D’Arienzo ha proposto ricorsoper cassazione, affidandolo a quattro motivi; QBE Europe SA/NV,Rappresentanza Generale per l’Italia non ha svolto difese;- della causa è stata fissata la trattazione all’odierna pubblicaudienza e il Pubblico ministero ha chiesto, nella sua requisitoria scritta,l’accoglimento del ricorso;- con atto del 21/7/25 il ricorrente ha rinunciato al ricorso peraccordo transattivo stragiudiziale intervenuto con la società e chiestol’estinzione del giudizio con compensazione di spese; all’udienzaodierna il Pubblico Ministero ha aderito alla richiesta;considerato che:Ric. 2020 n. 2293 sez. S2 - ud. 11-9-2025 -2-Numero registro generale 2293/2020Numero sezionale 2185/2025Numero di raccolta generale 15530/2026Data pubblicazione 21/05/2026- non è necessario riportare in dettaglio i motivi di ricorso perchéla rinuncia, formulata dal ricorrente in proprio, quale difensore di séstesso, è rituale e non vi è luogo a statuizione sulle spese perché lasocietà non ha svolto difese;- in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trovaapplicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdottodall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misurasi applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della suadeclaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e nonsuscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. U,n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione dell’11 settembre2025.Il Consigliere rel. est. Il PresidentePatrizia [OSCURATO:PERSONA] MannaRic. 2020 n. 2293 sez. S2 - ud. 11-9-2025 -3-