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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 1957

Cassazione n. 19883/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso; uditi i difensori, delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso associandosi alla richiesta del S. Procuratore generale e hanno depositato nota spese; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 dicembre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell'omicidio volontario premeditato, in concorso con soggetti allo stato non identificati, di [OSCURATO:PERSONA], aggravato anche per essere stato commesso durante il periodo di sottoposizione del prevenuto al provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Ravanusa (capo 1 dell'imputazione), dei reati di detenzione e porto illegali di una pistola cal. 9, aggravati ai sensi degli artt. 61, primo comma, n. 2 cod. peri. aggravato come sopra dalla circostanza di cui all'art. 71, comma 1, d.l.gs. 6 settembre 2011, n. 159 (capo 2 dell'imputazione), del reato di cui agli artt. 81 cpv., 61, primo comma, n. 2 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (capo 3 dell'imputazione, per avere contravvenuto agli obblighi derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale) e della contravvenzione di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 (capo 4 dell'imputazione, per essersi posto alla guida di un'autovettura pur essendo privo di patente poiché revocata per effetto della sottoposizione alla misura di prevenzione) e, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, ritenuta la contestata recidiva specifica e reiterata in relazione all'omicidio, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena dell'ergastolo, alle pene accessorie di legge, al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento di una provvisionale in favore della stessa, determinata in ventimila euro.

2. Con pronuncia resa in data 4 marzo 2021, la Corte di Assise di appello di Palermo rideterminava in anni trenta di reclusione la pena inflitta all'imputato, confermando nel resto l'appellata decisione.

I Giudici di merito hanno concordemente riassunto la vicenda processuale nei termini che seguono.

La mattina del 2 aprile 2018, giorno di Pasquetta, [OSCURATO:PERSONA] rinveniva il corpo senza vita del marito [OSCURATO:PERSONA] in un fondo agricolo in contrada [OSCURATO:PERSONA] di Licata. [OSCURATO:PERSONA], noto alle Forze dell'Ordine in quanto pregiudicato e di recente condannato all'ergastolo per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], si trovava a bordo della propria autovettura ed era stato attinto da tre colpi di arma da fuoco corta (uno sparato a brevissima distanza, cioè tra i cinque e i dieci centimetri; gli altri due esplosi a circa cinquanta - sessanta centimetri).

Dalle prime testimonianze emergeva che, nei giorni antecedenti al delitto, il Carità aveva manifestato un crescente nervosismo e aveva esternato ai propri familiari di temere per la propria incolumità in quanto taluni proprietari di fondi agricoli confinanti con il suo gli avevano detto di avere notato aggirarsi nei pressi della sua campagna, a piedi o a bordo di un'autovettura di colore bianco e lunga, un soggetto incappucciato che parlava in dialetto ravanusano.

Sulla base delle immagini registrate dagli impianti di video sorveglianza a circuito chiuso installati presso tre esercizi commerciali siti nelle vicinanze del luogo dove si era consumato il delitto, era stato accertato che tra le ore 10,00 e le ore 10,39 del 2 aprile 2018, l'autovettura FIAT Uno, condotta dal Carità, era stata seguita da vicino da una FIAT Punto, con a bordo una sola persona.

Più specificamente, la visione delle immagini della telecamera del negozio di scarpe "[OSCURATO:PERSONA]", riprendente l'incrocio tra via Palma e via [OSCURATO:PERSONA], aveva consentito di verificare il passaggio, alle ore 10,30,17, dell'auto del Carità e subito dopo il passaggio della FIAT Punto.

A circa cento metri da detto incrocio, l'auto del Carità aveva svoltato a sinistra e si era immessa all'interno di una traversa non asfaltata che conduceva al suo terreno, mentre la FIAT Punto aveva proseguito lungo via [OSCURATO:PERSONA] in direzione dell'Istituto tecnico per geometri.

Successivamente un'altra telecamera appartenente al sistema di sorveglianza del citato negozio, poco dopo il passaggio della FIAT Punto, aveva inquadrato, alle ore 10,31,36, un uomo, indossante un giaccone verde militare sbiadito che percorreva a piedi la predetta strada con direzione di marcia inversa a quella dell'auto FIAT Punto.

L'uomo, che percorreva la strada in direzione del fondo agricolo del Carità, usciva dall'inquadratura per un breve lasso di tempo e, quindi, veniva nuovamente ripreso mentre faceva, sempre a piedi e con passo spedito, il percorso inverso.

Nel lasso di tempo (tra le ore 10,39,00 e le ore 10,41,15) intercorrente tra l'uscita dell'inquadratura della telecamera di video sorveglianza dell'uomo con il giaccone verde e l'immagine successiva dello stesso uomo che percorreva in senso inverso la via [OSCURATO:PERSONA] si era consumato l'omicidio del Carità.

Il delitto era stato ripreso dalla telecamera della rivendita di auto "CAR 4 YOU".

Dalle immagini di detta telecamera si vedeva chiaramente il Carità, sceso dall'auto, aprire il cancello di accesso al suo terreno e in lontananza si notava arrivare a piedi un uomo, che poi si rivelava essere l'assassino.

Quindi, si vedeva il Carità risalire in auto ed essendosi accorto, guadando lo specchietto retrovisore della presenza dell'uomo, che nel frattempo era giunto vicino alla sua auto, fare retromarcia tentando di investirlo; ma l'uomo era riuscito a evitare l'impatto e, passando accanto all'auto, aveva sparato con la mano destra in direzione dl Carità che, colpito da alcuni proiettili, aveva perduto il controllo dell'auto.

Di seguito, l'assassino si allontanava dall'auto ma immediatamente dopo ritornava sui suoi passi, probabilmente perché si accorgeva che il Carità era ancora vivo e, si avvicinava nuovamente all'auto e, dopo avere infilato il suo braccio destro e la parte alta del suo busto all'interno dell'abitacolo dell'auto del Carità, esplodeva altri colpi in direzione della vittima.

A questo punto, si allontanava, percorrendo, con passo svelto e con la mano destra dentro la tasca destra del giaccone, la via [OSCURATO:PERSONA] in direzione dell'Istituto tecnico per geometri; dall'esame delle sequenza emergeva che il killer indossava lo stesso giaccone indossato dall'uomo ripreso dalla telecamera dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" e, dunque, appariva altamente probabile che il killer fosse proprio il conducente della FIAT Punto che quella mattina aveva seguito l'auto del Carità.

Le ulteriori immagini tratte dal sistema di video sorveglianza, posto lungo la via Campobello di Licata a circa 150 metri dall'incrocio della suddetta via con via Brenta, luogo di residenza e dimora della vittima, avevano permesso di rilevare che la FIAT Punto la mattina del 2 aprile 2018 era transitata diverse volte nei pressi dell'abitazione della vittima, nonché di ricavare i dettagli che avevano consentito di individuare detta autovettura in quella intestata a [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'imputato.

In esito alla perquisizione effettuata il 23 agosto 2018 presso l'abitazione del Cavallaro veniva trovato un giaccone maschile che per fattezze e colore era del tutto simile a quello indossato dal killer; detto indumento presentava alcune macchie "a schizzi" sulla manica destra all'altezza del polso, nonché macchie parimenti "a schizzi" sul fianco destro all'altezza della tasca.

L'esame effettuato dai R.I.S. dei carabinieri di Messina, poi, aveva consentito di accertare che il sangue residuato sul giaccone apparteneva alla vittima.

L'imputato in sede di udienza di convalida del fermo spiegava che il giubbotto gli era stato portato dalla moglie che lo aveva avuto in dono dalla Caritas; ammetteva di essere stato lui alla guida dell'auto della moglie la mattina del 2 aprile 2018 e di essersi recato a Licata per incontrare tale [OSCURATO:PERSONA], che però non si era presentato all'appuntamento e giustificava il suo passaggio dinnanzi al negozio "[OSCURATO:PERSONA]" dicendo di avere sbagliato strada.

Orbene, secondo i giudici di merito tali risultanze investigative convergevano univocamente e dimostravano la penale responsabilità dell'imputato, mentre le giustificazioni addotte dallo stesso, risultate indimostrate, non erano idonee a svilire il quadro indiziario a suo carico. 3.

Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia del Cavallaro, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione formulando i seguenti motivi di impugnazione.

3.1. Con il motivo indicato sub A, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., "contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione" dell'impugnata sentenza per avere valorizzato quale elemento fortemente indiziante a carico dell'imputato il rinvenimento presso la sua abitazione del giubbotto sul quale successivamente erano state ritrovate delle tracce ematiche compatibili con il sangue della vittima.

Ha, in proposito, sostenuto che sarebbe illogico ritenere che un soggetto come il Cavallaro, descritto in altra parte della sentenza come persona non sprovveduta e di alto profilo criminale, avesse conservato il giubbotto, indossato nel corso dell'omicidio, e non se ne fosse disfatto almeno quando aveva appreso, circa un mese prima del sequestro, che sua moglie era stata incriminata per concorso in omicidio; che, proprio in ragione di ciò sarebbe, altresì, illogica la giustificazione offerta dalla Corte, al riguardo - secondo cui il Cavallaro riteneva che nessuno sarebbe risalito a lui per tale omicidio, stante l'assenza di rapporti con la vittima e non avendo visto le macchie di sangue sull'indumento (macchie che erano state, invece, rilevate già nel corso del sequestro) o, comunque, credendo che con un energico lavaggio le stesse sarebbero state eliminate.

3.2. Con il motivo indicato sub Al, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per "contraddittorietà e manifesta illogicità" per avere valorizzato a carico dell'imputato la conversazione intercorsa tra la moglie e il di lei fratello, nella quale la prima aveva palesato preoccupazione per il sequestro del giubbotto e, quindi, per avere ritenuto che detta reazione fosse la diretta conseguenza del fatto che la predetta fosse al corrente del legame sussistente tra il giubbotto e il delitto; ha sostenuto, al contrario, che la preoccupazione esternata dalla moglie dell'imputato sarebbe derivata dalla consapevolezza di costei della provenienza incerta del giubbotto.

3.3. Con il motivo sub A2, il ricorrente ha sostenuto che la motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe contraddittoria e manifestamente illogicità per avere, da un lato, descritto il Cavallaro come persona di un certo profilo criminale e, dall'altro, come soggetto del tutto inesperto, che avrebbe omesso di adottare "le minime cautele, che anche un uomo medio sarebbe in grado di assumere".

3.4. Con il motivo sub A3, il ricorrente ha censurato l'impugnata sentenza per "contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione" per non avere considerato - allorché ha ritenuto la giustificazione offerta dall'imputato in ordine alla sua presenza in Licata il 2 aprile 2018 (incontrare [OSCURATO:PERSONA] con il quale aveva appuntamento) mendace - la possibilità che a mentire fosse stato [OSCURATO:PERSONA], affermando che il fratello quel giorno si trovava in Germania, per timore che il suo congiunto potesse essere coinvolto in un omicidio.

3.5. Con il motivo sub A4, la difesa dell'imputato ha sostenuto che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe, altresì, contraddittoria e manifestamente illogica per avere, da un lato, ritenuto il Cavallaro soggetto esperto di indagini, tanto da fornire, nel corso della conversazione del 28 settembre 2018, "elementi palesemente falsi al solo scopo di indurre in errore gli inquirenti", ben sapendo di essere intercettato, e, dall'altro per averlo indicato soggetto del tutto sprovveduto tanto da conservare nell'armadio di casa il giubbotto, con visibili tracce di sangue, che lo avrebbe potuto ricondurre all'omicidio.

3.6. Con il motivo sub B, il ricorrente ha sostenuto che la motivazione della pronuncia impugnata sarebbe affetta da "contraddittorietà e manifesta illogicità" per avere ritenuto che gli elementi indiziari raccolti non potessero essere dovuti a "casualità" ovvero a "fortuite coincidenze"; che, al contrario, la tesi prospettata dalla difesa sarebbe idonea a insinuare il dubbio sulla responsabilità del Cavallaro nella parte in cui offre una diversa lettura degli elementi indiziari e, in particolare, del possesso del giubbotto, dei diversi passaggi eseguiti in via Campobello (e non in via Brenta, dove risiedeva la vittima) e dell'appuntamento con il Cassaro; che, inoltre, la sentenza riporterebbe come ora dell'ultimo passaggio dell'auto del Cavallaro nei pressi dell'abitazione della vittima le ore 10.22.40 anziché le ore 11,22,40, sicché sarebbe inverosimile ipotizzare che il Cavallaro, una volta commesso il delitto, sia ritornato nei pressi dell'abitazione del Carità.

3.7. Con il motivo sub C, il ricorrente ha censurato l'argomentare della sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale spiegato come potesse configurarsi "un appostamento dinamico" ai danni del Carità quando i passaggi dell'auto del Cavallaro sarebbero avvenuti in via Campobello e non in via Brenta (dove risiedeva la vittima) e in un lasso di tempo considerevole l'uno dall'altro.

Ha sostenuto: - che, se l'intento del Cavallaro fosse stato quello di seguire la vittima per poi ucciderla, sarebbe stato più utile appostarsi nei pressi dell'abitazione e attendere che uscisse; - che, inoltre, secondo la stessa sentenza, nei giorni precedenti al delitto era stato visto un soggetto non identificato aggirarsi nei pressi del podere del Carità con chiaro accento ravanusano; - che, alla luce di ciò, sarebbe illogico ritenere che il Cavallaro avesse "girovagato" per le vie di Licata, con il concreto rischio di essere individuato, quando in effetti sarebbe stato già in possesso di tutte le informazioni per eseguire il delitto e, quindi, avrebbe potuto attendere la vittima nei pressi del suo podere; - che la presenza di telecamere a circuito chiuso a tutela della sicurezza degli esercizi commerciali rappresenterebbe un dato appartenente alle conoscenze dell'uomo medio e ben noto anche all'omicida che si era preoccupato di usare un cappuccio nei precedenti appostamenti ma non di mimetizzare la targa dell'auto; - che la circostanza riferita dal Cavallaro al suo interlocutore, nel corso della conversazione del 28 settembre 2018, che il killer avrebbe indossato un giubbotto di colore marrone costituirebbe una logica deduzione dell'imputato che aveva subito il sequestro proprio di tale capo di vestiario; - che sarebbe del tutto verosimile che l'imputato, alla richiesta dei militari che stavano procedendo al sequestro, di prendere il giubbotto e di indossarlo, avesse sentito la necessità di giustificarne la provenienza.

3.8. Con il motivo sub D, il ricorrente ha censurato la motivazione dell'impugnata sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità per avere ritenuto che l'imputato, nel corso della conversazione intercettata il 28 settembre 2018, fosse consapevole di essere intercettato e, quindi, avesse parlato dell'omicidio al solo fine di sviare le indagini e, nel contempo, che lo stesso avesse fornito elementi utili in ordine al movente dell'omicidio.

Secondo la difesa, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risiederebbero nel fatto che la Corte territoriale avrebbe valorizzato ai danni dell'imputato solo parte dei dati acquisiti durante l'indicata conversazione, ritenendo quelli a sua discolpa solo il frutto di una sua macchinazione.

3.9. Con il motivo sub E, il ricorrente ha censurato la pronuncia impugnata per carenza di motivazione per non avere spiegato il perché non fosse stata possibile altra soluzione, escludente la responsabilità del Cavallaro, e cioè che il vero killer, probabilmente il soggetto che aveva sorvegliato la vittima nei giorni precedenti, si fosse appostato nei pressi del terreno del Carità e, una volta vistolo arrivare, si fosse immediatamente diretto per colpirlo a morte.

3.10. Con il motivo sub F, il ricorrente ha censurato l'impugnata sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere ritenuto, travisando le dichiarazioni del Cavallaro, che costui non fosse stato in grado di fornire una plausibile spiegazione sulla data di ricevimento del giubbotto dalla Caritas, avendo riferito in sede di interrogatorio di garanzia di averlo ricevuto nel mese di giugno.

Ha, infine, osservato che sarebbe "ancora più grave" la mancata escussione del responsabile della Caritas sl fine di verificare se in effetti la famiglia Cavallaro avesse ricevuto nel giugno 2018 un pacco contenente indumenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Come si è visto nella prima parte della presente decisione, il ricorrente ha proposto ben dieci motivi di impugnazione, concernenti sempre la medesima censura di manifesta illogicità della sentenza impugnata e di travisamento delle prove in relazione ai singoli indizi, gravi, precisi e concordanti, in base ai quali è stata affermata la sua responsabilità penale in ordine al delitto di omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA] e agli altri reati a lui contestati.

A tali motivi, reiterativi di doglianza già proposte ai giudici della Corte di Assise di appello di Palermo, verrà - per ragioni di ordine logico giuridico - data una risposta unitaria.

Quanto sopra premesso il Collegio osserva che, nel caso concreto, la sentenza di primo grado e quella d'appello sono giunte alle medesime conclusioni in tema di responsabilità del Cavallaro e che, in tale ipotesi, secondo la giurisprudenza di questa Corte "il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti" (Sez. 2, Sentenza n.5336 del 9 gennaio 2018, Rv. 272018 - 01; conformi: Sez. 4, Sentenza n. 44765 del 22 ottobre 2013, Rv. 256837 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 35963 del 3 dicembre 2020, Rv. 280155 - 01).

Ciò posto, si osserva che i giudici del secondo grado, dopo avere elencato le doglianze difensive contenute nei motivi di appello e reiterate nel presente giudizio, hanno risposto con dovizia di argomenti a tutte le suddette censure.

In particolare, come si è prima cennato, detti giudici hanno ricapitolato, e fatto proprio, nelle sue tappe salienti il percorso logico probatorio che ha condotto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ad affermare la responsabilità penale dell'imputato per tutti i reati a lui attribuiti (cfr. pagine da 4 a 18 della decisione impugnata); e poi - con riferimento alle doglianze difensive contenute nei motivi di appello hanno riferito che le giustificazioni addotte dal Cavallaro, risultate indimostrate, non erano idonee a svilire il quadro indiziario suo a carico, perché non contrastavano in modo adeguato il verificarsi di una serie concomitante di circostanze, quali: il passaggio dell'autovettura condotta dall'imputato, per quattro volte nei pressi dell'abitazione del Carità prima che lo stesso uscisse di casa il giorno dell'omicidio; la presenza di detta autovettura dietro quella della vittima durante il tragitto che conduceva verso la campagna del Carità; la certa presenza della vettura condotta all'imputato nell'immediata vicinanza del luogo del delitto e negli stessi minuti in cui esso si stava consumando; l'esecuzione dell'omicidio da parte di un uomo fisicamente compatibile con il Cavallaro, abbigliato con un giubbotto del tutto compatibile con quello sequestrato presso l'abitazione del Cavallaro e sul quale erano state riscontrate tracce ematiche della vittima.

Detti giudici - dopo avere osservato che l'assunto difensivo postulava che si fossero verificate una serie di circostanze assolutamente straordinarie, non solo in sé, ma anche e soprattutto nella loro concatenazione e successione temporale - hanno affermato che l'astratta possibilità che questo cumulo di circostanze concomitanti di innegabile valore indiziante si sia verificato per puro caso, e che quindi si tratti di coincidenze fortuite, appare talmente remota da potersi ritenere inverosimile, non lasciando adito ad alcun ragionevole dubbio.

Più in particolare, i giudici della Corte territoriale - con riferimento al grave indizio della presenza del Cavallaro sui luoghi dell'omicidio - hanno affermato che "è emerso con certezza con certezza che l'imputato si è trovato nelle immediate adiacenze del luogo del delitto e nel momento in cui stava per essere commesso, senza che avesse una plausibile ragione per trovarsi in quel momento (tant'è che lui stesso sostiene di essercisi trovato perché aveva sbagliato strada), e anzi avendo buone ragioni per non trovarcisi (il rischio di un'incriminazione per violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione)"; e hanno aggiunto che non "era stato quello l'unico momento di prossimità a una vittima che pure non conosceva, perché le immagini dei sistemi di video sorveglianza riprendono l'auto da lui condotta mentre segue da vicino quella del Carità che si stava avvicinando al luogo in cui di lì a poco sarebbe stato assassinato; e alcuni minuti prima altre immagini di altri sistemi di videosorveglianza avevano ripreso l'auto condotta sempre dall'odierno imputato mentre transitava non una ma almeno quattro volte davanti all'abitazione: una sequenza che raccordata a quella immediatamente successiva rende addirittura palese che il Cavallaro stesse monitorando la vittima in attesa di poterla intercettare".

Inoltre, con riferimento all'ancor più grave indizio del rinvenimento nella abitazione dell'imputato del giubbotto usato dall'assassino, recante macchie di sangue della vittima, detti giudici hanno disatteso la deduzione difensiva - oggi riproposta - secondo cui sarebbe illogico ritenere che un soggetto come il Cavallaro, descritto come persona non sprovveduta e di alto profilo criminale, avesse conservato il giubbotto, indossato nel corso dell'omicidio, e non se ne fosse disfatto; è stato infatti affermato nella sentenza impugnata che l'argomento difensivo "omette di considerare che non c'erano su quell'indumento, almeno quando venne rinvenuto e sequestrato a casa del Cavallaro, macchie vistose e appariscenti.

Al contrario c'erano solo residui di macchie a schizzo su una manica vicino al polso e sul fianco destro.

Ed esso venne sequestrato dagli inquirenti non perché fossero visibili delle macchie di origine e natura sospetta, ma perché il giubbotto corrispondeva per foggia e colore a quello che il killer indossava al momento del delitto.

Solo a un esame più attento vennero rilevate quelle macchie e sottoposte ai dovuti accertamenti con l'esito positivo che conosciamo.È plausibile quindi che il Cavallaro o non si fosse neppure accorto di quelle piccole macchie; oppure confidasse che un'energica lavata bastasse a ripulire l'indumento, ritenendo altresì pressoché inesistente il rischio che gli si chiedesse conto di quel giaccone, dal momento che nulla lo ricollegava alla vittima, o almeno niente poteva far pensare a un suo coinvolgimento nel delitto.

Infatti con il Carità, che neppure conosceva, non aveva mai avuto alcun contato, né diretto né indiretto, così come non aveva con lo stesso motivi di contrasto né recenti né risalenti o una qualsiasi ragione che potesse far pensare a un suo interesse a ucciderlo".

Perciò, sempre secondo i giudici della Corte territoriale, la circostanza che l'imputato non si fosse disfatto del giaccone non sarebbe quell'imprudenza grossolana dedotta dal suo difensore.

Quanto su esposto rende i motivi di ricorso in esame inammissibili sotto un triplice aspetto: anzitutto, perché essi appaiono sostanzialmente reiterativi delle doglianze prospettate innanzi ai giudici della Corte territoriale e si pongono in tal modo in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "è inammissibile D ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato.

Cass. Sez. 3, n. 44882 del 18 luglio 2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801").

In secondo luogo perché non viene dimostrato, trattandosi di doppia conforme, alcun macroscopico travisamento del fatto.

Infine, i detti motivi risultano inammissibili perché - come risulta chiaramente dalla loro lettura - sono meramente fattuali, e conseguentemente in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lett. e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C. cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

3. Il ricorrente va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle costituite parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di appello di Palermo con separato decreto, ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez.

Un., n. 5464 del 26 settembre 2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760 - 01), il cui pagamento va disposto in favore dello Stato; va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida nella misura complessiva di C. 3.510,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di appello di Palermo con separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato; e alla r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso; uditi i difensori, delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso associandosi alla richiesta del S. Procuratore generale e hanno depositato nota spese; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 dicembre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell'omicidio volontario premeditato, in concorso con soggetti allo stato non identificati, di [OSCURATO:PERSONA], aggravato anche per essere stato commesso durante il periodo di sottoposizione del prevenuto al provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Ravanusa (capo 1 dell'imputazione), dei reati di detenzione e porto illegali di una pistola cal. 9, aggravati ai sensi degli artt. 61, primo comma, n. 2 cod. peri. aggravato come sopra dalla circostanza di cui all'art. 71, comma 1, d.l.gs. 6 settembre 2011, n. 159 (capo 2 dell'imputazione), del reato di cui agli artt. 81 cpv., 61, primo comma, n. 2 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (capo 3 dell'imputazione, per avere contravvenuto agli obblighi derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale) e della contravvenzione di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 (capo 4 dell'imputazione, per essersi posto alla guida di un'autovettura pur essendo privo di patente poiché revocata per effetto della sottoposizione alla misura di prevenzione) e, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, ritenuta la contestata recidiva specifica e reiterata in relazione all'omicidio, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena dell'ergastolo, alle pene accessorie di legge, al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento di una provvisionale in favore della stessa, determinata in ventimila euro. 2. Con pronuncia resa in data 4 marzo 2021, la Corte di Assise di appello di Palermo rideterminava in anni trenta di reclusione la pena inflitta all'imputato, confermando nel resto l'appellata decisione. I Giudici di merito hanno concordemente riassunto la vicenda processuale nei termini che seguono. La mattina del 2 aprile 2018, giorno di Pasquetta, [OSCURATO:PERSONA] rinveniva il corpo senza vita del marito [OSCURATO:PERSONA] in un fondo agricolo in contrada [OSCURATO:PERSONA] di Licata. [OSCURATO:PERSONA], noto alle Forze dell'Ordine in quanto pregiudicato e di recente condannato all'ergastolo per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], si trovava a bordo della propria autovettura ed era stato attinto da tre colpi di arma da fuoco corta (uno sparato a brevissima distanza, cioè tra i cinque e i dieci centimetri; gli altri due esplosi a circa cinquanta - sessanta centimetri). Dalle prime testimonianze emergeva che, nei giorni antecedenti al delitto, il Carità aveva manifestato un crescente nervosismo e aveva esternato ai propri familiari di temere per la propria incolumità in quanto taluni proprietari di fondi agricoli confinanti con il suo gli avevano detto di avere notato aggirarsi nei pressi della sua campagna, a piedi o a bordo di un'autovettura di colore bianco e lunga, un soggetto incappucciato che parlava in dialetto ravanusano. Sulla base delle immagini registrate dagli impianti di video sorveglianza a circuito chiuso installati presso tre esercizi commerciali siti nelle vicinanze del luogo dove si era consumato il delitto, era stato accertato che tra le ore 10,00 e le ore 10,39 del 2 aprile 2018, l'autovettura FIAT Uno, condotta dal Carità, era stata seguita da vicino da una FIAT Punto, con a bordo una sola persona. Più specificamente, la visione delle immagini della telecamera del negozio di scarpe "[OSCURATO:PERSONA]", riprendente l'incrocio tra via Palma e via [OSCURATO:PERSONA], aveva consentito di verificare il passaggio, alle ore 10,30,17, dell'auto del Carità e subito dopo il passaggio della FIAT Punto. A circa cento metri da detto incrocio, l'auto del Carità aveva svoltato a sinistra e si era immessa all'interno di una traversa non asfaltata che conduceva al suo terreno, mentre la FIAT Punto aveva proseguito lungo via [OSCURATO:PERSONA] in direzione dell'Istituto tecnico per geometri. Successivamente un'altra telecamera appartenente al sistema di sorveglianza del citato negozio, poco dopo il passaggio della FIAT Punto, aveva inquadrato, alle ore 10,31,36, un uomo, indossante un giaccone verde militare sbiadito che percorreva a piedi la predetta strada con direzione di marcia inversa a quella dell'auto FIAT Punto. L'uomo, che percorreva la strada in direzione del fondo agricolo del Carità, usciva dall'inquadratura per un breve lasso di tempo e, quindi, veniva nuovamente ripreso mentre faceva, sempre a piedi e con passo spedito, il percorso inverso. Nel lasso di tempo (tra le ore 10,39,00 e le ore 10,41,15) intercorrente tra l'uscita dell'inquadratura della telecamera di video sorveglianza dell'uomo con il giaccone verde e l'immagine successiva dello stesso uomo che percorreva in senso inverso la via [OSCURATO:PERSONA] si era consumato l'omicidio del Carità. Il delitto era stato ripreso dalla telecamera della rivendita di auto "CAR 4 YOU". Dalle immagini di detta telecamera si vedeva chiaramente il Carità, sceso dall'auto, aprire il cancello di accesso al suo terreno e in lontananza si notava arrivare a piedi un uomo, che poi si rivelava essere l'assassino. Quindi, si vedeva il Carità risalire in auto ed essendosi accorto, guadando lo specchietto retrovisore della presenza dell'uomo, che nel frattempo era giunto vicino alla sua auto, fare retromarcia tentando di investirlo; ma l'uomo era riuscito a evitare l'impatto e, passando accanto all'auto, aveva sparato con la mano destra in direzione dl Carità che, colpito da alcuni proiettili, aveva perduto il controllo dell'auto. Di seguito, l'assassino si allontanava dall'auto ma immediatamente dopo ritornava sui suoi passi, probabilmente perché si accorgeva che il Carità era ancora vivo e, si avvicinava nuovamente all'auto e, dopo avere infilato il suo braccio destro e la parte alta del suo busto all'interno dell'abitacolo dell'auto del Carità, esplodeva altri colpi in direzione della vittima. A questo punto, si allontanava, percorrendo, con passo svelto e con la mano destra dentro la tasca destra del giaccone, la via [OSCURATO:PERSONA] in direzione dell'Istituto tecnico per geometri; dall'esame delle sequenza emergeva che il killer indossava lo stesso giaccone indossato dall'uomo ripreso dalla telecamera dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" e, dunque, appariva altamente probabile che il killer fosse proprio il conducente della FIAT Punto che quella mattina aveva seguito l'auto del Carità. Le ulteriori immagini tratte dal sistema di video sorveglianza, posto lungo la via Campobello di Licata a circa 150 metri dall'incrocio della suddetta via con via Brenta, luogo di residenza e dimora della vittima, avevano permesso di rilevare che la FIAT Punto la mattina del 2 aprile 2018 era transitata diverse volte nei pressi dell'abitazione della vittima, nonché di ricavare i dettagli che avevano consentito di individuare detta autovettura in quella intestata a [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'imputato. In esito alla perquisizione effettuata il 23 agosto 2018 presso l'abitazione del Cavallaro veniva trovato un giaccone maschile che per fattezze e colore era del tutto simile a quello indossato dal killer; detto indumento presentava alcune macchie "a schizzi" sulla manica destra all'altezza del polso, nonché macchie parimenti "a schizzi" sul fianco destro all'altezza della tasca. L'esame effettuato dai R.I.S. dei carabinieri di Messina, poi, aveva consentito di accertare che il sangue residuato sul giaccone apparteneva alla vittima. L'imputato in sede di udienza di convalida del fermo spiegava che il giubbotto gli era stato portato dalla moglie che lo aveva avuto in dono dalla Caritas; ammetteva di essere stato lui alla guida dell'auto della moglie la mattina del 2 aprile 2018 e di essersi recato a Licata per incontrare tale [OSCURATO:PERSONA], che però non si era presentato all'appuntamento e giustificava il suo passaggio dinnanzi al negozio "[OSCURATO:PERSONA]" dicendo di avere sbagliato strada. Orbene, secondo i giudici di merito tali risultanze investigative convergevano univocamente e dimostravano la penale responsabilità dell'imputato, mentre le giustificazioni addotte dallo stesso, risultate indimostrate, non erano idonee a svilire il quadro indiziario a suo carico. 3. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia del Cavallaro, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione formulando i seguenti motivi di impugnazione. 3.1. Con il motivo indicato sub A, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., "contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione" dell'impugnata sentenza per avere valorizzato quale elemento fortemente indiziante a carico dell'imputato il rinvenimento presso la sua abitazione del giubbotto sul quale successivamente erano state ritrovate delle tracce ematiche compatibili con il sangue della vittima. Ha, in proposito, sostenuto che sarebbe illogico ritenere che un soggetto come il Cavallaro, descritto in altra parte della sentenza come persona non sprovveduta e di alto profilo criminale, avesse conservato il giubbotto, indossato nel corso dell'omicidio, e non se ne fosse disfatto almeno quando aveva appreso, circa un mese prima del sequestro, che sua moglie era stata incriminata per concorso in omicidio; che, proprio in ragione di ciò sarebbe, altresì, illogica la giustificazione offerta dalla Corte, al riguardo - secondo cui il Cavallaro riteneva che nessuno sarebbe risalito a lui per tale omicidio, stante l'assenza di rapporti con la vittima e non avendo visto le macchie di sangue sull'indumento (macchie che erano state, invece, rilevate già nel corso del sequestro) o, comunque, credendo che con un energico lavaggio le stesse sarebbero state eliminate. 3.2. Con il motivo indicato sub Al, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per "contraddittorietà e manifesta illogicità" per avere valorizzato a carico dell'imputato la conversazione intercorsa tra la moglie e il di lei fratello, nella quale la prima aveva palesato preoccupazione per il sequestro del giubbotto e, quindi, per avere ritenuto che detta reazione fosse la diretta conseguenza del fatto che la predetta fosse al corrente del legame sussistente tra il giubbotto e il delitto; ha sostenuto, al contrario, che la preoccupazione esternata dalla moglie dell'imputato sarebbe derivata dalla consapevolezza di costei della provenienza incerta del giubbotto. 3.3. Con il motivo sub A2, il ricorrente ha sostenuto che la motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe contraddittoria e manifestamente illogicità per avere, da un lato, descritto il Cavallaro come persona di un certo profilo criminale e, dall'altro, come soggetto del tutto inesperto, che avrebbe omesso di adottare "le minime cautele, che anche un uomo medio sarebbe in grado di assumere". 3.4. Con il motivo sub A3, il ricorrente ha censurato l'impugnata sentenza per "contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione" per non avere considerato - allorché ha ritenuto la giustificazione offerta dall'imputato in ordine alla sua presenza in Licata il 2 aprile 2018 (incontrare [OSCURATO:PERSONA] con il quale aveva appuntamento) mendace - la possibilità che a mentire fosse stato [OSCURATO:PERSONA], affermando che il fratello quel giorno si trovava in Germania, per timore che il suo congiunto potesse essere coinvolto in un omicidio. 3.5. Con il motivo sub A4, la difesa dell'imputato ha sostenuto che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe, altresì, contraddittoria e manifestamente illogica per avere, da un lato, ritenuto il Cavallaro soggetto esperto di indagini, tanto da fornire, nel corso della conversazione del 28 settembre 2018, "elementi palesemente falsi al solo scopo di indurre in errore gli inquirenti", ben sapendo di essere intercettato, e, dall'altro per averlo indicato soggetto del tutto sprovveduto tanto da conservare nell'armadio di casa il giubbotto, con visibili tracce di sangue, che lo avrebbe potuto ricondurre all'omicidio. 3.6. Con il motivo sub B, il ricorrente ha sostenuto che la motivazione della pronuncia impugnata sarebbe affetta da "contraddittorietà e manifesta illogicità" per avere ritenuto che gli elementi indiziari raccolti non potessero essere dovuti a "casualità" ovvero a "fortuite coincidenze"; che, al contrario, la tesi prospettata dalla difesa sarebbe idonea a insinuare il dubbio sulla responsabilità del Cavallaro nella parte in cui offre una diversa lettura degli elementi indiziari e, in particolare, del possesso del giubbotto, dei diversi passaggi eseguiti in via Campobello (e non in via Brenta, dove risiedeva la vittima) e dell'appuntamento con il Cassaro; che, inoltre, la sentenza riporterebbe come ora dell'ultimo passaggio dell'auto del Cavallaro nei pressi dell'abitazione della vittima le ore 10.22.40 anziché le ore 11,22,40, sicché sarebbe inverosimile ipotizzare che il Cavallaro, una volta commesso il delitto, sia ritornato nei pressi dell'abitazione del Carità. 3.7. Con il motivo sub C, il ricorrente ha censurato l'argomentare della sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale spiegato come potesse configurarsi "un appostamento dinamico" ai danni del Carità quando i passaggi dell'auto del Cavallaro sarebbero avvenuti in via Campobello e non in via Brenta (dove risiedeva la vittima) e in un lasso di tempo considerevole l'uno dall'altro. Ha sostenuto: - che, se l'intento del Cavallaro fosse stato quello di seguire la vittima per poi ucciderla, sarebbe stato più utile appostarsi nei pressi dell'abitazione e attendere che uscisse; - che, inoltre, secondo la stessa sentenza, nei giorni precedenti al delitto era stato visto un soggetto non identificato aggirarsi nei pressi del podere del Carità con chiaro accento ravanusano; - che, alla luce di ciò, sarebbe illogico ritenere che il Cavallaro avesse "girovagato" per le vie di Licata, con il concreto rischio di essere individuato, quando in effetti sarebbe stato già in possesso di tutte le informazioni per eseguire il delitto e, quindi, avrebbe potuto attendere la vittima nei pressi del suo podere; - che la presenza di telecamere a circuito chiuso a tutela della sicurezza degli esercizi commerciali rappresenterebbe un dato appartenente alle conoscenze dell'uomo medio e ben noto anche all'omicida che si era preoccupato di usare un cappuccio nei precedenti appostamenti ma non di mimetizzare la targa dell'auto; - che la circostanza riferita dal Cavallaro al suo interlocutore, nel corso della conversazione del 28 settembre 2018, che il killer avrebbe indossato un giubbotto di colore marrone costituirebbe una logica deduzione dell'imputato che aveva subito il sequestro proprio di tale capo di vestiario; - che sarebbe del tutto verosimile che l'imputato, alla richiesta dei militari che stavano procedendo al sequestro, di prendere il giubbotto e di indossarlo, avesse sentito la necessità di giustificarne la provenienza. 3.8. Con il motivo sub D, il ricorrente ha censurato la motivazione dell'impugnata sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità per avere ritenuto che l'imputato, nel corso della conversazione intercettata il 28 settembre 2018, fosse consapevole di essere intercettato e, quindi, avesse parlato dell'omicidio al solo fine di sviare le indagini e, nel contempo, che lo stesso avesse fornito elementi utili in ordine al movente dell'omicidio. Secondo la difesa, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risiederebbero nel fatto che la Corte territoriale avrebbe valorizzato ai danni dell'imputato solo parte dei dati acquisiti durante l'indicata conversazione, ritenendo quelli a sua discolpa solo il frutto di una sua macchinazione. 3.9. Con il motivo sub E, il ricorrente ha censurato la pronuncia impugnata per carenza di motivazione per non avere spiegato il perché non fosse stata possibile altra soluzione, escludente la responsabilità del Cavallaro, e cioè che il vero killer, probabilmente il soggetto che aveva sorvegliato la vittima nei giorni precedenti, si fosse appostato nei pressi del terreno del Carità e, una volta vistolo arrivare, si fosse immediatamente diretto per colpirlo a morte. 3.10. Con il motivo sub F, il ricorrente ha censurato l'impugnata sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere ritenuto, travisando le dichiarazioni del Cavallaro, che costui non fosse stato in grado di fornire una plausibile spiegazione sulla data di ricevimento del giubbotto dalla Caritas, avendo riferito in sede di interrogatorio di garanzia di averlo ricevuto nel mese di giugno. Ha, infine, osservato che sarebbe "ancora più grave" la mancata escussione del responsabile della Caritas sl fine di verificare se in effetti la famiglia Cavallaro avesse ricevuto nel giugno 2018 un pacco contenente indumenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Come si è visto nella prima parte della presente decisione, il ricorrente ha proposto ben dieci motivi di impugnazione, concernenti sempre la medesima censura di manifesta illogicità della sentenza impugnata e di travisamento delle prove in relazione ai singoli indizi, gravi, precisi e concordanti, in base ai quali è stata affermata la sua responsabilità penale in ordine al delitto di omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA] e agli altri reati a lui contestati. A tali motivi, reiterativi di doglianza già proposte ai giudici della Corte di Assise di appello di Palermo, verrà - per ragioni di ordine logico giuridico - data una risposta unitaria. Quanto sopra premesso il Collegio osserva che, nel caso concreto, la sentenza di primo grado e quella d'appello sono giunte alle medesime conclusioni in tema di responsabilità del Cavallaro e che, in tale ipotesi, secondo la giurisprudenza di questa Corte "il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti" (Sez. 2, Sentenza n.5336 del 9 gennaio 2018, Rv. 272018 - 01; conformi: Sez. 4, Sentenza n. 44765 del 22 ottobre 2013, Rv. 256837 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 35963 del 3 dicembre 2020, Rv. 280155 - 01). Ciò posto, si osserva che i giudici del secondo grado, dopo avere elencato le doglianze difensive contenute nei motivi di appello e reiterate nel presente giudizio, hanno risposto con dovizia di argomenti a tutte le suddette censure. In particolare, come si è prima cennato, detti giudici hanno ricapitolato, e fatto proprio, nelle sue tappe salienti il percorso logico probatorio che ha condotto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ad affermare la responsabilità penale dell'imputato per tutti i reati a lui attribuiti (cfr. pagine da 4 a 18 della decisione impugnata); e poi - con riferimento alle doglianze difensive contenute nei motivi di appello hanno riferito che le giustificazioni addotte dal Cavallaro, risultate indimostrate, non erano idonee a svilire il quadro indiziario suo a carico, perché non contrastavano in modo adeguato il verificarsi di una serie concomitante di circostanze, quali: il passaggio dell'autovettura condotta dall'imputato, per quattro volte nei pressi dell'abitazione del Carità prima che lo stesso uscisse di casa il giorno dell'omicidio; la presenza di detta autovettura dietro quella della vittima durante il tragitto che conduceva verso la campagna del Carità; la certa presenza della vettura condotta all'imputato nell'immediata vicinanza del luogo del delitto e negli stessi minuti in cui esso si stava consumando; l'esecuzione dell'omicidio da parte di un uomo fisicamente compatibile con il Cavallaro, abbigliato con un giubbotto del tutto compatibile con quello sequestrato presso l'abitazione del Cavallaro e sul quale erano state riscontrate tracce ematiche della vittima. Detti giudici - dopo avere osservato che l'assunto difensivo postulava che si fossero verificate una serie di circostanze assolutamente straordinarie, non solo in sé, ma anche e soprattutto nella loro concatenazione e successione temporale - hanno affermato che l'astratta possibilità che questo cumulo di circostanze concomitanti di innegabile valore indiziante si sia verificato per puro caso, e che quindi si tratti di coincidenze fortuite, appare talmente remota da potersi ritenere inverosimile, non lasciando adito ad alcun ragionevole dubbio. Più in particolare, i giudici della Corte territoriale - con riferimento al grave indizio della presenza del Cavallaro sui luoghi dell'omicidio - hanno affermato che "è emerso con certezza con certezza che l'imputato si è trovato nelle immediate adiacenze del luogo del delitto e nel momento in cui stava per essere commesso, senza che avesse una plausibile ragione per trovarsi in quel momento (tant'è che lui stesso sostiene di essercisi trovato perché aveva sbagliato strada), e anzi avendo buone ragioni per non trovarcisi (il rischio di un'incriminazione per violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione)"; e hanno aggiunto che non "era stato quello l'unico momento di prossimità a una vittima che pure non conosceva, perché le immagini dei sistemi di video sorveglianza riprendono l'auto da lui condotta mentre segue da vicino quella del Carità che si stava avvicinando al luogo in cui di lì a poco sarebbe stato assassinato; e alcuni minuti prima altre immagini di altri sistemi di videosorveglianza avevano ripreso l'auto condotta sempre dall'odierno imputato mentre transitava non una ma almeno quattro volte davanti all'abitazione: una sequenza che raccordata a quella immediatamente successiva rende addirittura palese che il Cavallaro stesse monitorando la vittima in attesa di poterla intercettare". Inoltre, con riferimento all'ancor più grave indizio del rinvenimento nella abitazione dell'imputato del giubbotto usato dall'assassino, recante macchie di sangue della vittima, detti giudici hanno disatteso la deduzione difensiva - oggi riproposta - secondo cui sarebbe illogico ritenere che un soggetto come il Cavallaro, descritto come persona non sprovveduta e di alto profilo criminale, avesse conservato il giubbotto, indossato nel corso dell'omicidio, e non se ne fosse disfatto; è stato infatti affermato nella sentenza impugnata che l'argomento difensivo "omette di considerare che non c'erano su quell'indumento, almeno quando venne rinvenuto e sequestrato a casa del Cavallaro, macchie vistose e appariscenti. Al contrario c'erano solo residui di macchie a schizzo su una manica vicino al polso e sul fianco destro. Ed esso venne sequestrato dagli inquirenti non perché fossero visibili delle macchie di origine e natura sospetta, ma perché il giubbotto corrispondeva per foggia e colore a quello che il killer indossava al momento del delitto. Solo a un esame più attento vennero rilevate quelle macchie e sottoposte ai dovuti accertamenti con l'esito positivo che conosciamo.È plausibile quindi che il Cavallaro o non si fosse neppure accorto di quelle piccole macchie; oppure confidasse che un'energica lavata bastasse a ripulire l'indumento, ritenendo altresì pressoché inesistente il rischio che gli si chiedesse conto di quel giaccone, dal momento che nulla lo ricollegava alla vittima, o almeno niente poteva far pensare a un suo coinvolgimento nel delitto. Infatti con il Carità, che neppure conosceva, non aveva mai avuto alcun contato, né diretto né indiretto, così come non aveva con lo stesso motivi di contrasto né recenti né risalenti o una qualsiasi ragione che potesse far pensare a un suo interesse a ucciderlo". Perciò, sempre secondo i giudici della Corte territoriale, la circostanza che l'imputato non si fosse disfatto del giaccone non sarebbe quell'imprudenza grossolana dedotta dal suo difensore. Quanto su esposto rende i motivi di ricorso in esame inammissibili sotto un triplice aspetto: anzitutto, perché essi appaiono sostanzialmente reiterativi delle doglianze prospettate innanzi ai giudici della Corte territoriale e si pongono in tal modo in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "è inammissibile D ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. Cass. Sez. 3, n. 44882 del 18 luglio 2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801"). In secondo luogo perché non viene dimostrato, trattandosi di doppia conforme, alcun macroscopico travisamento del fatto. Infine, i detti motivi risultano inammissibili perché - come risulta chiaramente dalla loro lettura - sono meramente fattuali, e conseguentemente in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lett. e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C. cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. 3. Il ricorrente va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle costituite parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di appello di Palermo con separato decreto, ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. Un., n. 5464 del 26 settembre 2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760 - 01), il cui pagamento va disposto in favore dello Stato; va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida nella misura complessiva di C. 3.510,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di appello di Palermo con separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato; e alla r
Sentenza Cassazione n. 19883/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris