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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 30326/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 30905/2022 Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale con un primo motivo in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza dichiarativa della pre- scrizione, essendo quest'ultima già maturata alla data della pronuncia impugnata e in punto di responsabilità essendo stata quest'ultima pronunciata a seguito di una valutazione parcellizzata dei quadro indiziario.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e dei tutto assertivi.

Con gli stessi, in particolare, si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori e si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato Fiormativo e con la consolidata giurisprudenza di le- gittimità.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. li ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione delia corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

Quanto al primo profilo di doglianza, tutt'ora il reato di cui all'imputazione non é prescritto in quanto si tratta di fattispecie, seppur tentata, di furto in abita- zione, aggravato dall'art. 625 n. 2 cod. pen, e con ia recidiva specifica e infraquin- quennale, per cui il termine in questione spirerà il 23/3/2024.

Quanto al secondo motivo, in punto di responsabilità, peraltro logicamente ricostruita a pag. 3 della sentenza impugnata, io stesso è del tutto generico e comunque non dedotto in appello, nonché privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono Te richieste, considerato la Corte territoriale ha dato atto che l'imputato veniva colto ftl flagranza di reato da parte della persona offesa e solo l'intervento di quest'ultima n comportava l'interruzione dell'azione criminosa.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con i ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15,19/2020, Rossi„ Rv. 279958; Sez. 5, n. 25814 ciel 23/4/2013„ Gra7ioll Gauthier, Rv. 2555771 Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940; Sez n. 2176 del 2C/12/1993 dep. il 1994, Etzi e altro, Rv. 196414).

N. 30905/2022

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 7 giugno 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 30905/2022 Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale con un primo motivo in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza dichiarativa della pre- scrizione, essendo quest'ultima già maturata alla data della pronuncia impugnata e in punto di responsabilità essendo stata quest'ultima pronunciata a seguito di una valutazione parcellizzata dei quadro indiziario. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e dei tutto assertivi. Con gli stessi, in particolare, si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori e si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato Fiormativo e con la consolidata giurisprudenza di le- gittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. li ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione delia corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. Quanto al primo profilo di doglianza, tutt'ora il reato di cui all'imputazione non é prescritto in quanto si tratta di fattispecie, seppur tentata, di furto in abita- zione, aggravato dall'art. 625 n. 2 cod. pen, e con ia recidiva specifica e infraquin- quennale, per cui il termine in questione spirerà il 23/3/2024. Quanto al secondo motivo, in punto di responsabilità, peraltro logicamente ricostruita a pag. 3 della sentenza impugnata, io stesso è del tutto generico e comunque non dedotto in appello, nonché privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono Te richieste, considerato la Corte territoriale ha dato atto che l'imputato veniva colto ftl flagranza di reato da parte della persona offesa e solo l'intervento di quest'ultima n comportava l'interruzione dell'azione criminosa. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con i ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15,19/2020, Rossi„ Rv. 279958; Sez. 5, n. 25814 ciel 23/4/2013„ Gra7ioll Gauthier, Rv. 2555771 Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940; Sez n. 2176 del 2C/12/1993 dep. il 1994, Etzi e altro, Rv. 196414). N. 30905/2022 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 giugno 2023 Il
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