Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21624/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2019 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: - per [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio limitatamente al quarto comma dell'art. 416-bis, cod. pen., quanto al capo capo A); il rigetto quanto ai capi C), D), E), G); la restituzione degli atti alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio fermo restando il riconoscimento della responsabilità penale per i capi di imputazione a suo carico. - per [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio limitatamente al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., quanto al capo A); il rigetto quanto ai capi F), G), P), R); la restituzione degli atti alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio fermo restando il riconoscimento della responsabilità penale per i capi di imputazione a suo carico. - per [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio limitatamente al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., quanto al capo A); il rigetto quanto ai capi C), E), F), G); non doversi procedere per intervenuta prescrizione, quanto al capo D); la restituzione degli atti alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzíonatorio fermo restando il riconoscimento della responsabilità penale per i capi di imputazione a suo carico -per [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio limitatamente al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., quanto al capo A); il rigetto quanto ai capi C), E) e G); la restituzione degli atti alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio fermo restando il riconoscimento della responsabilità penale per i capi di imputazione a suo carico. -per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio limitatamente al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., quanto al capo A); il rigetto quanto ai capi C), E) e G); non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto al capo D); la restituzione degli atti alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio fermo restando il riconoscimento della responsabilità penale per i capi di imputazione a loro carico. -per [OSCURATO:PERSONA], l'inammissibilità del ricorso quanto ai capi C), D) ed E). -per [OSCURATO:PERSONA], l'inammissibilità del ricorso quanto al capo E). -per [OSCURATO:PERSONA], l'inammissibilità del ricorso quanto al capo P). -per [OSCURATO:PERSONA], il rigetto del ricorso sulle statuizioni civili.

Uditi i difensori:-[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese. -[OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura Generale dello Stato, difensore delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese. -[OSCURATO:PERSONA] del foro di Latina, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Modena, difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che ha depositato conclusioni scritte e nota spese -[OSCURATO:PERSONA] del foro di Terni, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi e, in subordine, si è associato alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, con riferimento al capo D). -[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. -[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione, giusta delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. -[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. -[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. -[OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per raccoglimento del ricorso. - [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. -[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso. -[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento del ricorso. -[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. -[OSCURATO:PERSONA] del foro di Avellino, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che, preliminarmente, ha chiesto l'estensione alla propria assistita dei motivi 1 e 6 del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 27 luglio 2016: ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui capi NN) e UU) perché il fatto non sussiste e ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per i reati di cui ai capi 00) e SS) per essere gli stessi estinti per prescrizione; ha assolto_De [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi L) e V) perché il fatto non sussiste e ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per prescrizione in relazione i reati di cui ai capi 0), Q), U), Z), AA), BB), CC), DD), EE), HH). [OSCURATO:SOCIETA] appello ha confermato la sentenza in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A), esclusa l'aggravante dell'essere capo organizzatore, concorso nei reati di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente con l'aggravante di cui all' art. 7

I. 203/1991 (capo F), di abuso di ufficio con l'aggravante di cui all'art. 7

I. 203/1991 (capo G) e di peculato (capi P e R), rideterminando la pena nella misura di anni dieci e mesi dieci di reclusione; ha rideterminato la pena nei confronti di: -[OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato (capo P), concesse le circostanze attenuanti generiche, nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione; -[OSCURATO:PERSONA], esclusa la recidiva, per i reati di associazione a delinquere di stampo rnafioso (capo A), con il ruolo di partecipe, concorso nei reati di interposizione fittizia con l'aggravante di cui all'art. 7

I. 203/1991 (capi C ed E) e di abuso di ufficio (capo G) nella misura di anni undici e mesi sei di reclusione; Ha confermato le statuizioni civili a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (solo per i capi 00 e SS) e Stinti a favore della [OSCURATO:SOCIETA].; ha confermato la sentenza impugnata nei confronti di: -[OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni ventitre e mesi sei di reclusione per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A), con la qualifica di capo, concorso nei reati di interposizione fittizia con l'aggravante di cui all'art. 7

I. 203/1991 (capi C, D ed E), di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente con l'aggravante di cui ali' art. 7

I. 203/1991 (capo F) e di abuso di ufficio con l'aggravante di cui all'art. 7

I. 203/1991 (capo G); -[OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni sedici e mesi sei di reclusione per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A), con la qualifica di capo, concorso nei reati di interposizione fittizia con l'aggravante di cui all'art. 7

I. 203/1991 (capi C, D ed E), di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente con l'aggravante di cui all' art. 7

I. 203/1991 (capo F) e di abuso di ufficio con l'aggravante di cui all'art. 7

I. 203/1991 (capo G); -[OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione, esclusa la recidiva, per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A), esclusa la qualifica di capo, concorso nei reati di interposizione fittizia con l'aggravante di cui all'art. 7

I. 203/1991 (capi C, D ed E) e di abuso di ufficio con l'aggravante di cui all'art. 7

I. 203/1991 (capo G); -[OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione, esclusa la recidiva, per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A), con il ruolo di partecipe, concorso nei reati di interposizione fittizia con l'aggravante di cui all'art. 7

I. 203/1991 (capi C, D ed E) e di abuso di ufficio con l'aggravante di cui all'art. 7

I. 203/1991 (capo G); -[OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per concorso nel reato di interposizione fittizia con l'aggravante di cui all'art. 7

I. 203/1991 (capo E); -[OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione per concorso nei reati di interposizione fittizia con l'aggravante di cui all'art. 7

I. 203/1991 (capi C, D ed E). 1.1.Le indagini hanno avuto ad oggetto una delle società miste del Polo cittadino, la [OSCURATO:SOCIETA]. - costituita nel 2004 e con unico socio di minoranza la società [OSCURATO:PERSONA] - appositamente creata per il servizio di raccolta dei rifiuti e ritenuta, sin da subito, attenzionata dalla 'ndrangheta reggina che, consapevole delle utilità derivanti dalla gestione del servizio, grazie all'aiuto di funzionari infedeli, sarebbe riuscita a infiltrarsi nella suddetta società a prevalente partecipazione pubblica (51%), controllandone la gestione e ricavando importanti proventi illeciti. 1.2.La sentenza impugnata sottolinea che il compendio probatorio, costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dalle intercettazioni telefoniche e dalle indagini di polizia giudiziaria, permetteva di accertare l'interessamento della cosca di 'ndrangheta dei [OSCURATO:PERSONA] di Archi verso il servizio di raccolta dei rifiuti, che il sodalizio gestiva impropriamente attraverso lo strumento della infiltrazione mafiosa capace di garantire, tanto illeciti rapporti e stabili cointeressenze con altrettanti sodali direttamente legati alla società mista, quanto una ingente affluenza di denaro attraverso la gestione dei servizi di fornitura tramite società riconducili alla cosca. [OSCURATO:SOCIETA] appello territoriale evidenzia, inoltre, che la polizia giudiziaria accertava il malcostume in seno alla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. e ai suoi più alti funzionari, come il [OSCURATO:PERSONA], rappresentato da favori e indebite regalie ai propri congiunti o amici avente ad oggetto beni o altre utilità della società partecipata.

2. Avverso la sentenza ricorrono, con più atti, tutti gli imputati.

I motivi di ricorso comuni a tutti o a una parte di loro saranno esposti congiuntamente, prendendo le mosse dalle questioni procedurali, e richiamando le argomentazioni specifiche sviluppate da ciascuna difesa, proseguendo, poi, con le censure inerenti alla sussistenza dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, di interposizione fittizia, di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e di abuso di ufficio; saranno, infine, riassunti i motivi relativi ai restanti reati attribuiti a persone non appartenenti alla famiglia [OSCURATO:PERSONA].

3. Si procederà all'esposizione preliminare delle eccezioni procedurali formulate dai ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per cassazione, deducendo i seguenti motivi:

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla errata applicazione dell'art. 190-bis cod. pen.

A fronte del mutamento di un componente del Collegio giudicante, non sono state rinnovate le prove già assunte facendo riferimento all'art. 190-bis cod. proc. pen., in violazione dell'art. 6, paragrafi 1 e 3 lett. d) CEDU, posto che gli imputati non avevano prestato il consenso alla rinnovazione degli atti mediante lettura.

3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 195 cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non possano essere assimilate alle dichiarazioni de relato le dichiarazioni dei , collaboratori, che riguardano aspetti della vita associativa e provengono da soggetti inseriti nell'associazione, poiché le stesse devono essere considerate come relative a notizie di propria, diretta e personale conoscenza.

La difesa aveva, inoltre, richiesto la declaratoria di inutilizzabilità - rilevabile in ogni stato e grado del procedimento - delle dichiarazioni dei collaboratori, che gli stessi avevano riferito apprese da terzi, la cui citazione in dibattimento non era stata ammessa dal Tribunale. [OSCURATO:SOCIETA] appello, invece, ha erroneamente risposto a tale deduzione evidenziando che la stessa era tardiva, poiché non era stata eccepita prima delle conclusioni delle parti.

3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla revoca - a seguito di rinuncia - del teste Panvino, nella qualità di teste della Pubblica accusa e ammissione dell'esame dello stesso nella qualità di teste della difesa la quale si è vista precludere il diritto al controesarne.

Ciò in violazione del principio di acquisizione della prova, in virtù del quale la stessa, una volta ammessa dal giudice, rientra nel patrimonio del processo.

4. [OSCURATO:PERSONA] (anche a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione deducendo i seguenti motivi:

4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 116, 117, 329, 178 lett. c), 335, 407, 412, 546, 598, 649 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., 6 CEDU.

Il procedimento penale a monte di questo giudizio risulta inficiato da una forzatura giuridica, costituita dalla persistenza di indagini svolti dalla DDA sul conto dei [OSCURATO:PERSONA] senza soluzione di continuità, a decorrere dal 2001, per ben dodici anni, con riguardo all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Ciò era reso possibile: - ora facendo ricorso alla iscrizione della identica notizia crirninis contro ignoti, anziché contro noti; - ora ottimizzando una informativa della polizia giudiziaria che, nel riassumere i risultati investigativi del procedimento penale cronologicamente precedente e più prossimo, diveniva latrice di una nuova apparente notizia criminis, utile a giustificare l'inserimento nel R.G.N.R., di un ulteriore procedimento, all'interno del quale erano immesse le risultanze acquisite mediante le indagini espletate nella inchiesta di provenienza; - ora attraverso il reiterato, illegittimo, ricorso alla emanazione di provvedimenti di acquisizione di notizie di reato, in violazione dell'art. 407, comma 3 e 335, 1.-- comma 2, cod. proc. pen., con la strumentale adozione di illegittimi provvedimenti con cui si disponevano stralci e /o riunioni di procedimenti.

In tal modo erano violati i limiti temporali massimi previsti dal codice di rito per acquisire fonti di prova nell'ambito di ogni specifica inchiesta, con derivata improcedibilità dell'azione penale.

Al fine ulteriore di fronteggiare l'eccezione del ne bis in idem, i titolari dell'azione penale evitavano di definire la rituale chiusura del singolo procedimento, solo formalmente autonomo rispetto ai successivi, che perciò rimaneva aperto per anni.

Di contro, a fronte delle rare archiviazioni, erano estrapolati dall'incartamento definito gli atti di indagine di stampo accusatorio affinché refluissero nel procedimento a monte del presente giudizio (p.p. n. 701/2012).

La difesa aveva, quindi, modo di accertare l'esistenza di ben quattro procedimenti a carico dei [OSCURATO:PERSONA], di cui uno ancora pendente (p.p. n. 429/2008), e di altri procedimenti rimasti a carico di ignoti contenenti la stessa notizia criminis (complessivamente otto fascicoli).

Le dichiarazioni dei testi operanti Silipo e Poidomani confermavano che diverse fonti cognitive erano state tratte da altro procedimento.

4.2. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 516, 518, 522 e 546 cod. proc. pen., 24 e 111 della Costituzione e 6 CEDU.

La modifica del capo di imputazione effettuata all'udienza del 20 giugno 2016 non è stata ritenuta come contestazione di un fatto nuovo, sebbene abbia inciso su tratti essenziali e sostanziali della contestazione.

Il più rilevante elemento di novità è dato dal fatto che a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], con la nuova contestazione, viene per la prima volta attribuita dal Pubblico ministero la condotta "di avere intrattenuto rapporti di cointeressenza economica con esponenti di vertice delle articolazioni territoriali prima indicate anche per il tramite di intestatari fittizi come ricavabili dai comuni investimenti immobiliari operati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]".

4.3. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] memoria ex art. 611 cod. proc. pen. reiterativa dei motivi di ricorso e, in particolare, delle censure sulla inutilizzabilità delle informative rifluite nel presente processo da altro procedimento, in un diverso procedimento, sulla inutilizzabilità delle fonti probatorie acquisite dopo la scadenza del termine massimo consentito ex lege e sulla sussistenza dell'associazione a delinquere.

5. Il solo [OSCURATO:PERSONA] deduce, inoltre:

5.1. Violazione degli artt. 191 e 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 405, 407, comma 2, lett. a) e 3, cod. proc. pen, e agli artt. 414 e seg. cod. proc. pen., per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità.

Con l'artificio dello stralcio, riunione e apertura di nuovi procedimenti aventi sempre quale oggetto gli stessi fatti e gli stessi soggetti investigati, non è stata possibile la verifica ed il controllo sull'operato del Pubblico ministero nella fase di gestione della notizia di reato.

In particolare, non si è potuta valutare la legittimità delle intercettazioni e dei relativi atti di autorizzazione e proroga, né la legittimità della documentazione relativa alla data di iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., ovvero alla proroga delle indagini.

5.2. Violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. in relazione all'art. 430, comma 2, cod. proc. pen.

Allorché l'accusa svolge, dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, attività integrativa di indagine, per l'utilizzo della stessa deve dare notizie alla parte.

Nel caso in esame il Pubblico ministero, all'udienza del 11 aprile 2006, ha avanzato richiesta ex art. 507 cod. proc. pen. di esame dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e Gennaro e, solo successivamente, ha dato avviso alla parte della assunzione delle dichiarazioni degli stessi;

5.3. Violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. in relazione all'art. 247 comma 1- bis cod. proc. pen., in combinato disposto con la

I. n, 48/2008.

A seguito del decreto del Pubblico ministero del novembre 2001, la polizia giudiziaria, nel mese di febbraio 2002, eseguiva il sequestro presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] di materiale informatico senza osservare le dovute garanzie, per come riferito dallo stesso verbalizzante in dibattimento, in quanto non effettuava, contestualmente al provvedimento ablativo, la copia giudiziaria conforme e la sigillazione dell'hardware.

5.4. Violazione degli artt. 495, 507 e 195 cod. proc. pen. per la mancata assunzione della prova contraria pertinente, decisiva ed espressamente richiesta dal ricorrente nel giudizio di merito in relazione alle prove dichiarative di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

6. [OSCURATO:PERSONA] (anche a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per cassazione, a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi:

6.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in merito al rigetto della richiesta di ammissione prove a seguito della modifica della imputazione, [OSCURATO:SOCIETA] appello si è limitata a sostenere che non si intravede alcuna violazione del diritto di difesa, ritenendo condivisibile il giudizio di superfluità formulato dal giudice di primo grado, apparendo i testimoni portatori di un propalato conoscitivo già acquisito nel corso di istruttoria.

In realtà, la difesa non aveva avuto la possibilità di citare tempestivamente i testi poi invocati, in quanto l'imputato non era ancora stato raggiunto dalla nuova imputazione. [OSCURATO:SOCIETA] appello territoriale sostiene che i temi di cui alla nuova imputazione sarebbero già stati oggetto di ampio approfondimento istruttorio; ciò, però, è di fatto avvenuto con i soli mezzi di prova indicati dall'accusa.

La motivazione è, poi, in contraddizione con il verbale del 20 giugno 2016 dai quale risulta che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] indicò i testi nominativamente ma, soprattutto, indicò le circostanze dell'esame,

6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 438 cod. proc. pen.

Non è stato ammesso per i ricorrenti il rito abbreviato, avendo gli stessi mancato di reiterare l'istanza di accesso a tale rito alternativo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado.

Il Tribunale avrebbe dovuto avere riguardo alle sentenze della Corte costituzionale sul punto e, in particolare, alla sentenza n. 23/1992 nella quale viene dichiarata la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal Giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena di cui all'art. 442 cod. proc. pen.

Le sentenze della Corte costituzionale indicate dalla Corte d'appello si riferiscono piuttosto all'ipotesi in cui il Giudice dell'udienza preliminare, ovvero il Giudice delle indagini preliminari, abbia rigettato la richiesta di rito abbreviato condizionato.

7. Ricorsi sul punto della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] (a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ricorrono per cassazione deducendo:

7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Analizzando le dichiarazioni degli stessi: -[OSCURATO:PERSONA] è autore di una chiamata ricca di imprecisioni e inesattezze a causa della assoluta inattendibilità soggettiva del suo narrato, oltre che della genericità e irrilevanza del racconto.

La inattendibilità soggettiva emerge dai due memoriali di dissociazione dalla collaborazione del predetto, nei quali riferisce che, su induzione della DDA, con le proprie delazioni avrebbe dovuto attingere sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA].

Del tutto illogica e carente si appalesa la motivazione anche in merito alle due vicende specifiche che il collaboratore riferiva: la "vicenda Cortese" (risulta che quest'ultimo non è mai stato dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]. e non ha mai denunciato [OSCURATO:PERSONA]) e la richiesta di intimidazione in danno di [OSCURATO:PERSONA] formulatagli da [OSCURATO:PERSONA]. -[OSCURATO:PERSONA] rende dichiarazioni de relato, non riscontrate, da [OSCURATO:PERSONA], il quale, in udienza lo smentisce. [OSCURATO:PERSONA] di appello, su eccezione della difesa, non si è confrontato sul fatto che le dichiarazioni di Villani smentiscono il propalato di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai presunti rapporti con [OSCURATO:PERSONA].-[OSCURATO:PERSONA] rende dichiarazioni de relato, non riscontrate, da [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA] e nulla sa riferire in ordine agli attentati alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alle causali degli stessi. -[OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni estremamente generiche e de relato da [OSCURATO:PERSONA], circa la riconducibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. ai [OSCURATO:PERSONA], e circa il fatto che, durante la carcerazione di [OSCURATO:PERSONA], era [OSCURATO:PERSONA] a reggere l'omonima famiglia di 'ndrangheta.

Le sue dichiarazioni sono caratterizzate da radicale genericità, anche perché parla spesso di sue "percezioni". -[OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni estremamente generiche e de relato.

Il collaboratore, peraltro, ha riferito di conoscere solo [OSCURATO:PERSONA] come appartenente alla famiglia di 'ndrangheta di Archi e di non sapere nulla sulle vicende della [OSCURATO:SOCIETA].

7.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416-bis cod. pen., 190, 191, 192 cod. proc. pen.

Con riferimento a tale motivo, le difese hanno sviluppato molteplici argomentazioni che vengono così riassunte:

7.2.1. prova della sussistenza e operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA] di appello territoriale ha ritenuto che la cosca [OSCURATO:PERSONA] abbia operato ininterrottamente dalla metà del secolo scorso al 2012, e quindi anche dal 2001 al 2012 - tempus commissi delitti secondo la contestazione - mediante la [OSCURATO:SOCIETA].

Per il costrutto accusatorio, [OSCURATO:PERSONA], continuerebbe ad essere tuttora considerato, e a maggior titolo agli inizi degli anni 2000, un personaggio storico della 'ndrangheta reggina.

Ciò per effetto del passaggio in giudicato della sentenza relativa al processo denominato "[OSCURATO:PERSONA]", che ha riprodotto in sede giudiziaria la guerra di mafia reggina.

Nella sentenza si legge che l'ultimo momento di operatività della cosca Saraceno -[OSCURATO:PERSONA] risale al 1988, allorchè la stessa subì un netto ostracismo da parte di tutte le componenti della criminalità organizzata reggina, per avere, nella lunga stagione del conflitto, dapprima partecipato al cartello dei [OSCURATO:PERSONA], salvo poi uscirne per entrare in quello antagonista dei Condello.

La tesi della ripartizione tra cosche reggine, perfezionata al momento della pax, con assegnazione ai [OSCURATO:PERSONA] del settore rifiuti, appare espressione di un teorema, anche perché la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata costituita solo negli ultimi mesi del 2004.

Gli attentati agli automezzi della predetta società risalgono al 2007/2008, con la conseguenza che la spartizione dei proventi con le altre cosche sarebbe dovuta scattare in epoca successiva, così avanzando anche il tempus commissi delicti al 2007-2008.

Dagli atti acquisiti nel corso del processo, non emerge invece, in alcun modo, la sussistenza della cosca [OSCURATO:PERSONA] dal 2001 al 2012.Sul punto, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui, allorchè dà rilievo alla intercettazione della conversazione tra Alampi e Libri, ritenuta indicativa dell'interesse della ‘ndrangheta a infiltrarsi nel settore della gestione rifiuti, non evidenzia che Alampi ha sostenuto di avere sondato un certo [OSCURATO:PERSONA] definendolo come "soggetto inavvicinabile".

In ogni caso, ininfluente, in quanto non individualizzante in direzione dei ricorrenti, è il contenuto di tale conversazione, atteso che cristallizzerebbe il patto criminale raggiunto da altri soggetti diversi dai [OSCURATO:PERSONA] in merito al controllo del settore dello smaltimento dei rifiuti gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA].

E, comunque, tale dato captivo non proverebbe la esistenza della cosca, anche perché sarebbe manifestamente illogico ricavare la prova del delitto associativo dalla sola gestione di un appalto.

Tanto più che il periodo di operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA], 10 anni, coincide con il periodo in cui la società dei [OSCURATO:PERSONA], SE.MAC s.r.I., ha effettuato la manutenzione dei mezzi alla [OSCURATO:SOCIETA]., società diretta da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello, poi, non poteva sorvolare sulle dichiarazioni dei pentiti [OSCURATO:PERSONA], Villani e Moio, i quali risultano avere disconosciuto la presenza dei [OSCURATO:PERSONA], nel quartiere Archi, quale "famiglia" di mafia.

7.2.2. Prova dell'utilizzo del metodo mafioso Nella sentenza impugnata è, inoltre, ravvisabile un ulteriore travisamento delle prove per omissione rappresentato dal fatto che, escussi in dibattimento, gli operanti di polizia giudiziaria Maugeri, Sorrentino, Poidomani, Briguglio e Silipo hanno escluso l'uso del metodo mafioso da parte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA].

Si censura la mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento alla richiesta della difesa di acquisire le copie di due decreti ingiuntivi emessi, per un credito di oltre 800.000,00 euro, vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché del successivo atto di transazione tra le parti.

Ciò per dimostrare che i figli di [OSCURATO:PERSONA], anziché ricorrere all'esercizio del metodo mafioso per incassare quanto a loro dovuto, avessero preferito sopportare l'inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] argomenta, inoltre, che la riferita gestione /intraneità del proprio assistito e dei [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA]., risulta il frutto, non di una intimidazione mafiosa, ma di un privilegiato rapporto interpersonale con il direttore amministrativo della predetta società, e cioè con il coimputato, ritenuto affiliato, [OSCURATO:PERSONA].

La Corte reggina non indica mai gli elementi concreti dei quali ricavare che l'inizio del rapporto lavorativo dei [OSCURATO:PERSONA] per la manutenzione dei mezzi sia avvenuto grazie all'influenza mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] di appello, pur prendendo atto della totale assenza di atti violenti o minacciosi posti in essere dai ritenuti sodali, ritiene censurabilmente di individuare tale requisito asserendo, da un lato, la notorietà del vincolo associativo, senza però preoccuparsi di indicare quando e come tale vincolo si sarebbe diffuso nella collettività, dall'altro lato scrivendo che la forza di intimidazione risiederebbe in precedenti comportamenti finalizzati a creare la fama del gruppo, non indicando, però, quali sarebbero stati precedenti tali comportamenti.

La sentenza impugnata non riesce a superare il rilievo costituito dalla mancanza di un territorio di riferimento proprio ed esclusivo della cosca [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo solo suggestivo.

La Corte cade in contraddizione allorché dapprima dichiara che l'elemento che caratterizza l'associazione di stampo mafioso è l'utilizzo del metodo che si estrinseca nella imposizione di una sfera di dominio estesa a vari settori, dall'altro afferma che la cosca avrebbe assoggettato ai suoi scopi solo una determinata attività, quindi non un territorio come indicato nella imputazione, né vari settori. [OSCURATO:PERSONA] argomenta che la Corte di appello non ha fornito risposta ai motivi di appello della difesa nei quali si sottolineava che: -la sponsorizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] è stata la conseguenza del rifiuto da parte di Lucibello di collaborare con altra ditta di manutenzione veicoli nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA]; - con riferimento alla "vicenda Nissan", è emerso, nel corso del dibattimento, che nessun mandato era mai stata rilasciato da parte della Nissan alla ditta dei [OSCURATO:PERSONA], la quale era munita di tutte le prescritte abilitazioni di legge; -con riferimento alla "vicenda "Lucibello", l'affermazione dei giudici di merito secondo i quali, ove [OSCURATO:PERSONA] avesse acquistato cinque autocompattatori dalla ditta Lucibello, sarebbe venuta meno per í fratelli [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di curare la manutenzione su quei mezzi, è illogica perché non tiene conto, né del contenuto contrattuale, né delle altre circostanze che ineriscono la vicenda.

Nulla, infatti, avrebbe impedito di dare esecuzione al contratto di fornitura con Lucibello e, nel contempo, affidare ai [OSCURATO:PERSONA] la manutenzione di quei veicoli.

É, altresì, pacifico che l'ordine di acquisto venne inviato a Lucibello il 15 maggio 2001.

All'epoca i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA] erano già consolidati e, se l'acquisto dei compattatori da Lucibello fosse stato di intralcio agli interessi dei [OSCURATO:PERSONA], non si comprende il motivo per cui [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe determinato a inviare l'ordine al Lucibello.

Per quanto attiene, infine, le presunte intimidazioni ai danni di Lucibello da parte dei [OSCURATO:PERSONA], si evince dalla stessa sentenza che il racconto del primo è stato smentito dai testi di riferimento; non si comprende, allora, perché la Corte ritiene che, comunque, quel racconto non necessitava di riscontro, costituendo esso stesso riscontro delle altre emergenze processuali.

Sempre con riferimento alla "vicenda Lucibello", la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso la valutazione delle prove documentali che contraddicevano la convinzione personalissima del Lucibello in merito all'interruzione del rapporto contrattuale a lui, di contro, addebitabile. [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto alcuna menzione della produzione documentale e della corrispondenza intercorsa tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Ecomac, che spiegava obiettivamente le ragioni della modifica dell'ordine, della testimonianza del Mannucchi, che si era preso la responsabilità di cessare ogni rapporto con Lucibello ritenuto inaffidabile, e dell'avvocato della [OSCURATO:PERSONA], il quale evidenziava gli aspetti legali della causa civile non ancora conclusa.

La difesa [OSCURATO:PERSONA] deduce ulteriormente il vizio di motivazione con riferimento al punto della sentenza che ha definito la valenza probatoria delle dichiarazioni e della documentazione a discarico, in relazione all'episodio della lettera indirizzata, anche se mai stampata e spedita, dal ricorrente a [OSCURATO:PERSONA], all'epoca latitante, in occasione delle festività natalizie, censurata del Collegio sia in relazione alla forma espressiva utilizzata, che al contenuto e al momento storico della sua redazione.

La Corte ha omesso di dare il giusto apprezzamento all'esame del ricorrente e la giusta connotazione alle conversazioni intercettate, nel corso delle quali il [OSCURATO:PERSONA] riferiva di avere ammonito i fratelli [OSCURATO:PERSONA] i quali dovevano solo lavorare seriamente e dichiarava, altresì, che la perquisizione della polizia, avvenuta mentre si trovava a cena presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], era legittima perché il predetto era, pur sempre, figlio di un latitante.

7.2.3. Valore probatorio da attribuire alle ipotizzate sovrafatturazioni Le ipotizzate sovrafatturazioni sono state ritenute erroneamente influenti, con motivazione manifestamente illogica, sull'unico dato da provare della natura mafiosa della cosca a decorrere dal 2001 al 2012.

Dalla lettura della sentenza impugnata non è dato comprendere quali sarebbero le fatture false, quali le concrete sovrafatturazioni, quali le fatturazioni per operazioni inesistenti.

I Giudici hanno, peraltro, ritenuto inutile e inappropriato il ricorso a una perizia contabile, che sarebbe stata, invece, assolutamente necessaria.

Apparente ed assertiva è la motivazione laddove scrive che le prove dichiarative in tema di sovrafatturazione troverebbero riscontro nelle numerose intercettazioni in atti, senza però indicare neppure una sola prova captativa che tanto riscontrerebbe.

La riprova della totale irrilevanza delle conversazioni si desume dal fatto che non sono valse neppure a contestare il reato di truffa.

7.2.4. Le intercettazioni Con riferimento alle intercettazioni, le difese deducono il vizio di motivazione della sentenza impugnata che, dopo avere ritenuto che non era necessaria l'interpretazione delle stesse, atteso che i soggetti intercettati parlavano apertamente e senza costrizioni psicologiche, a fronte di conversazioni dal contenuto non univoco, ha sempre sostenuto il significato a vantaggio della responsabilità dei ricorrenti per dare riscontro e valenza alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, senza rispondere alle deduzioni dei difensori circa la rilevanza di altre parti delle conversazioni chiaramente a favore.

7.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'essere l'associazione armata.

Erroneamente la Corte d'appello pone a base della sussistenza dell'aggravante in questione la precedente sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen. a carico di [OSCURATO:PERSONA] (processo denominato "[OSCURATO:PERSONA]"), atteso che in quel caso fu esclusa la natura armata della compagine.

La sentenza impugnata pretende di parificare l'organizzazione "[OSCURATO:PERSONA]" alla cosca [OSCURATO:PERSONA], così ritenendo di potere evitare, grazie al rinvio al fatto notorio, di indicare la prova, viceversa necessaria, della consapevolezza in capo ai ricorrenti della disponibilità di armi.

7.4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] motivi aggiunti nei quali sostanzialmente ripropone le questioni già formulate in tema di violazione di legge processuale e in tema di insussistenza degli elementi costitutivi del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

7.5. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha depositato motivi aggiunti con cui ha dedotto ulteriormente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta responsabilità dello stesso.

Ha evidenziato che non risulta dall'istruttoria dibattimentale che l'imputato abbia mai avuto un contatto telefonico o personale con [OSCURATO:PERSONA], né che si sia mai interessato di un pagamento, di gare e neppure delle fatture che venivano emesse dal ragioniere.

Nulla di rilevante dicono i collaboratori di giustizia sul suo conto.

A suo carico la Corte cita due intercettazioni dal significato non univoco rispetto alle quali non ha confutato le eccezioni della difesa che riguardavano l'intero contenuto delle conversazioni.

8. [OSCURATO:PERSONA] (anche a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), ricorre per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al ruolo apicale riconosciutogli.

La sentenza non si è confrontata con le doglianze difensive sul tema, in particolare con il fatto che non risulta alcuna esecuzione da parte del ricorrente delle direttive del padre; nessun elemento depone in ordine all' essere stato il ricorrente l'ideatore del programma delle sovrafatturazioni con i reggenti delle cosche della città di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è completamente incensurato e non risulta mai essergli stato conferito il ruolo apicale.9. [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] hanno ulteriormente argomentato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], deducendo:

9.1. La violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta responsabilità del predetto quale capo dell'associazione di 'ndrangheta.

Tale giudizio si fonda esclusivamente sulle precedenti sentenze di condanna e sul ruolo di vertice riconosciuto all'imputato.

A fronte di una lunga attività di indagine, non emerge nessun contatto o rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e altri esponenti mafiosi, né una condotta specifica certa a lui riferibile.

Nulla di specifico è emerso dalle dichiarazioni dei collaboratori, se non che il ricorrente non ha più nessun ruolo nel panorama reggino.

9.2. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza, relativa al processo Albanese + 106, emessa dalla Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] il 23 ottobre 1989 e con la sentenza, relativa al processo denominato "[OSCURATO:PERSONA]", emessa dalla Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] il 19 gennaio 1999. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha negato il riconoscimento della continuazione sul presupposto della netta censura temporale, non essendo sufficiente la mera omogeneità della imputazione.

Quanto affermato per negare l'invocato vincolo è in contrasto con lo stesso capo di imputazione che delinea la prosecuzione della operatività di quella consorteria mafiosa operante in Archi di [OSCURATO:PERSONA], già accertata nel procedimento "[OSCURATO:PERSONA]".

9.4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] motivi nuovi, nei quali sostanzialmente ripropone le questioni già formulate in tema di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori e in tema di insussistenza degli elementi costitutivi del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

11. In ordine al reato di trasferimento fraudolento di valori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (a mezzo degli avvocati sopra indicati), [OSCURATO:PERSONA] (a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ricorrono per cassazione deducendo i seguenti motivi: 11.1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 12- quinquies

I. 356/1992.

Alla base dei trasferimenti di quote vi erano solo le preoccupazioni nascenti dall'avvio di procedure ablatorie da parte dello Stato per le cartelle esattoriali emesse, nonché il mancato rilascio del D.U.R.C. necessario per mantenere i provvedimenti concessori.

In relazione a tale esclusivo obiettivo devono leggersi i trasferimenti di quote della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. con attribuzione della titolarità a Surace e Sinicropi, operazioni che avevano soltanto la finalità di separare il patrimonio immobiliare dalla gestione di impresa.

11.2. Quanto a Surace e a Sinicropi, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Morabito per la prima, Morcella e Gurnari per la seconda, deducono, altresì:

11.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa;

11.2.2. Violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della prescrizione del reato, istantaneo con effetti permanenti, una volta ritenuta esclusa l'aggravante dell'agevolazione mafiosa;

11.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante l'incensuratezza.

11.3. Anche l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, stante l'insussistenza dell'associazione mafiosa.

12. In relazione ai reati di cui agli artt. 353-bis e 323 cod. pen. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce, a valere rispetto al capo F) per [OSCURATO:PERSONA] e rispetto al capo G) per tutti i fratelli [OSCURATO:PERSONA], la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 323, 353-bis cod. pen. e 7

I. 203/1991.

Atteso il carattere sussidiario del reato di abuso d'ufficio, deve escludersi il concorso con il reato più grave di turbata libertà degli incanti, soprattutto quando vi è assorbimento del primo nel secondo, a causa della coincidenza delle condotte (sez. 6, n. 14380 del 11/12/02, Aiello, non mass.).

Anche in questo caso, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 7

I. 203/1991, i reati sono prescritti. 13.[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle norme sul concorso di persone nel reato.

Nel momento in cui nulla è addebitato agli odierni ricorrenti con riferimento alla presunta vicenda collusiva, non sì possono trarre da quei fatti elementi di responsabilità a loro carico.

La sentenza è, infine, censurabile per la totale assenza di motivazione anche in ordine alla sussistenza del dolo. 14,Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Maraguccio, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] deducono i seguenti motivi:14.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 353-bis cod. pen.

Secondo la Corte d'appello territoriale, la prova dell'accordo clandestino sarebbe individuabile in una intercettazione in cui [OSCURATO:PERSONA], per fini diversi dalla gara, chiede a [OSCURATO:PERSONA], specificando nella stessa telefonata il motivo della richiesta, alcune misure per la realizzazione del nuovo centro operativo; ciò è confermato dalla testimonianza di Mannocchi, dall'esame del ricorrente e dalla relazione di [OSCURATO:PERSONA], depositata sia in primo grado che in appello.

Sarebbe stato sufficiente, per escludere l'accordo collusivo, che la Corte d'appello, sollecitata dai motivi dedotti dai difensori, effettuasse un confronto tra i dati forniti nella conversazione telefonica da [OSCURATO:PERSONA] e quelli riportati nel bando di gara.

Difetta, poi, nella motivazione l'esposizione di quegli elementi dai quali desumere l'esclusione della partecipazione di altre ditte a favore dei [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata interpreta le delucidazioni date da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] come accordi preventivi; prima di formulare un tale giudizio, il Collegio di appello avrebbe dovuto, dapprima, verificare se le regole poste nel bando fossero o meno conformi alla normativa vigente e, solo successivamente, ove non fosse stato rispettato il codice degli appalti, indicare le ragioni per le quali definire la condotta del ricorrente come violazione dell'art. 353-bis cod. pen.

Anche per ciò che concerne l'aggravante di cui all'art. 7

I. 203/1991, la sentenza omette di spiegare per quale ragione la condotta di [OSCURATO:PERSONA] si possa dire indirizzata a favorire il sodalizio, e non piuttosto il singolo [OSCURATO:PERSONA].

14.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 323 cod. pen. con riferimento all'art. 69 del Reggio decreto 827/1924.

La sentenza non ha cura di esaminare il bando e il disciplinare di gara in cui espressamente era prevista l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

In merito al rispetto della legge 68/1999 relativa all'assunzione obbligatoria di "categorie protette", la motivazione non tiene in considerazione quanto stabilito dalla norma.

Il requisito specifico non era condizione di esclusione della gara ma atteneva al momento di esecuzione del contratto, dunque, una fase successiva.

Il numero dei dipendenti al momento della partecipazione alla gara era pari a 14, per come dichiarato dal teste Sorrentino, e quindi nel pieno rispetto dell'art. 3

I. 68/1999.

Il problema sorge successivamente alla stipula del contratto definitivo, vale a dire in fase di esecuzione, momento su cui [OSCURATO:PERSONA] non poteva avere alcuna incidenza.

La contestata aggravante di cui all'art. 7

I. 203/1992 avrebbe imposto una motivazione sul perché la condotta di [OSCURATO:PERSONA] dovesse ritenersi indirizzata ad accrescere la forza del sodalizio e non potesse, invece, costituire il frutto del suo rapporto personale volto al favorire il "compare di anello", [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dalla posizione di quest'ultimo.

15. Reati di peculato contestati a [OSCURATO:PERSONA] e Saturchio.

15.1.1. Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta natura pubblicistica della [OSCURATO:SOCIETA]., anche in considerazione del fatto che l'imputato ha agito a titolo personale e non in qualità di direttore della stessa.

L'art. 4 dell'atto costitutivo della società per azioni in oggetto prevede anche il compimento di attività di carattere privatistico ed in regime di mercato, come, ad esempio, la gestione industriale commerciale degli impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti.

Manca, inoltre, la prova che [OSCURATO:PERSONA] avesse pagato con il denaro della [OSCURATO:SOCIETA]. il pieno di carburante della autovettura presa in prestito dal genero, [OSCURATO:PERSONA], per cercare di reperire un sito per la realizzazione di un impianto di compostaggio (capo P). 15.1.2 Quanto al capo R), non si è tenuto conto delle dichiarazioni dell'imputato, il quale ha riferito di avere provveduto ad acquistare personalmente la motosega per il tramite della società, ma di avere rifuso successivamente le spese.

Sul punto la Corte ha fornito una motivazione contraddittoria e illogica.

15.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi:

15.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di peculato.

Non risulta provato che i servizi di rifornimento e lavaggio svolti il 23 luglio 2011 alla vettura intestata all'imputato siano stati pagati con denaro proveniente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello territoriale ha ritenuto ciò, unicamente sulla base dell'intercettazione del 25 luglio 2011 tra [OSCURATO:PERSONA] e un dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello non ha tenuto conto delle dichiarazioni dell'imputato il quale ha riferito che: - l'unica agevolazione che aveva dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] era quello di potere pagare il carburante a credito nei due mesi successivi; - il pagamento in quel caso fu realizzato con proprie risorse personali; - in ogni caso, fu [OSCURATO:PERSONA] a usufruire, per scopi professionali, dei servizi di rifornimento e lavaggio effettuati sulla autovettura che venne utilizzata per visitare un sito destinato alla realizzazione di un impianto di compostaggio.Da queste dichiarazioni si desume che il pagamento fu effettuato con risorse private e non pubbliche, ma anche che - se pure fosse accaduto il contrario - non vi sarebbe stata alcuna indebita appropriazione di fondi alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] del tutto compatibili con queste ultime ha reso il teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità dell'auto di [OSCURATO:PERSONA], che era abitualmente parcheggiata fuori dalla casa del suocero.

Egli la utilizzava quando andava a visitare terreni con strade accidentate e necessitava di un SUV.

15.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai punti che hanno riconosciuto la disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] del bene asserito oggetto di appropriazione.

La sentenza è censurabile avendo, da un lato, ritenuto sussistente il previo possesso del carburante in ragione della convenzione di fornitura stipulata tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA], dall'altro lato, sostenuto che tale convenzione fosse stata interrotta proprio nel periodo di interesse.

15.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconosciuto concorso nel reato.

La mera richiesta di erogazione di servizi o il solo fatto di ottenere benefici dagli stessi non rappresentano di per sé condotte idonee a configurare un concorso del singolo associato estraneo alla pubblica amministrazione.

In piena continuità con la sentenza di primo grado, il Giudice dell'impugnazione ha ritenuto che l'imputato fosse a conoscenza dei fatti; questa conclusione, però, presuppone che il ricorrente fosse consapevole che il rifornimento e il lavaggio furono svolti, su incarico di [OSCURATO:PERSONA], alla stazione di servizio della [OSCURATO:SOCIETA], e vennero pagati con denaro proveniente dalle casse della [OSCURATO:SOCIETA].

Il solo atto istruttorio da cui è stata tratta questa consapevolezza consiste nella captazione della conversazione telefonica avvenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 23 luglio 2011, poco dopo l'avvenuto rifornimento, nel corso della quale quest'ultimo si limitava a ringraziare.

Tale circostanza non è - sotto un profilo squisitamente logico prima ancora che giuridico - affatto idonea a dare la misura della consapevolezza in capo al ricorrente di tutti gli elementi di fatto sopra elencati.

La conversazione ha avuto ad oggetto la semplice restituzione della vettura e non, invece, il rifornimento, il lavaggio, l'indicazione del soggetto che aveva svolto tali servizi e, soprattutto, del soggetto che li aveva pagati.

15.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai punti che hanno definito il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], quale incaricato di pubblico servizio, con specifico riguardo a rifornimento di carburante e al lavaggio svolti il 23 luglio 2011 sull'autovettura del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. era stata costituita, non solo per scopi di interesse pubblico e in regime di privativa, quali ad esempio la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti solidi urbani, ma anche per compiere attività di carattere privatistico e in regime di mercato.

Ci si riferisce, in particolar modo, alla gestione industriale-commerciale degli impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti.

Questo elemento dimostra una non perfetta aderenza in termini generali e astratti tra il requisito dell'oggetto sociale richiesto dalla legge per la qualificazione pubblicistica, vale a dire quello di soddisfare specificatamente esigenze di carattere generale, aventi carattere non industriale o commerciale, e l'oggetto sociale di [OSCURATO:SOCIETA].

Dalle circostanze sopra esaminate discende la conseguenza che, nell'episodio in discussione, [OSCURATO:PERSONA], ordinando la realizzazione di servizi poi pagati con proprie risorse, non agì nella sua veste di direttore di [OSCURATO:SOCIETA]., bensì a titolo personale.

Per questo motivo, in relazione alla condotta in discussione, a [OSCURATO:PERSONA] non può essere attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio, anche a prescindere da ogni valutazione in merito alla natura pubblica o privata della società da lui diretta. 15.2.5.Vizio di motivazione con riferimento ai punti che hanno definito prive di valenza probatoria le dichiarazioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA], nonché dei testi Ieruilo e Sinicropi.

Quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] non è affatto generico ed è riscontrato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di avere preso in prestito l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] per farne un uso personale e di averla restituita dopo una settimana, avendo a sue spese provveduto a fare il pieno di benzina e il lavaggio.

Sinicropi, dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] ha dichiarato che lo specifico servizio di rifornimento e lavaggio alla vettura di [OSCURATO:PERSONA] non fu svolto nell'ambito della convenzione tra [OSCURATO:SOCIETA]., non sussistendo, nel caso di specie, i requisiti della convenzione.

Il fatto di desumere l'esistenza del reato dalla intercettazione sopra citata, dunque, è frutto di un evidente travisamento della prova che rende la motivazione illogica.

16. Sul trattamento sanzionatorio.

Ultimo motivo comune a Surace, Sinicropi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è quello relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] effettuato alcuna valutazione sulla personalità dei ricorrenti.

17. Avverso la sentenza ricorre per [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi:17.1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen.

All'udienza del 23 novembre 2015, dinanzi al Tribunale collegiale di [OSCURATO:PERSONA], la difesa dell'imputato, stante l'avvenuta modifica della composizione del Collegio decidente, non prestava alcun consenso alla rinnovazione degli atti mediante lettura, esplicitando i motivi per i quali giungeva a formalizzare tale dissenso. [OSCURATO:PERSONA] non era attinto da contestazioni rientranti nella previsione ex art. 51 cod. proc. pen. e, pertanto, non si poteva applicare il disposto di cui all'art. 190-bis cod. proc. pen.

Non sana la violazione di legge lacausa di estinzione del reato rispetto alle imputazioni di peculato di cui ai capi 00) e SS), ritenuta erroneamente prevalente.

17.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 503 cod. proc. pen., 150 disp. att. cod. proc. pen., 24 e 11 Costituzione.

Sempre all'udienza del 23 novembre 2015, il Tribunale Collegiale di [OSCURATO:PERSONA], stante l'assenza di un teste del Pubblico ministero, decideva di procedere a inversione dell'ordine di assunzione della prova e, quindi, atteso il mancato consenso dell'imputato a tale inversione, impediva l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito di procedere all' esame dell'imputato, che era stato regolarmente richiesto. 17.3.Vizio di motivazione in relazione al compendio probatorio acquisito, onde giungere all'accertamento, ai fini civilistici, della sussistenza della responsabilità penale dell'imputato.

Si è assistito a una conferma delle statuizioni civili, senza esame critico ed approfondito delle responsabilità ascritte. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha omesso di valutare le censure versate nell'appello dal ricorrente agli effetti dell'art.578 cod. proc. pen., ritenendo erroneamente che nessuna censura fosse stata presentata sulle statuizioni civili.

Si ribadisce che [OSCURATO:PERSONA] non risponde per fattispecie associative di criminalità organizzata; [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha omesso di motivare relativamente alle statuizioni civili per l'imputato disattendendo l'obbligo ex lege.

Invero il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non risulterebbe costituito parte civile nei confronti del poliziotto per come già evidenziato dalla difesa; anche per tale via l'evidenza della nullità del dictum avversato appare evidente. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati con riferimento ai seguenti capi: si deve pervenire all'assoluzione in relazione ai capi A), P), 00), SS), perché i fatti non sussistono, in relazione ai capi C), D), E) perché i fatti non costituiscono reato, in relazione al capo G), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per non aver commesso il fatto; nonché in relazione al medesimo capo G) per i coimputati, nonché al capo F), in quanto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.

1. cod. pen. perché i reati sono estinti per prescrizione.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, invece, essere rigettato quanto al capo R).

Va disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] per la rideterminazione della pena.

Le statuizioni civili - eccetto quelle in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione al reato di cui al capo R) - e quelle in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati prescritti di cui ai capi F) e G) devono essere revocate.

2. [OSCURATO:PERSONA] esaminerà le questioni sottoposte al suo vaglio affrontando, dapprima, preliminarmente, alcune questioni di diritto, comuni a molti ricorrenti, alle quale poi verrà fatto integrale richiamo.

Saranno, poi, esaminate le eccezioni processuali comuni anch'esse a molti imputati.

Si rinvierà di volta in volta — per i motivi eventualmente comuni -- alla trattazione già svolta in relazione ad altra posizione, al fine di evitare inutili ripetizioni.

3. In linea generale, occorre sin d'ora evidenziare i principi di diritto che governano la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen., e, in particolare, l'elemento costitutivo del metodo mafioso.

3.1. Mette conto ricordare che quello di associazione a delinquere di stampo mafioso non è un reato associativo "puro", che si perfeziona sin dal momento della costituzione di una organizzazione illecita che si limiti a programmare di utilizzare la propria forza di intimidazione e di sfruttare le conseguenti condizioni di assoggettamento e omertà per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla norma.

La questione, come è noto, attiene alla interpretazione della locuzione normativa "si avvalgono della forza d'intimidazione del vincolo associativo" che descrive il c.d. metodo mafioso.

Si tratta di una espressione che rende esplicita, ai fini della consumazione del reato, la necessità che il gruppo faccia un effettivo esercizio, un uso concreto della forza di intimidazione, non essendo sufficiente un semplice dolo intenzionale di farvi ricorso.

Per integrare l'associazione, cioè, occorre riscontrare empiricamente che il sodalizio abbia effettivamente dato prova di possedere tale "forza" e di essersene avvalso; il "metodo mafioso" riveste un ruolo centrale nell'economia della fattispecie incriminatrice e reca un'ineludibile consistenza oggettiva da accertare processualmente.

Non è in discussione la natura di reato di pericolo del delitto in esame, ma è necessario chiarire il senso di detta affermazione (cfr., Sez. 6, n, 3027 del 20/10/2015, dep. 2016, Ferminio, non massimata sul punto, secondo cui «per l'integrazione del delitto di associazione di tipo mafioso configurato dal legislatore quale "reato di pericolo", è sufficiente che il gruppo criminale considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento e omertà; nello stesso senso, Sez. 5, n. 38412 del 25/06/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227361; Sez. 5, n. 45711 del 02/10/2003, Peluso, Rv. 227994).

Affermare che il reato di associazione di tipo mafioso è un reato di pericolo significa che l'esistenza dei suoi elementi costitutivi e, dunque, l'esistenza dell'associazione pone in pericolo l'ordine pubblico, l'ordine economico, la libera partecipazione dei cittadini alla vita politica, ma non certo che gli elementi costitutivi della fattispecie si possano o meno manifestare, o, probabilmente, si manifesteranno in futuro.

La associazione di tipo mafioso si differenzia, pertanto, dalla comune associazione per delinquere proprio per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati.

Il tema, dibattuto anche in giurisprudenza, relativo alla necessità o meno che la capacità intinnidatrice di un associazione mafiosa sia effettivamente esternata ed obiettivamente percepita perde di consistenza problematica se esaminato in connessione con quello delle modalità con cui tale capacità deve esteriorizzarsi, potendo essa tradursi "in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti, suscettibili di valutazione, al fine dell'affermazione, anche in unione con altri elementi che li corroborino, dell'esistenza della prova del metodo mafioso" (Così, Sez. 3, n. 31512 del 24/04/2012, Barbaro, cit.).

Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, inoltre, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, ed il suo riflesso esterno in termini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale (Sez. 6, Sentenza n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264126 01).

Il reato previsto dall'art.416-bis cod. pen. è configurabile non solo in relazione alle mafie cosiddette "tradizionali", consistenti in grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti e in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone, ma anche con riguardo alle c.d.

"mafie atipiche", costituite da piccole organizzazioni con un basso numero di appartenenti, non necessariamente armate, che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi del metodo "mafioso" da cui derivano assoggettamento ed omertà, senza, peraltro, che sia necessaria la prova che la forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento (Sez. 5, n. 44156 del 13/06/2018, S., Rv. 274120 — 01).

4. Quanto all'aggravante di cui all'art. 7

I. 203/1991 (ora 416-bis 1 cod. pen,), il Collegio ritiene di dover richiamare l'orientamento interpretativo consolidato e, da ultimo, recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019 -dep. 03/03/2020-, Chioccini, Rv. 278734 - 01, secondo il quale l'aggravante de qua ha natura soggettiva e dunque presuppone la prova del dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve costituire l'obiettivo «diretto» della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione (Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, Rv. 265359).

Tale circostanza può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265881; Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, Rv. 253218; Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008, D'Andrea, Rv. 242686), sicché la finalità perseguita dall'autore del delitto deve essere oggetto, onde evitare il rischio della diluizione della aggravante nella semplice contestualità ambientale, di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio; detta consapevolezza non è, per ciò stesso, esclusa quando l'autore del reato persegua l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso (Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Basile, Rv. 266464; Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262713; Sez. 6, n. 29311 del 03/12/2014, Cioffo, Rv. 264082).

Deve, infine, ricordarsi che la circostanza aggravante in esame, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di una associazione mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa (Sez. 6, n. 1738 del 14/11/2018, dep. 15/01/2019, Mancuso, Rv. 274842).

5. Appare opportuna una premessa di carattere generale in ordine alla corretta valutazione della chiamata in reità o in correità, stante il consistente numero di collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni nei confronti degli imputati.

5.1. La prova sugli elementi posti a fondamento della responsabilità di un indagato può essere fornita dalle dichiarazioni di un correo.

Si tratta, però, di una prova che richiede mezzi di valutazione particolarmente attenti, attesi gli specifici rischi che le stesse norme regolatrici della materia (in particolare i commi 3 e 4 dell'art. 192 cod. proc. pen.), collegano alla chiamata in correità (Sez. 6, n. 8929 del 17/09/2014, Tagliavia, Rv. 263654).

Le Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145) hanno illustrato i presupposti sistematici che devono orientare la valutazione delle prove dichiarative, ed in particolare quelle consistenti nelle dichiarazioni dei collaboratori.

Si è, in primo luogo, confermato che la chiamata di correo è una prova che non si trova in una posizione ancillare che la renda apprezzabile solo nei casi in cui si affianchi ad una prova diversa e da sola sufficiente e si è aggiunto che gli «altri elementi» utili per confermarne l'attendibilità possono consistere in una qualunque fonte di conoscenza, alla sola condizione che il loro valore confermativo sussista veramente. (vedi anche, ex multis, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607).

Così, perfino una chiamata di correo o una dichiarazione etero- accusatoria de relato possono essere riscontrate da una fonte narrativa del medesimo genere, sia pure a condizione dell'utilizzo di parametri proporzionati all'entità dei «rischi» connaturati alla situazione.

Allo stesso modo, non è necessario che l'elemento di riscontro sia rappresentato da una prova diretta o storica, ben potendo accadere, che la conferma sia ottenuta per il mezzo della prova logica (tra le molte, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607).

Oggetto della prova sono i fatti che si riferiscono all'imputazione (comma 1 dell'art.187 cod. proc. pen.); ciò non vuol dire che siano ammissibili e valutabili solo prove concernenti gli elementi essenziali della fattispecie contestata (la condotta, l'evento, la causalità, l'elemento soggettivo), poiché il criterio di pertinenza attiene a tutte le circostanze utili per la verifica delle ipotesi ricostruttive formulate dalle parti (Sez. 2, n. 2622 del 09/12/2003, Nucci, Rv. 227245), Nondimeno, l'oggetto diretto, minimo ed indispensabile dell'accertamento demandato al giudice è costituito proprio dagli elementi che fondano la colpevolezza dell'imputato per il reato ascrittogli, secondo il criterio dell'esclusione di ogni ragionevole dubbio (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.).

In altre parole, non è necessario che gli elementi concorrenti riguardino la medesima circostanza di fatto che assume rilievo nell'economia della contestazione.

In tal modo, verrebbe meno il criterio di sufficienza del riscontro logico sopra richiamato; tuttavia - si ribadisce - la convergenza deve riguardare circostanze tutte pertinenti alla specifica partecipazione criminosa, come del resto più volte affermato da questa Corte (sul punto, oltre a S.U., Aquilina, e Sez. 6, Tagliavia, già citate, si possono richiamare Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260936; Sez. 3, n. 3255/2010 del 10/12/2009, Genna, Rv. 245867; Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744; Sez. 1, n. 1263/07 del 20/10/2006, Alabiso, Rv. 235800; Sez. 6, n. 6221/06 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233085).

In conclusione, perché la chiamata in correità, possa assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità di costui, sono necessari la positiva valutazione in ordine alla sua intrinseca attendibilità, nonché riscontri estrinseci i quali, in sede di accertamento della responsabilità, debbono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati (Sez. 6, n. 7240 del 16/04/1998, Civardi, Rv. 210734).

5.2. Va, poi, sottolineato che la procedura di verifica delle dichiarazioni etero- accusatorie dei coimputati o degli imputati in procedimento connesso o collegato deve essere più attenta e rigorosa nei casi di conoscenza de auditu.

Il giudizio di attendibilità del chiamante e della specifica dichiarazione da costui resa impone un'indagine molto attenta anche sulla causa scientiae del dichiarante, la cui conoscenza, traendo origine dalla trasmissione di informazioni a opera di un altro soggetto, può essere esposta a maggiori rischi di errore.

E' necessario, pertanto, verificare non soltanto l'attendibilità intrinseca soggettiva e oggettiva del dichiarante in relazione al fatto storico della narrazione percepita, ma anche l'attendibilità della fonte primaria di conoscenza e la genuinità del suo narrato, che integra l'elemento di prova più significativo del fatto sub iudice.

5.3. Nel caso di specie, le dichiarazioni dei collaboratori, come riportate nella sentenza impugnata, appaiono in alcuni casi generiche, in altri non riscontrate, in altri ancora non individualizzanti.

In particolare: - il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] non risulta avere riferito di alcun episodio o circostanza specifica ricollegabile alla ipotizzata appartenenza dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] ad associazioni di stampo mafioso.

Anzi, ne aveva negato in maniera decisa lo status delinquenziale.

In ogni caso, la Corte di appello non ha fornito alcuna risposta alle deduzioni della difesa che contestavano la credibilità del collaboratore, il quale, peraltro, indicava l'anno della pax mafiosa (1991) come quello della nascita della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre, in realtà, risulta pacifico che tale società è stata costituita solo nel 2004; - [OSCURATO:PERSONA] ha, come unica fonte cognitiva, [OSCURATO:PERSONA] il quale, in udienza, ha dichiarato che Villani, in alcuni punti, ha esagerato e, in altri, ha mentito, ed ancora ha sostenuto che era stato lo stesso Villani a riferirgli molti particolari sulla [OSCURATO:SOCIETA]. perché suo suocero lavorava presso la società. [OSCURATO:PERSONA] di appello non si è confrontato su tali contraddizioni, pur evidenziate dalla difesa. - [OSCURATO:PERSONA] è autore di una dichiarazione de relato per avere avuto notizia di quanto riferito dal proprio zio, [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA], entrambi mai escussi.

Il suo narrato è quindi processualmente ininfluente e, in ogni caso, generico.

Ciò che colpisce è che il collaboratore più vicino alla famiglia Tegano, con lo specifico compito di mantenere i rapporti con altre cosche, percepire tangenti e dividerle, non ha mai avuto un rapporto o contatto con i [OSCURATO:PERSONA] e nulla sa riferire in ordine agli attentati alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed alle causali degli stessi, - [OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni de relato da [OSCURATO:PERSONA], rimasto estraneo all'istruttoria, circa la riconducibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. ai [OSCURATO:PERSONA], e circa il fatto che, durante la carcerazione di [OSCURATO:PERSONA], era [OSCURATO:PERSONA] a reggere l'omonima famiglia di 'ndrangheta.

Le sue dichiarazioni sono caratterizzate da radicale genericità, anche perché parla spesso di sue "percezioni". - -[OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni estremamente generiche e de relato da Sonsogno, Zappia e Zindato, mai escussi.

Il collaboratore, inoltre, ha riferito di avere conosciuto [OSCURATO:PERSONA] come appartenente alla famiglia di 'ndrangheta di Archi; di non avere mai visto gli altri fratelli; di non sapere nulla in ordine alla composizione della presunta cosca e alle vicende della [OSCURATO:SOCIETA].

Alla luce di quanto sopra evidenziato, ritiene il Collegio che í Giudici di appello si siano limitati a convalidare in modo acritico la credibilità dei chiamanti, per come apprezzata dal Tribunale, senza replicare alle doglianze difensive.

In particolare, nessuna reale convergenza vi è tra le dichiarazioni dei collaboratori, anzi: fra il propalato di Moio e Gennaro e quello di Villani vi sono contraddizioni di enorme rilievo; la perduranza della cosca [OSCURATO:PERSONA] non è mai stata dimostrata; le dichiarazioni di Moio e [OSCURATO:PERSONA] convergono addirittura in senso favorevole ai ricorrenti.[OSCURATO:SOCIETA] appello reggina ha affermato apoditticamente che gli episodi richiamati dai collaboratori giustizia non sono altro che espressione del condizionamento della cosca [OSCURATO:PERSONA], malgrado i collaboratori non avessero affermato l'esistenza di una cosca [OSCURATO:PERSONA], o il verificarsi di condizionamenti diversi da quelli che si sarebbero verificati nel rapporto lavorativo con la [OSCURATO:SOCIETA].

6. Occorre fare un breve cenno al reato di trasferimento fraudolento di valori (disciplinato dall'art. 12-quinquies D.L. n. 306 del 1992, convertito nella L. n. 356 del 1992, ed ora previsto dall'art. 512-bis cod. pen., introdotto dal d.

Igs 21/2018).

Si tratta di una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altra utilità realizzata in qualsiasi forma.

Il fatto-reato consiste nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza (Sez. 1, n. 30165 del 26/04/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237595).

La giurisprudenza di questa Corte ha, poi, sottolineato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., reato a consumazione istantanea ed effetti permanenti, non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni - nella specie, un familiare con lo scopo di aggirare le norme in materia di prevenzione patrimoniale, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Sez. 2 , n. 35826 del 12/07/2019, Como, Rv. 277075).

6.1. Secondo un orientamento consolidato della Corte di cassazione, ai fini della configurabilità del reato in esame è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, dovendosi escludere che la presunzione di interposizione fittizia, prevista dall'art. 26, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di prevenzione, impedisca di configurare tale fattispecie di reato o renda necessario l'ulteriore accertamento, estraneo alla fattispecie, della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale (fra le altre, Sez. 6, n.22568 del 11/04/2017, Francaviglia, Rv. 270035; Sez. 2, n. 7999 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galliano, Rv. 269545).

Si è ritenuto, quindi, che il reato previsto dall' art. 12-quinques della

I. n. 356 del 1992 non sia escluso dal fatto che i beni, la cui titolarità o disponibilità sia stata oggetto di un'attribuzione fittizia, siano intestati ad un familiare del soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, in quanto l'esistenza di una mera presunzione relativa di elusività nella intestazione di beni ai familiari del proposto non costituirebbe un elemento decisivo per escludere l'offensività del delitto, cioè che la intestazione dei beni sia compiuta al deliberato scopo di eludere, attraverso la simulazione soggettiva, "l'efficacia di adottande misure di prevenzione patrimoniale".

Il profilo della individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice sarebbe, secondo tale impostazione, distinto da quello relativo ai criteri di giudizio o alle presunzioni iuris tantum previste dalla disciplina delle misure di prevenzione reale, atteso che, diversamente, l'assimilazione dei due profili, aventi presupposti operativi ed effetti completamente differenti, finirebbe per comportare la creazione di una sorta di "zona franca", cioè di una causa di esclusione della punibilità a norma del menzionato art. 12-quinquies. (Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014, Filardo, Rv. 261656). [OSCURATO:SOCIETA] cassazione ha affermato che la prima delle richiamate disposizioni avrebbe la sola funzione di regolamentare aspetti peculiari del procedimento di prevenzione per le misure patrimoniali; nell'ambito di tale regolamentazione la norma fisserebbe la regola della presunzione iuris tantum di appartenenza (per effetto di ritenuta fittizietà ex lege) al sottoposto a misura di prevenzione, dei beni trasferiti o intestati anche a titolo oneroso, a determinati soggetti.

La disposizione dispiegherebbe, quindi, i suoi effetti sulla ripartizione probatoria in materia di intestazioni e trasferimenti (a qualsiasi titolo) di beni a prossimi congiunti, con inversione, ex lege, dell'onere della prova circa una titolarità effettiva e non fittizia (al prossimo congiunto del proposto) dei beni assoggettati o assoggettabili al sequestro di prevenzione.

Diversamente, l'art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992 sarebbe, secondo l'impostazione in esame, un norma penale sostanziale volta a punire l'atto di fittizia intestazione (in qualsiasi modo commessa) di un bene ad un qualsivoglia soggetto terzo, e ciò al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale.

L'ambito di operatività della normativa in tema di misure di prevenzione sarebbe, dunque, squisitamente processuale, mentre quello della d.l. n. 306 del 1992, art. 12-quinquies avrebbe natura penale - sostanziale.L'applicazione o l'applicabilità di una disposizione non escluderebbe quella dell'altra, ben potendo, nell'ambito del processo di prevenzione, trovare applicazione il principio di cui all'art. 2-ter della L. n. 575 del 1965, senza che ciò comporti la necessaria ed automatica violazione della norma sostanziale di cui all'art. 12-quinquies; né, per altro verso, l'applicabilità dell'art. 2-ter della

I. n. 575 del 1965 escluderebbe di per sé la possibilità di configurare il compimento di atti volti a ledere l'interesse giuridicamente protetto dall'art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992, posto che l'apprezzamento del dolo specifico deve essere condotto attraverso la analisi della condotta criminosa, e non già sulla base dell'esito - più o meno positivo- del raggiungimento dello scopo (Sez. 2, n. 5595 del 27/10/2011, dep. 2012, Cuscinà, Rv. 252696).

6.2. A tale orientamento si contrappone un diverso indirizzo giurisprudenziale secondo cui il reato di trasferimento fraudolento di beni, che rinviene nella finalità di elusione delle misure normative di prevenzione patrimoniale un connotato dell'elemento soggettivo, è commesso, stando alla previsione incriminatrice, con l'attribuzione del bene ad altri, senza ulteriore specificazione selettiva di questi ultimi; la legge non si farebbe carico di escludere, dal novero dei soggetti con i quali può intervenire l'illecito trasferimento, quanti, ai sensi della legislazione di prevenzione patrimoniale, sono comunque soggetti alle indagini patrimoniali prodromiche all'emissione dei provvedimenti di sequestro e confisca (coniuge, figli, conviventi del proposto nell'ultimo quinquennio, ecc. ecc), secondo la previsione dell'art. 2-ter della

I. n. 575 del 1965 - ora dell'art. 19 codice antimafia-.

Tuttavia, assume l'impostazione in parola, spetterebbe all'interprete il compito di individuare ulteriori elementi di fatto idonei a concretizzare, per l'ipotesi in cui la fittizia intestazione operi in favore di taluno dei menzionati soggetti, la capacità elusiva dell'operazione.

Si sostiene che la condotta, per essere caratterizzata dalla finalità elusiva, dovrebbe avere i requisiti per sfuggire alle rigorose previsioni della normativa di prevenzione patrimoniale, e ciò secondo un giudizio di plausibilità, espresso ovviamente tenendo conto del contesto in cui essa è posta. (Sez. 1, n. 17064 del 02/04/2012, Ficara, Rv. 253340).

Nello stesso senso, seppur in maniera non esattamente simmetrica, pare porsi Sez. 1., n. 4703 del 09/11/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254528, secondo cui "eludere", significa "sfuggire, evitare scaltramente" gli effetti di una legge che, in mancanza della condotta di elusione, determinerebbe un certo effetto (la confisca del bene).

"L'art. 12-quinquies cit., in definitiva, deve essere interpretato nel senso che la fittizia intestazione deve essere oggettivamente idonea ad eludere la normativa in misura di prevenzione e deve essere, inoltre, sorretta dal dolo specifico descritto dalla fattispecie)". (conforme anche Sez. 1, n. 49970 del 19/12/2014, dep. 2015, Burzì, Rv. 265408).7.

Appare, infine, necessario soffermarsi sulla ritenuta natura pubblica della [OSCURATO:SOCIETA]., pur trattandosi di società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, sulla conseguente qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico ufficiale del direttore della stessa e, di conseguenza, sulla possibilità di ravvisare in capo al direttore responsabile il reato - proprio - di peculato.

Con la riformulazione degli artt. 357 e 358 cod. pen. ad opera della legge 26 aprile 1990, n. 86, è stato definitivamente positivizzato il superamento della concezione soggettiva delle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, che privilegiava il rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, con l'adozione di una prospettiva funzionale-oggettiva, secondo il criterio della disciplina pubblicistica dell'attività svolta e del suo contenuto.

7.1. Ciò che è necessario accertare, ai fini dell'assunzione della qualifica di pubblico ufficiale è l'esercizio di una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Tale ultima funzione è stata specificamente definita al secondo comma dell'art.357 cod. pen., introdotto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 181, attraverso specifici indici di carattere oggettivo che consentono di delimitare la funzione pubblica, verso l'esterno, da quella privata e, verso l'interno, dalla nozione di pubblico servizio.

Si definisce, infatti, pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico (Sez.

U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, definisce tali quelle attinenti all'organizzazione generale dello Stato) e da atti autoritativi e caratterizzata, nell'oggetto, dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o, nelle modalità di esercizio, dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (Sez.

U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu, Rv. 191171). t Come emerge dall'impiego nel testo della norma della disgiuntiva "o", in luogo della congiunzione "e", i suddetti criteri normativi di identificazione della pubblica funzione non sono tra loro cumulativi, ma alternativi.

E' stato, inoltre, precisato che nel concetto di poteri "autoritativi" rientrano non soltanto i poteri coercitivi, ma tutte quelle attività che sono esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che viene a trovarsi così su un piano non paritetico - di diritto privato - rispetto all'autorità che tale potere esercita; rientrano, invece, nel concetto di "poteri certificativi" tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado (Sez.

U, Delogu).

La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, attribuito rilevanza anche all'esercizio di fatto della pubblica funzione, purché questo non sia usurpato, ma accompagnato dall'acquiescenza, dalla tolleranza o dal consenso, anche tacito, dell'amministrazione (Sez. 6, n. 19217 del 13/01/2017, Como, Rv. 270151).

Non occorre, dunque, un'investitura formale se vi è, comunque, la prova che al soggetto sono state affidate effettivamente delle pubbliche funzioni. (In senso conforme, si veda anche Sez. 6, n. 34086 del 26/07/2013, Bessone, Rv. 257035 con riferimento all'assunzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio del soggetto che, di fatto, svolge delle attività diverse da quelle inerenti alle mansioni istituzionalmente affidategli).

7.2. Con riguardo alla qualifica di "incaricato di un pubblico servizio", l'art.358 cod. pen. definisce tale colui il quale, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere da qualsiasi rapporto d'impiego con un determinato ente pubblico.

Il legislatore del 1990 (con I. 26 agosto 1990, n. 86, art. 18), nel delineare la nozione di incaricato di pubblico servizio, ha difatti privilegiato il criterio oggettivo - funzionale, utilizzando la locuzione "a qualunque titolo" ed eliminando ogni riferimento, contenuto invece nel vecchio testo dell'art. 358 cod. pen., al rapporto d'impiego con lo Stato o altro ente pubblico (Sez. 6, n. 53578 del 21/10/2014, Cofano, Rv. 261835).

Non si richiede, dunque, che l'attività svolta sia direttamente imputabile a un soggetto pubblico, ma è sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche.

Il comma secondo del medesimo art. 358 cod. pen. esplicita il concetto di servizio pubblico, ritenendolo formalmente omologo alla funzione pubblica di cui al precedente art. 357 cod. pen., ma caratterizzato dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (poteri deliberativi, autoritativi o certificativi).

Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è dunque identico a quello della pubblica funzione ed è costituito da una regolamentazione di natura pubblicistica, che vincola l'operatività dell'agente o ne disciplina la discrezionalità in coerenza con il principio di legalità, senza lasciare spazio alla libertà di agire quale contrassegno tipico dell'autonomia privata, con esclusione in ogni caso dall'area pubblicistica delle mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (Sez. 6, n. 53578 del 21/10/2014, Cofano, Rv. 261835; Sez. 6 n. 39359 del 07/03/2012, Ferrazzoli, Rv. 254337).

In applicazione di tale regulae furis, questa Corte Suprema ha così avuto modo di affermare che riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il legale rappresentante di una società privata in relazione all'attività svolta per il perseguimento di un interesse pubblicistico. (Fattispecie relativa a peculato commesso dal legale rappresentante di una società privata incaricata della gestione di fondi finanziari erogati da un ente pubblico destinati al sostegno delle persone in condizioni di difficoltà economica e dunque per uno scopo di pubblico interesse) (Sez. 6, n. 39350 del 03/07/2017, Marano, Rv. 270943), Stesso principio di diritto ha affermato in relazione all'amministratore e legale rappresentante di una società privata incaricata della gestione del servizio di riscossione di tributi comunali, in considerazione della connotazione prettamente pubblicistica del servizio predetto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza impugnata che aveva ritenuto configurabile il peculato nella condotta del soggetto autorizzato alla riscossione delle imposte comunali che aveva omesso di versare le somme di denaro ricevute nell'adempimento della funzione pubblica, trattandosi di denaro entrato nella disponibilità della RA. nel momento stesso della riscossione). (Sez. 6, n. 46235 del 21/09/2016, Froio, Rv. 268127).

7.3. Quale diretta conseguenza del criterio oggettivo-funzionale adottato dal legislatore, la qualifica pubblicistica dell'attività prescinde dalla natura dell'ente in cui è inserito il soggetto e dalla natura pubblica dell'impiego.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo affermato che anche i soggetti inseriti nella struttura organizzativa di una società per azioni possono essere qualificati come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società sia disciplinata da norme di diritto pubblico e persegua delle finalità pubbliche sia pure con strumenti privatistici (da ultimo, Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273781).

Rileva l'attività dell'ente e, posto che questa abbia caratteri pubblicistici, quale sia in concreto l'attività compiuta dal soggetto.

Ne discende che, ai fini del riconoscimento della qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di un pubblico servizio "agli effetti della legge penale", non deve aversi riguardo alla natura dell'ente da cui gli stessi dipendono, né alla tipologia del relativo rapporto di impiego, né ancora all'esistenza di un formale rapporto di dipendenza con lo Stato o l'ente pubblico, ma deve valutarsi esclusivamente la natura dell'attività effettivamente espletata dall'agente ancorché soggetto "privato".

7.4. Si è quindi chiarito che, ai fini della configurazione del reato di peculato, i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, allorquando la ragione d'essere della società medesima risieda nel generale perseguimento di finalità connesse a servizi di interesse pubblico, a nulla rilevando che dette finalità siano realizzate con meri strumenti privatistici. (Fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio al presidente dì una società per azioni, operante secondo le regole privatistiche ma partecipata interamente da un comune, avente ad oggetto la gestione di servizi di manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano). (Sez. 6, n. 1327 del 07/07/2015 - dep. 14/01/2016, Caianiello, Rv. 266265).7.5.

Di tali condivisibili linee guida ha fatto ineccepibile applicazione la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nel dare risposta all'omologa deduzione mossa in sede di impugnazione, là dove ha riconosciuto veste di incaricato di un pubblico servizio a [OSCURATO:PERSONA] direttore della [OSCURATO:SOCIETA]., società a partecipazione pubblica maggioritaria, in considerazione dell'attività in concreto svolta dall'ente, a prescindere dalla natura privatistica dell'ente in quanto società per azioni.

Non è, invero, revocabile in dubbio che l'attività di raccolta rifiuti - quale appunto quella demandata alla [OSCURATO:SOCIETA]. - sia strettamente funzionale al soddisfacimento di finalità tipicamente pubbliche, conferendo pertanto ai dipendenti dell'ente - in relazione allo svolgimento di dette attività - la veste di incaricato di pubblico servizio (Sez. 6, n. 1826 del 27/11/2019 - dep. 17/01/2020- Innocenti, Rv. 278125 - 01; Sez. 6, n. 49286 del 07/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265702). 8.Tutte le eccezioni processuali formulate dalle parti sono infondate, ad eccezione di quella relativa alla modifica del capo di imputazione, con riferimento al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Peraltro, sull'accoglimento della stessa, che comporterebbe l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], prevale l'accoglimento dei motivi sulla sussistenza del reato, a seguito del quale si impone una pronuncia di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.

8.1. Il motivo avente ad oggetto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla errata applicazione dell'art. 190-bis cod. pen. è manifestamente infondato.

Mette conto evidenziare che l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando, però, i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa (Sez.

U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 - 02).

Tale peculiare regime, di carattere processuale, si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova, in tale ipotesi particolarmente stringente, e per il fatto che si tratta di dichiarazioni provenienti da soggetti già esaminati nel rispetto della oralità e delle regole del contraddittorio, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli diversi di contraddittorio purché sia garantito il diritto di difesa (Sez. 3 - , n.10374 de/ 29/11/2019 -dep. 20/03/2020 -, S., Rv. 278546 - 02).8.2.

Il motivo avente ad oggetto la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 195 cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che non possono essere assimilate alle dichiarazioni de relato le dichiarazioni dei collaboratori che riguardano aspetti della vita associativa e provengono da soggetti inseriti nell'associazione è, generico, e, comunque, manifestamente infondato.

In tema di fatti notori e valutazione della prova, la giurisprudenza, anche risalente, di questa Corte, ha stabilito che il fatto notorio non richiede la verifica del probandum, dovendosi peraltro qualificare come tale ogni dato che può essere facilmente asseribile perché corrispondente a cognizioni comuni, storiche o de rerum natura (cfr. in termini: Sez. 6, n. 4401 del 16/11/1995, Merola, Rv. 200665).

Va peraltro osservato che tale "fatto", per poter essere preso in considerazione, occorre che sia compiutamente indicato nella decisione, al fine di consentire il controllo, sia con riferimento alla effettiva sussistenza dei requisiti della notorietà del fatto, sia in relazione alla rilevanza nel caso concreto (Sez. 6, n. 476 del 7/02/1995, Cerciello, RV.200805.

Massime precedenti Conformi: Rv. 176703 Rv. 197160 Rv. 190179).

Va quindi rilevato che la "notorietà" di un fatto - nella specie una associazione ex art. 416-bis cod. pen. - ben può essere desunta in modo certo da decisioni dell'Autorità giudiziaria, ed anche dalla stessa condivisa e risaputa conoscenza collettiva in ambito territoriale più o meno ristretto (Sez. 6, n. 34491 del 14/06/2012, Montagna, Rv. 253653; Sez. 6, n. 50057 del 11/11/2009, Gullo, Rv. 245831).

Inoltre, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti alla vita ed alle attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazioni de relato, possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 279185 -- 02).

8.3. E' manifestamente infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori, che gli stessi avevano riferito apprese da terzi la cui citazione in dibattimento non era stata ammessa dal Tribunale.

In tema di testimonianza indiretta, infatti, laddove il giudice dichiari la chiusura dell'istruttoria dibattimentale senza procedere all'esame del teste di riferimento richiesto dalla difesa dell'imputato, quest'ultima deve eccepire il vizio, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni, configurandosi altrimenti una rinuncia tacita all'adempimento, che rende utilizzabili le dichiarazioni de relato anche al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 195, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 8434 del 21/01/2020, Catania, Rv. 278390 - 01); tale eccezione non risulta formulata nel procedimento in esame.

8.4. Il motivo relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione con riferimento alla revoca (a seguito di rinuncia) del teste Panvino è, generico e, comunque, manifestamente infondato.

In tema di diritto alla prova, infatti, quando una parte rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017,Rhafor, Rv. 271848 - 01) Nel caso in esame, i Giudici hanno proceduto correttamente poiché, avendo il Pubblico ministero rinunciato all'esame dei testi, i predetti sono stati sentiti della difesa con esame diretto e il controesame è stato svolto dalla accusa.

8.5. Il motivo relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione agli artt. 116, 117, 329, 178 lett. c), 335, 407, 412, 546, 598, 649 cod. proc. pen. 24 e 111 Cost., 6 CEDU è infondato.

Occorre evidenziare che la sentenza impugnata, con motivazione congrua e immune da vizi logici, sottolinea: - che i procedimenti di interesse per la posizione degli imputati [OSCURATO:PERSONA] sono tutti confluiti nel procedimento n. 429/2008 R.G.N.R.

DDA, in relazione al quale è intervenuto decreto di archiviazione, non determinato da un pronunciamento nel merito, ma unicamente dalla necessità di evitare che per quei fatti, per i quali vi era la pendenza nel presente giudizio, venisse esercitata l'azione penale; per tale motivo non è ravvisabile alcuna violazione del principio del ne bis in idem (Sez. 2, Sentenza n. 26762 del 17/03/2015, Sciascia, Rv. 264222 - 01); - che il decreto di archiviazione così intervenuto non crea alcuna preclusione, così come sostenuto dalla difesa degli imputati, e non impedisce l'utilizzabilità degli atti precedentemente formati ed assunti nell'ambito dell'attività di indagine correttamente instaurata ed avviata; - che tali atti sono, conseguentemente, legittimamente confluiti in un altro, diverso e autonomo procedimento iscritto per fatti diversi, ma pur sempre collegati, come è avvenuto nel caso di specie, arricchendolo e integrandolo; - che, in tema di archiviazione, nell'ipotesi di reato permanente, l'efficacia preclusiva del decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari, non seguito dall'autorizzazione alla riapertura delle indagini, non impedisce lo svolgimento di nuove investigazioni e, quindi, l'esercizio dell'azione penale in relazione a fatti e comportamenti atti a dimostrare la consumazione dell'illecito limitatamente a segmenti temporali successivi all'archiviazione (nella specie, la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio dell'azione penale per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., posto che l'imputazione riguardava un segmento temporale successivo al decreto di archiviazione e il relativo accertamento era fondato su fatti diversi da quelli valutati nel precedente provvedimento di archiviazione).

Quanto alla richiesta di accesso agli atti di altri procedimenti, la Corte territoriale correttamente non ravvisa, ai sensi dell'articolo 116 cod. pen., alcun interesse meritevole di tutela, rilevando, peraltro: - che la richiesta difensiva è del tutto generica e non indica specificamente gli atti per i quali sussiste interesse alla consultazione o all'ottenimento di copia; - che, inoltre, detta richiesta appare di natura meramente esplorativa; - che, comunque, la Corte di appello non aveva alcuna competenza a decidere in relazione ad atti facenti parte di altri procedimenti penali che non erano a propria disposizione.

8.5.2. Proprio in considerazione della incompetenza a decidere della Corte di appello in relazione ad atti facenti parte di altri procedimenti, il motivo n. 5.1. della difesa [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi manifestamente infondato e, comunque, generico, non indicando le intercettazioni e gli atti di indagine asseritamente inutilizzabili.

8.6. E' manifestamente infondato il motivo relativo alla violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. in relazione all'art. 247 comma 1-bis cod. proc. pen. in combinato disposto con la

I. 48/2008, con riferimento al sequestro di materiale informatico all'interno della [OSCURATO:PERSONA].

Deve evidenziarsi che i dati di carattere informatico contenuti nel computer, in quanto rappresentativi di cose, alla stregua della previsione normativa di cui all'art. 234 cod. proc. pen. rientrano tra le prove documentali, come sottolineato correttamente dalla Corte d'appello.

L'estrazione di dati archiviati in un computer non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali; ne deriva che la mancata adozione di tali modalità non comporta l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti. (Sez. 2, n. 29061 del 01/07/2015, Posanzini, Rv. 264572 - 01) Nella sentenza impugnata si precisa, infine, che nel corso della propria deposizione, il teste Poidoniani, riferiva nel dettaglio le modalità con le quali si procedeva a perquisizione.

Sulla base di tali dichiarazioni è possibile escludere che vi sia stata l'alterazione dei dati originali estrapolati e, al contempo, ritenere garantita la perfetta corrispondenza ad essi di quelli estratti.8.7.

E' inammissibile il motivo avente ad oggetto la violazione degli artt. 495, 507 e 195 cod. proc. pen. per la mancata assunzione della prova contraria pertinente, decisiva ed espressamente richiesta dal ricorrente nel giudizio di merito, in relazione alle prove dichiarative di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di censura non dedotta in appello.

8.8. Il motivo relativo alla violazione di legge processuale e al vizio di motivazione in merito al rigetto della richiesta di ammissione prove a seguito della modifica della imputazione è generico, oltrechè manifestamente infondato.

La Corte territoriale, infatti, ha analizzato la richiesta di tutte le difese e ne ha riconosciuto la superfluità.

8.9. Quanto alla dedotta violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione all'art. 438 cod. proc. pen., deve evidenziarsi che è stato correttamente ritenuto per i ricorrenti impraticabile il rito abbreviato, avendo gli stessi omesso di reiterare la istanza di accesso a tale rito alternativo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado.

Occorre evidenziare che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad un'integrazione probatoria, affinché il giudice di primo grado ed eventualmente il giudice dell'impugnazione possano procedere a sindacare nel merito detta decisione, è necessario che la parte abbia riproposto al giudice di primo grado, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, la medesima richiesta già oggetto del provvedimento di rigetto (Sez. 1, n. 20758 del 13/02/2018, Valentini, Rv. 273126 - 01).

Nel caso in esame, la difesa aveva espressamente richiesto il rito abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria e il G.i.p aveva rigettato tale richiesta; la difesa aveva, poi, chiesto la riduzione per il rito solo in sede di conclusioni, mentre avrebbe dovuto richiederla entro la dichiarazione di apertura del dibattimento.

8.10. E', invece, fondato il motivo relativo alla violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 516, 518, 522 e 546 cod. proc. pen„ 24 e 111 della Costituzione e 6 CEDU.

Appare corretta l'eccezione difensiva, secondo cui si sarebbe assistito ad una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, il quale è teleologicamente diretto a tutelare l'esercizio del diritto di difesa all'imputato, negato nel caso di specie, in quanto il difetto della contestazione nelle diverse fasi del procedimento penale non avrebbe mai consentito agli imputati di difendersi in merito alla condotta (non) contestata.

E' ben vero che, a fini del rispetto del principio della correlazione tra accusa e sentenza "deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione" (Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera, Rv. 254419), ma è altrettanto vero che il fatto per cui è intervenuta condanna è un fatto "nuovo" rispetto a quello oggetto di originaria contestazione in base alle corrette osservazioni della difesa del ricorrente, non potendo qualificarsi semplicemente come un fatto "diverso", alla luce della giurisprudenza di questa Corte.

Ed invero, per "fatto nuovo" si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo thema decidendum, trattandosi di un accadimento naturalisticamente e giuridicamente autonomo; per "fatto diverso", invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Tonietti, Rv.256861).

Nella specie la modifica del capo di imputazione effettuata all'udienza del 20 giugno 2016 non può essere ritenuta mera precisazione del capo di imputazione perché si è inciso su tratti essenziali e sostanziali della imputazione, avendo il Pubblico ministero: - individuato la societas scelleris da "[OSCURATO:PERSONA]" a "[OSCURATO:PERSONA]/Saraceno"; - allargato l'ambito territoriale da "in [OSCURATO:PERSONA]" a "in [OSCURATO:PERSONA] e altrove", passando da una cosca singola di 'ndrangheta ad una associazione mafiosa; - spostato in avanti il periodo di operatività dell'associazione da "fino al 30 maggio 2012" a "sino all'ottobre 2012"; - indicato una diversa modalità di partecipazione al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA]; - individuato l'agire in confederazione con le cosche "Condello, [OSCURATO:PERSONA] e Tegano", negando, peraltro, alla difesa il diritto di provare, mediante l'assunzione di testimonianze, la assenza di collegamenti tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari e le cosche suindicate; - indicato tra i delitti fine anche quelli contro la vita e l'incolumità; - aggiunto agli iniziali sette singoli associati "altre persone non ancora individuate"; Il più rilevante elemento di novità è dato dal fatto che, a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], con la nuova contestazione viene per la prima volta attribuita dal Pubblico ministero la condotta "di avere intrattenuto rapporti di 40 Cr cointeressenza economica con esponenti di vertice delle articolazioni territoriali prima indicate, anche per il tramite di intestatari fittizi come ricavabili dai comuni investimenti immobiliari operati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]".

9. I ricorsi degli imputati, aventi ad oggetto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, sono fondati.

9.1. La perdurante operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA] è solo apoditticamente affermata sulla base di isolati episodi, quali la richiesta, rivolta al fratello del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], di pagare l'onorario a un avvocato in favore del familiare di [OSCURATO:PERSONA] giustificata per l'appunto dal riconosciuto rapporto di parentela con [OSCURATO:PERSONA].

La cooperazione con le cosche Condello, Tegano e [OSCURATO:PERSONA] è contraddetta dall'intervento in favore di Lucibello, imprenditore avverso ai [OSCURATO:PERSONA], da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonché dall'essere i [OSCURATO:PERSONA] vittime di attentati da parte delle predette cosche.

Alla luce di quanto sopra potrebbe ritenersi, da un lato che i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del rapporto lavorativo che li legava, abbiano posto in essere delitti di truffa e i delitti tributari; d'altro che i familiari siano stati vittima di estorsione da parte delle famiglie mafiose operanti a Reggio.

D'altronde la sentenza dà atto che è il medesimo collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], invitato ad elencare le condotte 'ndranghetiste dei [OSCURATO:PERSONA], a dichiarare "[OSCURATO:PERSONA] prende l'appalto della [OSCURATO:SOCIETA] e basta".

Evidenziare che tutti i collaboratori hanno attribuito in maniera concorde la [OSCURATO:SOCIETA] ai [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA] era entrato in società con il [OSCURATO:PERSONA], non equivale affatto a dimostrare l'esistenza della cosca mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA].

Le risultanze acquisite nel processo non hanno individuato un solo atto utile ad esteriorizzare il metodo mafioso esercitato da taluno in nome e per conto della nuova associazione [OSCURATO:PERSONA], e ciò conferma le dichiarazioni del collaboratore Molo in ordine al fatto di non avere mai considerato una cosca quella dei [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] è stato considerato capo della nuova cosca, sebbene, da marzo 2001 ad aprile 2004, sia stato latitante e, da aprile 2004 fino a febbraio 2007, sia stato detenuto. [OSCURATO:SOCIETA] appello reputa apoditticamente persistita la vecchia cosca [OSCURATO:PERSONA] senza che sia stato individuato un accaduto a convalida dell'assunto.

Dalla istruttoria dibattimentale è emerso in modo inequivoco che mai nel periodo dal 2001 al 2012 i fratelli [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero resi protagonisti di alcun episodio di matrice mafiosa.

In questo senso hanno deposto all'unanimità i testi Mannucchi e Lucibello e i collaboratori Villani, Molo e [OSCURATO:PERSONA].

Le tesi difensive non sono state prese considerazione dalla Corte di appello territoriale.

Ciò neppure nella parte in cui, come aveva fatto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], attribuiscono scarso rilievo probatorio alla conversazione tra Alampi, Condello e Libri, che, a dire della Corte di appello, avrebbe, invece, suggellato il patto criminale volto a garantire alla triade il controllo dello smaltimento dei rifiuti gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA].

9.2. La sentenza parte dall'assunto secondo il quale il metodo mafioso e il controllo avrebbero riguardato non più un territorio, ma una determinata attività e cioè quella della [OSCURATO:SOCIETA] (51% partecipazione pubblica e 49% partecipazione privata con la società [OSCURATO:PERSONA] che nominava [OSCURATO:PERSONA] direttore generale).

La Corte territoriale cade, quindi, in contraddizione allorché, da un lato dichiara che l'elemento che caratterizza l'associazione di stampo mafioso è l'utilizzo del metodo che si estrinseca nella imposizione di una sfera di dominio estesa a vari settori, dall'altro afferma che la cosca avrebbe assoggettato ai suoi scopi solo una determinata attività, quindi non un territorio come indicato nella imputazione, né vari settori. [OSCURATO:PERSONA] di appello, pur prendendo atto della totale assenza di atti violenti o minacciosi posti in essere dai ritenuti sodali, ritiene, inoltre, censurabilmente di individuare il metodo mafioso asserendo, da un lato, la notorietà del vincolo associativo, senza preoccuparsi di indicare quando e come tale vincolo si sarebbe diffuso nella collettività, dall'altro lato, scrivendo che la forza di intimidazione risiederebbe in precedenti comportamenti finalizzati a creare la fama del gruppo, senza indicare quali sarebbero stati precedenti comportamenti a tanto finalizzati,

9.2.1. Non si comprende, poi, quale efficacia dimostrativa possano assumere le dichiarazioni dei collaboratori richiamate in sentenza, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] viene indicato il "perno della 'ndrangheta di Acri", al fine di comprovare che, in effetti, i rapporti tra i [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], si siano estrinsecati in termini di condizionamento mafioso.

Deve, peraltro, evidenziarsi che la [OSCURATO:SOCIETA]. venne costituita nel 2004 e il propalato dei collaboratori si ferma ad un periodo antecedente.

L'unico aspetto su cui convergono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è il teorema secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA]. apparteneva ai [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano fatto un accordo con [OSCURATO:PERSONA], ne lucravano con la manutenzione, in particolare con le fatture gonfiate, anche per foraggiare altre cosche e cioè quelle dei Tegano, [OSCURATO:PERSONA] e Condello.

Tutto il processo si caratterizza, però, per la totale assenza di rapporti o contatti tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e i personaggi appartenenti alle predette cosche.

I Giudici di appello si sono limitati a convalidare in modo acritico la credibilità dei chiamanti, per come apprezzata dal Tribunale, senza replicare alle doglianze difensive.

In particolare, come si è detto al paragrafo

5.3. del "Considerato in diritto," nessuna reale convergenza vi è tra le dichiarazioni dei collaboratori, anzi:fra il propalato di Moio e Gennaro e quello di Villani vi sono contraddizioni di enorme rilievo (ad esempio sulla presunta consegna dei soldi ai Tegano), la perduranza della cosca [OSCURATO:PERSONA] non è mai stata dimostrata, le dichiarazioni di Moio e [OSCURATO:PERSONA] convergono in senso favorevole ai ricorrenti.

La Corte reggina afferma apoditticamente che gli episodi richiamati dai collaboratori giustizia non sono altro che espressione del condizionamento della cosca [OSCURATO:PERSONA], senza che i collaboratori avessero affermato né la esistenza di una cosca [OSCURATO:PERSONA] né il verificarsi di condizionamenti diversi da quelli che si sarebbero verificati nel rapporto lavorativo con la [OSCURATO:SOCIETA].

Non appare conferente in tale prospettiva il fatto che l'attività si sarebbe realizzata attraverso un rapporto privilegiato con [OSCURATO:PERSONA].

Tale elemento, semmai, porta ad escludere che fosse mai stata utilizzata la forza intimidatrice del metodo mafioso.

9.2.2. Inoltre, la riferita gestione /intraneità del [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA]. risulta chiaramente il frutto, non di una intimidazione mafiosa, ma di un privilegiato rapporto interpersonale con il direttore amministrativo della [OSCURATO:SOCIETA] e cioè con il coimputato, ritenuto affiliato, [OSCURATO:PERSONA].

Diversamente si arriverebbe a sostenere che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivestito, contestualmente, il ruolo di associato a delinquere e di vittima della forza intimidatrice derivante dal vincolo mafioso.

9.2.3. Non appare dimostrativo della forza intimidatrice derivante dal vincolo mafioso il fatto che, secondo quanto riferito da Moio, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dare periodicamente dei soldi alle due consorterie operanti nel territorio: tale elemento è ben lungi dal dimostrare che, in effetti, il recupero di tali somme di denaro risultasse indicativo dell'utilizzo di un metodo mafioso, non essendo possibile escludere che, in realtà, il pagamento sia avvenuto, non certo in virtù di una pariteticità di rapporti delinquenziali, ma piuttosto di una subordinazione del ricorrente rispetto ai Tegano.

D'altronde, l'affermazione recepita in sentenza secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sempre accampato delle scuse per non pagare appariva dimostrativo del fatto che tale pagamento non fosse avvenuto di buon grado, ma fosse stato, semmai, subito.

La circostanza secondo cui non vi sia stato alcun metodo intimidatorio retrostante ai rapporti sembra, poi, emergere dalle stesse dichiarazioni del collaboratore Moio, laddove questi aveva affermato che i soldi recuperati dai [OSCURATO:PERSONA] non erano provento di una classica attività estorsiva, ma piuttosto di un meccanismo fraudolento di carattere fiscale.

Non si può, pertanto, concludere che la pregressa mafiosità di [OSCURATO:PERSONA] e la natura non limpida dei rapporti intrattenuti con la [OSCURATO:SOCIETA]. possa risultare di per sé giustificativa della configurazione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.La sentenza persevera nell'errore di diritto sopra indicato nella parte in cui valorizza, in riferimento alla narrazione del [OSCURATO:PERSONA], la vicenda della mancata assunzione di [OSCURATO:PERSONA] e la vicenda della richiesta da parte di [OSCURATO:PERSONA] di "dare una lezione al Mannucchi".

9.2.4. La sentenza dà rilievo a quanto verificatosi in relazione alla mancata assunzione di Cortese quale elemento dimostrativo della sussistenza di un condizionamento mafioso.

In quel caso, infatti, secondo la Corte, uno dei figli del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rifiutato l'assunzione "pur non usando parole minacciose", ma, purtuttavia, rendendo "riconoscibile all'esterno la sua posizione di comando".

In realtà, non è messa in dubbio la capacità di condizionamento della società; ciò che è in discussione è se tale capacità di condizionamento si sia realizzata attraverso un metodo mafioso - che deve essere oggetto di una specifica dimostrazione - ovvero attraverso diverse tipologie di cointeressenze, quali ad esempio un rapporto privilegiato con [OSCURATO:PERSONA].

9.2.5. La vicenda Mannucchi è in aperta dissonanza rispetto alla ricostruzione accusatoria, laddove sarebbe emerso che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe richiesto a [OSCURATO:PERSONA] di dare una lezione al predetto poiché non avrebbe accondisceso ai propri desiderata.

Vicenda poi non verificatasi per il rifiuto di [OSCURATO:PERSONA].

Ma anche in relazione a tale profilo la sentenza non si confronta con due rilievi, evidenziati dalla difesa : - la circostanza secondo la quale la suddetta pretesa consorteria non avesse alcuno strumento proprio che potesse realizzare una qualsivoglia attività intimidatoria visto che per porre in essere una condotta di aggressione si sarebbe dovuta rivolgere a [OSCURATO:PERSONA], appartenente ad altra cosca; - il dato secondo cui non vi fosse un vero e proprio condizionamento mafioso della società [OSCURATO:SOCIETA], se è pur vero che, in quel contesto, addirittura la componente privata della società (riconducibile a Mannucchi) non aveva accondisceso alle richieste di [OSCURATO:PERSONA], dimostrando così di non patire alcuna forma di condizionamento.

In conclusione, la sentenza rifugge dall'onere dimostrativo della sussistenza ex novo dei caratteri di cui al terzo comma dell'arL 416-bis cod. pen. nella parte in cui, innanzitutto, pretende di valorizzare vicende pregresse afferenti ad un sodalizio che aveva ben altra connotazione e rispetto al quale i collaboratori di giustizia, per come riportato in sentenza, hanno riferito essersi verificata una evidente cesura evolutiva.

E sostiene tale rilievo solo ed esclusivamente su dati meramente soggettivi riposti sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA], senza supportare gli stessi di alcun elemento che dimostri che tale corredo si sia estrinsecato in condotte dimostrative di tale capacità di condizionamento.Gli stessi rapporti di succubanza rispetto alle consorterie ritenute operanti nel territorio reggino (che sarebbero giunte addirittura a porre in essere delle azioni di danneggiamento per sollecitare il pagamento di somme di denaro) appaiono significativi del fatto che non ci si possa trovare al cospetto di una vera e propria consorteria 'ndranghetista.

9.2.6. Né a diverse conclusioni, nel richiamato quadro probatorio, può prevenirsi valorizzando la conversazione intercettata in ambientale il 23 marzo 2002 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], "soggetti ritenuti di notevole spessore criminale, i quali dimostravano vivo interesse per la gestione nel settore degli appalti pubblici rivelando l'attenzione della ndrangheta verso il progetto pilota all'epoca curato dalla [OSCURATO:PERSONA] per la raccolta dei rifiuti".

Secondo il Collegio di appello, la rilevanza di detta conversazione sta nella cristallizzazione del patto criminale raggiunto dai due interlocutori e [OSCURATO:PERSONA] volto ad adottare una comune strategia per il controllo del settore della raccolta dei rifiuti gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Nella sentenza impugnata si evidenzia poi la collocazione temporale della conversazione avvenuta poco dopo la costituzione del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli [OSCURATO:PERSONA].

In realtà, da tale conversazione nulla trapela con chiaro e sfavorevole riferimento agli imputati; anche il Giudice di primo grado, sottolinea, a questo proposito, che non si può ritenere, con il canone della certezza, che nella conversazione Alampi abbia effettivamente fatto i nomi dei [OSCURATO:PERSONA] o del [OSCURATO:PERSONA], nomi emersi solo a seguito di perizia espletata nel corso del dibattimento.

In ogni caso, per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], deve evidenziarsi il contesto comunicativo nella parte in cui Alampi sostiene di avere sondato un certo [OSCURATO:PERSONA] definendolo come soggetto inavvicinabile per i propri scopi tanto che "non gli è piaciuto e si è allontanato".

La Corte reggina si è limitata ad affermazioni del tutto apodittiche, senza riportare le parti delle conversazioni di chiaro contenuto sfavorevole ai ricorrenti e senza fornire una risposta alle deduzioni difensive, le quali evidenziavano che, nel corso della conversazione, Alampi dichiarava di non essere d'accordo che vi fossero persone di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della società che avrebbe vinto i lavori, laddove i [OSCURATO:PERSONA] erano proprio di [OSCURATO:PERSONA], circostanza che mina la logicità della lettura accusatoria fornita dalla Corte territoriale.

9.3. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di tutti gli imputati perché il fatto non sussiste.

Invero, la carente individuazione degli elementi strutturali della fattispecie associativa contestata esclude l'utilità di un annullamento con rinvio al fine, una volta integrata la contestazione affetta da nullità, di sollecitare un nuovo esame di merito, stante la inefficacia dimostrativa delle prove valorizzate in argomento.9.4.

I residui motivi formulati sul punto dalle difese devono essere ritenuti assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.

10. Per quanto concerne í reati di cui ai capi C), D) ed E), l'assunto, recepito dalla sentenza di merito, è che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la titolarità formale della società [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale (capo C).

Per lo stesso fine, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero attribuito fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la titolarità formale della [OSCURATO:SOCIETA]. (capo D).

Analogamente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero attribuito fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la formale titolarità della [OSCURATO:SOCIETA]. capo E).

10.1. Rileva il Collegio che la Corte territoriale non ha fornito la prova della sussistenza del dolo dei reati in questione.

10.1.1. In realtà, sia che si voglia recepire l'indirizzo secondo cui ai fini della configurazione del reato in esame non sarebbe richiesto l'accertamento della oggettiva e concreta capacità elusiva dell'operazione, sia che si intenda, invece, fare riferimento al secondo degli orientamenti citati al paragrafo

6. del "Considerato in diritto", ciò che non può essere eluso è la prova certa del dolo specifico richiesto dalla norma, non potendo l'elemento soggettivo ritenersi sussistente per il solo fatto che il soggetto - che sia o possa essere nella imminenza sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale - abbia fittiziamente intestato un suo bene ad altri o ad un suo familiare.

Il dolo specifico si configura allorquando la norma incriminatrice, ai fini dell'imputazione dolosa del fatto, richiede che il soggetto abbia agito per conseguire una finalità particolare, la cui effettiva realizzazione non è però necessaria per l'integrazione del reato.

Dunque, un dolo che svolge un ruolo dominante nella manifestazione della condotta e che deve essere oggetto di rigorosa prova; un accertamento specifico che deve prescindere da presunzioni, che non coincide di per sé con il fatto oggettivo della intestazione fittizia, e, soprattutto, un accertamento del quale il giudice deve dare conto in motivazione.

Occorre la prova "specifica" che l'intestazione fittizia sia compiuta al fine di eludere la normativa in tema di prevenzione patrimoniale.Nel caso di specie, a fronte di puntuali deduzioni difensive, fondate su documenti e prove dichiarative, con cui si era messa in evidenza l'assenza del dolo specifico, si è valorizzato unicamente il dato obiettivo della fittizietà dell'operazione per affermare la responsabilità penale di tutti gli imputati.

La sentenza impugnata incorre nella violazione di legge nel momento in cui ritiene di ravvisare nei trasferimenti delle quote sociali avvenuti all'interno dello stesso nucleo familiare una concreta capacità elusiva, atta superare la presunzione di appartenenza di quei beni alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta della normativa antimafia.

In presenza di intestazioni di beni in favore di congiunti, soggetti all' indagine patrimoniale prodromica all'emissione del provvedimento di sequestro e confisca, il Giudice ha il compito di individuare quegli ulteriori elementi di fatto che siano capaci di concretizzare la capacità elusiva dell'operazione. [OSCURATO:SOCIETA] appello reggina, nel tentativo di conferire tale capacità alle operazioni negoziali incriminate, ha ritenuto di enfatizzare la circostanza che le nuore di [OSCURATO:PERSONA], non rientravano nel novero delle persone di cui all'art. 19 del decreto legislativo 159/2011.

Si tratta di un'argomentazione illogica, atteso che, ai fini della concreta capacità elusiva, la presunzione normativa doveva essere aggirata non solo per [OSCURATO:PERSONA] ma per tutti i componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], ai quali viene contestato il reato associativo.

Oltretutto è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] manteneva una partecipazione rilevante sia nella [OSCURATO:SOCIETA]. che nella [OSCURATO:SOCIETA].

Risulta, inoltre, che le risorse utilizzate dalla SI.CE. per l'acquisto degli immobili provenivano in modo tracciabile dalle casse della [OSCURATO:SOCIETA].; la riprova si coglie proprio nella ritenuta esclusione dell'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. 10.1.2.

Deve, poi, evidenziarsi che, come dedotto nei motivi di ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA] risulta costituita nel 2004 con l'attribuzione delle quote sociali a [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie [OSCURATO:PERSONA].

Questa società non è stata quindi interessata ad alcun trasferimento di quote e non è dato sapere perché il capo di imputazione indichi nel 2009 la data di commissione del reato.

E allora, se già nel 2004, con la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA], si delinea una volontà elusiva in capo agli imputati, non si comprende perché in data 6 aprile 2007, tutti e quattro i fratelli [OSCURATO:PERSONA] accrescono la loro partecipazione in [OSCURATO:SOCIETA].

Anche le vicende che riguardano la SI.CE. si collocano in stridente conflitto con la volontà elusiva.

La società risulta costituita sempre il 6 aprile 2007 e le quote erano attribuite ai quattro fratelli in modo paritario.

Bisogna, quindi, rimarcare che nell'aprile 2007 i fratelli [OSCURATO:PERSONA], tutti ritenuti partecipi dell'associazione e legati da un rapporto di filiazione con [OSCURATO:PERSONA], non avvertono la necessità di celare la loro partecipazione nella SE.MAC. e addirittura partecipano personalmente alla costituzione della SI.CE.

Si sta parlando di quella che viene definita la "cassaforte della famiglia" e che viene costituita in epoca in cui il rapporto contrattuale con la [OSCURATO:SOCIETA]. era già in atto da tempo e, secondo l'impostazione accusatoria, la volontà elusiva si sarebbe addirittura già concretizzata con la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di merito, a fronte di questi elementi evidenziati con i motivi d'appello, avrebbe dovuto dare adeguata risposta alle censure della difesa e spiegare come si potessero conciliare l'atto di costituzione della SI.CE nel 2007 con la volontà elusiva che, secondo l'accusa, aveva preso corpo già con l'attribuzione fittizia della [OSCURATO:SOCIETA] avvenuta, si ripete, nel 2004 e non nel 2009.

Del pari, andava spiegato per quale motivo gli imputati non si sarebbero neppure rappresentata quell'esigenza elusiva paventata dal giudice di merito nel 2007 in sede di costituzione della SI.CE., epoca in cui le vicende giudiziarie e le misure di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano già note da tempo.

Basta questa circostanza per ritenere verosimile quanto sostenuto dalla difesa circa il fatto che le successive vicende societarie siano state originate da una problematica del tutto diversa, non ravvisabile nel 2007 ed avvertita solo nel 2010- 2011, e cioè quella dei debiti verso l'Erario.

Anche i trasferimenti in più tempi avvalorano la tesi della difesa.

Infatti, il 23 aprile 2009 [OSCURATO:PERSONA] trasferisce, con atto di donazione, al fratello Giuseppe le quote possedute; successivamente, a distanza di un anno e otto mesi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cedono le loro quote a [OSCURATO:PERSONA].

In esito alle due cessioni, le quote della [OSCURATO:SOCIETA]. risultano distribuite equamente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] continuerà però a mantenere come prima il ruolo di amministratore della SEMAC.

La successione cronologica dimostra che le due cessioni costituiscono la risposta ad una problematica fiscale che si presenta in momenti diversi. [OSCURATO:PERSONA] è il primo a cedere le quote del fratello Giuseppe perché è il primo ad essere attinto dalla problematica debitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Successivamente, nel momento in cui Antonino e [OSCURATO:PERSONA] vengono raggiunti dalla notifica di ulteriori cartelle esattoriali, si determinano anche loro ad uscire dalla società.

Infine, non poteva non valutarsi la circostanza che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] mantenevano i ruoli di amministratori sia nella [OSCURATO:SOCIETA]. che nella SI.CE.

Ciò dimostra che non avevano necessità di nascondere o celare nulla con l'attribuzione delle quote alle mogli.Si impone, in conclusione l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

10.2. I motivi sulla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e sulla pena sono assorbiti dall'accoglimento del motivo sulla sussistenza del reato.

11. Per quanto concerne il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, contestato al capo F) di imputazione a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], deve osservarsi che i motivi dei ricorrenti sulla insussistenza del reato sono infondati essendo puntuale la ricostruzione offerta nella sentenza impugnata, la quale dà contezza dell'esistenza di un accordo collusivo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale direttore operativo della [OSCURATO:SOCIETA]., maturato prima della pubblicazione del bando di gara, che trova il suo substrato nei pregressi e consolidati rapporti tra i due, nonché dell'incidenza di tale accordo sulla predisposizione del bando stesso.

Come evidenziato nella sentenza impugnata, il bando di gara veniva redatto appositamente in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., con l'indicazione dei requisiti che solo quella ditta poteva presentare o perché "cucito" addosso, o perché anticipati illecitamente dal direttore operativo secondo un patto di intendimenti che consentiva alla suddetta impresa di partecipare alla gara con la sicurezza di potersela aggiudicare.

Eloquenti e chiare sono le conversazioni, le quali dimostrano che alcuni punti del bando sono stati concordati tra i due imputati al fine di evitare possibili interferenze di altre ditte con la società dei [OSCURATO:PERSONA] che doveva aggiudicarsi l'appalto.

La sentenza impugnata riporta, a tale fine, le conversazioni nel corso delle quali i due imputati si organizzavano per riuscire ad essere in possesso degli stringenti requisiti, che sarebbero stati indicati dalla stazione appaltante per la aggiudicazione della commessa successivamente.

Particolarmente rilevanti sono le conversazioni intercettate già nella fase precedente alla pubblicazione del bando di gara avvenuta il 14 Dicembre 2010, nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] le dimensioni dell'officina, rassicurandosi, una volta venuto a conoscenza che erano ben superiori a quanto sarebbe stato richiesto nel bando.

Tale conversazione non era l'unica avente ad oggetto i requisiti richiesti dalla procedura di evidenza pubblica.

Nel bando di gara, infatti, si legge che l'aggiudicatario doveva avere il possesso di almeno due automezzi attrezzati ad officina mobile per il pronto intervento in caso di riparazioni esterne e le intercettazioni danno conto di un adoperarsi dei [OSCURATO:PERSONA] per l'omologazione di un loro furgone come officina mobile, ben prima della pubblicazione del bando di gara.Anche il possesso di certificazione attestante la specializzazione ad intervenire su attrezzatura di compattazione, di spazzamento e, in genere, ad azionamento idraulico innescato da presa di motore, rilasciate da primarie case costruttrici, almeno dodici mesi prima della data del bando, costituiva una causale che determinava i [OSCURATO:PERSONA] muoversi con incredibile previdenza.

Infine, nel bando di gara si legge che la aggiudicataria della gara doveva essere dotata di una officina a una distanza non superiore a venti chilometri dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Come puntualmente evidenziato dalla Corte di appello reggina, la richiesta appare sprovvista di ogni logica, in quanto non si comprende il motivo per cui l'officina deputata alla riparazione dei mezzi dovesse trovarsi a una certa distanza, non dal parco veicolare della [OSCURATO:SOCIETA], bensì dalla [OSCURATO:PERSONA] che certamente non poteva essere oggetto della manutenzione.

L'unica ragione riposava proprio nell'intento di individuare la sola [OSCURATO:SOCIETA]. che era la ditta che aveva un'officina nel raggio dei prescritti venti chilometri.

11.1. Rileva il Collegio che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa non sussiste poiché, come ricordato al paragrafo

4. del "Considerato in diritto", la predetta, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di una associazione mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa (Sez. 6, n. 1738 del 14/11/2018, dep. 15/01/2019, Mancuso, Rv. 274842).

Nel caso in esame, invece, si è riconosciuto l'insussistenza della stessa.

11.2. Esclusa l'aggravante in questione, il reato, anche tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione, si è oramai prescritto per entrambi gli imputati, nei confronti dei quali, ferma restando la conferma delle statuizioni civili, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

12. Sono infondati anche i motivi di ricorso relati al reato di abuso di ufficio, ad eccezione di quelli formulati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Occorre preliminarmente evidenziare l'erroneità di quanto sostenuto dalla difesa in merito al fatto che, atteso il carattere sussidiario del reato di cui all'art.323 cod. pen., dovrebbe escludersi il concorso con il reato più grave di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

Detto principio è stato dettato dalla giurisprudenza (vedi Sez. 6, n. 14380 del 11/12/2002 -dep. 2003- Gallitelli, Rv. 224679 - 01) con esclusivo riferimento al concorso tra il reato di cui all'art. 323 cod. pen. e quello di cui all'art. 353 cod. pen., nell'ipotesi in cui vi sia assorbimento del primo nel secondo a causa della coincidenza delle condotte.

Nel caso in esame, invece, è contestato, il concorso del reato di abuso di ufficio con quello di cui all'art. 353-bis cod. pen.

E' di tutta evidenza come la condotta del reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente si collochi in una fase antecedente alla condotta dell'abuso di ufficio e, perciò, non ricorra l'ipotesi di assorbimento del secondo reato nel primo.

Come puntualmente messo in evidenza dalla Corte d'appello territoriale, sì tratta di differenti azioni, distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, in quanto la condotta di cui all'art. 353-bis cod. pen. ha ad oggetto il turbamento del procedimento amministrativo mediante un accordo collusivo verificatosi prima della pubblicazione del bando e diretto a condizionare "a monte" l'appalto, mentre la condotta sussunta nell'alveo di cui all'art. 323 cod. pen. ha ad oggetto delle specifiche violazioni di legge commesse dopo la pubblicazione, a procedura di gara iniziata.

Pertanto, tali azioni costituiscono distinti reati, materialmente concorrenti e, di conseguenza, correttamente è stata ravvisata la pluralità di reati.

12.1. La Corte d'appello, con ricostruzione puntuale e logica, dà atto della condotta delittuosa commessa da [OSCURATO:PERSONA], il quale, in qualità di RUP della procedura, aggiudicando la gara alla [OSCURATO:SOCIETA]., in violazione delle norme di legge in materia di assunzioni obbligatorie e di versamento dei contributi, intenzionalmente procurava alla ditta un ingiusto vantaggio patrimoniale, condotta non smentita da specifiche censure di segno contrario.

Nella sentenza impugnata si sottolinea, infatti, come risulti dagli atti che il requisito dell'assunzione obbligatoria di un disabile, cui era tenuta la [OSCURATO:SOCIETA], stante il numero di dipendenti, avrebbe dovuto, già di per sé, determinare l'esclusione della ditta dalla gara; invece, non solo la [OSCURATO:SOCIETA]. non veniva esclusa, ma si aggiudicava definitivamente la gara, nonostante non avesse ottemperato all'invito di presentare la documentazione necessaria tra cui il certificato di ottemperanza previsto dalla

I. 68/1999, nemmeno nell'intervallo di tempo dalla normale comunicazione alla aggiudicazione provvisoria.

Analogamente, la SE.MA.0 non presentava il D.U.R.C., richiesto dall'art. 16-bis, comma 10,

I. 2/2009, atteso il mancato versamento dei contributi che ostavano al rilascio del documento e che avrebbero dovuto essere assolti fin dal momento della presentazione dell'offerta e permanere per la durata della procedura di aggiudicazione e dei rapporto con il soggetto appaltante. 12,2. [OSCURATO:PERSONA] d'appello, inoltre, evidenzia puntualmente che, nonostante la carenza di tali requisiti, della quale il [OSCURATO:PERSONA] - avendo seguito tutta la procedura sin dalla fase iniziale di predisposizione del bando - era ben consapevole, egli, in data 15 aprile 2011, comunicava l'aggiudicazione definitiva della gara, dando atto, falsamente, di avere verificato la regolarità della documentazione presentata dalla ditta aggiudicataria e la corrispondenza ai requisiti richiesti dal bando di gara.

12.3. Con motivazione logica e immune da vizi sindacabili in questa Sede, la Corte di appello territoriale ha, altresì, ritenuto fondato il giudizio di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di concorso con I [OSCURATO:PERSONA] nel reato di abuso di ufficio, evidenziando come la loro responsabilità discendesse dal contesto in cui si inserivano i fatti, dallo specifico accordo collusivo sotteso a tale aggiudicazione, dagli stretti rapporti tra i [OSCURATO:PERSONA] e il pubblico ufficiale che, forte delle sue competenze, ha gestito la procedura di gara, concordando con [OSCURATO:PERSONA] alcuni requisiti essenziali del bando.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata sottolinea logicamente come, in considerazione di quanto sopra e del fatto che tutti i fratelli [OSCURATO:PERSONA], soci della [OSCURATO:SOCIETA]., si sono avvantaggiati dei benefici dell'accordo collusivo, non possa certo parlarsi di estraneità dell'imputato solo per la asserita assenza di intercettazioni che lo coinvolgono.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata si sofferma correttamente sul fatto che i due imputati intervengono - per come confermato dalle intercettazioni in cui entrambi interloquiscono in prima persona - nelle vicende specifiche sottese all'imputazione in esame, che attestano la violazione di legge, sia in relazione al profilo dell'assunzione obbligatoria, sia in relazione al mancato versamento dei contributi, che impedivano il rilascio del D.U.R.C. di cui essi erano ben consapevoli.

12.4. Rileva il Collegio che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa non sussiste poiché, come ricordato al paragrafo

4. del "Considerato in diritto", la predetta, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di una associazione mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa (Sez. 6, n. 1738 del 14/11/2018, dep. 15/01/2019, Mancuso, Rv. 274842).

Nel caso in esame, invece, si è riconosciuto l'insussistenza della stessa.

Esclusa l'aggravante in questione, il reato si è oramai prescritto per tutti gli imputati e, nei loro confronti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ferme restando le statuizioni civili.

12.5. La sentenza impugnata deve, invece, essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto.

La responsabilità a titolo di concorso deve trovare supporto in condotte oggettivamente certe, riferibili all'imputato e capaci di assumere rilevanza causale.

Nel caso in esame risulta che la [OSCURATO:SOCIETA]. era gestita unicamente dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] ai quali spettava il potere decisionale, mentre [OSCURATO:PERSONA] non si ingeriva mai negli affari della stessa.

In assenza di alcun tipo di contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato in relazione alla vicenda in esame, non può ritenersi - a differenza di quanto detto a proposito dei figli - che la responsabilità a titolo di concorso discenda dal contesto in cui si inseriscono i fatti, e dallo specifico accordo collusivo sotteso a tale aggiudicazione, posto che non risulta neanche che [OSCURATO:PERSONA] ne fosse a conoscenza.

13. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste con riferimento al reato sub P) riguardante il peculato della somma di denaro di euro 95,00 che doveva essere versato da [OSCURATO:PERSONA] per il rifornimento di carburante e per il lavaggio della autovettura di proprietà del genero [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha ritenuto che i servizi di rifornimento e lavaggio svolti il 23 luglio 2011 alla vettura intestata al ricorrente siano stati pagati con denaro proveniente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base dell'intercettazione del 25 luglio 2011 tra [OSCURATO:PERSONA] e un dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]; in particolare il Giudice di seconde cure ha, da un lato ritenuto provato che la macchina in questione sia stata rifornita di carburante per un importo pari a 95,00 euro, presso la stazione di rifornimento della [OSCURATO:SOCIETA], e, per altro verso, ha ritenuto che il rifornimento sia avvenuto a spese della [OSCURATO:SOCIETA]. in considerazione del fatto che gli interlocutori facevano riferimento alla mancata firma di un buono afferente al rifornimento - a detta del secondo Giudice - tipico strumento di pagamento a disposizione dei dipendenti di detta società, per il rifornimento dei mezzi di quest'ultima.

La Corte reggina non ha tenuto conto delle dichiarazioni dell'operante che aveva affermato di non avere verificato in azienda se effettivamente quel pieno di carburante era stato pagato da [OSCURATO:PERSONA], Non è, quindi, dato sapere, non essendo, peraltro, stata effettuata alcuna perizia, se il corrispettivo in denaro sia stato poi versato alla [OSCURATO:SOCIETA].

La Corte non ha, poi, spiegato per quali ragioni fossero inverosimili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel corso del dibattimento ha riferito che l'unica agevolazione che aveva dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] era quello di potere pagare il carburante a credito nei due mesi successivi.

La sentenza ha, inoltre, ritenuto che l'imputato avesse la disponibilità dei servizi consistiti nel rifornimento e nel lavaggio della vettura del ricorrente oggetto di asserita appropriazione, in ragione dell'incarico da questi ricoperto di direttore della [OSCURATO:SOCIETA].

La previa disponibilità dei servizi oggetto della indebita appropriazione, elemento costitutivo del reato di peculato (ex multis Sez. 6, n. 16783 del 19/01/2021, Romei, Rv. 281511 - 01), sarebbe conseguenza logico giuridica degli accordi di fornitura di carburante in essere tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] all'epoca dei fatti, dimostrata dalla circostanza che, nonostante la mancata firma del buono presentato alla [OSCURATO:SOCIETA], la vettura è stata ugualmente rifornita e [OSCURATO:SOCIETA] ne ha, comunque, sopportato i costi.[OSCURATO:PERSONA] sentenza è censurabile avendo, da un lato, ritenuto sussistente il previo possesso del carburante in ragione della convenzione di fornitura stipulata tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA], dall'altro lato, sostenuto che tale convenzione fosse stata interrotta proprio nel periodo di interesse.

La dedotta illogicità ha condotto alla erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen.: mancando la certezza della previa disponibilità del bene appropriato, il fatto non costituisce, infatti, il reato di peculato.

14. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di peculato di cui al capo R) di imputazione è infondato per le ragioni di seguito indicate.

La vicenda è stata puntualmente trattata dai Giudici di merito e si riferisce alla appropriazione di una motosega e di altre attrezzature funzionali all'utilizzo della stessa, acquistate dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che erano donate da [OSCURATO:PERSONA] all'amico [OSCURATO:PERSONA].

La difesa ha rilevato l'assenza di prove in relazione all'ammanco di denaro dal patrimonio della società.

Si tratta di una censura priva di fondamento in quanto, dalle conversazioni riportate dal Giudice di primo grado e poi richiamate nella sentenza impugnata, emerge pacificamente che la motosega era stata acquistata a spese della [OSCURATO:SOCIETA]. e, invece di essere destinata allo svolgimento del servizio al quale era deputata la società, su disposizione di [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva la disponibilità giuridica proprio per l'ufficio ricoperto, veniva prelevata dal magazzino e consegnata, assieme ad altre attrezzature a corredo, a lui, che, poi, la regalava all'amico.

Non ha, invece, trovato alcun riscontro documentale l'ipotizzato acquisto a spese dell'imputato, per il tramite della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il reato di peculato, essendo pacifica la qualifica di incaricato di pubblico servizio da parte di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai beni di cui aveva la disponibilità per ragioni di ufficio.

Si richiamano sul punto le considerazioni svolte al paragrafo

7. del "Considerato in diritto".

Di tali condivisibili linee guida ha fatto ineccepibile applicazione la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nel dare risposta all'omologa deduzione mossa in sede di impugnazione, là dove ha riconosciuto la veste di incaricato di un pubblico servizio a [OSCURATO:PERSONA], direttore della [OSCURATO:SOCIETA]. società a partecipazione pubblica maggioritaria, in considerazione dell'attività in concreto svolta dall'ente, a prescindere dalla sua natura privatistica in quanto società per azioni.

Non è, invero, revocabile in dubbio che l'attività di raccolta rifiuti - quale appunto quella demandata alla società diretta dal [OSCURATO:PERSONA] - sia strettamente funzionale al soddisfacimento di finalità tipicamente pubbliche, conferendo pertanto ai dipendenti dell'ente - in relazione allo svolgimento di dette attività - la veste di incaricato di pubblico servizio (Sez. 6, n. 1826 del 27/11/2019 - dep. 17/01/2020-Innocenti, Rv. 278125 - 01; Sez. 6, n. 49286 del 07/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265702).

Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo P) e all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata rispetto agli altri reati contestati, consegue il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] per la rideterminazione della pena.

Devono, pertanto, essere confermate unicamente le statuizioni civili relative al capo R), in favore della [OSCURATO:SOCIETA].

15. [OSCURATO:SOCIETA] appello reggina ha dichiarato prescritti i reati di abuso di ufficio contestati a [OSCURATO:PERSONA] perché, in qualità di incaricato di pubblico servizio, effettuando pulizie straordinarie delle zone circostanti l'abitazione della nipote, in occasione del suo matrimonio, procurava agli sposi un ingiusto vantaggio patrimoniale con corrispondente danno per la società [OSCURATO:SOCIETA]. (capo 00) e perché, nella medesima qualità, effettuava servizio di disinfestazione in luoghi privati, procurando ai beneficiari un ingiusto vantaggio con corrispondente danno per la suindicata società (capo SS).

I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

15.1. Per quanto concerne il primo motivo, deve evidenziarsi che la regola dettata dall'art. 190-bis cod. proc. pen., secondo cui, nei procedimenti per i reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'assunzione della testimonianza è consentita solo qualora sia necessario sulla base di specifiche esigenze, si applica, infatti, a tutti i reati oggetto del medesimo procedimento, anche se alcuni di essi, come nel caso del ricorrente, siano diversi da quelli previsti dall'art.51 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3609 del 03/10/2018 -dep. 24/01/2019-, Furnari, Rv. 275880 - 01).

L'art.190-bis cod. proc. pen. fa, in particolare, riferimento al procedimento e non ai singoli reati in esso trattati e, inoltre, l'eventuale differenziazione del regime probatorio determinerebbe un irrazionale frazionamento della sequenza procedimentale, comportando l'applicazione di regimi diversificati a seconda dell'imputazione in relazione alla quale la prova viene assunta.

15.2. Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata assunzione dell'esame dell'imputato, come correttamente osservato dalla Corte di appello, il mancato esame dell'imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto più alla luce della facoltà di rendere in ogni momento spontanee dichiarazioni (Sez. 4, n. 47345 del 03/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233179 - 01; Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253459 - 01).

E', inoltre, pacifico che non costituisce causa nullità il mancato svolgimento dell'esame dell'imputato che ne abbia fatto preventiva richiesta e che non si sia opposto alla chiusura dell'istruzione dibattimentale senza che si procedesse all'incombente (Sez. 6, n. 1081 del 11/12/2009 -dep. 13/01/2010-, [OSCURATO:PERSONA]Orto, Rv. 245707 - 01).

15.3. E' infondato anche il terzo motivo di ricorso della difesa relativo al vizio di motivazione circa la conferma delle statuizioni civili, ma, a prescindere da ciò, le stesse devono essere revocate perché il fatto non sussiste.

Rileva il Collegio che, nel ricondurre le mansioni dell'imputato a quelle di un incaricato di pubblico servizio, la Corte di appello è incorsa in un errore sulla natura giuridica della fattispecie per le ragioni che saranno di seguito indicate.

Tale vizio, anche se non dedotto, può essere rilevato di ufficio dal Collegio. [OSCURATO:SOCIETA] appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati al paragrafo

7. del "Considerato in diritto", ai quali si fa integrale rinvio, poiché ha considerato l'imputato incaricato di pubblico servizio, in quanto "capo squadra" di una società pubblica deputata alla realizzazione di un servizio pubblico.

Si tratta di una motivazione chiaramente viziata perché si fa discendere la qualifica soggettiva dal mero fatto di essere il ricorrente un pubblico dipendente.

Allorché, invece, viene analizzata in concreto l'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA], e cioè la materiale pulizia e disinfestazione delle strade, si comprende facilmente come la stessa sia riconducibile a quella di capo operaio con mansioni di ordine e/o di prestazioni d'opera meramente materiale.

Ne consegue che, in relazione ad entrambi i reati, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

16. In conclusione, come già evidenziato, a seguito di annullamento senza rinvio,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2019 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: - per [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio limitatamente al quarto comma dell'art. 416-bis, cod. pen., quanto al capo capo A); il rigetto quanto ai capi C), D), E), G); la restituzione degli atti alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio fermo restando il riconoscimento della responsabilità penale per i capi di imputazione a suo carico. - per [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio limitatamente al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., quanto al capo A); il rigetto quanto ai capi F), G), P), R); la restituzione degli atti alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio fermo restando il riconoscimento della responsabilità penale per i capi di imputazione a suo carico. - per [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio limitatamente al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., quanto al capo A); il rigetto quanto ai capi C), E), F), G); non doversi procedere per intervenuta prescrizione, quanto al capo D); la restituzione degli atti alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzíonatorio fermo restando il riconoscimento della responsabilità penale per i capi di imputazione a suo carico -per [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio limitatamente al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., quanto al capo A); il rigetto quanto ai capi C), E) e G); la restituzione degli atti alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio fermo restando il riconoscimento della responsabilità penale per i capi di imputazione a suo carico. -per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio limitatamente al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., quanto al capo A); il rigetto quanto ai capi C), E) e G); non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto al capo D); la restituzione degli atti alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio fermo restando il riconoscimento della responsabilità penale per i capi di imputazione a loro carico. -per [OSCURATO:PERSONA], l'inammissibilità del ricorso quanto ai capi C), D) ed E). -per [OSCURATO:PERSONA], l'inammissibilità del ricorso quanto al capo E). -per [OSCURATO:PERSONA], l'inammissibilità del ricorso quanto al capo P). -per [OSCURATO:PERSONA], il rigetto del ricorso sulle statuizioni civili. Uditi i difensori:-[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese. -[OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura Generale dello Stato, difensore delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese. -[OSCURATO:PERSONA] del foro di Latina, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Modena, difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che ha depositato conclusioni scritte e nota spese -[OSCURATO:PERSONA] del foro di Terni, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi e, in subordine, si è associato alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, con riferimento al capo D). -[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. -[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione, giusta delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. -[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. -[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. -[OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per raccoglimento del ricorso. - [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. -[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso. -[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento del ricorso. -[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. -[OSCURATO:PERSONA] del foro di Avellino, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che, preliminarmente, ha chiesto l'estensione alla propria assistita dei motivi 1 e 6 del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 27 luglio 2016: ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui capi NN) e UU) perché il fatto non sussiste e ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per i reati di cui ai capi 00) e SS) per essere gli stessi estinti per prescrizione; ha assolto_De [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi L) e V) perché il fatto non sussiste e ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per prescrizione in relazione i reati di cui ai capi 0), Q), U), Z), AA), BB), CC), DD), EE), HH). [OSCURATO:SOCIETA] appello ha confermato la sentenza in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A), esclusa l'aggravante dell'essere capo organizzatore, concorso nei reati di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente con l'aggravante di cui all' art. 7 I. 203/1991 (capo F), di abuso di ufficio con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (capo G) e di peculato (capi P e R), rideterminando la pena nella misura di anni dieci e mesi dieci di reclusione; ha rideterminato la pena nei confronti di: -[OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato (capo P), concesse le circostanze attenuanti generiche, nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione; -[OSCURATO:PERSONA], esclusa la recidiva, per i reati di associazione a delinquere di stampo rnafioso (capo A), con il ruolo di partecipe, concorso nei reati di interposizione fittizia con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (capi C ed E) e di abuso di ufficio (capo G) nella misura di anni undici e mesi sei di reclusione; Ha confermato le statuizioni civili a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (solo per i capi 00 e SS) e Stinti a favore della [OSCURATO:SOCIETA].; ha confermato la sentenza impugnata nei confronti di: -[OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni ventitre e mesi sei di reclusione per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A), con la qualifica di capo, concorso nei reati di interposizione fittizia con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (capi C, D ed E), di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente con l'aggravante di cui ali' art. 7 I. 203/1991 (capo F) e di abuso di ufficio con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (capo G); -[OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni sedici e mesi sei di reclusione per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A), con la qualifica di capo, concorso nei reati di interposizione fittizia con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (capi C, D ed E), di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente con l'aggravante di cui all' art. 7 I. 203/1991 (capo F) e di abuso di ufficio con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (capo G); -[OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione, esclusa la recidiva, per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A), esclusa la qualifica di capo, concorso nei reati di interposizione fittizia con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (capi C, D ed E) e di abuso di ufficio con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (capo G); -[OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione, esclusa la recidiva, per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A), con il ruolo di partecipe, concorso nei reati di interposizione fittizia con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (capi C, D ed E) e di abuso di ufficio con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (capo G); -[OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per concorso nel reato di interposizione fittizia con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (capo E); -[OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione per concorso nei reati di interposizione fittizia con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (capi C, D ed E). 1.1.Le indagini hanno avuto ad oggetto una delle società miste del Polo cittadino, la [OSCURATO:SOCIETA]. - costituita nel 2004 e con unico socio di minoranza la società [OSCURATO:PERSONA] - appositamente creata per il servizio di raccolta dei rifiuti e ritenuta, sin da subito, attenzionata dalla 'ndrangheta reggina che, consapevole delle utilità derivanti dalla gestione del servizio, grazie all'aiuto di funzionari infedeli, sarebbe riuscita a infiltrarsi nella suddetta società a prevalente partecipazione pubblica (51%), controllandone la gestione e ricavando importanti proventi illeciti. 1.2.La sentenza impugnata sottolinea che il compendio probatorio, costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dalle intercettazioni telefoniche e dalle indagini di polizia giudiziaria, permetteva di accertare l'interessamento della cosca di 'ndrangheta dei [OSCURATO:PERSONA] di Archi verso il servizio di raccolta dei rifiuti, che il sodalizio gestiva impropriamente attraverso lo strumento della infiltrazione mafiosa capace di garantire, tanto illeciti rapporti e stabili cointeressenze con altrettanti sodali direttamente legati alla società mista, quanto una ingente affluenza di denaro attraverso la gestione dei servizi di fornitura tramite società riconducili alla cosca. [OSCURATO:SOCIETA] appello territoriale evidenzia, inoltre, che la polizia giudiziaria accertava il malcostume in seno alla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. e ai suoi più alti funzionari, come il [OSCURATO:PERSONA], rappresentato da favori e indebite regalie ai propri congiunti o amici avente ad oggetto beni o altre utilità della società partecipata. 2. Avverso la sentenza ricorrono, con più atti, tutti gli imputati. I motivi di ricorso comuni a tutti o a una parte di loro saranno esposti congiuntamente, prendendo le mosse dalle questioni procedurali, e richiamando le argomentazioni specifiche sviluppate da ciascuna difesa, proseguendo, poi, con le censure inerenti alla sussistenza dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, di interposizione fittizia, di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e di abuso di ufficio; saranno, infine, riassunti i motivi relativi ai restanti reati attribuiti a persone non appartenenti alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. 3. Si procederà all'esposizione preliminare delle eccezioni procedurali formulate dai ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla errata applicazione dell'art. 190-bis cod. pen. A fronte del mutamento di un componente del Collegio giudicante, non sono state rinnovate le prove già assunte facendo riferimento all'art. 190-bis cod. proc. pen., in violazione dell'art. 6, paragrafi 1 e 3 lett. d) CEDU, posto che gli imputati non avevano prestato il consenso alla rinnovazione degli atti mediante lettura. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 195 cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non possano essere assimilate alle dichiarazioni de relato le dichiarazioni dei , collaboratori, che riguardano aspetti della vita associativa e provengono da soggetti inseriti nell'associazione, poiché le stesse devono essere considerate come relative a notizie di propria, diretta e personale conoscenza. La difesa aveva, inoltre, richiesto la declaratoria di inutilizzabilità - rilevabile in ogni stato e grado del procedimento - delle dichiarazioni dei collaboratori, che gli stessi avevano riferito apprese da terzi, la cui citazione in dibattimento non era stata ammessa dal Tribunale. [OSCURATO:SOCIETA] appello, invece, ha erroneamente risposto a tale deduzione evidenziando che la stessa era tardiva, poiché non era stata eccepita prima delle conclusioni delle parti. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla revoca - a seguito di rinuncia - del teste Panvino, nella qualità di teste della Pubblica accusa e ammissione dell'esame dello stesso nella qualità di teste della difesa la quale si è vista precludere il diritto al controesarne. Ciò in violazione del principio di acquisizione della prova, in virtù del quale la stessa, una volta ammessa dal giudice, rientra nel patrimonio del processo. 4. [OSCURATO:PERSONA] (anche a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione deducendo i seguenti motivi: 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 116, 117, 329, 178 lett. c), 335, 407, 412, 546, 598, 649 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., 6 CEDU. Il procedimento penale a monte di questo giudizio risulta inficiato da una forzatura giuridica, costituita dalla persistenza di indagini svolti dalla DDA sul conto dei [OSCURATO:PERSONA] senza soluzione di continuità, a decorrere dal 2001, per ben dodici anni, con riguardo all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416-bis cod. pen. Ciò era reso possibile: - ora facendo ricorso alla iscrizione della identica notizia crirninis contro ignoti, anziché contro noti; - ora ottimizzando una informativa della polizia giudiziaria che, nel riassumere i risultati investigativi del procedimento penale cronologicamente precedente e più prossimo, diveniva latrice di una nuova apparente notizia criminis, utile a giustificare l'inserimento nel R.G.N.R., di un ulteriore procedimento, all'interno del quale erano immesse le risultanze acquisite mediante le indagini espletate nella inchiesta di provenienza; - ora attraverso il reiterato, illegittimo, ricorso alla emanazione di provvedimenti di acquisizione di notizie di reato, in violazione dell'art. 407, comma 3 e 335, 1.-- comma 2, cod. proc. pen., con la strumentale adozione di illegittimi provvedimenti con cui si disponevano stralci e /o riunioni di procedimenti. In tal modo erano violati i limiti temporali massimi previsti dal codice di rito per acquisire fonti di prova nell'ambito di ogni specifica inchiesta, con derivata improcedibilità dell'azione penale. Al fine ulteriore di fronteggiare l'eccezione del ne bis in idem, i titolari dell'azione penale evitavano di definire la rituale chiusura del singolo procedimento, solo formalmente autonomo rispetto ai successivi, che perciò rimaneva aperto per anni. Di contro, a fronte delle rare archiviazioni, erano estrapolati dall'incartamento definito gli atti di indagine di stampo accusatorio affinché refluissero nel procedimento a monte del presente giudizio (p.p. n. 701/2012). La difesa aveva, quindi, modo di accertare l'esistenza di ben quattro procedimenti a carico dei [OSCURATO:PERSONA], di cui uno ancora pendente (p.p. n. 429/2008), e di altri procedimenti rimasti a carico di ignoti contenenti la stessa notizia criminis (complessivamente otto fascicoli). Le dichiarazioni dei testi operanti Silipo e Poidomani confermavano che diverse fonti cognitive erano state tratte da altro procedimento. 4.2. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 516, 518, 522 e 546 cod. proc. pen., 24 e 111 della Costituzione e 6 CEDU. La modifica del capo di imputazione effettuata all'udienza del 20 giugno 2016 non è stata ritenuta come contestazione di un fatto nuovo, sebbene abbia inciso su tratti essenziali e sostanziali della contestazione. Il più rilevante elemento di novità è dato dal fatto che a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], con la nuova contestazione, viene per la prima volta attribuita dal Pubblico ministero la condotta "di avere intrattenuto rapporti di cointeressenza economica con esponenti di vertice delle articolazioni territoriali prima indicate anche per il tramite di intestatari fittizi come ricavabili dai comuni investimenti immobiliari operati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]". 4.3. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] memoria ex art. 611 cod. proc. pen. reiterativa dei motivi di ricorso e, in particolare, delle censure sulla inutilizzabilità delle informative rifluite nel presente processo da altro procedimento, in un diverso procedimento, sulla inutilizzabilità delle fonti probatorie acquisite dopo la scadenza del termine massimo consentito ex lege e sulla sussistenza dell'associazione a delinquere. 5. Il solo [OSCURATO:PERSONA] deduce, inoltre: 5.1. Violazione degli artt. 191 e 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 405, 407, comma 2, lett. a) e 3, cod. proc. pen, e agli artt. 414 e seg. cod. proc. pen., per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità. Con l'artificio dello stralcio, riunione e apertura di nuovi procedimenti aventi sempre quale oggetto gli stessi fatti e gli stessi soggetti investigati, non è stata possibile la verifica ed il controllo sull'operato del Pubblico ministero nella fase di gestione della notizia di reato. In particolare, non si è potuta valutare la legittimità delle intercettazioni e dei relativi atti di autorizzazione e proroga, né la legittimità della documentazione relativa alla data di iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., ovvero alla proroga delle indagini. 5.2. Violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. in relazione all'art. 430, comma 2, cod. proc. pen. Allorché l'accusa svolge, dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, attività integrativa di indagine, per l'utilizzo della stessa deve dare notizie alla parte. Nel caso in esame il Pubblico ministero, all'udienza del 11 aprile 2006, ha avanzato richiesta ex art. 507 cod. proc. pen. di esame dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e Gennaro e, solo successivamente, ha dato avviso alla parte della assunzione delle dichiarazioni degli stessi; 5.3. Violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. in relazione all'art. 247 comma 1- bis cod. proc. pen., in combinato disposto con la I. n, 48/2008. A seguito del decreto del Pubblico ministero del novembre 2001, la polizia giudiziaria, nel mese di febbraio 2002, eseguiva il sequestro presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] di materiale informatico senza osservare le dovute garanzie, per come riferito dallo stesso verbalizzante in dibattimento, in quanto non effettuava, contestualmente al provvedimento ablativo, la copia giudiziaria conforme e la sigillazione dell'hardware. 5.4. Violazione degli artt. 495, 507 e 195 cod. proc. pen. per la mancata assunzione della prova contraria pertinente, decisiva ed espressamente richiesta dal ricorrente nel giudizio di merito in relazione alle prove dichiarative di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6. [OSCURATO:PERSONA] (anche a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per cassazione, a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: 6.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in merito al rigetto della richiesta di ammissione prove a seguito della modifica della imputazione, [OSCURATO:SOCIETA] appello si è limitata a sostenere che non si intravede alcuna violazione del diritto di difesa, ritenendo condivisibile il giudizio di superfluità formulato dal giudice di primo grado, apparendo i testimoni portatori di un propalato conoscitivo già acquisito nel corso di istruttoria. In realtà, la difesa non aveva avuto la possibilità di citare tempestivamente i testi poi invocati, in quanto l'imputato non era ancora stato raggiunto dalla nuova imputazione. [OSCURATO:SOCIETA] appello territoriale sostiene che i temi di cui alla nuova imputazione sarebbero già stati oggetto di ampio approfondimento istruttorio; ciò, però, è di fatto avvenuto con i soli mezzi di prova indicati dall'accusa. La motivazione è, poi, in contraddizione con il verbale del 20 giugno 2016 dai quale risulta che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] indicò i testi nominativamente ma, soprattutto, indicò le circostanze dell'esame, 6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 438 cod. proc. pen. Non è stato ammesso per i ricorrenti il rito abbreviato, avendo gli stessi mancato di reiterare l'istanza di accesso a tale rito alternativo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado. Il Tribunale avrebbe dovuto avere riguardo alle sentenze della Corte costituzionale sul punto e, in particolare, alla sentenza n. 23/1992 nella quale viene dichiarata la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal Giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena di cui all'art. 442 cod. proc. pen. Le sentenze della Corte costituzionale indicate dalla Corte d'appello si riferiscono piuttosto all'ipotesi in cui il Giudice dell'udienza preliminare, ovvero il Giudice delle indagini preliminari, abbia rigettato la richiesta di rito abbreviato condizionato. 7. Ricorsi sul punto della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] (a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ricorrono per cassazione deducendo: 7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Analizzando le dichiarazioni degli stessi: -[OSCURATO:PERSONA] è autore di una chiamata ricca di imprecisioni e inesattezze a causa della assoluta inattendibilità soggettiva del suo narrato, oltre che della genericità e irrilevanza del racconto. La inattendibilità soggettiva emerge dai due memoriali di dissociazione dalla collaborazione del predetto, nei quali riferisce che, su induzione della DDA, con le proprie delazioni avrebbe dovuto attingere sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA]. Del tutto illogica e carente si appalesa la motivazione anche in merito alle due vicende specifiche che il collaboratore riferiva: la "vicenda Cortese" (risulta che quest'ultimo non è mai stato dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]. e non ha mai denunciato [OSCURATO:PERSONA]) e la richiesta di intimidazione in danno di [OSCURATO:PERSONA] formulatagli da [OSCURATO:PERSONA]. -[OSCURATO:PERSONA] rende dichiarazioni de relato, non riscontrate, da [OSCURATO:PERSONA], il quale, in udienza lo smentisce. [OSCURATO:PERSONA] di appello, su eccezione della difesa, non si è confrontato sul fatto che le dichiarazioni di Villani smentiscono il propalato di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai presunti rapporti con [OSCURATO:PERSONA].-[OSCURATO:PERSONA] rende dichiarazioni de relato, non riscontrate, da [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA] e nulla sa riferire in ordine agli attentati alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alle causali degli stessi. -[OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni estremamente generiche e de relato da [OSCURATO:PERSONA], circa la riconducibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. ai [OSCURATO:PERSONA], e circa il fatto che, durante la carcerazione di [OSCURATO:PERSONA], era [OSCURATO:PERSONA] a reggere l'omonima famiglia di 'ndrangheta. Le sue dichiarazioni sono caratterizzate da radicale genericità, anche perché parla spesso di sue "percezioni". -[OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni estremamente generiche e de relato. Il collaboratore, peraltro, ha riferito di conoscere solo [OSCURATO:PERSONA] come appartenente alla famiglia di 'ndrangheta di Archi e di non sapere nulla sulle vicende della [OSCURATO:SOCIETA]. 7.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416-bis cod. pen., 190, 191, 192 cod. proc. pen. Con riferimento a tale motivo, le difese hanno sviluppato molteplici argomentazioni che vengono così riassunte: 7.2.1. prova della sussistenza e operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA] di appello territoriale ha ritenuto che la cosca [OSCURATO:PERSONA] abbia operato ininterrottamente dalla metà del secolo scorso al 2012, e quindi anche dal 2001 al 2012 - tempus commissi delitti secondo la contestazione - mediante la [OSCURATO:SOCIETA]. Per il costrutto accusatorio, [OSCURATO:PERSONA], continuerebbe ad essere tuttora considerato, e a maggior titolo agli inizi degli anni 2000, un personaggio storico della 'ndrangheta reggina. Ciò per effetto del passaggio in giudicato della sentenza relativa al processo denominato "[OSCURATO:PERSONA]", che ha riprodotto in sede giudiziaria la guerra di mafia reggina. Nella sentenza si legge che l'ultimo momento di operatività della cosca Saraceno -[OSCURATO:PERSONA] risale al 1988, allorchè la stessa subì un netto ostracismo da parte di tutte le componenti della criminalità organizzata reggina, per avere, nella lunga stagione del conflitto, dapprima partecipato al cartello dei [OSCURATO:PERSONA], salvo poi uscirne per entrare in quello antagonista dei Condello. La tesi della ripartizione tra cosche reggine, perfezionata al momento della pax, con assegnazione ai [OSCURATO:PERSONA] del settore rifiuti, appare espressione di un teorema, anche perché la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata costituita solo negli ultimi mesi del 2004. Gli attentati agli automezzi della predetta società risalgono al 2007/2008, con la conseguenza che la spartizione dei proventi con le altre cosche sarebbe dovuta scattare in epoca successiva, così avanzando anche il tempus commissi delicti al 2007-2008. Dagli atti acquisiti nel corso del processo, non emerge invece, in alcun modo, la sussistenza della cosca [OSCURATO:PERSONA] dal 2001 al 2012.Sul punto, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui, allorchè dà rilievo alla intercettazione della conversazione tra Alampi e Libri, ritenuta indicativa dell'interesse della ‘ndrangheta a infiltrarsi nel settore della gestione rifiuti, non evidenzia che Alampi ha sostenuto di avere sondato un certo [OSCURATO:PERSONA] definendolo come "soggetto inavvicinabile". In ogni caso, ininfluente, in quanto non individualizzante in direzione dei ricorrenti, è il contenuto di tale conversazione, atteso che cristallizzerebbe il patto criminale raggiunto da altri soggetti diversi dai [OSCURATO:PERSONA] in merito al controllo del settore dello smaltimento dei rifiuti gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. E, comunque, tale dato captivo non proverebbe la esistenza della cosca, anche perché sarebbe manifestamente illogico ricavare la prova del delitto associativo dalla sola gestione di un appalto. Tanto più che il periodo di operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA], 10 anni, coincide con il periodo in cui la società dei [OSCURATO:PERSONA], SE.MAC s.r.I., ha effettuato la manutenzione dei mezzi alla [OSCURATO:SOCIETA]., società diretta da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello, poi, non poteva sorvolare sulle dichiarazioni dei pentiti [OSCURATO:PERSONA], Villani e Moio, i quali risultano avere disconosciuto la presenza dei [OSCURATO:PERSONA], nel quartiere Archi, quale "famiglia" di mafia. 7.2.2. Prova dell'utilizzo del metodo mafioso Nella sentenza impugnata è, inoltre, ravvisabile un ulteriore travisamento delle prove per omissione rappresentato dal fatto che, escussi in dibattimento, gli operanti di polizia giudiziaria Maugeri, Sorrentino, Poidomani, Briguglio e Silipo hanno escluso l'uso del metodo mafioso da parte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]. Si censura la mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento alla richiesta della difesa di acquisire le copie di due decreti ingiuntivi emessi, per un credito di oltre 800.000,00 euro, vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché del successivo atto di transazione tra le parti. Ciò per dimostrare che i figli di [OSCURATO:PERSONA], anziché ricorrere all'esercizio del metodo mafioso per incassare quanto a loro dovuto, avessero preferito sopportare l'inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] argomenta, inoltre, che la riferita gestione /intraneità del proprio assistito e dei [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA]., risulta il frutto, non di una intimidazione mafiosa, ma di un privilegiato rapporto interpersonale con il direttore amministrativo della predetta società, e cioè con il coimputato, ritenuto affiliato, [OSCURATO:PERSONA]. La Corte reggina non indica mai gli elementi concreti dei quali ricavare che l'inizio del rapporto lavorativo dei [OSCURATO:PERSONA] per la manutenzione dei mezzi sia avvenuto grazie all'influenza mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] di appello, pur prendendo atto della totale assenza di atti violenti o minacciosi posti in essere dai ritenuti sodali, ritiene censurabilmente di individuare tale requisito asserendo, da un lato, la notorietà del vincolo associativo, senza però preoccuparsi di indicare quando e come tale vincolo si sarebbe diffuso nella collettività, dall'altro lato scrivendo che la forza di intimidazione risiederebbe in precedenti comportamenti finalizzati a creare la fama del gruppo, non indicando, però, quali sarebbero stati precedenti tali comportamenti. La sentenza impugnata non riesce a superare il rilievo costituito dalla mancanza di un territorio di riferimento proprio ed esclusivo della cosca [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo solo suggestivo. La Corte cade in contraddizione allorché dapprima dichiara che l'elemento che caratterizza l'associazione di stampo mafioso è l'utilizzo del metodo che si estrinseca nella imposizione di una sfera di dominio estesa a vari settori, dall'altro afferma che la cosca avrebbe assoggettato ai suoi scopi solo una determinata attività, quindi non un territorio come indicato nella imputazione, né vari settori. [OSCURATO:PERSONA] argomenta che la Corte di appello non ha fornito risposta ai motivi di appello della difesa nei quali si sottolineava che: -la sponsorizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] è stata la conseguenza del rifiuto da parte di Lucibello di collaborare con altra ditta di manutenzione veicoli nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA]; - con riferimento alla "vicenda Nissan", è emerso, nel corso del dibattimento, che nessun mandato era mai stata rilasciato da parte della Nissan alla ditta dei [OSCURATO:PERSONA], la quale era munita di tutte le prescritte abilitazioni di legge; -con riferimento alla "vicenda "Lucibello", l'affermazione dei giudici di merito secondo i quali, ove [OSCURATO:PERSONA] avesse acquistato cinque autocompattatori dalla ditta Lucibello, sarebbe venuta meno per í fratelli [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di curare la manutenzione su quei mezzi, è illogica perché non tiene conto, né del contenuto contrattuale, né delle altre circostanze che ineriscono la vicenda. Nulla, infatti, avrebbe impedito di dare esecuzione al contratto di fornitura con Lucibello e, nel contempo, affidare ai [OSCURATO:PERSONA] la manutenzione di quei veicoli. É, altresì, pacifico che l'ordine di acquisto venne inviato a Lucibello il 15 maggio 2001. All'epoca i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA] erano già consolidati e, se l'acquisto dei compattatori da Lucibello fosse stato di intralcio agli interessi dei [OSCURATO:PERSONA], non si comprende il motivo per cui [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe determinato a inviare l'ordine al Lucibello. Per quanto attiene, infine, le presunte intimidazioni ai danni di Lucibello da parte dei [OSCURATO:PERSONA], si evince dalla stessa sentenza che il racconto del primo è stato smentito dai testi di riferimento; non si comprende, allora, perché la Corte ritiene che, comunque, quel racconto non necessitava di riscontro, costituendo esso stesso riscontro delle altre emergenze processuali. Sempre con riferimento alla "vicenda Lucibello", la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso la valutazione delle prove documentali che contraddicevano la convinzione personalissima del Lucibello in merito all'interruzione del rapporto contrattuale a lui, di contro, addebitabile. [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto alcuna menzione della produzione documentale e della corrispondenza intercorsa tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Ecomac, che spiegava obiettivamente le ragioni della modifica dell'ordine, della testimonianza del Mannucchi, che si era preso la responsabilità di cessare ogni rapporto con Lucibello ritenuto inaffidabile, e dell'avvocato della [OSCURATO:PERSONA], il quale evidenziava gli aspetti legali della causa civile non ancora conclusa. La difesa [OSCURATO:PERSONA] deduce ulteriormente il vizio di motivazione con riferimento al punto della sentenza che ha definito la valenza probatoria delle dichiarazioni e della documentazione a discarico, in relazione all'episodio della lettera indirizzata, anche se mai stampata e spedita, dal ricorrente a [OSCURATO:PERSONA], all'epoca latitante, in occasione delle festività natalizie, censurata del Collegio sia in relazione alla forma espressiva utilizzata, che al contenuto e al momento storico della sua redazione. La Corte ha omesso di dare il giusto apprezzamento all'esame del ricorrente e la giusta connotazione alle conversazioni intercettate, nel corso delle quali il [OSCURATO:PERSONA] riferiva di avere ammonito i fratelli [OSCURATO:PERSONA] i quali dovevano solo lavorare seriamente e dichiarava, altresì, che la perquisizione della polizia, avvenuta mentre si trovava a cena presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], era legittima perché il predetto era, pur sempre, figlio di un latitante. 7.2.3. Valore probatorio da attribuire alle ipotizzate sovrafatturazioni Le ipotizzate sovrafatturazioni sono state ritenute erroneamente influenti, con motivazione manifestamente illogica, sull'unico dato da provare della natura mafiosa della cosca a decorrere dal 2001 al 2012. Dalla lettura della sentenza impugnata non è dato comprendere quali sarebbero le fatture false, quali le concrete sovrafatturazioni, quali le fatturazioni per operazioni inesistenti. I Giudici hanno, peraltro, ritenuto inutile e inappropriato il ricorso a una perizia contabile, che sarebbe stata, invece, assolutamente necessaria. Apparente ed assertiva è la motivazione laddove scrive che le prove dichiarative in tema di sovrafatturazione troverebbero riscontro nelle numerose intercettazioni in atti, senza però indicare neppure una sola prova captativa che tanto riscontrerebbe. La riprova della totale irrilevanza delle conversazioni si desume dal fatto che non sono valse neppure a contestare il reato di truffa. 7.2.4. Le intercettazioni Con riferimento alle intercettazioni, le difese deducono il vizio di motivazione della sentenza impugnata che, dopo avere ritenuto che non era necessaria l'interpretazione delle stesse, atteso che i soggetti intercettati parlavano apertamente e senza costrizioni psicologiche, a fronte di conversazioni dal contenuto non univoco, ha sempre sostenuto il significato a vantaggio della responsabilità dei ricorrenti per dare riscontro e valenza alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, senza rispondere alle deduzioni dei difensori circa la rilevanza di altre parti delle conversazioni chiaramente a favore. 7.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'essere l'associazione armata. Erroneamente la Corte d'appello pone a base della sussistenza dell'aggravante in questione la precedente sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen. a carico di [OSCURATO:PERSONA] (processo denominato "[OSCURATO:PERSONA]"), atteso che in quel caso fu esclusa la natura armata della compagine. La sentenza impugnata pretende di parificare l'organizzazione "[OSCURATO:PERSONA]" alla cosca [OSCURATO:PERSONA], così ritenendo di potere evitare, grazie al rinvio al fatto notorio, di indicare la prova, viceversa necessaria, della consapevolezza in capo ai ricorrenti della disponibilità di armi. 7.4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] motivi aggiunti nei quali sostanzialmente ripropone le questioni già formulate in tema di violazione di legge processuale e in tema di insussistenza degli elementi costitutivi del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. 7.5. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha depositato motivi aggiunti con cui ha dedotto ulteriormente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta responsabilità dello stesso. Ha evidenziato che non risulta dall'istruttoria dibattimentale che l'imputato abbia mai avuto un contatto telefonico o personale con [OSCURATO:PERSONA], né che si sia mai interessato di un pagamento, di gare e neppure delle fatture che venivano emesse dal ragioniere. Nulla di rilevante dicono i collaboratori di giustizia sul suo conto. A suo carico la Corte cita due intercettazioni dal significato non univoco rispetto alle quali non ha confutato le eccezioni della difesa che riguardavano l'intero contenuto delle conversazioni. 8. [OSCURATO:PERSONA] (anche a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), ricorre per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al ruolo apicale riconosciutogli. La sentenza non si è confrontata con le doglianze difensive sul tema, in particolare con il fatto che non risulta alcuna esecuzione da parte del ricorrente delle direttive del padre; nessun elemento depone in ordine all' essere stato il ricorrente l'ideatore del programma delle sovrafatturazioni con i reggenti delle cosche della città di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è completamente incensurato e non risulta mai essergli stato conferito il ruolo apicale.9. [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] hanno ulteriormente argomentato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 9.1. La violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta responsabilità del predetto quale capo dell'associazione di 'ndrangheta. Tale giudizio si fonda esclusivamente sulle precedenti sentenze di condanna e sul ruolo di vertice riconosciuto all'imputato. A fronte di una lunga attività di indagine, non emerge nessun contatto o rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e altri esponenti mafiosi, né una condotta specifica certa a lui riferibile. Nulla di specifico è emerso dalle dichiarazioni dei collaboratori, se non che il ricorrente non ha più nessun ruolo nel panorama reggino. 9.2. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza, relativa al processo Albanese + 106, emessa dalla Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] il 23 ottobre 1989 e con la sentenza, relativa al processo denominato "[OSCURATO:PERSONA]", emessa dalla Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] il 19 gennaio 1999. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha negato il riconoscimento della continuazione sul presupposto della netta censura temporale, non essendo sufficiente la mera omogeneità della imputazione. Quanto affermato per negare l'invocato vincolo è in contrasto con lo stesso capo di imputazione che delinea la prosecuzione della operatività di quella consorteria mafiosa operante in Archi di [OSCURATO:PERSONA], già accertata nel procedimento "[OSCURATO:PERSONA]". 9.4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] motivi nuovi, nei quali sostanzialmente ripropone le questioni già formulate in tema di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori e in tema di insussistenza degli elementi costitutivi del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. 11. In ordine al reato di trasferimento fraudolento di valori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (a mezzo degli avvocati sopra indicati), [OSCURATO:PERSONA] (a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ricorrono per cassazione deducendo i seguenti motivi: 11.1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 12- quinquies I. 356/1992. Alla base dei trasferimenti di quote vi erano solo le preoccupazioni nascenti dall'avvio di procedure ablatorie da parte dello Stato per le cartelle esattoriali emesse, nonché il mancato rilascio del D.U.R.C. necessario per mantenere i provvedimenti concessori. In relazione a tale esclusivo obiettivo devono leggersi i trasferimenti di quote della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. con attribuzione della titolarità a Surace e Sinicropi, operazioni che avevano soltanto la finalità di separare il patrimonio immobiliare dalla gestione di impresa. 11.2. Quanto a Surace e a Sinicropi, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Morabito per la prima, Morcella e Gurnari per la seconda, deducono, altresì: 11.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa; 11.2.2. Violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della prescrizione del reato, istantaneo con effetti permanenti, una volta ritenuta esclusa l'aggravante dell'agevolazione mafiosa; 11.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante l'incensuratezza. 11.3. Anche l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, stante l'insussistenza dell'associazione mafiosa. 12. In relazione ai reati di cui agli artt. 353-bis e 323 cod. pen. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce, a valere rispetto al capo F) per [OSCURATO:PERSONA] e rispetto al capo G) per tutti i fratelli [OSCURATO:PERSONA], la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 323, 353-bis cod. pen. e 7 I. 203/1991. Atteso il carattere sussidiario del reato di abuso d'ufficio, deve escludersi il concorso con il reato più grave di turbata libertà degli incanti, soprattutto quando vi è assorbimento del primo nel secondo, a causa della coincidenza delle condotte (sez. 6, n. 14380 del 11/12/02, Aiello, non mass.). Anche in questo caso, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991, i reati sono prescritti. 13.[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle norme sul concorso di persone nel reato. Nel momento in cui nulla è addebitato agli odierni ricorrenti con riferimento alla presunta vicenda collusiva, non sì possono trarre da quei fatti elementi di responsabilità a loro carico. La sentenza è, infine, censurabile per la totale assenza di motivazione anche in ordine alla sussistenza del dolo. 14,Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Maraguccio, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] deducono i seguenti motivi:14.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 353-bis cod. pen. Secondo la Corte d'appello territoriale, la prova dell'accordo clandestino sarebbe individuabile in una intercettazione in cui [OSCURATO:PERSONA], per fini diversi dalla gara, chiede a [OSCURATO:PERSONA], specificando nella stessa telefonata il motivo della richiesta, alcune misure per la realizzazione del nuovo centro operativo; ciò è confermato dalla testimonianza di Mannocchi, dall'esame del ricorrente e dalla relazione di [OSCURATO:PERSONA], depositata sia in primo grado che in appello. Sarebbe stato sufficiente, per escludere l'accordo collusivo, che la Corte d'appello, sollecitata dai motivi dedotti dai difensori, effettuasse un confronto tra i dati forniti nella conversazione telefonica da [OSCURATO:PERSONA] e quelli riportati nel bando di gara. Difetta, poi, nella motivazione l'esposizione di quegli elementi dai quali desumere l'esclusione della partecipazione di altre ditte a favore dei [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata interpreta le delucidazioni date da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] come accordi preventivi; prima di formulare un tale giudizio, il Collegio di appello avrebbe dovuto, dapprima, verificare se le regole poste nel bando fossero o meno conformi alla normativa vigente e, solo successivamente, ove non fosse stato rispettato il codice degli appalti, indicare le ragioni per le quali definire la condotta del ricorrente come violazione dell'art. 353-bis cod. pen. Anche per ciò che concerne l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991, la sentenza omette di spiegare per quale ragione la condotta di [OSCURATO:PERSONA] si possa dire indirizzata a favorire il sodalizio, e non piuttosto il singolo [OSCURATO:PERSONA]. 14.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 323 cod. pen. con riferimento all'art. 69 del Reggio decreto 827/1924. La sentenza non ha cura di esaminare il bando e il disciplinare di gara in cui espressamente era prevista l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. In merito al rispetto della legge 68/1999 relativa all'assunzione obbligatoria di "categorie protette", la motivazione non tiene in considerazione quanto stabilito dalla norma. Il requisito specifico non era condizione di esclusione della gara ma atteneva al momento di esecuzione del contratto, dunque, una fase successiva. Il numero dei dipendenti al momento della partecipazione alla gara era pari a 14, per come dichiarato dal teste Sorrentino, e quindi nel pieno rispetto dell'art. 3 I. 68/1999. Il problema sorge successivamente alla stipula del contratto definitivo, vale a dire in fase di esecuzione, momento su cui [OSCURATO:PERSONA] non poteva avere alcuna incidenza. La contestata aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1992 avrebbe imposto una motivazione sul perché la condotta di [OSCURATO:PERSONA] dovesse ritenersi indirizzata ad accrescere la forza del sodalizio e non potesse, invece, costituire il frutto del suo rapporto personale volto al favorire il "compare di anello", [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dalla posizione di quest'ultimo. 15. Reati di peculato contestati a [OSCURATO:PERSONA] e Saturchio. 15.1.1. Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta natura pubblicistica della [OSCURATO:SOCIETA]., anche in considerazione del fatto che l'imputato ha agito a titolo personale e non in qualità di direttore della stessa. L'art. 4 dell'atto costitutivo della società per azioni in oggetto prevede anche il compimento di attività di carattere privatistico ed in regime di mercato, come, ad esempio, la gestione industriale commerciale degli impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti. Manca, inoltre, la prova che [OSCURATO:PERSONA] avesse pagato con il denaro della [OSCURATO:SOCIETA]. il pieno di carburante della autovettura presa in prestito dal genero, [OSCURATO:PERSONA], per cercare di reperire un sito per la realizzazione di un impianto di compostaggio (capo P). 15.1.2 Quanto al capo R), non si è tenuto conto delle dichiarazioni dell'imputato, il quale ha riferito di avere provveduto ad acquistare personalmente la motosega per il tramite della società, ma di avere rifuso successivamente le spese. Sul punto la Corte ha fornito una motivazione contraddittoria e illogica. 15.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: 15.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di peculato. Non risulta provato che i servizi di rifornimento e lavaggio svolti il 23 luglio 2011 alla vettura intestata all'imputato siano stati pagati con denaro proveniente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello territoriale ha ritenuto ciò, unicamente sulla base dell'intercettazione del 25 luglio 2011 tra [OSCURATO:PERSONA] e un dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello non ha tenuto conto delle dichiarazioni dell'imputato il quale ha riferito che: - l'unica agevolazione che aveva dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] era quello di potere pagare il carburante a credito nei due mesi successivi; - il pagamento in quel caso fu realizzato con proprie risorse personali; - in ogni caso, fu [OSCURATO:PERSONA] a usufruire, per scopi professionali, dei servizi di rifornimento e lavaggio effettuati sulla autovettura che venne utilizzata per visitare un sito destinato alla realizzazione di un impianto di compostaggio.Da queste dichiarazioni si desume che il pagamento fu effettuato con risorse private e non pubbliche, ma anche che - se pure fosse accaduto il contrario - non vi sarebbe stata alcuna indebita appropriazione di fondi alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] del tutto compatibili con queste ultime ha reso il teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità dell'auto di [OSCURATO:PERSONA], che era abitualmente parcheggiata fuori dalla casa del suocero. Egli la utilizzava quando andava a visitare terreni con strade accidentate e necessitava di un SUV. 15.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai punti che hanno riconosciuto la disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] del bene asserito oggetto di appropriazione. La sentenza è censurabile avendo, da un lato, ritenuto sussistente il previo possesso del carburante in ragione della convenzione di fornitura stipulata tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA], dall'altro lato, sostenuto che tale convenzione fosse stata interrotta proprio nel periodo di interesse. 15.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconosciuto concorso nel reato. La mera richiesta di erogazione di servizi o il solo fatto di ottenere benefici dagli stessi non rappresentano di per sé condotte idonee a configurare un concorso del singolo associato estraneo alla pubblica amministrazione. In piena continuità con la sentenza di primo grado, il Giudice dell'impugnazione ha ritenuto che l'imputato fosse a conoscenza dei fatti; questa conclusione, però, presuppone che il ricorrente fosse consapevole che il rifornimento e il lavaggio furono svolti, su incarico di [OSCURATO:PERSONA], alla stazione di servizio della [OSCURATO:SOCIETA], e vennero pagati con denaro proveniente dalle casse della [OSCURATO:SOCIETA]. Il solo atto istruttorio da cui è stata tratta questa consapevolezza consiste nella captazione della conversazione telefonica avvenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 23 luglio 2011, poco dopo l'avvenuto rifornimento, nel corso della quale quest'ultimo si limitava a ringraziare. Tale circostanza non è - sotto un profilo squisitamente logico prima ancora che giuridico - affatto idonea a dare la misura della consapevolezza in capo al ricorrente di tutti gli elementi di fatto sopra elencati. La conversazione ha avuto ad oggetto la semplice restituzione della vettura e non, invece, il rifornimento, il lavaggio, l'indicazione del soggetto che aveva svolto tali servizi e, soprattutto, del soggetto che li aveva pagati. 15.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai punti che hanno definito il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], quale incaricato di pubblico servizio, con specifico riguardo a rifornimento di carburante e al lavaggio svolti il 23 luglio 2011 sull'autovettura del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. era stata costituita, non solo per scopi di interesse pubblico e in regime di privativa, quali ad esempio la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti solidi urbani, ma anche per compiere attività di carattere privatistico e in regime di mercato. Ci si riferisce, in particolar modo, alla gestione industriale-commerciale degli impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti. Questo elemento dimostra una non perfetta aderenza in termini generali e astratti tra il requisito dell'oggetto sociale richiesto dalla legge per la qualificazione pubblicistica, vale a dire quello di soddisfare specificatamente esigenze di carattere generale, aventi carattere non industriale o commerciale, e l'oggetto sociale di [OSCURATO:SOCIETA]. Dalle circostanze sopra esaminate discende la conseguenza che, nell'episodio in discussione, [OSCURATO:PERSONA], ordinando la realizzazione di servizi poi pagati con proprie risorse, non agì nella sua veste di direttore di [OSCURATO:SOCIETA]., bensì a titolo personale. Per questo motivo, in relazione alla condotta in discussione, a [OSCURATO:PERSONA] non può essere attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio, anche a prescindere da ogni valutazione in merito alla natura pubblica o privata della società da lui diretta. 15.2.5.Vizio di motivazione con riferimento ai punti che hanno definito prive di valenza probatoria le dichiarazioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA], nonché dei testi Ieruilo e Sinicropi. Quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] non è affatto generico ed è riscontrato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di avere preso in prestito l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] per farne un uso personale e di averla restituita dopo una settimana, avendo a sue spese provveduto a fare il pieno di benzina e il lavaggio. Sinicropi, dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] ha dichiarato che lo specifico servizio di rifornimento e lavaggio alla vettura di [OSCURATO:PERSONA] non fu svolto nell'ambito della convenzione tra [OSCURATO:SOCIETA]., non sussistendo, nel caso di specie, i requisiti della convenzione. Il fatto di desumere l'esistenza del reato dalla intercettazione sopra citata, dunque, è frutto di un evidente travisamento della prova che rende la motivazione illogica. 16. Sul trattamento sanzionatorio. Ultimo motivo comune a Surace, Sinicropi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è quello relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] effettuato alcuna valutazione sulla personalità dei ricorrenti. 17. Avverso la sentenza ricorre per [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi:17.1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. All'udienza del 23 novembre 2015, dinanzi al Tribunale collegiale di [OSCURATO:PERSONA], la difesa dell'imputato, stante l'avvenuta modifica della composizione del Collegio decidente, non prestava alcun consenso alla rinnovazione degli atti mediante lettura, esplicitando i motivi per i quali giungeva a formalizzare tale dissenso. [OSCURATO:PERSONA] non era attinto da contestazioni rientranti nella previsione ex art. 51 cod. proc. pen. e, pertanto, non si poteva applicare il disposto di cui all'art. 190-bis cod. proc. pen. Non sana la violazione di legge lacausa di estinzione del reato rispetto alle imputazioni di peculato di cui ai capi 00) e SS), ritenuta erroneamente prevalente. 17.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 503 cod. proc. pen., 150 disp. att. cod. proc. pen., 24 e 11 Costituzione. Sempre all'udienza del 23 novembre 2015, il Tribunale Collegiale di [OSCURATO:PERSONA], stante l'assenza di un teste del Pubblico ministero, decideva di procedere a inversione dell'ordine di assunzione della prova e, quindi, atteso il mancato consenso dell'imputato a tale inversione, impediva l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito di procedere all' esame dell'imputato, che era stato regolarmente richiesto. 17.3.Vizio di motivazione in relazione al compendio probatorio acquisito, onde giungere all'accertamento, ai fini civilistici, della sussistenza della responsabilità penale dell'imputato. Si è assistito a una conferma delle statuizioni civili, senza esame critico ed approfondito delle responsabilità ascritte. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha omesso di valutare le censure versate nell'appello dal ricorrente agli effetti dell'art.578 cod. proc. pen., ritenendo erroneamente che nessuna censura fosse stata presentata sulle statuizioni civili. Si ribadisce che [OSCURATO:PERSONA] non risponde per fattispecie associative di criminalità organizzata; [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha omesso di motivare relativamente alle statuizioni civili per l'imputato disattendendo l'obbligo ex lege. Invero il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non risulterebbe costituito parte civile nei confronti del poliziotto per come già evidenziato dalla difesa; anche per tale via l'evidenza della nullità del dictum avversato appare evidente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati con riferimento ai seguenti capi: si deve pervenire all'assoluzione in relazione ai capi A), P), 00), SS), perché i fatti non sussistono, in relazione ai capi C), D), E) perché i fatti non costituiscono reato, in relazione al capo G), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per non aver commesso il fatto; nonché in relazione al medesimo capo G) per i coimputati, nonché al capo F), in quanto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1. cod. pen. perché i reati sono estinti per prescrizione. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, invece, essere rigettato quanto al capo R). Va disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] per la rideterminazione della pena. Le statuizioni civili - eccetto quelle in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione al reato di cui al capo R) - e quelle in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati prescritti di cui ai capi F) e G) devono essere revocate. 2. [OSCURATO:PERSONA] esaminerà le questioni sottoposte al suo vaglio affrontando, dapprima, preliminarmente, alcune questioni di diritto, comuni a molti ricorrenti, alle quale poi verrà fatto integrale richiamo. Saranno, poi, esaminate le eccezioni processuali comuni anch'esse a molti imputati. Si rinvierà di volta in volta — per i motivi eventualmente comuni -- alla trattazione già svolta in relazione ad altra posizione, al fine di evitare inutili ripetizioni. 3. In linea generale, occorre sin d'ora evidenziare i principi di diritto che governano la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen., e, in particolare, l'elemento costitutivo del metodo mafioso. 3.1. Mette conto ricordare che quello di associazione a delinquere di stampo mafioso non è un reato associativo "puro", che si perfeziona sin dal momento della costituzione di una organizzazione illecita che si limiti a programmare di utilizzare la propria forza di intimidazione e di sfruttare le conseguenti condizioni di assoggettamento e omertà per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla norma. La questione, come è noto, attiene alla interpretazione della locuzione normativa "si avvalgono della forza d'intimidazione del vincolo associativo" che descrive il c.d. metodo mafioso. Si tratta di una espressione che rende esplicita, ai fini della consumazione del reato, la necessità che il gruppo faccia un effettivo esercizio, un uso concreto della forza di intimidazione, non essendo sufficiente un semplice dolo intenzionale di farvi ricorso. Per integrare l'associazione, cioè, occorre riscontrare empiricamente che il sodalizio abbia effettivamente dato prova di possedere tale "forza" e di essersene avvalso; il "metodo mafioso" riveste un ruolo centrale nell'economia della fattispecie incriminatrice e reca un'ineludibile consistenza oggettiva da accertare processualmente. Non è in discussione la natura di reato di pericolo del delitto in esame, ma è necessario chiarire il senso di detta affermazione (cfr., Sez. 6, n, 3027 del 20/10/2015, dep. 2016, Ferminio, non massimata sul punto, secondo cui «per l'integrazione del delitto di associazione di tipo mafioso configurato dal legislatore quale "reato di pericolo", è sufficiente che il gruppo criminale considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento e omertà; nello stesso senso, Sez. 5, n. 38412 del 25/06/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227361; Sez. 5, n. 45711 del 02/10/2003, Peluso, Rv. 227994). Affermare che il reato di associazione di tipo mafioso è un reato di pericolo significa che l'esistenza dei suoi elementi costitutivi e, dunque, l'esistenza dell'associazione pone in pericolo l'ordine pubblico, l'ordine economico, la libera partecipazione dei cittadini alla vita politica, ma non certo che gli elementi costitutivi della fattispecie si possano o meno manifestare, o, probabilmente, si manifesteranno in futuro. La associazione di tipo mafioso si differenzia, pertanto, dalla comune associazione per delinquere proprio per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati. Il tema, dibattuto anche in giurisprudenza, relativo alla necessità o meno che la capacità intinnidatrice di un associazione mafiosa sia effettivamente esternata ed obiettivamente percepita perde di consistenza problematica se esaminato in connessione con quello delle modalità con cui tale capacità deve esteriorizzarsi, potendo essa tradursi "in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti, suscettibili di valutazione, al fine dell'affermazione, anche in unione con altri elementi che li corroborino, dell'esistenza della prova del metodo mafioso" (Così, Sez. 3, n. 31512 del 24/04/2012, Barbaro, cit.). Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, inoltre, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, ed il suo riflesso esterno in termini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale (Sez. 6, Sentenza n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264126 01). Il reato previsto dall'art.416-bis cod. pen. è configurabile non solo in relazione alle mafie cosiddette "tradizionali", consistenti in grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti e in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone, ma anche con riguardo alle c.d. "mafie atipiche", costituite da piccole organizzazioni con un basso numero di appartenenti, non necessariamente armate, che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi del metodo "mafioso" da cui derivano assoggettamento ed omertà, senza, peraltro, che sia necessaria la prova che la forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento (Sez. 5, n. 44156 del 13/06/2018, S., Rv. 274120 — 01). 4. Quanto all'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 (ora 416-bis 1 cod. pen,), il Collegio ritiene di dover richiamare l'orientamento interpretativo consolidato e, da ultimo, recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 -dep. 03/03/2020-, Chioccini, Rv. 278734 - 01, secondo il quale l'aggravante de qua ha natura soggettiva e dunque presuppone la prova del dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve costituire l'obiettivo «diretto» della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione (Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, Rv. 265359). Tale circostanza può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265881; Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, Rv. 253218; Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008, D'Andrea, Rv. 242686), sicché la finalità perseguita dall'autore del delitto deve essere oggetto, onde evitare il rischio della diluizione della aggravante nella semplice contestualità ambientale, di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio; detta consapevolezza non è, per ciò stesso, esclusa quando l'autore del reato persegua l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso (Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Basile, Rv. 266464; Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262713; Sez. 6, n. 29311 del 03/12/2014, Cioffo, Rv. 264082). Deve, infine, ricordarsi che la circostanza aggravante in esame, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di una associazione mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa (Sez. 6, n. 1738 del 14/11/2018, dep. 15/01/2019, Mancuso, Rv. 274842). 5. Appare opportuna una premessa di carattere generale in ordine alla corretta valutazione della chiamata in reità o in correità, stante il consistente numero di collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni nei confronti degli imputati. 5.1. La prova sugli elementi posti a fondamento della responsabilità di un indagato può essere fornita dalle dichiarazioni di un correo. Si tratta, però, di una prova che richiede mezzi di valutazione particolarmente attenti, attesi gli specifici rischi che le stesse norme regolatrici della materia (in particolare i commi 3 e 4 dell'art. 192 cod. proc. pen.), collegano alla chiamata in correità (Sez. 6, n. 8929 del 17/09/2014, Tagliavia, Rv. 263654). Le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145) hanno illustrato i presupposti sistematici che devono orientare la valutazione delle prove dichiarative, ed in particolare quelle consistenti nelle dichiarazioni dei collaboratori. Si è, in primo luogo, confermato che la chiamata di correo è una prova che non si trova in una posizione ancillare che la renda apprezzabile solo nei casi in cui si affianchi ad una prova diversa e da sola sufficiente e si è aggiunto che gli «altri elementi» utili per confermarne l'attendibilità possono consistere in una qualunque fonte di conoscenza, alla sola condizione che il loro valore confermativo sussista veramente. (vedi anche, ex multis, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607). Così, perfino una chiamata di correo o una dichiarazione etero- accusatoria de relato possono essere riscontrate da una fonte narrativa del medesimo genere, sia pure a condizione dell'utilizzo di parametri proporzionati all'entità dei «rischi» connaturati alla situazione. Allo stesso modo, non è necessario che l'elemento di riscontro sia rappresentato da una prova diretta o storica, ben potendo accadere, che la conferma sia ottenuta per il mezzo della prova logica (tra le molte, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607). Oggetto della prova sono i fatti che si riferiscono all'imputazione (comma 1 dell'art.187 cod. proc. pen.); ciò non vuol dire che siano ammissibili e valutabili solo prove concernenti gli elementi essenziali della fattispecie contestata (la condotta, l'evento, la causalità, l'elemento soggettivo), poiché il criterio di pertinenza attiene a tutte le circostanze utili per la verifica delle ipotesi ricostruttive formulate dalle parti (Sez. 2, n. 2622 del 09/12/2003, Nucci, Rv. 227245), Nondimeno, l'oggetto diretto, minimo ed indispensabile dell'accertamento demandato al giudice è costituito proprio dagli elementi che fondano la colpevolezza dell'imputato per il reato ascrittogli, secondo il criterio dell'esclusione di ogni ragionevole dubbio (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.). In altre parole, non è necessario che gli elementi concorrenti riguardino la medesima circostanza di fatto che assume rilievo nell'economia della contestazione. In tal modo, verrebbe meno il criterio di sufficienza del riscontro logico sopra richiamato; tuttavia - si ribadisce - la convergenza deve riguardare circostanze tutte pertinenti alla specifica partecipazione criminosa, come del resto più volte affermato da questa Corte (sul punto, oltre a S.U., Aquilina, e Sez. 6, Tagliavia, già citate, si possono richiamare Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260936; Sez. 3, n. 3255/2010 del 10/12/2009, Genna, Rv. 245867; Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744; Sez. 1, n. 1263/07 del 20/10/2006, Alabiso, Rv. 235800; Sez. 6, n. 6221/06 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233085). In conclusione, perché la chiamata in correità, possa assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità di costui, sono necessari la positiva valutazione in ordine alla sua intrinseca attendibilità, nonché riscontri estrinseci i quali, in sede di accertamento della responsabilità, debbono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati (Sez. 6, n. 7240 del 16/04/1998, Civardi, Rv. 210734). 5.2. Va, poi, sottolineato che la procedura di verifica delle dichiarazioni etero- accusatorie dei coimputati o degli imputati in procedimento connesso o collegato deve essere più attenta e rigorosa nei casi di conoscenza de auditu. Il giudizio di attendibilità del chiamante e della specifica dichiarazione da costui resa impone un'indagine molto attenta anche sulla causa scientiae del dichiarante, la cui conoscenza, traendo origine dalla trasmissione di informazioni a opera di un altro soggetto, può essere esposta a maggiori rischi di errore. E' necessario, pertanto, verificare non soltanto l'attendibilità intrinseca soggettiva e oggettiva del dichiarante in relazione al fatto storico della narrazione percepita, ma anche l'attendibilità della fonte primaria di conoscenza e la genuinità del suo narrato, che integra l'elemento di prova più significativo del fatto sub iudice. 5.3. Nel caso di specie, le dichiarazioni dei collaboratori, come riportate nella sentenza impugnata, appaiono in alcuni casi generiche, in altri non riscontrate, in altri ancora non individualizzanti. In particolare: - il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] non risulta avere riferito di alcun episodio o circostanza specifica ricollegabile alla ipotizzata appartenenza dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] ad associazioni di stampo mafioso. Anzi, ne aveva negato in maniera decisa lo status delinquenziale. In ogni caso, la Corte di appello non ha fornito alcuna risposta alle deduzioni della difesa che contestavano la credibilità del collaboratore, il quale, peraltro, indicava l'anno della pax mafiosa (1991) come quello della nascita della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre, in realtà, risulta pacifico che tale società è stata costituita solo nel 2004; - [OSCURATO:PERSONA] ha, come unica fonte cognitiva, [OSCURATO:PERSONA] il quale, in udienza, ha dichiarato che Villani, in alcuni punti, ha esagerato e, in altri, ha mentito, ed ancora ha sostenuto che era stato lo stesso Villani a riferirgli molti particolari sulla [OSCURATO:SOCIETA]. perché suo suocero lavorava presso la società. [OSCURATO:PERSONA] di appello non si è confrontato su tali contraddizioni, pur evidenziate dalla difesa. - [OSCURATO:PERSONA] è autore di una dichiarazione de relato per avere avuto notizia di quanto riferito dal proprio zio, [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA], entrambi mai escussi. Il suo narrato è quindi processualmente ininfluente e, in ogni caso, generico. Ciò che colpisce è che il collaboratore più vicino alla famiglia Tegano, con lo specifico compito di mantenere i rapporti con altre cosche, percepire tangenti e dividerle, non ha mai avuto un rapporto o contatto con i [OSCURATO:PERSONA] e nulla sa riferire in ordine agli attentati alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed alle causali degli stessi, - [OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni de relato da [OSCURATO:PERSONA], rimasto estraneo all'istruttoria, circa la riconducibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. ai [OSCURATO:PERSONA], e circa il fatto che, durante la carcerazione di [OSCURATO:PERSONA], era [OSCURATO:PERSONA] a reggere l'omonima famiglia di 'ndrangheta. Le sue dichiarazioni sono caratterizzate da radicale genericità, anche perché parla spesso di sue "percezioni". - -[OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni estremamente generiche e de relato da Sonsogno, Zappia e Zindato, mai escussi. Il collaboratore, inoltre, ha riferito di avere conosciuto [OSCURATO:PERSONA] come appartenente alla famiglia di 'ndrangheta di Archi; di non avere mai visto gli altri fratelli; di non sapere nulla in ordine alla composizione della presunta cosca e alle vicende della [OSCURATO:SOCIETA]. Alla luce di quanto sopra evidenziato, ritiene il Collegio che í Giudici di appello si siano limitati a convalidare in modo acritico la credibilità dei chiamanti, per come apprezzata dal Tribunale, senza replicare alle doglianze difensive. In particolare, nessuna reale convergenza vi è tra le dichiarazioni dei collaboratori, anzi: fra il propalato di Moio e Gennaro e quello di Villani vi sono contraddizioni di enorme rilievo; la perduranza della cosca [OSCURATO:PERSONA] non è mai stata dimostrata; le dichiarazioni di Moio e [OSCURATO:PERSONA] convergono addirittura in senso favorevole ai ricorrenti.[OSCURATO:SOCIETA] appello reggina ha affermato apoditticamente che gli episodi richiamati dai collaboratori giustizia non sono altro che espressione del condizionamento della cosca [OSCURATO:PERSONA], malgrado i collaboratori non avessero affermato l'esistenza di una cosca [OSCURATO:PERSONA], o il verificarsi di condizionamenti diversi da quelli che si sarebbero verificati nel rapporto lavorativo con la [OSCURATO:SOCIETA]. 6. Occorre fare un breve cenno al reato di trasferimento fraudolento di valori (disciplinato dall'art. 12-quinquies D.L. n. 306 del 1992, convertito nella L. n. 356 del 1992, ed ora previsto dall'art. 512-bis cod. pen., introdotto dal d. Igs 21/2018). Si tratta di una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altra utilità realizzata in qualsiasi forma. Il fatto-reato consiste nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza (Sez. 1, n. 30165 del 26/04/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237595). La giurisprudenza di questa Corte ha, poi, sottolineato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., reato a consumazione istantanea ed effetti permanenti, non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni - nella specie, un familiare con lo scopo di aggirare le norme in materia di prevenzione patrimoniale, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Sez. 2 , n. 35826 del 12/07/2019, Como, Rv. 277075). 6.1. Secondo un orientamento consolidato della Corte di cassazione, ai fini della configurabilità del reato in esame è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, dovendosi escludere che la presunzione di interposizione fittizia, prevista dall'art. 26, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di prevenzione, impedisca di configurare tale fattispecie di reato o renda necessario l'ulteriore accertamento, estraneo alla fattispecie, della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale (fra le altre, Sez. 6, n.22568 del 11/04/2017, Francaviglia, Rv. 270035; Sez. 2, n. 7999 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galliano, Rv. 269545). Si è ritenuto, quindi, che il reato previsto dall' art. 12-quinques della I. n. 356 del 1992 non sia escluso dal fatto che i beni, la cui titolarità o disponibilità sia stata oggetto di un'attribuzione fittizia, siano intestati ad un familiare del soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, in quanto l'esistenza di una mera presunzione relativa di elusività nella intestazione di beni ai familiari del proposto non costituirebbe un elemento decisivo per escludere l'offensività del delitto, cioè che la intestazione dei beni sia compiuta al deliberato scopo di eludere, attraverso la simulazione soggettiva, "l'efficacia di adottande misure di prevenzione patrimoniale". Il profilo della individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice sarebbe, secondo tale impostazione, distinto da quello relativo ai criteri di giudizio o alle presunzioni iuris tantum previste dalla disciplina delle misure di prevenzione reale, atteso che, diversamente, l'assimilazione dei due profili, aventi presupposti operativi ed effetti completamente differenti, finirebbe per comportare la creazione di una sorta di "zona franca", cioè di una causa di esclusione della punibilità a norma del menzionato art. 12-quinquies. (Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014, Filardo, Rv. 261656). [OSCURATO:SOCIETA] cassazione ha affermato che la prima delle richiamate disposizioni avrebbe la sola funzione di regolamentare aspetti peculiari del procedimento di prevenzione per le misure patrimoniali; nell'ambito di tale regolamentazione la norma fisserebbe la regola della presunzione iuris tantum di appartenenza (per effetto di ritenuta fittizietà ex lege) al sottoposto a misura di prevenzione, dei beni trasferiti o intestati anche a titolo oneroso, a determinati soggetti. La disposizione dispiegherebbe, quindi, i suoi effetti sulla ripartizione probatoria in materia di intestazioni e trasferimenti (a qualsiasi titolo) di beni a prossimi congiunti, con inversione, ex lege, dell'onere della prova circa una titolarità effettiva e non fittizia (al prossimo congiunto del proposto) dei beni assoggettati o assoggettabili al sequestro di prevenzione. Diversamente, l'art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992 sarebbe, secondo l'impostazione in esame, un norma penale sostanziale volta a punire l'atto di fittizia intestazione (in qualsiasi modo commessa) di un bene ad un qualsivoglia soggetto terzo, e ciò al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. L'ambito di operatività della normativa in tema di misure di prevenzione sarebbe, dunque, squisitamente processuale, mentre quello della d.l. n. 306 del 1992, art. 12-quinquies avrebbe natura penale - sostanziale.L'applicazione o l'applicabilità di una disposizione non escluderebbe quella dell'altra, ben potendo, nell'ambito del processo di prevenzione, trovare applicazione il principio di cui all'art. 2-ter della L. n. 575 del 1965, senza che ciò comporti la necessaria ed automatica violazione della norma sostanziale di cui all'art. 12-quinquies; né, per altro verso, l'applicabilità dell'art. 2-ter della I. n. 575 del 1965 escluderebbe di per sé la possibilità di configurare il compimento di atti volti a ledere l'interesse giuridicamente protetto dall'art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992, posto che l'apprezzamento del dolo specifico deve essere condotto attraverso la analisi della condotta criminosa, e non già sulla base dell'esito - più o meno positivo- del raggiungimento dello scopo (Sez. 2, n. 5595 del 27/10/2011, dep. 2012, Cuscinà, Rv. 252696). 6.2. A tale orientamento si contrappone un diverso indirizzo giurisprudenziale secondo cui il reato di trasferimento fraudolento di beni, che rinviene nella finalità di elusione delle misure normative di prevenzione patrimoniale un connotato dell'elemento soggettivo, è commesso, stando alla previsione incriminatrice, con l'attribuzione del bene ad altri, senza ulteriore specificazione selettiva di questi ultimi; la legge non si farebbe carico di escludere, dal novero dei soggetti con i quali può intervenire l'illecito trasferimento, quanti, ai sensi della legislazione di prevenzione patrimoniale, sono comunque soggetti alle indagini patrimoniali prodromiche all'emissione dei provvedimenti di sequestro e confisca (coniuge, figli, conviventi del proposto nell'ultimo quinquennio, ecc. ecc), secondo la previsione dell'art. 2-ter della I. n. 575 del 1965 - ora dell'art. 19 codice antimafia-. Tuttavia, assume l'impostazione in parola, spetterebbe all'interprete il compito di individuare ulteriori elementi di fatto idonei a concretizzare, per l'ipotesi in cui la fittizia intestazione operi in favore di taluno dei menzionati soggetti, la capacità elusiva dell'operazione. Si sostiene che la condotta, per essere caratterizzata dalla finalità elusiva, dovrebbe avere i requisiti per sfuggire alle rigorose previsioni della normativa di prevenzione patrimoniale, e ciò secondo un giudizio di plausibilità, espresso ovviamente tenendo conto del contesto in cui essa è posta. (Sez. 1, n. 17064 del 02/04/2012, Ficara, Rv. 253340). Nello stesso senso, seppur in maniera non esattamente simmetrica, pare porsi Sez. 1., n. 4703 del 09/11/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254528, secondo cui "eludere", significa "sfuggire, evitare scaltramente" gli effetti di una legge che, in mancanza della condotta di elusione, determinerebbe un certo effetto (la confisca del bene). "L'art. 12-quinquies cit., in definitiva, deve essere interpretato nel senso che la fittizia intestazione deve essere oggettivamente idonea ad eludere la normativa in misura di prevenzione e deve essere, inoltre, sorretta dal dolo specifico descritto dalla fattispecie)". (conforme anche Sez. 1, n. 49970 del 19/12/2014, dep. 2015, Burzì, Rv. 265408).7. Appare, infine, necessario soffermarsi sulla ritenuta natura pubblica della [OSCURATO:SOCIETA]., pur trattandosi di società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, sulla conseguente qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico ufficiale del direttore della stessa e, di conseguenza, sulla possibilità di ravvisare in capo al direttore responsabile il reato - proprio - di peculato. Con la riformulazione degli artt. 357 e 358 cod. pen. ad opera della legge 26 aprile 1990, n. 86, è stato definitivamente positivizzato il superamento della concezione soggettiva delle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, che privilegiava il rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, con l'adozione di una prospettiva funzionale-oggettiva, secondo il criterio della disciplina pubblicistica dell'attività svolta e del suo contenuto. 7.1. Ciò che è necessario accertare, ai fini dell'assunzione della qualifica di pubblico ufficiale è l'esercizio di una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Tale ultima funzione è stata specificamente definita al secondo comma dell'art.357 cod. pen., introdotto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 181, attraverso specifici indici di carattere oggettivo che consentono di delimitare la funzione pubblica, verso l'esterno, da quella privata e, verso l'interno, dalla nozione di pubblico servizio. Si definisce, infatti, pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, definisce tali quelle attinenti all'organizzazione generale dello Stato) e da atti autoritativi e caratterizzata, nell'oggetto, dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o, nelle modalità di esercizio, dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu, Rv. 191171). t Come emerge dall'impiego nel testo della norma della disgiuntiva "o", in luogo della congiunzione "e", i suddetti criteri normativi di identificazione della pubblica funzione non sono tra loro cumulativi, ma alternativi. E' stato, inoltre, precisato che nel concetto di poteri "autoritativi" rientrano non soltanto i poteri coercitivi, ma tutte quelle attività che sono esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che viene a trovarsi così su un piano non paritetico - di diritto privato - rispetto all'autorità che tale potere esercita; rientrano, invece, nel concetto di "poteri certificativi" tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado (Sez. U, Delogu). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, attribuito rilevanza anche all'esercizio di fatto della pubblica funzione, purché questo non sia usurpato, ma accompagnato dall'acquiescenza, dalla tolleranza o dal consenso, anche tacito, dell'amministrazione (Sez. 6, n. 19217 del 13/01/2017, Como, Rv. 270151). Non occorre, dunque, un'investitura formale se vi è, comunque, la prova che al soggetto sono state affidate effettivamente delle pubbliche funzioni. (In senso conforme, si veda anche Sez. 6, n. 34086 del 26/07/2013, Bessone, Rv. 257035 con riferimento all'assunzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio del soggetto che, di fatto, svolge delle attività diverse da quelle inerenti alle mansioni istituzionalmente affidategli). 7.2. Con riguardo alla qualifica di "incaricato di un pubblico servizio", l'art.358 cod. pen. definisce tale colui il quale, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere da qualsiasi rapporto d'impiego con un determinato ente pubblico. Il legislatore del 1990 (con I. 26 agosto 1990, n. 86, art. 18), nel delineare la nozione di incaricato di pubblico servizio, ha difatti privilegiato il criterio oggettivo - funzionale, utilizzando la locuzione "a qualunque titolo" ed eliminando ogni riferimento, contenuto invece nel vecchio testo dell'art. 358 cod. pen., al rapporto d'impiego con lo Stato o altro ente pubblico (Sez. 6, n. 53578 del 21/10/2014, Cofano, Rv. 261835). Non si richiede, dunque, che l'attività svolta sia direttamente imputabile a un soggetto pubblico, ma è sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche. Il comma secondo del medesimo art. 358 cod. pen. esplicita il concetto di servizio pubblico, ritenendolo formalmente omologo alla funzione pubblica di cui al precedente art. 357 cod. pen., ma caratterizzato dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (poteri deliberativi, autoritativi o certificativi). Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è dunque identico a quello della pubblica funzione ed è costituito da una regolamentazione di natura pubblicistica, che vincola l'operatività dell'agente o ne disciplina la discrezionalità in coerenza con il principio di legalità, senza lasciare spazio alla libertà di agire quale contrassegno tipico dell'autonomia privata, con esclusione in ogni caso dall'area pubblicistica delle mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (Sez. 6, n. 53578 del 21/10/2014, Cofano, Rv. 261835; Sez. 6 n. 39359 del 07/03/2012, Ferrazzoli, Rv. 254337). In applicazione di tale regulae furis, questa Corte Suprema ha così avuto modo di affermare che riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il legale rappresentante di una società privata in relazione all'attività svolta per il perseguimento di un interesse pubblicistico. (Fattispecie relativa a peculato commesso dal legale rappresentante di una società privata incaricata della gestione di fondi finanziari erogati da un ente pubblico destinati al sostegno delle persone in condizioni di difficoltà economica e dunque per uno scopo di pubblico interesse) (Sez. 6, n. 39350 del 03/07/2017, Marano, Rv. 270943), Stesso principio di diritto ha affermato in relazione all'amministratore e legale rappresentante di una società privata incaricata della gestione del servizio di riscossione di tributi comunali, in considerazione della connotazione prettamente pubblicistica del servizio predetto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza impugnata che aveva ritenuto configurabile il peculato nella condotta del soggetto autorizzato alla riscossione delle imposte comunali che aveva omesso di versare le somme di denaro ricevute nell'adempimento della funzione pubblica, trattandosi di denaro entrato nella disponibilità della RA. nel momento stesso della riscossione). (Sez. 6, n. 46235 del 21/09/2016, Froio, Rv. 268127). 7.3. Quale diretta conseguenza del criterio oggettivo-funzionale adottato dal legislatore, la qualifica pubblicistica dell'attività prescinde dalla natura dell'ente in cui è inserito il soggetto e dalla natura pubblica dell'impiego. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo affermato che anche i soggetti inseriti nella struttura organizzativa di una società per azioni possono essere qualificati come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società sia disciplinata da norme di diritto pubblico e persegua delle finalità pubbliche sia pure con strumenti privatistici (da ultimo, Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273781). Rileva l'attività dell'ente e, posto che questa abbia caratteri pubblicistici, quale sia in concreto l'attività compiuta dal soggetto. Ne discende che, ai fini del riconoscimento della qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di un pubblico servizio "agli effetti della legge penale", non deve aversi riguardo alla natura dell'ente da cui gli stessi dipendono, né alla tipologia del relativo rapporto di impiego, né ancora all'esistenza di un formale rapporto di dipendenza con lo Stato o l'ente pubblico, ma deve valutarsi esclusivamente la natura dell'attività effettivamente espletata dall'agente ancorché soggetto "privato". 7.4. Si è quindi chiarito che, ai fini della configurazione del reato di peculato, i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, allorquando la ragione d'essere della società medesima risieda nel generale perseguimento di finalità connesse a servizi di interesse pubblico, a nulla rilevando che dette finalità siano realizzate con meri strumenti privatistici. (Fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio al presidente dì una società per azioni, operante secondo le regole privatistiche ma partecipata interamente da un comune, avente ad oggetto la gestione di servizi di manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano). (Sez. 6, n. 1327 del 07/07/2015 - dep. 14/01/2016, Caianiello, Rv. 266265).7.5. Di tali condivisibili linee guida ha fatto ineccepibile applicazione la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nel dare risposta all'omologa deduzione mossa in sede di impugnazione, là dove ha riconosciuto veste di incaricato di un pubblico servizio a [OSCURATO:PERSONA] direttore della [OSCURATO:SOCIETA]., società a partecipazione pubblica maggioritaria, in considerazione dell'attività in concreto svolta dall'ente, a prescindere dalla natura privatistica dell'ente in quanto società per azioni. Non è, invero, revocabile in dubbio che l'attività di raccolta rifiuti - quale appunto quella demandata alla [OSCURATO:SOCIETA]. - sia strettamente funzionale al soddisfacimento di finalità tipicamente pubbliche, conferendo pertanto ai dipendenti dell'ente - in relazione allo svolgimento di dette attività - la veste di incaricato di pubblico servizio (Sez. 6, n. 1826 del 27/11/2019 - dep. 17/01/2020- Innocenti, Rv. 278125 - 01; Sez. 6, n. 49286 del 07/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265702). 8.Tutte le eccezioni processuali formulate dalle parti sono infondate, ad eccezione di quella relativa alla modifica del capo di imputazione, con riferimento al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Peraltro, sull'accoglimento della stessa, che comporterebbe l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], prevale l'accoglimento dei motivi sulla sussistenza del reato, a seguito del quale si impone una pronuncia di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. 8.1. Il motivo avente ad oggetto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla errata applicazione dell'art. 190-bis cod. pen. è manifestamente infondato. Mette conto evidenziare che l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando, però, i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 - 02). Tale peculiare regime, di carattere processuale, si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova, in tale ipotesi particolarmente stringente, e per il fatto che si tratta di dichiarazioni provenienti da soggetti già esaminati nel rispetto della oralità e delle regole del contraddittorio, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli diversi di contraddittorio purché sia garantito il diritto di difesa (Sez. 3 - , n.10374 de/ 29/11/2019 -dep. 20/03/2020 -, S., Rv. 278546 - 02).8.2. Il motivo avente ad oggetto la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 195 cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che non possono essere assimilate alle dichiarazioni de relato le dichiarazioni dei collaboratori che riguardano aspetti della vita associativa e provengono da soggetti inseriti nell'associazione è, generico, e, comunque, manifestamente infondato. In tema di fatti notori e valutazione della prova, la giurisprudenza, anche risalente, di questa Corte, ha stabilito che il fatto notorio non richiede la verifica del probandum, dovendosi peraltro qualificare come tale ogni dato che può essere facilmente asseribile perché corrispondente a cognizioni comuni, storiche o de rerum natura (cfr. in termini: Sez. 6, n. 4401 del 16/11/1995, Merola, Rv. 200665). Va peraltro osservato che tale "fatto", per poter essere preso in considerazione, occorre che sia compiutamente indicato nella decisione, al fine di consentire il controllo, sia con riferimento alla effettiva sussistenza dei requisiti della notorietà del fatto, sia in relazione alla rilevanza nel caso concreto (Sez. 6, n. 476 del 7/02/1995, Cerciello, RV.200805. Massime precedenti Conformi: Rv. 176703 Rv. 197160 Rv. 190179). Va quindi rilevato che la "notorietà" di un fatto - nella specie una associazione ex art. 416-bis cod. pen. - ben può essere desunta in modo certo da decisioni dell'Autorità giudiziaria, ed anche dalla stessa condivisa e risaputa conoscenza collettiva in ambito territoriale più o meno ristretto (Sez. 6, n. 34491 del 14/06/2012, Montagna, Rv. 253653; Sez. 6, n. 50057 del 11/11/2009, Gullo, Rv. 245831). Inoltre, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti alla vita ed alle attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazioni de relato, possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 279185 -- 02). 8.3. E' manifestamente infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori, che gli stessi avevano riferito apprese da terzi la cui citazione in dibattimento non era stata ammessa dal Tribunale. In tema di testimonianza indiretta, infatti, laddove il giudice dichiari la chiusura dell'istruttoria dibattimentale senza procedere all'esame del teste di riferimento richiesto dalla difesa dell'imputato, quest'ultima deve eccepire il vizio, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni, configurandosi altrimenti una rinuncia tacita all'adempimento, che rende utilizzabili le dichiarazioni de relato anche al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 195, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 8434 del 21/01/2020, Catania, Rv. 278390 - 01); tale eccezione non risulta formulata nel procedimento in esame. 8.4. Il motivo relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione con riferimento alla revoca (a seguito di rinuncia) del teste Panvino è, generico e, comunque, manifestamente infondato. In tema di diritto alla prova, infatti, quando una parte rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017,Rhafor, Rv. 271848 - 01) Nel caso in esame, i Giudici hanno proceduto correttamente poiché, avendo il Pubblico ministero rinunciato all'esame dei testi, i predetti sono stati sentiti della difesa con esame diretto e il controesame è stato svolto dalla accusa. 8.5. Il motivo relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione agli artt. 116, 117, 329, 178 lett. c), 335, 407, 412, 546, 598, 649 cod. proc. pen. 24 e 111 Cost., 6 CEDU è infondato. Occorre evidenziare che la sentenza impugnata, con motivazione congrua e immune da vizi logici, sottolinea: - che i procedimenti di interesse per la posizione degli imputati [OSCURATO:PERSONA] sono tutti confluiti nel procedimento n. 429/2008 R.G.N.R. DDA, in relazione al quale è intervenuto decreto di archiviazione, non determinato da un pronunciamento nel merito, ma unicamente dalla necessità di evitare che per quei fatti, per i quali vi era la pendenza nel presente giudizio, venisse esercitata l'azione penale; per tale motivo non è ravvisabile alcuna violazione del principio del ne bis in idem (Sez. 2, Sentenza n. 26762 del 17/03/2015, Sciascia, Rv. 264222 - 01); - che il decreto di archiviazione così intervenuto non crea alcuna preclusione, così come sostenuto dalla difesa degli imputati, e non impedisce l'utilizzabilità degli atti precedentemente formati ed assunti nell'ambito dell'attività di indagine correttamente instaurata ed avviata; - che tali atti sono, conseguentemente, legittimamente confluiti in un altro, diverso e autonomo procedimento iscritto per fatti diversi, ma pur sempre collegati, come è avvenuto nel caso di specie, arricchendolo e integrandolo; - che, in tema di archiviazione, nell'ipotesi di reato permanente, l'efficacia preclusiva del decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari, non seguito dall'autorizzazione alla riapertura delle indagini, non impedisce lo svolgimento di nuove investigazioni e, quindi, l'esercizio dell'azione penale in relazione a fatti e comportamenti atti a dimostrare la consumazione dell'illecito limitatamente a segmenti temporali successivi all'archiviazione (nella specie, la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio dell'azione penale per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., posto che l'imputazione riguardava un segmento temporale successivo al decreto di archiviazione e il relativo accertamento era fondato su fatti diversi da quelli valutati nel precedente provvedimento di archiviazione). Quanto alla richiesta di accesso agli atti di altri procedimenti, la Corte territoriale correttamente non ravvisa, ai sensi dell'articolo 116 cod. pen., alcun interesse meritevole di tutela, rilevando, peraltro: - che la richiesta difensiva è del tutto generica e non indica specificamente gli atti per i quali sussiste interesse alla consultazione o all'ottenimento di copia; - che, inoltre, detta richiesta appare di natura meramente esplorativa; - che, comunque, la Corte di appello non aveva alcuna competenza a decidere in relazione ad atti facenti parte di altri procedimenti penali che non erano a propria disposizione. 8.5.2. Proprio in considerazione della incompetenza a decidere della Corte di appello in relazione ad atti facenti parte di altri procedimenti, il motivo n. 5.1. della difesa [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi manifestamente infondato e, comunque, generico, non indicando le intercettazioni e gli atti di indagine asseritamente inutilizzabili. 8.6. E' manifestamente infondato il motivo relativo alla violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. in relazione all'art. 247 comma 1-bis cod. proc. pen. in combinato disposto con la I. 48/2008, con riferimento al sequestro di materiale informatico all'interno della [OSCURATO:PERSONA]. Deve evidenziarsi che i dati di carattere informatico contenuti nel computer, in quanto rappresentativi di cose, alla stregua della previsione normativa di cui all'art. 234 cod. proc. pen. rientrano tra le prove documentali, come sottolineato correttamente dalla Corte d'appello. L'estrazione di dati archiviati in un computer non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali; ne deriva che la mancata adozione di tali modalità non comporta l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti. (Sez. 2, n. 29061 del 01/07/2015, Posanzini, Rv. 264572 - 01) Nella sentenza impugnata si precisa, infine, che nel corso della propria deposizione, il teste Poidoniani, riferiva nel dettaglio le modalità con le quali si procedeva a perquisizione. Sulla base di tali dichiarazioni è possibile escludere che vi sia stata l'alterazione dei dati originali estrapolati e, al contempo, ritenere garantita la perfetta corrispondenza ad essi di quelli estratti.8.7. E' inammissibile il motivo avente ad oggetto la violazione degli artt. 495, 507 e 195 cod. proc. pen. per la mancata assunzione della prova contraria pertinente, decisiva ed espressamente richiesta dal ricorrente nel giudizio di merito, in relazione alle prove dichiarative di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di censura non dedotta in appello. 8.8. Il motivo relativo alla violazione di legge processuale e al vizio di motivazione in merito al rigetto della richiesta di ammissione prove a seguito della modifica della imputazione è generico, oltrechè manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, ha analizzato la richiesta di tutte le difese e ne ha riconosciuto la superfluità. 8.9. Quanto alla dedotta violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione all'art. 438 cod. proc. pen., deve evidenziarsi che è stato correttamente ritenuto per i ricorrenti impraticabile il rito abbreviato, avendo gli stessi omesso di reiterare la istanza di accesso a tale rito alternativo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado. Occorre evidenziare che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad un'integrazione probatoria, affinché il giudice di primo grado ed eventualmente il giudice dell'impugnazione possano procedere a sindacare nel merito detta decisione, è necessario che la parte abbia riproposto al giudice di primo grado, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, la medesima richiesta già oggetto del provvedimento di rigetto (Sez. 1, n. 20758 del 13/02/2018, Valentini, Rv. 273126 - 01). Nel caso in esame, la difesa aveva espressamente richiesto il rito abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria e il G.i.p aveva rigettato tale richiesta; la difesa aveva, poi, chiesto la riduzione per il rito solo in sede di conclusioni, mentre avrebbe dovuto richiederla entro la dichiarazione di apertura del dibattimento. 8.10. E', invece, fondato il motivo relativo alla violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 516, 518, 522 e 546 cod. proc. pen„ 24 e 111 della Costituzione e 6 CEDU. Appare corretta l'eccezione difensiva, secondo cui si sarebbe assistito ad una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, il quale è teleologicamente diretto a tutelare l'esercizio del diritto di difesa all'imputato, negato nel caso di specie, in quanto il difetto della contestazione nelle diverse fasi del procedimento penale non avrebbe mai consentito agli imputati di difendersi in merito alla condotta (non) contestata. E' ben vero che, a fini del rispetto del principio della correlazione tra accusa e sentenza "deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione" (Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera, Rv. 254419), ma è altrettanto vero che il fatto per cui è intervenuta condanna è un fatto "nuovo" rispetto a quello oggetto di originaria contestazione in base alle corrette osservazioni della difesa del ricorrente, non potendo qualificarsi semplicemente come un fatto "diverso", alla luce della giurisprudenza di questa Corte. Ed invero, per "fatto nuovo" si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo thema decidendum, trattandosi di un accadimento naturalisticamente e giuridicamente autonomo; per "fatto diverso", invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Tonietti, Rv.256861). Nella specie la modifica del capo di imputazione effettuata all'udienza del 20 giugno 2016 non può essere ritenuta mera precisazione del capo di imputazione perché si è inciso su tratti essenziali e sostanziali della imputazione, avendo il Pubblico ministero: - individuato la societas scelleris da "[OSCURATO:PERSONA]" a "[OSCURATO:PERSONA]/Saraceno"; - allargato l'ambito territoriale da "in [OSCURATO:PERSONA]" a "in [OSCURATO:PERSONA] e altrove", passando da una cosca singola di 'ndrangheta ad una associazione mafiosa; - spostato in avanti il periodo di operatività dell'associazione da "fino al 30 maggio 2012" a "sino all'ottobre 2012"; - indicato una diversa modalità di partecipazione al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA]; - individuato l'agire in confederazione con le cosche "Condello, [OSCURATO:PERSONA] e Tegano", negando, peraltro, alla difesa il diritto di provare, mediante l'assunzione di testimonianze, la assenza di collegamenti tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari e le cosche suindicate; - indicato tra i delitti fine anche quelli contro la vita e l'incolumità; - aggiunto agli iniziali sette singoli associati "altre persone non ancora individuate"; Il più rilevante elemento di novità è dato dal fatto che, a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], con la nuova contestazione viene per la prima volta attribuita dal Pubblico ministero la condotta "di avere intrattenuto rapporti di 40 Cr cointeressenza economica con esponenti di vertice delle articolazioni territoriali prima indicate, anche per il tramite di intestatari fittizi come ricavabili dai comuni investimenti immobiliari operati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]". 9. I ricorsi degli imputati, aventi ad oggetto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, sono fondati. 9.1. La perdurante operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA] è solo apoditticamente affermata sulla base di isolati episodi, quali la richiesta, rivolta al fratello del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], di pagare l'onorario a un avvocato in favore del familiare di [OSCURATO:PERSONA] giustificata per l'appunto dal riconosciuto rapporto di parentela con [OSCURATO:PERSONA]. La cooperazione con le cosche Condello, Tegano e [OSCURATO:PERSONA] è contraddetta dall'intervento in favore di Lucibello, imprenditore avverso ai [OSCURATO:PERSONA], da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonché dall'essere i [OSCURATO:PERSONA] vittime di attentati da parte delle predette cosche. Alla luce di quanto sopra potrebbe ritenersi, da un lato che i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del rapporto lavorativo che li legava, abbiano posto in essere delitti di truffa e i delitti tributari; d'altro che i familiari siano stati vittima di estorsione da parte delle famiglie mafiose operanti a Reggio. D'altronde la sentenza dà atto che è il medesimo collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], invitato ad elencare le condotte 'ndranghetiste dei [OSCURATO:PERSONA], a dichiarare "[OSCURATO:PERSONA] prende l'appalto della [OSCURATO:SOCIETA] e basta". Evidenziare che tutti i collaboratori hanno attribuito in maniera concorde la [OSCURATO:SOCIETA] ai [OSCURATO:PERSONA] e che [OSCURATO:PERSONA] era entrato in società con il [OSCURATO:PERSONA], non equivale affatto a dimostrare l'esistenza della cosca mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA]. Le risultanze acquisite nel processo non hanno individuato un solo atto utile ad esteriorizzare il metodo mafioso esercitato da taluno in nome e per conto della nuova associazione [OSCURATO:PERSONA], e ciò conferma le dichiarazioni del collaboratore Molo in ordine al fatto di non avere mai considerato una cosca quella dei [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] è stato considerato capo della nuova cosca, sebbene, da marzo 2001 ad aprile 2004, sia stato latitante e, da aprile 2004 fino a febbraio 2007, sia stato detenuto. [OSCURATO:SOCIETA] appello reputa apoditticamente persistita la vecchia cosca [OSCURATO:PERSONA] senza che sia stato individuato un accaduto a convalida dell'assunto. Dalla istruttoria dibattimentale è emerso in modo inequivoco che mai nel periodo dal 2001 al 2012 i fratelli [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero resi protagonisti di alcun episodio di matrice mafiosa. In questo senso hanno deposto all'unanimità i testi Mannucchi e Lucibello e i collaboratori Villani, Molo e [OSCURATO:PERSONA]. Le tesi difensive non sono state prese considerazione dalla Corte di appello territoriale. Ciò neppure nella parte in cui, come aveva fatto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], attribuiscono scarso rilievo probatorio alla conversazione tra Alampi, Condello e Libri, che, a dire della Corte di appello, avrebbe, invece, suggellato il patto criminale volto a garantire alla triade il controllo dello smaltimento dei rifiuti gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 9.2. La sentenza parte dall'assunto secondo il quale il metodo mafioso e il controllo avrebbero riguardato non più un territorio, ma una determinata attività e cioè quella della [OSCURATO:SOCIETA] (51% partecipazione pubblica e 49% partecipazione privata con la società [OSCURATO:PERSONA] che nominava [OSCURATO:PERSONA] direttore generale). La Corte territoriale cade, quindi, in contraddizione allorché, da un lato dichiara che l'elemento che caratterizza l'associazione di stampo mafioso è l'utilizzo del metodo che si estrinseca nella imposizione di una sfera di dominio estesa a vari settori, dall'altro afferma che la cosca avrebbe assoggettato ai suoi scopi solo una determinata attività, quindi non un territorio come indicato nella imputazione, né vari settori. [OSCURATO:PERSONA] di appello, pur prendendo atto della totale assenza di atti violenti o minacciosi posti in essere dai ritenuti sodali, ritiene, inoltre, censurabilmente di individuare il metodo mafioso asserendo, da un lato, la notorietà del vincolo associativo, senza preoccuparsi di indicare quando e come tale vincolo si sarebbe diffuso nella collettività, dall'altro lato, scrivendo che la forza di intimidazione risiederebbe in precedenti comportamenti finalizzati a creare la fama del gruppo, senza indicare quali sarebbero stati precedenti comportamenti a tanto finalizzati, 9.2.1. Non si comprende, poi, quale efficacia dimostrativa possano assumere le dichiarazioni dei collaboratori richiamate in sentenza, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] viene indicato il "perno della 'ndrangheta di Acri", al fine di comprovare che, in effetti, i rapporti tra i [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], si siano estrinsecati in termini di condizionamento mafioso. Deve, peraltro, evidenziarsi che la [OSCURATO:SOCIETA]. venne costituita nel 2004 e il propalato dei collaboratori si ferma ad un periodo antecedente. L'unico aspetto su cui convergono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è il teorema secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA]. apparteneva ai [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano fatto un accordo con [OSCURATO:PERSONA], ne lucravano con la manutenzione, in particolare con le fatture gonfiate, anche per foraggiare altre cosche e cioè quelle dei Tegano, [OSCURATO:PERSONA] e Condello. Tutto il processo si caratterizza, però, per la totale assenza di rapporti o contatti tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e i personaggi appartenenti alle predette cosche. I Giudici di appello si sono limitati a convalidare in modo acritico la credibilità dei chiamanti, per come apprezzata dal Tribunale, senza replicare alle doglianze difensive. In particolare, come si è detto al paragrafo 5.3. del "Considerato in diritto," nessuna reale convergenza vi è tra le dichiarazioni dei collaboratori, anzi:fra il propalato di Moio e Gennaro e quello di Villani vi sono contraddizioni di enorme rilievo (ad esempio sulla presunta consegna dei soldi ai Tegano), la perduranza della cosca [OSCURATO:PERSONA] non è mai stata dimostrata, le dichiarazioni di Moio e [OSCURATO:PERSONA] convergono in senso favorevole ai ricorrenti. La Corte reggina afferma apoditticamente che gli episodi richiamati dai collaboratori giustizia non sono altro che espressione del condizionamento della cosca [OSCURATO:PERSONA], senza che i collaboratori avessero affermato né la esistenza di una cosca [OSCURATO:PERSONA] né il verificarsi di condizionamenti diversi da quelli che si sarebbero verificati nel rapporto lavorativo con la [OSCURATO:SOCIETA]. Non appare conferente in tale prospettiva il fatto che l'attività si sarebbe realizzata attraverso un rapporto privilegiato con [OSCURATO:PERSONA]. Tale elemento, semmai, porta ad escludere che fosse mai stata utilizzata la forza intimidatrice del metodo mafioso. 9.2.2. Inoltre, la riferita gestione /intraneità del [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA]. risulta chiaramente il frutto, non di una intimidazione mafiosa, ma di un privilegiato rapporto interpersonale con il direttore amministrativo della [OSCURATO:SOCIETA] e cioè con il coimputato, ritenuto affiliato, [OSCURATO:PERSONA]. Diversamente si arriverebbe a sostenere che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivestito, contestualmente, il ruolo di associato a delinquere e di vittima della forza intimidatrice derivante dal vincolo mafioso. 9.2.3. Non appare dimostrativo della forza intimidatrice derivante dal vincolo mafioso il fatto che, secondo quanto riferito da Moio, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dare periodicamente dei soldi alle due consorterie operanti nel territorio: tale elemento è ben lungi dal dimostrare che, in effetti, il recupero di tali somme di denaro risultasse indicativo dell'utilizzo di un metodo mafioso, non essendo possibile escludere che, in realtà, il pagamento sia avvenuto, non certo in virtù di una pariteticità di rapporti delinquenziali, ma piuttosto di una subordinazione del ricorrente rispetto ai Tegano. D'altronde, l'affermazione recepita in sentenza secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sempre accampato delle scuse per non pagare appariva dimostrativo del fatto che tale pagamento non fosse avvenuto di buon grado, ma fosse stato, semmai, subito. La circostanza secondo cui non vi sia stato alcun metodo intimidatorio retrostante ai rapporti sembra, poi, emergere dalle stesse dichiarazioni del collaboratore Moio, laddove questi aveva affermato che i soldi recuperati dai [OSCURATO:PERSONA] non erano provento di una classica attività estorsiva, ma piuttosto di un meccanismo fraudolento di carattere fiscale. Non si può, pertanto, concludere che la pregressa mafiosità di [OSCURATO:PERSONA] e la natura non limpida dei rapporti intrattenuti con la [OSCURATO:SOCIETA]. possa risultare di per sé giustificativa della configurazione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.La sentenza persevera nell'errore di diritto sopra indicato nella parte in cui valorizza, in riferimento alla narrazione del [OSCURATO:PERSONA], la vicenda della mancata assunzione di [OSCURATO:PERSONA] e la vicenda della richiesta da parte di [OSCURATO:PERSONA] di "dare una lezione al Mannucchi". 9.2.4. La sentenza dà rilievo a quanto verificatosi in relazione alla mancata assunzione di Cortese quale elemento dimostrativo della sussistenza di un condizionamento mafioso. In quel caso, infatti, secondo la Corte, uno dei figli del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rifiutato l'assunzione "pur non usando parole minacciose", ma, purtuttavia, rendendo "riconoscibile all'esterno la sua posizione di comando". In realtà, non è messa in dubbio la capacità di condizionamento della società; ciò che è in discussione è se tale capacità di condizionamento si sia realizzata attraverso un metodo mafioso - che deve essere oggetto di una specifica dimostrazione - ovvero attraverso diverse tipologie di cointeressenze, quali ad esempio un rapporto privilegiato con [OSCURATO:PERSONA]. 9.2.5. La vicenda Mannucchi è in aperta dissonanza rispetto alla ricostruzione accusatoria, laddove sarebbe emerso che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe richiesto a [OSCURATO:PERSONA] di dare una lezione al predetto poiché non avrebbe accondisceso ai propri desiderata. Vicenda poi non verificatasi per il rifiuto di [OSCURATO:PERSONA]. Ma anche in relazione a tale profilo la sentenza non si confronta con due rilievi, evidenziati dalla difesa : - la circostanza secondo la quale la suddetta pretesa consorteria non avesse alcuno strumento proprio che potesse realizzare una qualsivoglia attività intimidatoria visto che per porre in essere una condotta di aggressione si sarebbe dovuta rivolgere a [OSCURATO:PERSONA], appartenente ad altra cosca; - il dato secondo cui non vi fosse un vero e proprio condizionamento mafioso della società [OSCURATO:SOCIETA], se è pur vero che, in quel contesto, addirittura la componente privata della società (riconducibile a Mannucchi) non aveva accondisceso alle richieste di [OSCURATO:PERSONA], dimostrando così di non patire alcuna forma di condizionamento. In conclusione, la sentenza rifugge dall'onere dimostrativo della sussistenza ex novo dei caratteri di cui al terzo comma dell'arL 416-bis cod. pen. nella parte in cui, innanzitutto, pretende di valorizzare vicende pregresse afferenti ad un sodalizio che aveva ben altra connotazione e rispetto al quale i collaboratori di giustizia, per come riportato in sentenza, hanno riferito essersi verificata una evidente cesura evolutiva. E sostiene tale rilievo solo ed esclusivamente su dati meramente soggettivi riposti sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA], senza supportare gli stessi di alcun elemento che dimostri che tale corredo si sia estrinsecato in condotte dimostrative di tale capacità di condizionamento.Gli stessi rapporti di succubanza rispetto alle consorterie ritenute operanti nel territorio reggino (che sarebbero giunte addirittura a porre in essere delle azioni di danneggiamento per sollecitare il pagamento di somme di denaro) appaiono significativi del fatto che non ci si possa trovare al cospetto di una vera e propria consorteria 'ndranghetista. 9.2.6. Né a diverse conclusioni, nel richiamato quadro probatorio, può prevenirsi valorizzando la conversazione intercettata in ambientale il 23 marzo 2002 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], "soggetti ritenuti di notevole spessore criminale, i quali dimostravano vivo interesse per la gestione nel settore degli appalti pubblici rivelando l'attenzione della ndrangheta verso il progetto pilota all'epoca curato dalla [OSCURATO:PERSONA] per la raccolta dei rifiuti". Secondo il Collegio di appello, la rilevanza di detta conversazione sta nella cristallizzazione del patto criminale raggiunto dai due interlocutori e [OSCURATO:PERSONA] volto ad adottare una comune strategia per il controllo del settore della raccolta dei rifiuti gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Nella sentenza impugnata si evidenzia poi la collocazione temporale della conversazione avvenuta poco dopo la costituzione del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, da tale conversazione nulla trapela con chiaro e sfavorevole riferimento agli imputati; anche il Giudice di primo grado, sottolinea, a questo proposito, che non si può ritenere, con il canone della certezza, che nella conversazione Alampi abbia effettivamente fatto i nomi dei [OSCURATO:PERSONA] o del [OSCURATO:PERSONA], nomi emersi solo a seguito di perizia espletata nel corso del dibattimento. In ogni caso, per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], deve evidenziarsi il contesto comunicativo nella parte in cui Alampi sostiene di avere sondato un certo [OSCURATO:PERSONA] definendolo come soggetto inavvicinabile per i propri scopi tanto che "non gli è piaciuto e si è allontanato". La Corte reggina si è limitata ad affermazioni del tutto apodittiche, senza riportare le parti delle conversazioni di chiaro contenuto sfavorevole ai ricorrenti e senza fornire una risposta alle deduzioni difensive, le quali evidenziavano che, nel corso della conversazione, Alampi dichiarava di non essere d'accordo che vi fossero persone di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della società che avrebbe vinto i lavori, laddove i [OSCURATO:PERSONA] erano proprio di [OSCURATO:PERSONA], circostanza che mina la logicità della lettura accusatoria fornita dalla Corte territoriale. 9.3. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di tutti gli imputati perché il fatto non sussiste. Invero, la carente individuazione degli elementi strutturali della fattispecie associativa contestata esclude l'utilità di un annullamento con rinvio al fine, una volta integrata la contestazione affetta da nullità, di sollecitare un nuovo esame di merito, stante la inefficacia dimostrativa delle prove valorizzate in argomento.9.4. I residui motivi formulati sul punto dalle difese devono essere ritenuti assorbiti dall'accoglimento del primo motivo. 10. Per quanto concerne í reati di cui ai capi C), D) ed E), l'assunto, recepito dalla sentenza di merito, è che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la titolarità formale della società [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale (capo C). Per lo stesso fine, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero attribuito fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la titolarità formale della [OSCURATO:SOCIETA]. (capo D). Analogamente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero attribuito fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la formale titolarità della [OSCURATO:SOCIETA]. capo E). 10.1. Rileva il Collegio che la Corte territoriale non ha fornito la prova della sussistenza del dolo dei reati in questione. 10.1.1. In realtà, sia che si voglia recepire l'indirizzo secondo cui ai fini della configurazione del reato in esame non sarebbe richiesto l'accertamento della oggettiva e concreta capacità elusiva dell'operazione, sia che si intenda, invece, fare riferimento al secondo degli orientamenti citati al paragrafo 6. del "Considerato in diritto", ciò che non può essere eluso è la prova certa del dolo specifico richiesto dalla norma, non potendo l'elemento soggettivo ritenersi sussistente per il solo fatto che il soggetto - che sia o possa essere nella imminenza sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale - abbia fittiziamente intestato un suo bene ad altri o ad un suo familiare. Il dolo specifico si configura allorquando la norma incriminatrice, ai fini dell'imputazione dolosa del fatto, richiede che il soggetto abbia agito per conseguire una finalità particolare, la cui effettiva realizzazione non è però necessaria per l'integrazione del reato. Dunque, un dolo che svolge un ruolo dominante nella manifestazione della condotta e che deve essere oggetto di rigorosa prova; un accertamento specifico che deve prescindere da presunzioni, che non coincide di per sé con il fatto oggettivo della intestazione fittizia, e, soprattutto, un accertamento del quale il giudice deve dare conto in motivazione. Occorre la prova "specifica" che l'intestazione fittizia sia compiuta al fine di eludere la normativa in tema di prevenzione patrimoniale.Nel caso di specie, a fronte di puntuali deduzioni difensive, fondate su documenti e prove dichiarative, con cui si era messa in evidenza l'assenza del dolo specifico, si è valorizzato unicamente il dato obiettivo della fittizietà dell'operazione per affermare la responsabilità penale di tutti gli imputati. La sentenza impugnata incorre nella violazione di legge nel momento in cui ritiene di ravvisare nei trasferimenti delle quote sociali avvenuti all'interno dello stesso nucleo familiare una concreta capacità elusiva, atta superare la presunzione di appartenenza di quei beni alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta della normativa antimafia. In presenza di intestazioni di beni in favore di congiunti, soggetti all' indagine patrimoniale prodromica all'emissione del provvedimento di sequestro e confisca, il Giudice ha il compito di individuare quegli ulteriori elementi di fatto che siano capaci di concretizzare la capacità elusiva dell'operazione. [OSCURATO:SOCIETA] appello reggina, nel tentativo di conferire tale capacità alle operazioni negoziali incriminate, ha ritenuto di enfatizzare la circostanza che le nuore di [OSCURATO:PERSONA], non rientravano nel novero delle persone di cui all'art. 19 del decreto legislativo 159/2011. Si tratta di un'argomentazione illogica, atteso che, ai fini della concreta capacità elusiva, la presunzione normativa doveva essere aggirata non solo per [OSCURATO:PERSONA] ma per tutti i componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], ai quali viene contestato il reato associativo. Oltretutto è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] manteneva una partecipazione rilevante sia nella [OSCURATO:SOCIETA]. che nella [OSCURATO:SOCIETA]. Risulta, inoltre, che le risorse utilizzate dalla SI.CE. per l'acquisto degli immobili provenivano in modo tracciabile dalle casse della [OSCURATO:SOCIETA].; la riprova si coglie proprio nella ritenuta esclusione dell'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. 10.1.2. Deve, poi, evidenziarsi che, come dedotto nei motivi di ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA] risulta costituita nel 2004 con l'attribuzione delle quote sociali a [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie [OSCURATO:PERSONA]. Questa società non è stata quindi interessata ad alcun trasferimento di quote e non è dato sapere perché il capo di imputazione indichi nel 2009 la data di commissione del reato. E allora, se già nel 2004, con la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA], si delinea una volontà elusiva in capo agli imputati, non si comprende perché in data 6 aprile 2007, tutti e quattro i fratelli [OSCURATO:PERSONA] accrescono la loro partecipazione in [OSCURATO:SOCIETA]. Anche le vicende che riguardano la SI.CE. si collocano in stridente conflitto con la volontà elusiva. La società risulta costituita sempre il 6 aprile 2007 e le quote erano attribuite ai quattro fratelli in modo paritario. Bisogna, quindi, rimarcare che nell'aprile 2007 i fratelli [OSCURATO:PERSONA], tutti ritenuti partecipi dell'associazione e legati da un rapporto di filiazione con [OSCURATO:PERSONA], non avvertono la necessità di celare la loro partecipazione nella SE.MAC. e addirittura partecipano personalmente alla costituzione della SI.CE. Si sta parlando di quella che viene definita la "cassaforte della famiglia" e che viene costituita in epoca in cui il rapporto contrattuale con la [OSCURATO:SOCIETA]. era già in atto da tempo e, secondo l'impostazione accusatoria, la volontà elusiva si sarebbe addirittura già concretizzata con la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di merito, a fronte di questi elementi evidenziati con i motivi d'appello, avrebbe dovuto dare adeguata risposta alle censure della difesa e spiegare come si potessero conciliare l'atto di costituzione della SI.CE nel 2007 con la volontà elusiva che, secondo l'accusa, aveva preso corpo già con l'attribuzione fittizia della [OSCURATO:SOCIETA] avvenuta, si ripete, nel 2004 e non nel 2009. Del pari, andava spiegato per quale motivo gli imputati non si sarebbero neppure rappresentata quell'esigenza elusiva paventata dal giudice di merito nel 2007 in sede di costituzione della SI.CE., epoca in cui le vicende giudiziarie e le misure di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano già note da tempo. Basta questa circostanza per ritenere verosimile quanto sostenuto dalla difesa circa il fatto che le successive vicende societarie siano state originate da una problematica del tutto diversa, non ravvisabile nel 2007 ed avvertita solo nel 2010- 2011, e cioè quella dei debiti verso l'Erario. Anche i trasferimenti in più tempi avvalorano la tesi della difesa. Infatti, il 23 aprile 2009 [OSCURATO:PERSONA] trasferisce, con atto di donazione, al fratello Giuseppe le quote possedute; successivamente, a distanza di un anno e otto mesi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cedono le loro quote a [OSCURATO:PERSONA]. In esito alle due cessioni, le quote della [OSCURATO:SOCIETA]. risultano distribuite equamente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] continuerà però a mantenere come prima il ruolo di amministratore della SEMAC. La successione cronologica dimostra che le due cessioni costituiscono la risposta ad una problematica fiscale che si presenta in momenti diversi. [OSCURATO:PERSONA] è il primo a cedere le quote del fratello Giuseppe perché è il primo ad essere attinto dalla problematica debitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente, nel momento in cui Antonino e [OSCURATO:PERSONA] vengono raggiunti dalla notifica di ulteriori cartelle esattoriali, si determinano anche loro ad uscire dalla società. Infine, non poteva non valutarsi la circostanza che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] mantenevano i ruoli di amministratori sia nella [OSCURATO:SOCIETA]. che nella SI.CE. Ciò dimostra che non avevano necessità di nascondere o celare nulla con l'attribuzione delle quote alle mogli.Si impone, in conclusione l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. 10.2. I motivi sulla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e sulla pena sono assorbiti dall'accoglimento del motivo sulla sussistenza del reato. 11. Per quanto concerne il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, contestato al capo F) di imputazione a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], deve osservarsi che i motivi dei ricorrenti sulla insussistenza del reato sono infondati essendo puntuale la ricostruzione offerta nella sentenza impugnata, la quale dà contezza dell'esistenza di un accordo collusivo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale direttore operativo della [OSCURATO:SOCIETA]., maturato prima della pubblicazione del bando di gara, che trova il suo substrato nei pregressi e consolidati rapporti tra i due, nonché dell'incidenza di tale accordo sulla predisposizione del bando stesso. Come evidenziato nella sentenza impugnata, il bando di gara veniva redatto appositamente in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., con l'indicazione dei requisiti che solo quella ditta poteva presentare o perché "cucito" addosso, o perché anticipati illecitamente dal direttore operativo secondo un patto di intendimenti che consentiva alla suddetta impresa di partecipare alla gara con la sicurezza di potersela aggiudicare. Eloquenti e chiare sono le conversazioni, le quali dimostrano che alcuni punti del bando sono stati concordati tra i due imputati al fine di evitare possibili interferenze di altre ditte con la società dei [OSCURATO:PERSONA] che doveva aggiudicarsi l'appalto. La sentenza impugnata riporta, a tale fine, le conversazioni nel corso delle quali i due imputati si organizzavano per riuscire ad essere in possesso degli stringenti requisiti, che sarebbero stati indicati dalla stazione appaltante per la aggiudicazione della commessa successivamente. Particolarmente rilevanti sono le conversazioni intercettate già nella fase precedente alla pubblicazione del bando di gara avvenuta il 14 Dicembre 2010, nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] le dimensioni dell'officina, rassicurandosi, una volta venuto a conoscenza che erano ben superiori a quanto sarebbe stato richiesto nel bando. Tale conversazione non era l'unica avente ad oggetto i requisiti richiesti dalla procedura di evidenza pubblica. Nel bando di gara, infatti, si legge che l'aggiudicatario doveva avere il possesso di almeno due automezzi attrezzati ad officina mobile per il pronto intervento in caso di riparazioni esterne e le intercettazioni danno conto di un adoperarsi dei [OSCURATO:PERSONA] per l'omologazione di un loro furgone come officina mobile, ben prima della pubblicazione del bando di gara.Anche il possesso di certificazione attestante la specializzazione ad intervenire su attrezzatura di compattazione, di spazzamento e, in genere, ad azionamento idraulico innescato da presa di motore, rilasciate da primarie case costruttrici, almeno dodici mesi prima della data del bando, costituiva una causale che determinava i [OSCURATO:PERSONA] muoversi con incredibile previdenza. Infine, nel bando di gara si legge che la aggiudicataria della gara doveva essere dotata di una officina a una distanza non superiore a venti chilometri dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Come puntualmente evidenziato dalla Corte di appello reggina, la richiesta appare sprovvista di ogni logica, in quanto non si comprende il motivo per cui l'officina deputata alla riparazione dei mezzi dovesse trovarsi a una certa distanza, non dal parco veicolare della [OSCURATO:SOCIETA], bensì dalla [OSCURATO:PERSONA] che certamente non poteva essere oggetto della manutenzione. L'unica ragione riposava proprio nell'intento di individuare la sola [OSCURATO:SOCIETA]. che era la ditta che aveva un'officina nel raggio dei prescritti venti chilometri. 11.1. Rileva il Collegio che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa non sussiste poiché, come ricordato al paragrafo 4. del "Considerato in diritto", la predetta, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di una associazione mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa (Sez. 6, n. 1738 del 14/11/2018, dep. 15/01/2019, Mancuso, Rv. 274842). Nel caso in esame, invece, si è riconosciuto l'insussistenza della stessa. 11.2. Esclusa l'aggravante in questione, il reato, anche tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione, si è oramai prescritto per entrambi gli imputati, nei confronti dei quali, ferma restando la conferma delle statuizioni civili, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 12. Sono infondati anche i motivi di ricorso relati al reato di abuso di ufficio, ad eccezione di quelli formulati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Occorre preliminarmente evidenziare l'erroneità di quanto sostenuto dalla difesa in merito al fatto che, atteso il carattere sussidiario del reato di cui all'art.323 cod. pen., dovrebbe escludersi il concorso con il reato più grave di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Detto principio è stato dettato dalla giurisprudenza (vedi Sez. 6, n. 14380 del 11/12/2002 -dep. 2003- Gallitelli, Rv. 224679 - 01) con esclusivo riferimento al concorso tra il reato di cui all'art. 323 cod. pen. e quello di cui all'art. 353 cod. pen., nell'ipotesi in cui vi sia assorbimento del primo nel secondo a causa della coincidenza delle condotte. Nel caso in esame, invece, è contestato, il concorso del reato di abuso di ufficio con quello di cui all'art. 353-bis cod. pen. E' di tutta evidenza come la condotta del reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente si collochi in una fase antecedente alla condotta dell'abuso di ufficio e, perciò, non ricorra l'ipotesi di assorbimento del secondo reato nel primo. Come puntualmente messo in evidenza dalla Corte d'appello territoriale, sì tratta di differenti azioni, distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, in quanto la condotta di cui all'art. 353-bis cod. pen. ha ad oggetto il turbamento del procedimento amministrativo mediante un accordo collusivo verificatosi prima della pubblicazione del bando e diretto a condizionare "a monte" l'appalto, mentre la condotta sussunta nell'alveo di cui all'art. 323 cod. pen. ha ad oggetto delle specifiche violazioni di legge commesse dopo la pubblicazione, a procedura di gara iniziata. Pertanto, tali azioni costituiscono distinti reati, materialmente concorrenti e, di conseguenza, correttamente è stata ravvisata la pluralità di reati. 12.1. La Corte d'appello, con ricostruzione puntuale e logica, dà atto della condotta delittuosa commessa da [OSCURATO:PERSONA], il quale, in qualità di RUP della procedura, aggiudicando la gara alla [OSCURATO:SOCIETA]., in violazione delle norme di legge in materia di assunzioni obbligatorie e di versamento dei contributi, intenzionalmente procurava alla ditta un ingiusto vantaggio patrimoniale, condotta non smentita da specifiche censure di segno contrario. Nella sentenza impugnata si sottolinea, infatti, come risulti dagli atti che il requisito dell'assunzione obbligatoria di un disabile, cui era tenuta la [OSCURATO:SOCIETA], stante il numero di dipendenti, avrebbe dovuto, già di per sé, determinare l'esclusione della ditta dalla gara; invece, non solo la [OSCURATO:SOCIETA]. non veniva esclusa, ma si aggiudicava definitivamente la gara, nonostante non avesse ottemperato all'invito di presentare la documentazione necessaria tra cui il certificato di ottemperanza previsto dalla I. 68/1999, nemmeno nell'intervallo di tempo dalla normale comunicazione alla aggiudicazione provvisoria. Analogamente, la SE.MA.0 non presentava il D.U.R.C., richiesto dall'art. 16-bis, comma 10, I. 2/2009, atteso il mancato versamento dei contributi che ostavano al rilascio del documento e che avrebbero dovuto essere assolti fin dal momento della presentazione dell'offerta e permanere per la durata della procedura di aggiudicazione e dei rapporto con il soggetto appaltante. 12,2. [OSCURATO:PERSONA] d'appello, inoltre, evidenzia puntualmente che, nonostante la carenza di tali requisiti, della quale il [OSCURATO:PERSONA] - avendo seguito tutta la procedura sin dalla fase iniziale di predisposizione del bando - era ben consapevole, egli, in data 15 aprile 2011, comunicava l'aggiudicazione definitiva della gara, dando atto, falsamente, di avere verificato la regolarità della documentazione presentata dalla ditta aggiudicataria e la corrispondenza ai requisiti richiesti dal bando di gara. 12.3. Con motivazione logica e immune da vizi sindacabili in questa Sede, la Corte di appello territoriale ha, altresì, ritenuto fondato il giudizio di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di concorso con I [OSCURATO:PERSONA] nel reato di abuso di ufficio, evidenziando come la loro responsabilità discendesse dal contesto in cui si inserivano i fatti, dallo specifico accordo collusivo sotteso a tale aggiudicazione, dagli stretti rapporti tra i [OSCURATO:PERSONA] e il pubblico ufficiale che, forte delle sue competenze, ha gestito la procedura di gara, concordando con [OSCURATO:PERSONA] alcuni requisiti essenziali del bando. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata sottolinea logicamente come, in considerazione di quanto sopra e del fatto che tutti i fratelli [OSCURATO:PERSONA], soci della [OSCURATO:SOCIETA]., si sono avvantaggiati dei benefici dell'accordo collusivo, non possa certo parlarsi di estraneità dell'imputato solo per la asserita assenza di intercettazioni che lo coinvolgono. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata si sofferma correttamente sul fatto che i due imputati intervengono - per come confermato dalle intercettazioni in cui entrambi interloquiscono in prima persona - nelle vicende specifiche sottese all'imputazione in esame, che attestano la violazione di legge, sia in relazione al profilo dell'assunzione obbligatoria, sia in relazione al mancato versamento dei contributi, che impedivano il rilascio del D.U.R.C. di cui essi erano ben consapevoli. 12.4. Rileva il Collegio che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa non sussiste poiché, come ricordato al paragrafo 4. del "Considerato in diritto", la predetta, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di una associazione mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa (Sez. 6, n. 1738 del 14/11/2018, dep. 15/01/2019, Mancuso, Rv. 274842). Nel caso in esame, invece, si è riconosciuto l'insussistenza della stessa. Esclusa l'aggravante in questione, il reato si è oramai prescritto per tutti gli imputati e, nei loro confronti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ferme restando le statuizioni civili. 12.5. La sentenza impugnata deve, invece, essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto. La responsabilità a titolo di concorso deve trovare supporto in condotte oggettivamente certe, riferibili all'imputato e capaci di assumere rilevanza causale. Nel caso in esame risulta che la [OSCURATO:SOCIETA]. era gestita unicamente dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] ai quali spettava il potere decisionale, mentre [OSCURATO:PERSONA] non si ingeriva mai negli affari della stessa. In assenza di alcun tipo di contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato in relazione alla vicenda in esame, non può ritenersi - a differenza di quanto detto a proposito dei figli - che la responsabilità a titolo di concorso discenda dal contesto in cui si inseriscono i fatti, e dallo specifico accordo collusivo sotteso a tale aggiudicazione, posto che non risulta neanche che [OSCURATO:PERSONA] ne fosse a conoscenza. 13. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste con riferimento al reato sub P) riguardante il peculato della somma di denaro di euro 95,00 che doveva essere versato da [OSCURATO:PERSONA] per il rifornimento di carburante e per il lavaggio della autovettura di proprietà del genero [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha ritenuto che i servizi di rifornimento e lavaggio svolti il 23 luglio 2011 alla vettura intestata al ricorrente siano stati pagati con denaro proveniente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base dell'intercettazione del 25 luglio 2011 tra [OSCURATO:PERSONA] e un dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]; in particolare il Giudice di seconde cure ha, da un lato ritenuto provato che la macchina in questione sia stata rifornita di carburante per un importo pari a 95,00 euro, presso la stazione di rifornimento della [OSCURATO:SOCIETA], e, per altro verso, ha ritenuto che il rifornimento sia avvenuto a spese della [OSCURATO:SOCIETA]. in considerazione del fatto che gli interlocutori facevano riferimento alla mancata firma di un buono afferente al rifornimento - a detta del secondo Giudice - tipico strumento di pagamento a disposizione dei dipendenti di detta società, per il rifornimento dei mezzi di quest'ultima. La Corte reggina non ha tenuto conto delle dichiarazioni dell'operante che aveva affermato di non avere verificato in azienda se effettivamente quel pieno di carburante era stato pagato da [OSCURATO:PERSONA], Non è, quindi, dato sapere, non essendo, peraltro, stata effettuata alcuna perizia, se il corrispettivo in denaro sia stato poi versato alla [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte non ha, poi, spiegato per quali ragioni fossero inverosimili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel corso del dibattimento ha riferito che l'unica agevolazione che aveva dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] era quello di potere pagare il carburante a credito nei due mesi successivi. La sentenza ha, inoltre, ritenuto che l'imputato avesse la disponibilità dei servizi consistiti nel rifornimento e nel lavaggio della vettura del ricorrente oggetto di asserita appropriazione, in ragione dell'incarico da questi ricoperto di direttore della [OSCURATO:SOCIETA]. La previa disponibilità dei servizi oggetto della indebita appropriazione, elemento costitutivo del reato di peculato (ex multis Sez. 6, n. 16783 del 19/01/2021, Romei, Rv. 281511 - 01), sarebbe conseguenza logico giuridica degli accordi di fornitura di carburante in essere tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] all'epoca dei fatti, dimostrata dalla circostanza che, nonostante la mancata firma del buono presentato alla [OSCURATO:SOCIETA], la vettura è stata ugualmente rifornita e [OSCURATO:SOCIETA] ne ha, comunque, sopportato i costi.[OSCURATO:PERSONA] sentenza è censurabile avendo, da un lato, ritenuto sussistente il previo possesso del carburante in ragione della convenzione di fornitura stipulata tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA], dall'altro lato, sostenuto che tale convenzione fosse stata interrotta proprio nel periodo di interesse. La dedotta illogicità ha condotto alla erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen.: mancando la certezza della previa disponibilità del bene appropriato, il fatto non costituisce, infatti, il reato di peculato. 14. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di peculato di cui al capo R) di imputazione è infondato per le ragioni di seguito indicate. La vicenda è stata puntualmente trattata dai Giudici di merito e si riferisce alla appropriazione di una motosega e di altre attrezzature funzionali all'utilizzo della stessa, acquistate dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che erano donate da [OSCURATO:PERSONA] all'amico [OSCURATO:PERSONA]. La difesa ha rilevato l'assenza di prove in relazione all'ammanco di denaro dal patrimonio della società. Si tratta di una censura priva di fondamento in quanto, dalle conversazioni riportate dal Giudice di primo grado e poi richiamate nella sentenza impugnata, emerge pacificamente che la motosega era stata acquistata a spese della [OSCURATO:SOCIETA]. e, invece di essere destinata allo svolgimento del servizio al quale era deputata la società, su disposizione di [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva la disponibilità giuridica proprio per l'ufficio ricoperto, veniva prelevata dal magazzino e consegnata, assieme ad altre attrezzature a corredo, a lui, che, poi, la regalava all'amico. Non ha, invece, trovato alcun riscontro documentale l'ipotizzato acquisto a spese dell'imputato, per il tramite della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il reato di peculato, essendo pacifica la qualifica di incaricato di pubblico servizio da parte di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai beni di cui aveva la disponibilità per ragioni di ufficio. Si richiamano sul punto le considerazioni svolte al paragrafo 7. del "Considerato in diritto". Di tali condivisibili linee guida ha fatto ineccepibile applicazione la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nel dare risposta all'omologa deduzione mossa in sede di impugnazione, là dove ha riconosciuto la veste di incaricato di un pubblico servizio a [OSCURATO:PERSONA], direttore della [OSCURATO:SOCIETA]. società a partecipazione pubblica maggioritaria, in considerazione dell'attività in concreto svolta dall'ente, a prescindere dalla sua natura privatistica in quanto società per azioni. Non è, invero, revocabile in dubbio che l'attività di raccolta rifiuti - quale appunto quella demandata alla società diretta dal [OSCURATO:PERSONA] - sia strettamente funzionale al soddisfacimento di finalità tipicamente pubbliche, conferendo pertanto ai dipendenti dell'ente - in relazione allo svolgimento di dette attività - la veste di incaricato di pubblico servizio (Sez. 6, n. 1826 del 27/11/2019 - dep. 17/01/2020-Innocenti, Rv. 278125 - 01; Sez. 6, n. 49286 del 07/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265702). Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo P) e all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata rispetto agli altri reati contestati, consegue il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] per la rideterminazione della pena. Devono, pertanto, essere confermate unicamente le statuizioni civili relative al capo R), in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. 15. [OSCURATO:SOCIETA] appello reggina ha dichiarato prescritti i reati di abuso di ufficio contestati a [OSCURATO:PERSONA] perché, in qualità di incaricato di pubblico servizio, effettuando pulizie straordinarie delle zone circostanti l'abitazione della nipote, in occasione del suo matrimonio, procurava agli sposi un ingiusto vantaggio patrimoniale con corrispondente danno per la società [OSCURATO:SOCIETA]. (capo 00) e perché, nella medesima qualità, effettuava servizio di disinfestazione in luoghi privati, procurando ai beneficiari un ingiusto vantaggio con corrispondente danno per la suindicata società (capo SS). I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 15.1. Per quanto concerne il primo motivo, deve evidenziarsi che la regola dettata dall'art. 190-bis cod. proc. pen., secondo cui, nei procedimenti per i reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'assunzione della testimonianza è consentita solo qualora sia necessario sulla base di specifiche esigenze, si applica, infatti, a tutti i reati oggetto del medesimo procedimento, anche se alcuni di essi, come nel caso del ricorrente, siano diversi da quelli previsti dall'art.51 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3609 del 03/10/2018 -dep. 24/01/2019-, Furnari, Rv. 275880 - 01). L'art.190-bis cod. proc. pen. fa, in particolare, riferimento al procedimento e non ai singoli reati in esso trattati e, inoltre, l'eventuale differenziazione del regime probatorio determinerebbe un irrazionale frazionamento della sequenza procedimentale, comportando l'applicazione di regimi diversificati a seconda dell'imputazione in relazione alla quale la prova viene assunta. 15.2. Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata assunzione dell'esame dell'imputato, come correttamente osservato dalla Corte di appello, il mancato esame dell'imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto più alla luce della facoltà di rendere in ogni momento spontanee dichiarazioni (Sez. 4, n. 47345 del 03/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233179 - 01; Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253459 - 01). E', inoltre, pacifico che non costituisce causa nullità il mancato svolgimento dell'esame dell'imputato che ne abbia fatto preventiva richiesta e che non si sia opposto alla chiusura dell'istruzione dibattimentale senza che si procedesse all'incombente (Sez. 6, n. 1081 del 11/12/2009 -dep. 13/01/2010-, [OSCURATO:PERSONA]Orto, Rv. 245707 - 01). 15.3. E' infondato anche il terzo motivo di ricorso della difesa relativo al vizio di motivazione circa la conferma delle statuizioni civili, ma, a prescindere da ciò, le stesse devono essere revocate perché il fatto non sussiste. Rileva il Collegio che, nel ricondurre le mansioni dell'imputato a quelle di un incaricato di pubblico servizio, la Corte di appello è incorsa in un errore sulla natura giuridica della fattispecie per le ragioni che saranno di seguito indicate. Tale vizio, anche se non dedotto, può essere rilevato di ufficio dal Collegio. [OSCURATO:SOCIETA] appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati al paragrafo 7. del "Considerato in diritto", ai quali si fa integrale rinvio, poiché ha considerato l'imputato incaricato di pubblico servizio, in quanto "capo squadra" di una società pubblica deputata alla realizzazione di un servizio pubblico. Si tratta di una motivazione chiaramente viziata perché si fa discendere la qualifica soggettiva dal mero fatto di essere il ricorrente un pubblico dipendente. Allorché, invece, viene analizzata in concreto l'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA], e cioè la materiale pulizia e disinfestazione delle strade, si comprende facilmente come la stessa sia riconducibile a quella di capo operaio con mansioni di ordine e/o di prestazioni d'opera meramente materiale. Ne consegue che, in relazione ad entrambi i reati, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. 16. In conclusione, come già evidenziato, a seguito di annullamento senza rinvio,
Sentenza Cassazione n. 21624/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris