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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 07287/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6451/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in MILANO, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n.617/05/24 depositata il 23/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 617/05/24 de l 23/02/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) rigettava, in sede di rinvio (conseguente a Cass. n. 20699 del 17/07/2023), l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 5109/16/18 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. unipersonale (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) nei confronti di un diniego di rimborso delle accise sui lubrificanti. 1.1.Come si evince anche dalla sentenza impugnata, l’Ufficio aveva negato il rimborso sul presupposto che la dichiarazione di esportazione fosse errata, non essendo stati indicati i codici corretti, nonché l’esatto importodelle somme richiese. 1.2.La CGT2 respingeva l’appello di ADM evidenziando , per quanto ancora interessa, che: a) la documentazione dimostrativa del diritto al rimborso delle accise risultava già depositata agli atti di causa; b) dai documenti depositati (fattura, CMR, bolletta doganale e nota di accredito del bonifico) si evincevano «i timbri delle diverse dogane sulle fatture, oltre ad essere presenti i documenti internazionali di trasporto con la richiesta vidimazione», con conseguente rispetto delle condizioni indicate dal giudice del rinvio per l’ottenimento del diritto al rimborso. 2.Avverso la sentenza di appello ADM proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.[OSCURATO:SOCIETA]. resisteva in giudizio con controricorso e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso di ADM è affidato a due motivi, di seguito riassunti. 1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., per avere la CGT2 accolto la domanda della società contribuente sulla base di documenti che non evidenzierebbero l’accisa pagata e che non sarebbero vidimati dall'autorità del Paese di esportazione come previsto dal principio di diritto affermato da Cass.n. 20699 del 17/07/2023, applicabile nel caso di specie. 1.2.Con il secondo motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per avere la CGT2 reso motivazione apparente, senza indicare, a fronte di documenti illeggibili, dove sia stata specificamente indicata l'accisa pagata a monte dell’esportazione e della quale si richiede il rimborso. 2.I due motivi possono essere congiuntamente esaminati e sono inammissibili. 2.1.Il principio di diritto enunciato dalla S.C., che ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CGT2 ) n. 2100 del 2020 è il seguente: « In tema di accise, in caso di assolvimento dell'imposta in Italia, con esportazione di merce verso un Paese fuori dell'UE, il diritto al rimborso ex art. 14, comma 6, TUA sussiste anche nel caso in cui il richiedente, violando l'art. 4 d.m. n. 689 del 1996 e la circolare 11 dicembre 2006 dell'Agenzia delle entrate, non abbia riportato nella dichiarazione di esportazione il codice corrispondente alle operazioni con abbuono di imposte, purché alleghi elementi di prova in grado di fornire sia informazioni equivalenti a quelle che l'osservanza delle formalità avrebbe assicurato, sia la sussistenza dei requisiti per l'esercizio della pretesa; all'uopo, non è sufficiente la produzione di documentazione di origine privata, quali le fatture o le contabili bancarie attestanti il pagamento, ma sono invece necessarie prove certe ed incontrovertibili, come le attestazioni di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione circa la presentazione in dogana delle merci, o la vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura, o anche le bolle di accompagnamento, i documenti internazionali di trasporto e gli altri documenti previsti dall'amministrazione finanziaria, sempre che risulti la vidimazione dell'ufficio doganale di uscita della merce o quella delle autorità pubbliche dello Stato estero importatore». 2.2.Il compito del giudice del rinvio era, pertanto, quello di verificare se la documentazione prodotta dall’esportatore avesse i requisiti sostanziali necessari per l’ottenimento del chiesto rimborso delle accise; in particolare detta documentazione non avrebbe dovuto consistere in semplici documenti di origine privata, quali fatture o contabili bancarie, ma era comunque necessaria la vidimazione dell’ufficio doganale di uscita della merce o quella delle autorità pubbliche dello Stato estero importatore. 2.3.Tale accertamento in fatto è stat o compiut o dalla CGT2, la quale ha ritenuto – con motivazione niente affatto apparente e presupponente il concreto esame della documentazione prodotta dalla società contribuente, specificamente indicata – che risult assero agli atti di causa «i timbri delle diverse dogane sulle fatture, oltre ad essere presenti i documenti internazionali di trasporto con la richiesta vidimazione». 2.4.La ricorrente pone in dubbio, da un lato, l’esistenza di timbri e vidimazione e, dall’altro, la mancanza, sulla documentazione prodotta, della necessaria indicazione dell’importo delle accise corrisposte. 2.4.1.Sotto il primo profilo, il rilievo è inammissibile, sia perché contrasta con un accertamento in fatto della CGT2, sia perché la difesa erariale sembra sollevare un errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell’esame dei documenti prodotti (assenza di timbri e vidimazione), errore non denunciabile in sede di legittimità, ma che implic a la proposizione di un ricorso per revocazione della sentenza impugnata. 2.4.2.Sotto il secondo profilo, invece, il motivo è inammissibile in quanto fa riferimento ad una questione (la necessaria desumibilità, dalla documentazione prodotta, dell’importo delle accise corrisposte) di cui non v’è prova della specifica deduzione e trattazione nei gradi di merito del presente giudizio, con trascrizione dei relativi punti rilevanti e (soprattutto) con l’ indicazione degli atti e della loro collocazione nel fascicolo d’ufficio. 2.4.3.Deve, pertanto, ritenersi che la censura sia stata proposta per la prima volta in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità per novità, involgendo altresì la trattazione di una questione di diritto che presuppone un accertamento di fatto non compiuto dal giudice di merito (Cass. n. 15196 del 12/06/2018). 3.In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 11.304,84.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre alle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6451/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in MILANO, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n.617/05/24 depositata il 23/02/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 617/05/24 de l 23/02/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) rigettava, in sede di rinvio (conseguente a Cass. n. 20699 del 17/07/2023), l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 5109/16/18 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. unipersonale (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) nei confronti di un diniego di rimborso delle accise sui lubrificanti. 1.1.Come si evince anche dalla sentenza impugnata, l’Ufficio aveva negato il rimborso sul presupposto che la dichiarazione di esportazione fosse errata, non essendo stati indicati i codici corretti, nonché l’esatto importodelle somme richiese. 1.2.La CGT2 respingeva l’appello di ADM evidenziando , per quanto ancora interessa, che: a) la documentazione dimostrativa del diritto al rimborso delle accise risultava già depositata agli atti di causa; b) dai documenti depositati (fattura, CMR, bolletta doganale e nota di accredito del bonifico) si evincevano «i timbri delle diverse dogane sulle fatture, oltre ad essere presenti i documenti internazionali di trasporto con la richiesta vidimazione», con conseguente rispetto delle condizioni indicate dal giudice del rinvio per l’ottenimento del diritto al rimborso. 2.Avverso la sentenza di appello ADM proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.[OSCURATO:SOCIETA]. resisteva in giudizio con controricorso e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso di ADM è affidato a due motivi, di seguito riassunti. 1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., per avere la CGT2 accolto la domanda della società contribuente sulla base di documenti che non evidenzierebbero l’accisa pagata e che non sarebbero vidimati dall'autorità del Paese di esportazione come previsto dal principio di diritto affermato da Cass.n. 20699 del 17/07/2023, applicabile nel caso di specie. 1.2.Con il secondo motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per avere la CGT2 reso motivazione apparente, senza indicare, a fronte di documenti illeggibili, dove sia stata specificamente indicata l'accisa pagata a monte dell’esportazione e della quale si richiede il rimborso. 2.I due motivi possono essere congiuntamente esaminati e sono inammissibili. 2.1.Il principio di diritto enunciato dalla S.C., che ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CGT2 ) n. 2100 del 2020 è il seguente: « In tema di accise, in caso di assolvimento dell'imposta in Italia, con esportazione di merce verso un Paese fuori dell'UE, il diritto al rimborso ex art. 14, comma 6, TUA sussiste anche nel caso in cui il richiedente, violando l'art. 4 d.m. n. 689 del 1996 e la circolare 11 dicembre 2006 dell'Agenzia delle entrate, non abbia riportato nella dichiarazione di esportazione il codice corrispondente alle operazioni con abbuono di imposte, purché alleghi elementi di prova in grado di fornire sia informazioni equivalenti a quelle che l'osservanza delle formalità avrebbe assicurato, sia la sussistenza dei requisiti per l'esercizio della pretesa; all'uopo, non è sufficiente la produzione di documentazione di origine privata, quali le fatture o le contabili bancarie attestanti il pagamento, ma sono invece necessarie prove certe ed incontrovertibili, come le attestazioni di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione circa la presentazione in dogana delle merci, o la vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura, o anche le bolle di accompagnamento, i documenti internazionali di trasporto e gli altri documenti previsti dall'amministrazione finanziaria, sempre che risulti la vidimazione dell'ufficio doganale di uscita della merce o quella delle autorità pubbliche dello Stato estero importatore». 2.2.Il compito del giudice del rinvio era, pertanto, quello di verificare se la documentazione prodotta dall’esportatore avesse i requisiti sostanziali necessari per l’ottenimento del chiesto rimborso delle accise; in particolare detta documentazione non avrebbe dovuto consistere in semplici documenti di origine privata, quali fatture o contabili bancarie, ma era comunque necessaria la vidimazione dell’ufficio doganale di uscita della merce o quella delle autorità pubbliche dello Stato estero importatore. 2.3.Tale accertamento in fatto è stat o compiut o dalla CGT2, la quale ha ritenuto – con motivazione niente affatto apparente e presupponente il concreto esame della documentazione prodotta dalla società contribuente, specificamente indicata – che risult assero agli atti di causa «i timbri delle diverse dogane sulle fatture, oltre ad essere presenti i documenti internazionali di trasporto con la richiesta vidimazione». 2.4.La ricorrente pone in dubbio, da un lato, l’esistenza di timbri e vidimazione e, dall’altro, la mancanza, sulla documentazione prodotta, della necessaria indicazione dell’importo delle accise corrisposte. 2.4.1.Sotto il primo profilo, il rilievo è inammissibile, sia perché contrasta con un accertamento in fatto della CGT2, sia perché la difesa erariale sembra sollevare un errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell’esame dei documenti prodotti (assenza di timbri e vidimazione), errore non denunciabile in sede di legittimità, ma che implic a la proposizione di un ricorso per revocazione della sentenza impugnata. 2.4.2.Sotto il secondo profilo, invece, il motivo è inammissibile in quanto fa riferimento ad una questione (la necessaria desumibilità, dalla documentazione prodotta, dell’importo delle accise corrisposte) di cui non v’è prova della specifica deduzione e trattazione nei gradi di merito del presente giudizio, con trascrizione dei relativi punti rilevanti e (soprattutto) con l’ indicazione degli atti e della loro collocazione nel fascicolo d’ufficio. 2.4.3.Deve, pertanto, ritenersi che la censura sia stata proposta per la prima volta in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità per novità, involgendo altresì la trattazione di una questione di diritto che presuppone un accertamento di fatto non compiuto dal giudice di merito (Cass. n. 15196 del 12/06/2018). 3.In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 11.304,84. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre alle
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