Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 23110/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 del TRIBUNALE di FORLI' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo fa'At444-04-444-4-4t. '1.51" ri;.m.r....th- • [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale della Corte di appello di Bologna interpone ricorso immediato avverso la sentenza con cui il Tribunale di Forlì ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'ora notturna (in Cesenatico, il 20/04/2018).

2. Il Tribunale aveva ritenuto non utilizzabili i rilievi effettuati per mancanza di prova del regolare funzionamento dell'etilometro/ della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione, sull'assunto che detta prova costituisca onere della pubblica accusa e che non possa essere considerata contenuta in una mera clausola di stile prestampata su un modulo.

3. Il ricorrente deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'art.191 cod. proc. pen.

L'alcoltest non è stato illegittimamente eseguito ed acquisito, giacché il verbale di accertamento (atto pubblico fidefaciente) dava conto del fatto che l'etilometro era stato sottoposto ad omologazione e alle verifiche periodiche prescritte dall'art. 379 reg. cod. strada.

Inoltre, nessuna norma prescrive, tanto meno a pena di inutilizzabilità, che il verbale attestante il riscontrato valore alcolemico debba indicare l'effettuazione della omologazione e della revisione annuale dell'apparecchio rilevatore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il 'ricorso deve essere convertito in appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna.

2. Osserva il Collegio che il motivo di ricorso, sebbene ricondotto dal ricorrente all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., afferisce più propriamente a vizi motivazionali della sentenza, come tali non deducibili con ricorso immediato per cassazione (art. 569, comma 3, cod. proc. pen.).

2.1. Si rileva, infatti, che, nella sua decisione, il Tribunale ha fatto rifermento alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l'alcoltest risulti positivo costituisce onere del pubblico ministero fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilonnetro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione (Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277189).

2.2. Deve, tuttavia, ricordarsi che il richiamato orientamento è stato superato da uno più recente, a mente del quale l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281828).

Onere di allegazione che, nel caso di specie, non risulta essere stato adempiuto.

2.3. Giova, altresì, ricordare che, indipendentemente dal contenuto del relativo verbale, il Giudice può pervenire al convincimento dell'inutilizzabilità del risultato dell'accertamento purché indichi le ragioni e gli elementi di fatto posti fondamento della sua decisione.

3. Da tali premesse deriva, quindi, la necessaria trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio di secondo grado, previa conversione dell'attuale ricorso in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna.

Così deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il ?residen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 del TRIBUNALE di FORLI' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo fa'At444-04-444-4-4t. '1.51" ri;.m.r....th- • [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale della Corte di appello di Bologna interpone ricorso immediato avverso la sentenza con cui il Tribunale di Forlì ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'ora notturna (in Cesenatico, il 20/04/2018). 2. Il Tribunale aveva ritenuto non utilizzabili i rilievi effettuati per mancanza di prova del regolare funzionamento dell'etilometro/ della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione, sull'assunto che detta prova costituisca onere della pubblica accusa e che non possa essere considerata contenuta in una mera clausola di stile prestampata su un modulo. 3. Il ricorrente deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'art.191 cod. proc. pen. L'alcoltest non è stato illegittimamente eseguito ed acquisito, giacché il verbale di accertamento (atto pubblico fidefaciente) dava conto del fatto che l'etilometro era stato sottoposto ad omologazione e alle verifiche periodiche prescritte dall'art. 379 reg. cod. strada. Inoltre, nessuna norma prescrive, tanto meno a pena di inutilizzabilità, che il verbale attestante il riscontrato valore alcolemico debba indicare l'effettuazione della omologazione e della revisione annuale dell'apparecchio rilevatore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 'ricorso deve essere convertito in appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna. 2. Osserva il Collegio che il motivo di ricorso, sebbene ricondotto dal ricorrente all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., afferisce più propriamente a vizi motivazionali della sentenza, come tali non deducibili con ricorso immediato per cassazione (art. 569, comma 3, cod. proc. pen.). 2.1. Si rileva, infatti, che, nella sua decisione, il Tribunale ha fatto rifermento alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l'alcoltest risulti positivo costituisce onere del pubblico ministero fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilonnetro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione (Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277189). 2.2. Deve, tuttavia, ricordarsi che il richiamato orientamento è stato superato da uno più recente, a mente del quale l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281828). Onere di allegazione che, nel caso di specie, non risulta essere stato adempiuto. 2.3. Giova, altresì, ricordare che, indipendentemente dal contenuto del relativo verbale, il Giudice può pervenire al convincimento dell'inutilizzabilità del risultato dell'accertamento purché indichi le ragioni e gli elementi di fatto posti fondamento della sua decisione. 3. Da tali premesse deriva, quindi, la necessaria trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio di secondo grado, previa conversione dell'attuale ricorso in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna. Così deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il ?residen
Sentenza Cassazione n. 23110/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris