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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04236/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Terni, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Terni, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha tra l'altro respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] , ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., per il riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: a) sentenza del Tribunale di Roma in data 2 ottobre 2017 (irrevocabile il 10 gennaio 2019), pena anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa per il reato di cui all'art.73, comma 1, d.P.R. 309/90 commesso in Roma il 4 settembre 2017; b) sentenza della Corte di appello di Perugia in data 25 gennaio 2021 (irrevocabile il 10 giugno 2021), pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 10.000 di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, 80, comma 2, d.P.R. 309/90 e 385 cod. pen. commessi in Terni il 27 ottobre 2017.

In particolare, il giudice dell'esecuzione ha escluso che i reati in questione fossero stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso perché pianificati dal condannato, almeno nelle loro linee essenziali, ab origine, ritenendo al contrario che il distacco temporale tra di essi e la loro non omogeneità siano dimostrazione del contrario.

Pertanto, a parere del Tribunale, gli elementi sintetizzati e raccolti nelle sentenze di condanna sono indicativi, in realtà, della tendenza a delinquere del Morrone.

2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riportato nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Con esso il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen. rispetto ai presupposti per l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva ed il relativo vizio di motivazione, non avendo il giudice dell'esecuzione rilevato la sussistenza di un unico disegno criminoso posto alla base dei reati sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.2.

Anzitutto si rileva che il provvedimento impugnato sfugge a censure in quanto esso ha correttamente escluso la continuazione in assenza dei presupposti di legge non essendo stati acquisiti elementi a conferma della progettazione ab origine, da parte del condannato, dei reati oggetto della sua istanza.

3. Invero, la presenza di una serie di reati in successione cronologica tra loro ascritti allo stesso soggetto impone di verificare, in relazione all'invocata continuazione, quale sia la differenza intercorrente tra l'identità del disegno criminoso presupposto di applicabilità dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. e la tendenza a delinquere, anch'essa astrattamente riconducibile a un programma di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, questione in relazione a cui la condivisibile risposta data dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte si fonda sulla specificità del progetto, presupponendo la continuazione - a differenza dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa - l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti, almeno a grandi linee, nella mente del reo (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).

Ciò posto, si rileva in via dirimente che l'ordinanza impugnata nel rigettare in parte la domanda del condannato ha constatato l'assenza finanche di una percepibile allegazione degli indici sintomatici (fra gli altri, la tipologia dei reati, il bene giuridico offeso, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, la causale delle violazioni, la loro omogeneità, la sistematicità, il contesto spaziale) alla cui stregua avrebbe dovuto svolgersi la verifica necessaria per stabilire se i relativi fattori (che, singolarmente considerati, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitari), aggiunti l'uno all'altro, consentissero di pervenire all'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli. 3.1.A fronte della sussistenza della manifesta infondatezza per mancanza delle condizioni di legge chiaramente affermata nel provvedimento impugnato, nessuna contestazione specifica in merito alla congruità e correttezza logica del rilievo risulta essere stata sollevata dal ricorrente, il quale si è, invece, limitato a dedurre genericamente - e, quindi, inammissibilmente - l'omogeneità dei reati di cui si tratta che, però di per sé sola non è sufficiente per il riconoscimento della continuazione.3.2.

Al contrario il Tribunale di Terni, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha evidenziato che i reati non sono omogenei tra loro poiché i fatti della prima condanna riguardano una attività di spaccio di circa 50 grammi di cocaina posta in essere dal Morrone da solo, mentre l'altra condanna riguarda la detenzione di un notevole quantitativo di hashish (50 kg) commesso assieme ad altri mentre egli si trovava agli arresti domiciliari.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese prpcessuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P. Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Terni, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Terni, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha tra l'altro respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] , ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., per il riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: a) sentenza del Tribunale di Roma in data 2 ottobre 2017 (irrevocabile il 10 gennaio 2019), pena anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa per il reato di cui all'art.73, comma 1, d.P.R. 309/90 commesso in Roma il 4 settembre 2017; b) sentenza della Corte di appello di Perugia in data 25 gennaio 2021 (irrevocabile il 10 giugno 2021), pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 10.000 di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, 80, comma 2, d.P.R. 309/90 e 385 cod. pen. commessi in Terni il 27 ottobre 2017. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha escluso che i reati in questione fossero stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso perché pianificati dal condannato, almeno nelle loro linee essenziali, ab origine, ritenendo al contrario che il distacco temporale tra di essi e la loro non omogeneità siano dimostrazione del contrario. Pertanto, a parere del Tribunale, gli elementi sintetizzati e raccolti nelle sentenze di condanna sono indicativi, in realtà, della tendenza a delinquere del Morrone. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riportato nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Con esso il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen. rispetto ai presupposti per l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva ed il relativo vizio di motivazione, non avendo il giudice dell'esecuzione rilevato la sussistenza di un unico disegno criminoso posto alla base dei reati sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.2. Anzitutto si rileva che il provvedimento impugnato sfugge a censure in quanto esso ha correttamente escluso la continuazione in assenza dei presupposti di legge non essendo stati acquisiti elementi a conferma della progettazione ab origine, da parte del condannato, dei reati oggetto della sua istanza. 3. Invero, la presenza di una serie di reati in successione cronologica tra loro ascritti allo stesso soggetto impone di verificare, in relazione all'invocata continuazione, quale sia la differenza intercorrente tra l'identità del disegno criminoso presupposto di applicabilità dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. e la tendenza a delinquere, anch'essa astrattamente riconducibile a un programma di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, questione in relazione a cui la condivisibile risposta data dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte si fonda sulla specificità del progetto, presupponendo la continuazione - a differenza dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa - l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti, almeno a grandi linee, nella mente del reo (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Ciò posto, si rileva in via dirimente che l'ordinanza impugnata nel rigettare in parte la domanda del condannato ha constatato l'assenza finanche di una percepibile allegazione degli indici sintomatici (fra gli altri, la tipologia dei reati, il bene giuridico offeso, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, la causale delle violazioni, la loro omogeneità, la sistematicità, il contesto spaziale) alla cui stregua avrebbe dovuto svolgersi la verifica necessaria per stabilire se i relativi fattori (che, singolarmente considerati, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitari), aggiunti l'uno all'altro, consentissero di pervenire all'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli. 3.1.A fronte della sussistenza della manifesta infondatezza per mancanza delle condizioni di legge chiaramente affermata nel provvedimento impugnato, nessuna contestazione specifica in merito alla congruità e correttezza logica del rilievo risulta essere stata sollevata dal ricorrente, il quale si è, invece, limitato a dedurre genericamente - e, quindi, inammissibilmente - l'omogeneità dei reati di cui si tratta che, però di per sé sola non è sufficiente per il riconoscimento della continuazione.3.2. Al contrario il Tribunale di Terni, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha evidenziato che i reati non sono omogenei tra loro poiché i fatti della prima condanna riguardano una attività di spaccio di circa 50 grammi di cocaina posta in essere dal Morrone da solo, mentre l'altra condanna riguarda la detenzione di un notevole quantitativo di hashish (50 kg) commesso assieme ad altri mentre egli si trovava agli arresti domiciliari. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese prpcessuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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