CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04147/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visti gli atti ed il provvedimento impugnato; esaminato il ricorso proposto, per il tramite del difensore, da [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto il ricorso risulta manifestamente infondato, avendo il Tribunale di sorveglianza di Taranto, nel dichiarare inammissibile le istanze ex artt. 47, 47 ter e 48 ord. pen., fatto corretta applicazione del chiaro disposto dell'art. 58-quater, comma 3, L. nr. 354 del 1975, che stabilisce il divieto di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, quando il condannato abbia subito la revoca di quella precedentemente applicatagli e non siano decorsi tre anni; in tale situazione versava certamente il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva subito, il 12/08/2024, la revoca dell'affidamento in prova ordinario; preso atto che le censure, oltre a denunciare un asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2