CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37372/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente G 32 SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24492/2018 R.G. e proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA]", con sede in Roma, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate e del Territorio, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 28 gennaio 2018 n. 448/14/2018; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, COMMa 8 -bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta call'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'i dicembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La "[OSCURATO:PERSONA]" ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 28 gennaio 2018 n. 448/14/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per rettifica di classamento di n. 19 appartamenti siti in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5 (microzona n. 19 - Parioli) (precisamente, con l'attribuzione a n. 13 appartamenti destinati ad abitazione„ ferma la categoria A/2, di classe e rendita maggiori; noncié a n. 6 appartamenti destinati ad ufficio, ferma la categoria A/10, di classe e rendita maggiori), dei quali la medesima è proprietaria, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 31 maggio 2016 n. 13239/60/2016, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure, valutando che l'atto impositivo fosse stato adeguatamente motivato in relazione alla collocazione degli immobili nella microzona di riferimento. Il ricorso è affidato a sette motivi. L'Agenzia delle Entrate e del Territorio si è costituita con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del primo motivo, del secondo motivo e del terzo motivo, l'accoglimento per quanto di ragione del quarto motivo e del quinto motivo, l'assorbimento dei restanti motivi. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, nonché degli artt. 112, 115, 116, 156, 160, 327, comma 1, e 330, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente disattesa dal giudice di secondo grado l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardiva proposizione, dal momento che l'atto di appello era stato irritualmente notificato presso il domicilio eletto del difensore costituito della contribuente dopo il sopravvenuto trasferimento dello studio professionale in altra sede. 2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 156, 160, 327, comma 1, e 330, comma 1, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado il rilievo che l'atto di appello era stato irritualmente notificato presso il domicilio eletto del difensore costituito della contribuente dopo il sopravvenuto trasferimento dello studio professionale in altra sede. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 53 del D.L.vo :31 dicembre 1992 n. 546, 112 e 342 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente disattesa dal giudice di secondo grado l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la carenza di specifici motivi. 4. Con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 1:32, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l'appello dal giudice di secondo grado con motivazione totalmente carente o apparente. 5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della 7 agosto 1990 n. 241, 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, 1, comma 335, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 e 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 1939 n. 1249, 2, comma 1, 8 e 9 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, 2697 cod. civ., 115, 166, 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'accertamento era stato sufficientemente motivato con riguardo alla revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, in ragione del significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all'analogo rapporto nell'insieme delle microzone comunali. 5. Con il sesto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., nonché del principio di non contestazione di cui al medesimo art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di tener conto dell'assenza di contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria in ordine alla perizia di parte della contribuente.7. Con il settimo ed ultimo motivo, si denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di giustificare il proprio convincimento circa le ragioni per disattendere la perizia di parte della contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento dei restanti motivi. 1.1 La contribuente ha censurato la sentenza impugnata per aver disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dall'amministrazione finanziaria per la notifica presso il domicilio eletto del difensore costituito della contribuente dopo il sopravvenuto trasferimento dello studio professionale. 1.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n, 546, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione; tale onere è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio di qualsiasi difensore, ex art 12 del citato D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso, il difensore domiciliatario non ha a sua volta l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite -icerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (in termini: Cass., Sez. 5^, 7 settembre 2010, n. 19134; Cass., Sez. 6"- 5, 29 maggio 2013, n. 13366; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2017, n. 28712; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2020, n. 4914; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29507; Cass., Sez. 6^- 5, 7 aprile 2021, n. 9347). 1.3 Tale regola risulta essere riferita all'elezione di domicilio presso qualsiasi difensore di cui all'art. 12 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, atteso che relativamente a tutte le categorie ivi contemplate sono soddisfatte le esigenze di pubblicità dei relativi studi (Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2009, n. 2776). Dunque, la notifica dell'atto di appello avrebbe dovuto essere eseguita presso il nuovo studio del difensore, anche in assenza della notifica della variazione. Non può, difatti, ritenersi perfezionata la notifica dell'appello all'originario indirizzo dello studio, successivamente trasferito, trattandosi di un luogo inidoneo ad assicurare la conoscibilità dell'atto al destinatario. Nè può trovare applicazione l'art. 291 cod. proc. civ., trattandosi non di notifica nulla, ma di omessa notifica (Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2017, n. 28712; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2020, n. 4914). 1.4 Va, peraltro, ricordato che la notificazione dell'appello effettuata al procuratore domiciliatario mediante consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario l'ultimo giorno utile, senza che il notificante si sia accertato del cambio di domicilio del predetto procuratore ove quest'ultimo appartenga alla stessa circoscrizione del notificante, implica che l'eventuale difetto della notificazione sia imputabile allo stesso notificante, che non ha assolto all'onere di diligenza, sullo stesso gravante, del preventivo controllo dell'albo professionale, con conseguente inammissibilità dell'appello tardivamente proposto, atteso che la legge professionale impone al procuratore di comunicare i successivi mutamenti del proprio domicilio solo nel caso di svolgimento di attività difensiva al di fuori del proprio distretto, mentre, in ambito locale, le esigenze processuali riconnesse alla conoscenza del domicilio del procuratore sono soddisfatte dalle relative annotazioni nell'albo professionale (Cass., Sez. 1^, 19 dicembre 2016, n. 26189). Del resto, come è stato recentemente ribadito (Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2017, n. 14083), qualora la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito non sia andata a buon fine, per non avere l'ufficiale giudiziario reperito detto procuratore nel luogo indicato dall'istante, la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del procuratore medesimo, anche se il trasferimento non sia stato comunicato da controparte, non ha alcun rilievo giuridico, atteso che la rinnovazione della notificazione deve avvenire entro la scadenza del termine fissato per l'impugnazione, che, in quanto perentorio, non è prorogabile, né soggetto a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicché decorre durante il tempo necessario per le ricerche del nuovo recapito del procuratore destinatario, restando a carico dell'istante il rischio di decadenza per mancato rispetto del termine stesso. Infine, anche laddove la notifica non fosse andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, avrebbe dovuto riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 7 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass., Sez. Un., 15 luglio 2016, n. 14594). 1.5 Ad ogni modo, è inesistente la notificazione eseguita in luogo privo di collegamento con il destinatario ovvero quando omessa la consegna dell'atto da notificare, mentre è nulla quando essa, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge, sia comunque materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione. Pertanto, in coerenza con tale distinzione, questa Corte ha precisato che la notificazione dell'atto di impugnazione effettuata al difensore al domicilio inizialmente indicato, mediante consegna a persona dichiaratasi abilitata a riceverlo quale collaboratore, è nulla e non inesistente, senza che rilevi l'avvenuta comunicazione, da parte del difensore domiciliatario, della variazione dello studio, attestando la relata di notifica la conservazione di una relazione, da cui presumere che il difensore medesimo sia stato informato del contenuto dell'atto notificato (affermando questo principio, la Corte ha ritenuto nulla, e sanata, la notificazione dell'atto di appello presso l'iniziale domicilio eletto, successivamente variato, eseguita con consegna a persona qualificatasi al servizio del destinatario, che ne ha avuto sicura conoscenza, come desumibile dalla tempestiva costituzione nel giudizio di appello) (Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2013, n. 28:285; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2017, n. 5412). 1.6 Nella specie, la sentenza impugnata ha fatto malgoverno dei principi enunciati, essendosi limitata a rilevare l'infondatezza dell'eccezione ch inammissibilità in considerazione della tempestività della spedizione dell'appello («Invero, tenuto conto della sospensione dei termini nel mese di agosto del periodo feriale, al momento della spedizione dell'appello, effettuata il 30 dicembre 2016 come risulta dalla ricevuta in atti, non erano decorsi sei mesi dal deposito della sentenza avvenuto in data 31 maggio 2016»), senza pronunciarsi sull'incidenza del trasferimento medio tempore dello studio professionale del difensore presso il quale la contribuente aveva eletto domicilio (circostanza, peraltro, ammessa dall'amministrazione finanziaria - come si evince dal relativo verbale in atti - all'udienza del 14 novembre 2017 dinanzi al giudice di secondo grado), anche in ragione della carenza assoluta di prova circa il recapito della notifica. Difatti, l'amministrazione finanziaria si era limitata a produrre una distinta idonea a comprovare la sola spedizione dell'atto di appello al difensore domiciliatario della contribuente. Per cui, la costituzione dell'appellata (mediante controdeduzioni depositate il 25 luglio 2017) dopo la scadenza del termine lungo di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 46, comma 17, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile ratione temporis) (il 2 gennaio 2017, per effetto del computo di sei mesi - con la maggiorazione di trentuno giorni per la sospensione feriale dall'I. agosto 2016 al 31 agosto 2016 - dalla pubblicazione della sentenza di prime cure il 31 maggio 2016) non era, comunque, idonea a sanare (per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ.) la carente notifica dell'atto di appello. 2. Apprezzandosi la fondatezza del primo motivo e l'assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio in relazione al motivo accolto co n la dichiarazione di inammissibilità dell'appello. Difatti„ il processo non poteva essere proseguito (art. 382, comma 3, 9 cod. proc. civ.) con conseguente definitività della sentenza di primo grado. 3. Le spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l'assorbimento dei restanti motivi; cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara l'inammissibilità dell'appello; condanna la controricorrente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio di appello, che liquida nella misura di C 200,00 per esborsi ed C 4.000,00 per compensi, e del giudizio