CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2026
Cassazione n. 23056/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Senaldi e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo –Sezione Staccata di Pescara n. 1054/2019 depositata il 30/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con istanza del 4 giugno 2013, [OSCURATO:PERSONA] chiedevaall’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’importo trattenuto a titolodi Irpef sul reddito da pensione per l’anno 2011, rilevando di avertrasferito la propria residenza in Bulgaria con contestuale iscrizioneall’AIRE e perciò invocando l’applicazione dell’art. 16 della Convenzionecontro le doppie imposizioni sottoscritta tra la Repubblica Italiana e laRepubblica Popolare di Bulgaria il 21 settembre 1988, ratificata con l. 29Numero registro generale 16488/2020Numero sezionale 5272/2026Numero di raccolta generale 23056/2026Data pubblicazione 11/07/2026novembre 1990, n. 389, a mente del quale i redditi da pensione devonoessere tassati esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente.Il successivo silenzio-rifiuto dell’Amministrazione fu impugnato dalcontribuente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara,che respinse il ricorso.2. La sentenza di primo grado fu integralmente riformata a seguitodell’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Commissione tributariaregionale dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara. I giudici regionaliritenevano di attribuire rilievo ad un documento, depositato dalcontribuente in appello, che attestava la sussistenza delle condizioni perbeneficiare della non applicazione delle ritenute sulla pensione italiana.3. Avverso la predetta sentenza - n. 712/5/2018, depositata il 4 luglio2018 - l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione oggettodel giudizio rubricato al n. 4773/2019 R.G. e deciso con sentenza n.21684/2023 del 20/07/2023.4. L’Amministrazione finanziaria proponeva altresì ricorso perrevocazione, che la CTR rigettava con sentenza n. 1054/2019 depositata il30/12/2019.5. Avverso quest’ultima decisione l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione, sorretto da tre motivi. Il contribuente hadepositato controricorso e memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la nullità dellasentenza per omessa e/o apparente motivazione in violazione degli artt.132 c.p.с. e 36 d.lgs. n. 546/1992.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.с., la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 22 e 27 della [OSCURATO:PERSONA]Bulgaria e dell’art. 2697 c.c.,in relazione alla assenza del certificato convenzionale.Numero registro generale 16488/2020Numero sezionale 5272/2026Numero di raccolta generale 23056/2026Data pubblicazione 11/07/20263. Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.с., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 22 e 27 della [OSCURATO:PERSONA]Bulgaria e dell’art.2697 c.c., in relazione alla mancata prova della doppia imposizione.4. Con memoria depositata in prossimità della presente adunanza,parte resistente ha dato atto: che l’odierno giudizio instaurato dall’Agenziadelle Entrate è connesso oggettivamente e soggettivamente con quelloiscritto al ruolo n. 4773/2019 R.G. avverso la sentenza n. 712/5/2018depositata il 04/07/2018 della CTR dell’Abruzzo in relazione al qualel’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso in Cassazione; che nellemore del citato giudizio di legittimità avente sempre ad oggetto il rimborsodelle ritenute subite ai fini Irpef, Add.le Regionale all’Irpef e Add.leComunale all’Irpef anno 2011 per complessivi euro 31.937,40, il signorBardelli, vista la Risposta n. 244 dell’8 marzo 2023 dell’Agenzia delleentrate sull’interpretazione dell’art. 16 della Convenzione Italia – Bulgaria,aveva deciso di rinunciare alla domanda di rimborso delle menzionateritenute; che conseguentemente, la Corte di cassazione, con sentenza n.21684/2023, ha dichiarato la cessata materia del contendere concompensazione delle spese essendo venuta meno l’azione sottostante ilgiudizio.4.1. Tanto premesso chiede, in conformità con quanto disposto nellasentenza n. 21684/2023, di dichiarare, anche per questo giudizio, lacessata materia del contendere e di compensare le spese di lite.5. Come emerge dalla richiamata sentenza di questa Corte n.21684/2023, nel giudizio n. 4773/2019 R.G. il contribuente ha dichiaratodi rinunciare alla propria originaria domanda di rimborso, chiedendo chevenisse dichiarata la cessazione della materia del contendere; ha quindirichiamato e rinnovato tali istanze nel presente giudizio.Numero registro generale 16488/2020Numero sezionale 5272/2026Numero di raccolta generale 23056/2026Data pubblicazione 11/07/20266. La richiesta comporta il venir meno dell’interesse del contribuente algiudizio ed appare idonea a consentire il rilievo dell’intervenuta cessazionedella materia del contendere anche nel presente giudizio.6.1. Infatti, pur non vertendosi in ipotesi di estinzione per intervenutarinuncia, atteso che il contribuente riveste in questa sede il ruolo dicontroricorrente, e non applicandosi in ogni caso l'art. 306 c.p.с. algiudizio di cassazione, la rinuncia all’azione espressamente formulatadall’affermato creditore è idonea a evidenziare la sopravvenuta carenza diinteresse al giudizio, e quindi il venir meno di uno dei presuppostiprocessuali; né, a tal fine, può ritenersi necessaria l'accettazione dellacontroparte, trattandosi di rinuncia alla pretesa sostanziale comunicata amezzo P.C.T. Questa Corte, del resto, ha da tempo affermato che larinunzia alla domanda, anche tacita, comporta il rilievo dell’intervenutacessazione della materia del contendere (v. Cass. n. 4505/2001).6.2. La rinuncia, peraltro, è stata espressamente motivata dalcontribuente in ragione dell’emissione di un documento di prassi da partedella stessa Agenzia ed è coerente con la pronuncia già resa da questaCorte. Infatti, la rinuncia alla domanda di rimborso nel giudizio principalee la conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contenderefanno venir meno anche l’interesse alla definizione del giudizio sullarevocazione, perché quest’ultimo è strumentale rispetto alla medesimapretesa sostanziale.7. Può essere dunque dichiarata la cessazione della materia delcontendere anche in relazione al presente giudizio. Le peculiarità dellavicenda e la sopravvenienza della rinuncia giustificano l’integralecompensazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia all’azionee compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/07/2026.Numero registro generale 16488/2020Numero sezionale 5272/2026Numero di raccolta generale 23056/2026Data pubblicazione 11/07/2026Il PresidenteLucio Napolitano