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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 44658/2022

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to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pg) il 26 agosto 1964; avverso la sentenza n. 100/2021 della Corte di appello di Perugia del 26 gennaio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendola dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunziata in data 26 gennaio 2021 la Corte di appello di Perugia ha integralmente confermato la sentenza emessa il precedente 11 marzo 2019 dal Tribunale di Perugia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e con la quale il medesimo - imputato in relazione alla commissione del reato di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere omesso di presentare le dichiarazioni annuali dei redditi relative all'anno di imposta 2011, in tal modo evadendo le imposte dirette in misura pari ad euro 89.579,00 e quella sul valore aggiunto in misura pari ad euro 115.808,00 - era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione.

Avverso la sentenza del giudice del gravame ha interposto ricorso per cassazione la difesa del Fiacchi, svolgendo a tal fine 2 motivi di impugnazione.

Il primo di essi attiene alla inosservanza od erronea applicazione della legge penale per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta di riapertura della istruttoria dibattimentale avente ad oggetto la assunzione della testimonianza del commercialista che trattava la contabilità della attività svolta dall'imputato.

Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto il ritenuto vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui si afferma la ricorrenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico in capo al soggetto ora ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, essendo i motivi posti a suo fondamento del tutto privi di pregio.

Quanto al primo motivo, con il quale è lamentata la mancata riapertura della istruttoria dibattimentale da parte della Corte di appello perugina, è agevole osservare, quanto alla evidente infondatezza della doglianza formulata dal ricorrente, che la Corte territoriale, nel rigettare la istanza introdotta nel senso sopra descritto dalla difesa del Fiacchi, ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali vigenti in materia.

Essa ha, infatti, ritenuto che la prova in questione non avesse, quand'anche fosse stata svolta, la idoneità a scardinare il ragionamento posto alla base della affermazione della responsabilità del prevenuto.

In sostanza la tesi del ricorrente è che il commercialista Bacchini, soggetto che avrebbe dovuto curare l'esecuzione degli adempimenti fiscali per conto della azienda dell'imputato, in quanto non aveva ricevuto i suoi compensi a causa della crisi di liquidità che aveva colpito il Fiacchi, avrebbe deliberato, autonomamente, di interrompere l'esecuzione del mandato professionale a lui affidatogli, in tal modo cagionando, senza che il Fiacchi ne fosse né responsabile né consapevole, l'omissione tributaria per cui è processo.

E' su tale circostanza che il predetto teste avrebbe dovuto rispondere, ove lo stesso fosse stato sentito di fronte alla Corte territoriale.

Si ribadisce che correttamente detta Corte ha ritenuto non indispensabile la predetta escussione.

E', infatti, in primo luogo di dubbia ammissibilità il capitolo testimoniale dedotto dal ricorrente, posto che lo stesso, ove ad esso il teste esaminando avesse risposto secondo le aspettative del ricorrente, avrebbe, in sostanza, comportato un effetto autoaccusatorio del dichiarante non essendo, quanto meno sotto il profilo disciplinare, evidentemente consentito al professionista abbandonare l'incarico professionale affidatogli, senza una preventiva opportuna interlocuzione con il suo cliente, sulla sola base del fatto che quest'ultimo non gli abbia corrisposto i compensi a lui dovuti.

Ma, ancora più a monte di una tale osservazione, vi è da dire che, essendo indubbio che la riapertura della istruttoria in sede di gravame presentato dalla difesa dell'imputato possa essere ammessa solo in quanto l'eventuale assunzione della prova nuova abbia la capacità di mettere in crisi il ragionamento in base al quale è stata adottata la sentenza di condanna adottata in primo grado (sulla necessità che la prova sollecitata in grado di appello abbia natura decisiva, si veda, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione II penale, 7 settembre 2017, n. 40855), nel caso di specie i giudici del merito hanno, in termini di sicura condivisibilità, osservato che la prova del fatto che l'omissione tributaria ascritta all'imputato non fosse dovuta ad una estemporanea ed autonoma decisione del commercialista che curava gli interessi di quello, ma fosse frutto di una deliberata scelta dell'imputato, era, senza incertezze, desumibile dal fatto che l'omissione era proseguita nel tempo anche dopo la interruzione del rapporto con il citato professionista, al quale non è pertanto attribuibile la autonoma e esclusiva scelta di non presentare le dichiarazioni tributarie dovute.

La scelta della Corte di non dare corso alla rinnovazione istruttoria si è, pertanto, posta rigorosamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 25 marzo 2016, n. 12602).

Avendo nel caso che interessa la Corte di appello giustificato la affermazione della responsabilità del Fiacchi in termini indipendenti dalla pretesa condotta del commercialista di sua fiducia, non vi era alcuna ragione di procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale in sede di gravame onde accertare quale tale condotta fosse stata.

Anche il secondo motivo di impugnazione è destinato alla dichiarazione di inammissibilità.

Infatti, quanto al vizio di motivazione del punto della sentenza impugnata riguardante la dimostrazione della sussistenza in capo al ricorrente del dolo specifico riferito alla volontà di omettere, successivamente alla omissione dichiarativa, anche il versamento delle imposte dovute, si consideri che la Corte territoriale ha segnalato la circostanza che il Fiacchi, oltre ad omettere la presentazione delle dichiarazioni in questioni ha, appunto, anche omesso il pagamento delle imposta; giova, sul punto, richiamare, condividendola appieno e ritenendo di dover dare ad essa la opportuna continuità, l'indicazione promanante dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la dimostrazione del dolo specifico di omissione tributaria è ricavabile anche dal comportamento tenuto dal contribuente nel periodo successivo all'omessa dichiarazione, quando, cioè ha reiterato la condotta omissiva, trascurando anche il pagamento delle imposte dovute.

Come, infatti, questa Corte ha in più occasioni rilevato, in tema di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte del professionista a ciò incaricato, la prova del dolo specifico in capo al contribuente può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 maggio 2020, n. 16469).

Cosa puntualmente verificatasi anche nel caso che ora interessa.Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pg) il 26 agosto 1964; avverso la sentenza n. 100/2021 della Corte di appello di Perugia del 26 gennaio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendola dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunziata in data 26 gennaio 2021 la Corte di appello di Perugia ha integralmente confermato la sentenza emessa il precedente 11 marzo 2019 dal Tribunale di Perugia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e con la quale il medesimo - imputato in relazione alla commissione del reato di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere omesso di presentare le dichiarazioni annuali dei redditi relative all'anno di imposta 2011, in tal modo evadendo le imposte dirette in misura pari ad euro 89.579,00 e quella sul valore aggiunto in misura pari ad euro 115.808,00 - era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione. Avverso la sentenza del giudice del gravame ha interposto ricorso per cassazione la difesa del Fiacchi, svolgendo a tal fine 2 motivi di impugnazione. Il primo di essi attiene alla inosservanza od erronea applicazione della legge penale per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta di riapertura della istruttoria dibattimentale avente ad oggetto la assunzione della testimonianza del commercialista che trattava la contabilità della attività svolta dall'imputato. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto il ritenuto vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui si afferma la ricorrenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico in capo al soggetto ora ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, essendo i motivi posti a suo fondamento del tutto privi di pregio. Quanto al primo motivo, con il quale è lamentata la mancata riapertura della istruttoria dibattimentale da parte della Corte di appello perugina, è agevole osservare, quanto alla evidente infondatezza della doglianza formulata dal ricorrente, che la Corte territoriale, nel rigettare la istanza introdotta nel senso sopra descritto dalla difesa del Fiacchi, ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali vigenti in materia. Essa ha, infatti, ritenuto che la prova in questione non avesse, quand'anche fosse stata svolta, la idoneità a scardinare il ragionamento posto alla base della affermazione della responsabilità del prevenuto. In sostanza la tesi del ricorrente è che il commercialista Bacchini, soggetto che avrebbe dovuto curare l'esecuzione degli adempimenti fiscali per conto della azienda dell'imputato, in quanto non aveva ricevuto i suoi compensi a causa della crisi di liquidità che aveva colpito il Fiacchi, avrebbe deliberato, autonomamente, di interrompere l'esecuzione del mandato professionale a lui affidatogli, in tal modo cagionando, senza che il Fiacchi ne fosse né responsabile né consapevole, l'omissione tributaria per cui è processo. E' su tale circostanza che il predetto teste avrebbe dovuto rispondere, ove lo stesso fosse stato sentito di fronte alla Corte territoriale. Si ribadisce che correttamente detta Corte ha ritenuto non indispensabile la predetta escussione. E', infatti, in primo luogo di dubbia ammissibilità il capitolo testimoniale dedotto dal ricorrente, posto che lo stesso, ove ad esso il teste esaminando avesse risposto secondo le aspettative del ricorrente, avrebbe, in sostanza, comportato un effetto autoaccusatorio del dichiarante non essendo, quanto meno sotto il profilo disciplinare, evidentemente consentito al professionista abbandonare l'incarico professionale affidatogli, senza una preventiva opportuna interlocuzione con il suo cliente, sulla sola base del fatto che quest'ultimo non gli abbia corrisposto i compensi a lui dovuti. Ma, ancora più a monte di una tale osservazione, vi è da dire che, essendo indubbio che la riapertura della istruttoria in sede di gravame presentato dalla difesa dell'imputato possa essere ammessa solo in quanto l'eventuale assunzione della prova nuova abbia la capacità di mettere in crisi il ragionamento in base al quale è stata adottata la sentenza di condanna adottata in primo grado (sulla necessità che la prova sollecitata in grado di appello abbia natura decisiva, si veda, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione II penale, 7 settembre 2017, n. 40855), nel caso di specie i giudici del merito hanno, in termini di sicura condivisibilità, osservato che la prova del fatto che l'omissione tributaria ascritta all'imputato non fosse dovuta ad una estemporanea ed autonoma decisione del commercialista che curava gli interessi di quello, ma fosse frutto di una deliberata scelta dell'imputato, era, senza incertezze, desumibile dal fatto che l'omissione era proseguita nel tempo anche dopo la interruzione del rapporto con il citato professionista, al quale non è pertanto attribuibile la autonoma e esclusiva scelta di non presentare le dichiarazioni tributarie dovute. La scelta della Corte di non dare corso alla rinnovazione istruttoria si è, pertanto, posta rigorosamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 25 marzo 2016, n. 12602). Avendo nel caso che interessa la Corte di appello giustificato la affermazione della responsabilità del Fiacchi in termini indipendenti dalla pretesa condotta del commercialista di sua fiducia, non vi era alcuna ragione di procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale in sede di gravame onde accertare quale tale condotta fosse stata. Anche il secondo motivo di impugnazione è destinato alla dichiarazione di inammissibilità. Infatti, quanto al vizio di motivazione del punto della sentenza impugnata riguardante la dimostrazione della sussistenza in capo al ricorrente del dolo specifico riferito alla volontà di omettere, successivamente alla omissione dichiarativa, anche il versamento delle imposte dovute, si consideri che la Corte territoriale ha segnalato la circostanza che il Fiacchi, oltre ad omettere la presentazione delle dichiarazioni in questioni ha, appunto, anche omesso il pagamento delle imposta; giova, sul punto, richiamare, condividendola appieno e ritenendo di dover dare ad essa la opportuna continuità, l'indicazione promanante dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la dimostrazione del dolo specifico di omissione tributaria è ricavabile anche dal comportamento tenuto dal contribuente nel periodo successivo all'omessa dichiarazione, quando, cioè ha reiterato la condotta omissiva, trascurando anche il pagamento delle imposte dovute. Come, infatti, questa Corte ha in più occasioni rilevato, in tema di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte del professionista a ciò incaricato, la prova del dolo specifico in capo al contribuente può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 maggio 2020, n. 16469). Cosa puntualmente verificatasi anche nel caso che ora interessa.Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
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