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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 23023/2024

Testo disponibile della fonte

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n ha escluso tout courtl’applicazione dell’art.2126 c.c., ma ha viceversa ritenuto che il rapporto esistesse, ma intercorresse direttamente con i Giudici di Pace personalmente e ciò mette fuori gioco ogni ragionamento su quella norma che viene in evidenza –come si dirà anche in prosieguo - quando un rapporto con un certo soggetto di fatto vi sia, ma risulti invalido; nel riconoscere l’esistenza di un rapporto diretto con i Giudici di Pace, evidentemente la Corte ha escluso che esso intercorresse con il Ministero, sicché non vi è luogo a discutere di applicazione dell’art. 2126 c.c.; 1.2 l’insistenza sull’esistenza di una qualche utilità o interesse del Ministero o di un qualche inserimento di fatto nell’organizzazione della Cancelleria, sono poi circostanze che attengono al merito ed in base alle quali il ricorrente pretenderebbe di far derivare una diversa soluzione in suo favore delle valutazioni sull’istruttoria, con riferimento all’esistenza di un rapporto con il Ministero, ma ciò non può avvenire attraverso il giudizio di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; ora anche Cass. 22 novembre 2023, n. 32505);

2. con il secondo motivo si adduce la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 416, 116 e 167 c.p.c. e dell’art. 24 della Costituzione; la censura assume che i fatti costitutivi della domanda ovverosia l’esistenza di un «rapporto di fatto nell’interesse del Ministero» non sarebbero stati contestati dai convenuti e dunque non potevano essere più messi in discussione dalla Corte territoriale; il motivo rimarca come l’esistenza di tale rapporto di fatto trovava pieno riscontro anche nella deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura con la quale il Coordinatore dell’Ufficio di Pace di [OSCURATO:PERSONA] era stato sollevato per tale ragione dall’incarico; anche il secondo motivo è inammissibile; 2.1 intanto non vi è precisa indicazione dei fatti la cui mancata contestazione sarebbe stata mal valutata e da cui deriverebbe la fondatezza della pretesa; certamente non sono tali quei fatti consistenti nell’esistenza del «rapporto di fatto nell’interesse del Ministero» di cui è menzione nel motivo; a parte che il motivo non riporta la deduzione come esattamente svolta nel giudizio di primo grado, così ponendosi in contrasto con il principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., ma in ogni caso, se quelle appena citate fossero le circostanze di cui si assume la mancata contestazione, va detto che non di fatti storici si tratterebbe, ma dell’esito del giudizio, ovverosia l’esistenza del rapporto di lavoro di fatto rivendicato dal ricorrente; tuttavia, è notorio che valutazioni e giudizi restano al di fuori dall’ambito del principio di non contestazione (Cass. 4 aprile 2024, n.8967; Cass. 30 gennaio 2024, n. 2844; Cass. 5 marzo 2020, n. 6172); 2.2 non è poi comunque decisivo il fatto che, in ipotesi, il Ministero abbia tratto utilità dalla prestazione svolta, in quanto la Corte territoriale, nel ricostruire l’assetto negoziale creato, ha ritenuto che il rapporto di lavoro, quale che ne sia la qualificazione, intercorreva direttamente con i Giudici di Pace, tra l’altro sulla base del dato di evidente ed inequivocabile pregnanza probatoria, che erano loro a pagare il corrispettivo al Vergati; profilo, quest’ultimo, palesemente decisivo ed al quale i motivi di ricorso neppure replicano; è infatti evidente –lo si dice anche a completamento di quanto già anticipato al punto 1.1 - che l’applicazione dell’art. 2126 c.c. postula l’esistenza di una qualche manifestazione di volontàalmeno per fatti concludenti, seppure invalida, da parte dell’asserito datore di lavoro; vale infatti il principio rammentato da Cass. 6 giugno 2007, n. 13279, secondo cui «la fattispecie di cui all'art. 2126 c.c., comma 1, implica un accordo, nullo o annullato, diretto a costituire un rapporto di lavoro necessariamente subordinato (Cass. 17330/05, 5941/04, 5738/01) e che abbia avuto esecuzione.

La fattispecie, pertanto, non è configurabile in difetto di consenso delle parti, neppure manifestato mediante comportamenti, ovvero di consenso non diretto a costituire un rapporto di lavoro subordinato (giurisprudenza pacifica: vedi Cass. 1906/93, 685/87, 2434/81)»; nel caso di specie, l’esistenza di un tale accordo con il Ministero è stata però esclusa dalla Corte di merito, avendo essa ravvisato che il rapporto, in quei termini, era intercorso come si è detto con i Giudici di Pacepersonalmente; 2.3 ancora inammissibile è la deduzione in ordine alla decisività della deliberazione di rimozione dall’incarico del Coordinatore dei Giudici di Pace in ragione, si afferma, dell’instaurazione di fatto, nell’interesse del Ministero, del rapporto di lavoro con l’odierno ricorrente; anche in questo caso il ricorrente non riproduce il documento e dunque si ripropone il difetto di specificità già ritenuto rispetto al primo motivo; inoltre, la censura fa riferimento all’avere, quel Coordinatore, «instaurato di fatto» il rapporto di lavoro, nell’interesse del Ministero; si tratta di dizione equivoca, perché non incompatibile con la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, che afferma appunto che il rapporto intercorreva con i Giudici di Pace ed in particolare in modo diretto proprio con il Coordinatore di essi; ciò, come detto , può anche non esclude re che ne sia derivato in concreto il soddisfacimento di un ’utilità del Ministero, ma non sposta il fatto che nessun rapporto vi era con il Ministero stesso; al di là poi del fatto che la possibilità di un Coordinatore dei Giudici di pace di concludere un contratto di lavoro da imputare al Ministero per fini istituzionali è ipotesi che resta al di fuori di ogni logica giuridica, comunque la Corte territoriale ha accertato che ciò non era avvenuto e che il rapporto era personale con i Giudici di pace, sulla base del già menzionato ed eclatante dato in merito al pagamento del corrispettivo da parte loro; l’insistenza sulla delibera del C.S.M., in tale quadro, costituisce ancora la proposizione di una diversa lettura dei dati istruttori e del giudizio di merito, impropria rispetto al giudizio di cassazione, per le ragioni ed i principi già richiamati al punto 1.2 rispetto al primo motivo;

3. infine, si rileva che già la Corte d’Appello aveva rilevato l’assenza in secondo grado di domande di accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro con il COA, con affermazione in sé non censurata in questa sede, ove appunto si è insistito nel senso dell’esistenza di un rapporto di lavoro, almeno di fatto, con il Ministero; l’esclusione di responsabilità in capo al COA ha ovviamente comportato già in appello la consequenziale esclusione di obblighi in capo alla ditta Rores; tutto ciò rende poco chiaro il motivo per cui sia il COA sia la ditta Rores siano stati ulteriormente coinvolti nel giudizio di cassazione, ma quale che ne sia la ragione, è indubbio che nei loro confronti non venga qui assuntaalcuna pronuncia sfavorevole;

4. il ricorso va dunque dichiarato complessivamente inammissibile e le spese del grado restano regolate, in favore di tutte le controparti evocate dal ricorrente con la notifica del ricorso per cassazione, secondo soccombenza e comunque (v. le posizioni COA e Rores) per la responsabilità in ordine alla causazione della lite e del coinvolgimento altrui nel giudizio; la distrazione delle spese, su cui il nuovo difensore del COA non ha più insistito nelle conclusioni dellamemoria finale depositata dopo il decesso del precedente avvocato, va disposta solo in relazione alla posizione della ditta Rores; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controparti delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di ciascuna di esse, in euro 4.000,00 per compensi, oltre, quanto al Ministero, alle spese prenotate a debito ed oltre, quanto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno ed alla ditta Rores di [OSCURATO:PERSONA], ad euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione delle spese in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la ditta Rores.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n ha escluso tout courtl’applicazione dell’art.2126 c.c., ma ha viceversa ritenuto che il rapporto esistesse, ma intercorresse direttamente con i Giudici di Pace personalmente e ciò mette fuori gioco ogni ragionamento su quella norma che viene in evidenza –come si dirà anche in prosieguo - quando un rapporto con un certo soggetto di fatto vi sia, ma risulti invalido; nel riconoscere l’esistenza di un rapporto diretto con i Giudici di Pace, evidentemente la Corte ha escluso che esso intercorresse con il Ministero, sicché non vi è luogo a discutere di applicazione dell’art. 2126 c.c.; 1.2 l’insistenza sull’esistenza di una qualche utilità o interesse del Ministero o di un qualche inserimento di fatto nell’organizzazione della Cancelleria, sono poi circostanze che attengono al merito ed in base alle quali il ricorrente pretenderebbe di far derivare una diversa soluzione in suo favore delle valutazioni sull’istruttoria, con riferimento all’esistenza di un rapporto con il Ministero, ma ciò non può avvenire attraverso il giudizio di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; ora anche Cass. 22 novembre 2023, n. 32505); 2. con il secondo motivo si adduce la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 416, 116 e 167 c.p.c. e dell’art. 24 della Costituzione; la censura assume che i fatti costitutivi della domanda ovverosia l’esistenza di un «rapporto di fatto nell’interesse del Ministero» non sarebbero stati contestati dai convenuti e dunque non potevano essere più messi in discussione dalla Corte territoriale; il motivo rimarca come l’esistenza di tale rapporto di fatto trovava pieno riscontro anche nella deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura con la quale il Coordinatore dell’Ufficio di Pace di [OSCURATO:PERSONA] era stato sollevato per tale ragione dall’incarico; anche il secondo motivo è inammissibile; 2.1 intanto non vi è precisa indicazione dei fatti la cui mancata contestazione sarebbe stata mal valutata e da cui deriverebbe la fondatezza della pretesa; certamente non sono tali quei fatti consistenti nell’esistenza del «rapporto di fatto nell’interesse del Ministero» di cui è menzione nel motivo; a parte che il motivo non riporta la deduzione come esattamente svolta nel giudizio di primo grado, così ponendosi in contrasto con il principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., ma in ogni caso, se quelle appena citate fossero le circostanze di cui si assume la mancata contestazione, va detto che non di fatti storici si tratterebbe, ma dell’esito del giudizio, ovverosia l’esistenza del rapporto di lavoro di fatto rivendicato dal ricorrente; tuttavia, è notorio che valutazioni e giudizi restano al di fuori dall’ambito del principio di non contestazione (Cass. 4 aprile 2024, n.8967; Cass. 30 gennaio 2024, n. 2844; Cass. 5 marzo 2020, n. 6172); 2.2 non è poi comunque decisivo il fatto che, in ipotesi, il Ministero abbia tratto utilità dalla prestazione svolta, in quanto la Corte territoriale, nel ricostruire l’assetto negoziale creato, ha ritenuto che il rapporto di lavoro, quale che ne sia la qualificazione, intercorreva direttamente con i Giudici di Pace, tra l’altro sulla base del dato di evidente ed inequivocabile pregnanza probatoria, che erano loro a pagare il corrispettivo al Vergati; profilo, quest’ultimo, palesemente decisivo ed al quale i motivi di ricorso neppure replicano; è infatti evidente –lo si dice anche a completamento di quanto già anticipato al punto 1.1 - che l’applicazione dell’art. 2126 c.c. postula l’esistenza di una qualche manifestazione di volontàalmeno per fatti concludenti, seppure invalida, da parte dell’asserito datore di lavoro; vale infatti il principio rammentato da Cass. 6 giugno 2007, n. 13279, secondo cui «la fattispecie di cui all'art. 2126 c.c., comma 1, implica un accordo, nullo o annullato, diretto a costituire un rapporto di lavoro necessariamente subordinato (Cass. 17330/05, 5941/04, 5738/01) e che abbia avuto esecuzione. La fattispecie, pertanto, non è configurabile in difetto di consenso delle parti, neppure manifestato mediante comportamenti, ovvero di consenso non diretto a costituire un rapporto di lavoro subordinato (giurisprudenza pacifica: vedi Cass. 1906/93, 685/87, 2434/81)»; nel caso di specie, l’esistenza di un tale accordo con il Ministero è stata però esclusa dalla Corte di merito, avendo essa ravvisato che il rapporto, in quei termini, era intercorso come si è detto con i Giudici di Pacepersonalmente; 2.3 ancora inammissibile è la deduzione in ordine alla decisività della deliberazione di rimozione dall’incarico del Coordinatore dei Giudici di Pace in ragione, si afferma, dell’instaurazione di fatto, nell’interesse del Ministero, del rapporto di lavoro con l’odierno ricorrente; anche in questo caso il ricorrente non riproduce il documento e dunque si ripropone il difetto di specificità già ritenuto rispetto al primo motivo; inoltre, la censura fa riferimento all’avere, quel Coordinatore, «instaurato di fatto» il rapporto di lavoro, nell’interesse del Ministero; si tratta di dizione equivoca, perché non incompatibile con la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, che afferma appunto che il rapporto intercorreva con i Giudici di Pace ed in particolare in modo diretto proprio con il Coordinatore di essi; ciò, come detto , può anche non esclude re che ne sia derivato in concreto il soddisfacimento di un ’utilità del Ministero, ma non sposta il fatto che nessun rapporto vi era con il Ministero stesso; al di là poi del fatto che la possibilità di un Coordinatore dei Giudici di pace di concludere un contratto di lavoro da imputare al Ministero per fini istituzionali è ipotesi che resta al di fuori di ogni logica giuridica, comunque la Corte territoriale ha accertato che ciò non era avvenuto e che il rapporto era personale con i Giudici di pace, sulla base del già menzionato ed eclatante dato in merito al pagamento del corrispettivo da parte loro; l’insistenza sulla delibera del C.S.M., in tale quadro, costituisce ancora la proposizione di una diversa lettura dei dati istruttori e del giudizio di merito, impropria rispetto al giudizio di cassazione, per le ragioni ed i principi già richiamati al punto 1.2 rispetto al primo motivo; 3. infine, si rileva che già la Corte d’Appello aveva rilevato l’assenza in secondo grado di domande di accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro con il COA, con affermazione in sé non censurata in questa sede, ove appunto si è insistito nel senso dell’esistenza di un rapporto di lavoro, almeno di fatto, con il Ministero; l’esclusione di responsabilità in capo al COA ha ovviamente comportato già in appello la consequenziale esclusione di obblighi in capo alla ditta Rores; tutto ciò rende poco chiaro il motivo per cui sia il COA sia la ditta Rores siano stati ulteriormente coinvolti nel giudizio di cassazione, ma quale che ne sia la ragione, è indubbio che nei loro confronti non venga qui assuntaalcuna pronuncia sfavorevole; 4. il ricorso va dunque dichiarato complessivamente inammissibile e le spese del grado restano regolate, in favore di tutte le controparti evocate dal ricorrente con la notifica del ricorso per cassazione, secondo soccombenza e comunque (v. le posizioni COA e Rores) per la responsabilità in ordine alla causazione della lite e del coinvolgimento altrui nel giudizio; la distrazione delle spese, su cui il nuovo difensore del COA non ha più insistito nelle conclusioni dellamemoria finale depositata dopo il decesso del precedente avvocato, va disposta solo in relazione alla posizione della ditta Rores; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controparti delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di ciascuna di esse, in euro 4.000,00 per compensi, oltre, quanto al Ministero, alle spese prenotate a debito ed oltre, quanto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno ed alla ditta Rores di [OSCURATO:PERSONA], ad euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione delle spese in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la ditta Rores. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti proces
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