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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 13230/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.765/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA - BARI n. 1255/2015depositata il 29/05/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Dalla sentenza in epigrafe e dal ricorso risulta quanto segue.

Con sentenza n. 148/04/2010 depositata il 20 settembre 2010 e resasi definitiva il 25 dicembre 2010, la CTP di Bari riconosceva dovuto in favore di GIANDOMENICO Vincenzo il rimborso dell’IVA per l’a.i. 1995 dal medesimo richiesto per euro 21.340,52 oltre interessi legali.

L'Agenzia delle entrate-Ufficio territoriale di Bari, con comunicazione prot. n. 199284 del 23 novembre 2011, notificata il 20 dicembre 2011, disponeva la sospensione del suindicato rimborso per la contemporanea presenza di carichi pendenti, invitando il contribuente a definire questi ultimi o in alternativa a garantirli con apposita fideiussione o in altro modo equivalente.

Il contribuente proponeva impugnazione e la CTP di Bari, con sentenza n. 2232/06/2014, depositata il 26 settembre 2014, accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia alle spese, ritenendo il difetto di motivazione della comunicazione di cui innanzi e comunque la sua illegittimità, in quanto la restituzione dell'IVA derivava da una sentenza passata in giudicato, con conseguente esclusione “a priori” d’ogni possibilità di sospensione.

L’Ufficio proponeva appello, respinto dalla CTR con la sentenza l'epigrafe, recante altresì condanna del medesimo alle spese.

Così motivava la CTR: … la richiesta di sospensione non è debitamente motivata in quanto collegata all'esistenza di debiti erariali pendenti[,] atteso che per essi l’AF si è cautelata con il provvedimento di ipoteca e sequestro conservativo degli immobili di valore notevolmente superiore[,] pari al doppio del debito ex art. 77 DPR 602/73.

Va pertanto confermata l'inesistenza della motivazione dell'atto di sospensione visto che l'Ufficio non ha presentato[,] neppure in questa sede, documentazione a supporto delle ragioni del provvedimento, ovvero atti idonei a confermare il diritto/dovere di sospendere il suddetto rimborso IVA disposto dalla sentenza della CTP di Bari.

Sul punto è appena il caso di rilevare che la restituzione dell'IVA relativa all'anno 1995 risale ad una sentenza del 2010[,] per cui l’AF avrebbe dovuto eseguire il riconoscimento del credito fin dal 1996[,] mentre la comunicazione della sospensione del rimborso è avvenuta solo in data 23.11.2011 ….

L'Ufficio propone ricorso per cassazione con un motivo.

Resta intimato il contribuente.

Considerato che: Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,“con riferimento al combinato disposto degli artt. 38 - bis del DPR n. 600 del 1973, 69 del r.d. n. 2440 del 1923 e 77 del DPR n. 602 del 1973”, in tema di “effettuazione del rimborso e[d] iscrizione ipotecaria da parte dell'Agente della riscossione”.

A seguito della definitività della sentenza della CTP di Bari n. 148/04/2010, il 22 febbraio 2011, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. notificava al contribuente cartella di pagamento per un ammontare pari ad euro 262.041,81, derivante dall'iscrizione a titolo provvisorio a seguito di impugnazione di due avvisi di accertamento per il 2000 e 2001.

“[I]l Provvedimento di sospensione […] emesso dall'Ufficio territoriale di Bari ai sensi dell'art. 38-bis [DPR n. 600 del 1973 …] era da considerarsi pienamente legittimo e doveroso oltreché motivato[,] in presenza, per l'appunto, di carichi erariali pendenti […] derivanti dalla predetta cartella di pagamento […]”.

“Il provvedimento di sospensione, previsto dall'ultimo comma dell'art. 69 del r.d. 2440/1923, costituisce, infatti, una misura cautelare, espressione del potere di autotutela”, sottratto a “qualsiasi considerazione di un eventuale ‘periculum in mora’”.

“Era del tutto legittimo disporre la sospensione di un rimborso, in presenza di contenzioso, come peraltro anche espressamente disposto dall’art. 23, primo comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 […].

L’Amministrazione finanziaria è peraltro ammessa ad avvalersi anche dell'istituto del fermo amministrativo” ex art. 69, ultimo comma, r.d. n. 2440 del 1923.

“Nel merito, si evidenzia che il rimborso risulta effettuato dall'Amministrazione finanziaria sin dal 2012”, giacché, in conseguenza dell'atto di pignoramento di crediti presso terzi notificato da Equitalia in data 29 maggio 2012, “con verbali di liquidazione di rimborso IVA nn. 300010/2012 e 400010/2012 emessi in data 30 maggio 2012, l'Ufficio ha provveduto ad emettere i relativi ordini di pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. dei seguenti importi: euro 21.340,52 (a titolo di capitale); euro 11.817,39 (a titolo di interessi”.

Il motivo è manifestamente infondato.

In disparte che l’emissione di ordine di pagamento in seguito a pignoramento non costituisce esecuzione del rimborso, ma mero atto di collaborazione del debitore nella sottoposizione a vincolo del credito, in attesa dell’assegnazione, con riferimento alla quale non sono tuttavia forniti ragguagli, il motivo non coglie l’effettiva “ratio decidendi” sottesa alla sentenza impugnata.

Quest’ultima, infatti, evidenzia che il provvedimento di sospensione non è “debitamente motivato”, non già semplicemente in rapporto all’esistenza in sé di carichi pendenti, ma specificamente in rapporto all’essersi l’Amministrazione, rispetto ad essi, già cautelata per un “valore notevolmente superiore”, senza fornire, ancora in grado d’appello, elementi di valutazione “a supporto” della propria decisione di procedere altresì con la sospensione.

Pertanto, a tenore della motivazione della sentenza impugnata, con cui in definitiva il motivo omette alcun confronto, non viene in discussione tanto l’astratto potere dell’Amministrazione di (eventualmente) sospendere il rimborso, unico profilo su cui invece si concentrano le censure sviluppate nel motivo stesso, quanto piuttosto l’assenza di giustificazioni, sia nel provvedimento che, oltre, in sede di giudizio, volte a render conto della sussistenza dei presupposti per il concreto esercizio, alle date condizioni, di quel potere.

Siffatta assenza vizia irreparabilmente il provvedimento.

Ne consegue che il ricorso vadarigettato.

Nulla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.765/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA - BARI n. 1255/2015depositata il 29/05/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Dalla sentenza in epigrafe e dal ricorso risulta quanto segue. Con sentenza n. 148/04/2010 depositata il 20 settembre 2010 e resasi definitiva il 25 dicembre 2010, la CTP di Bari riconosceva dovuto in favore di GIANDOMENICO Vincenzo il rimborso dell’IVA per l’a.i. 1995 dal medesimo richiesto per euro 21.340,52 oltre interessi legali. L'Agenzia delle entrate-Ufficio territoriale di Bari, con comunicazione prot. n. 199284 del 23 novembre 2011, notificata il 20 dicembre 2011, disponeva la sospensione del suindicato rimborso per la contemporanea presenza di carichi pendenti, invitando il contribuente a definire questi ultimi o in alternativa a garantirli con apposita fideiussione o in altro modo equivalente. Il contribuente proponeva impugnazione e la CTP di Bari, con sentenza n. 2232/06/2014, depositata il 26 settembre 2014, accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia alle spese, ritenendo il difetto di motivazione della comunicazione di cui innanzi e comunque la sua illegittimità, in quanto la restituzione dell'IVA derivava da una sentenza passata in giudicato, con conseguente esclusione “a priori” d’ogni possibilità di sospensione. L’Ufficio proponeva appello, respinto dalla CTR con la sentenza l'epigrafe, recante altresì condanna del medesimo alle spese. Così motivava la CTR: … la richiesta di sospensione non è debitamente motivata in quanto collegata all'esistenza di debiti erariali pendenti[,] atteso che per essi l’AF si è cautelata con il provvedimento di ipoteca e sequestro conservativo degli immobili di valore notevolmente superiore[,] pari al doppio del debito ex art. 77 DPR 602/73. Va pertanto confermata l'inesistenza della motivazione dell'atto di sospensione visto che l'Ufficio non ha presentato[,] neppure in questa sede, documentazione a supporto delle ragioni del provvedimento, ovvero atti idonei a confermare il diritto/dovere di sospendere il suddetto rimborso IVA disposto dalla sentenza della CTP di Bari. Sul punto è appena il caso di rilevare che la restituzione dell'IVA relativa all'anno 1995 risale ad una sentenza del 2010[,] per cui l’AF avrebbe dovuto eseguire il riconoscimento del credito fin dal 1996[,] mentre la comunicazione della sospensione del rimborso è avvenuta solo in data 23.11.2011 …. L'Ufficio propone ricorso per cassazione con un motivo. Resta intimato il contribuente. Considerato che: Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,“con riferimento al combinato disposto degli artt. 38 - bis del DPR n. 600 del 1973, 69 del r.d. n. 2440 del 1923 e 77 del DPR n. 602 del 1973”, in tema di “effettuazione del rimborso e[d] iscrizione ipotecaria da parte dell'Agente della riscossione”. A seguito della definitività della sentenza della CTP di Bari n. 148/04/2010, il 22 febbraio 2011, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. notificava al contribuente cartella di pagamento per un ammontare pari ad euro 262.041,81, derivante dall'iscrizione a titolo provvisorio a seguito di impugnazione di due avvisi di accertamento per il 2000 e 2001. “[I]l Provvedimento di sospensione […] emesso dall'Ufficio territoriale di Bari ai sensi dell'art. 38-bis [DPR n. 600 del 1973 …] era da considerarsi pienamente legittimo e doveroso oltreché motivato[,] in presenza, per l'appunto, di carichi erariali pendenti […] derivanti dalla predetta cartella di pagamento […]”. “Il provvedimento di sospensione, previsto dall'ultimo comma dell'art. 69 del r.d. 2440/1923, costituisce, infatti, una misura cautelare, espressione del potere di autotutela”, sottratto a “qualsiasi considerazione di un eventuale ‘periculum in mora’”. “Era del tutto legittimo disporre la sospensione di un rimborso, in presenza di contenzioso, come peraltro anche espressamente disposto dall’art. 23, primo comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 […]. L’Amministrazione finanziaria è peraltro ammessa ad avvalersi anche dell'istituto del fermo amministrativo” ex art. 69, ultimo comma, r.d. n. 2440 del 1923. “Nel merito, si evidenzia che il rimborso risulta effettuato dall'Amministrazione finanziaria sin dal 2012”, giacché, in conseguenza dell'atto di pignoramento di crediti presso terzi notificato da Equitalia in data 29 maggio 2012, “con verbali di liquidazione di rimborso IVA nn. 300010/2012 e 400010/2012 emessi in data 30 maggio 2012, l'Ufficio ha provveduto ad emettere i relativi ordini di pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. dei seguenti importi: euro 21.340,52 (a titolo di capitale); euro 11.817,39 (a titolo di interessi”. Il motivo è manifestamente infondato. In disparte che l’emissione di ordine di pagamento in seguito a pignoramento non costituisce esecuzione del rimborso, ma mero atto di collaborazione del debitore nella sottoposizione a vincolo del credito, in attesa dell’assegnazione, con riferimento alla quale non sono tuttavia forniti ragguagli, il motivo non coglie l’effettiva “ratio decidendi” sottesa alla sentenza impugnata. Quest’ultima, infatti, evidenzia che il provvedimento di sospensione non è “debitamente motivato”, non già semplicemente in rapporto all’esistenza in sé di carichi pendenti, ma specificamente in rapporto all’essersi l’Amministrazione, rispetto ad essi, già cautelata per un “valore notevolmente superiore”, senza fornire, ancora in grado d’appello, elementi di valutazione “a supporto” della propria decisione di procedere altresì con la sospensione. Pertanto, a tenore della motivazione della sentenza impugnata, con cui in definitiva il motivo omette alcun confronto, non viene in discussione tanto l’astratto potere dell’Amministrazione di (eventualmente) sospendere il rimborso, unico profilo su cui invece si concentrano le censure sviluppate nel motivo stesso, quanto piuttosto l’assenza di giustificazioni, sia nel provvedimento che, oltre, in sede di giudizio, volte a render conto della sussistenza dei presupposti per il concreto esercizio, alle date condizioni, di quel potere. Siffatta assenza vizia irreparabilmente il provvedimento. Ne consegue che il ricorso vadarigettato. Nulla