CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 43073/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Messina ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro dell'omonima impresa individuale, adottato dal Tribunale di Patti in composizione collegiale in data 16/3/2021. 1.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, sotto il profilo della mancanza di motivazione relativamente alle censure difensive, mosse con l'atto di appello, in punto di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato al ricorrente contestato (artt. 110, 512-bis, 416-bis.1 cod. pen.) e del dolo specifico di eludere le misure di prevenzione o commettere i reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. Il ricorrente, infatti, lungi dall'essere l'intestatario fittizio dell'azienda sequestrata (ritenuta dall'accusa riferibile al padre, [OSCURATO:PERSONA], il quale di fatto la gestiva), sostiene di esserne l'effettivo titolare; il materiale probatorio raccolto non era idoneo neppure a dimostrare un mero interessamento del padre [OSCURATO:PERSONA] nell'attività; la ditta individuale era realmente esistente ed operativa (le pratiche di finanziamento vagliate dagli inquirenti erano risultate regolari); difettava il dolo specifico in capo al ricorrente di prestarsi all'intestazione fittizia in favore del padre per le finalità delittuose vietate dalla legge. 1.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancanza di motivazione con riguardo alla censura mossa con l'appello in punto di effettiva operatività dell'impresa individuale del ricorrente, con danno irreparabile derivante dalla prosecuzione del sequestro. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alle conclusioni difformi assunte in analogo caso nei confronti di altro imputato dello stesso procedimento ([OSCURATO:PERSONA]), per cui era stato escluso dallo stesso Tribunale del riesame l'elemento soggettivo del reato in contestazione in capo a colui che era indicato come l'intestatario fittizio, con conseguente annullamento della misura cautelare e dissequestro dell'azienda al legittimo titolare. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria del 22/9/2021, ritenendo la manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile essendo i motivi aspecifici. Invero, tutte le censure mosse dal ricorrente muovono dal presupposto dell'assenza della gravità indiziaria - anche con precipuo riferimento all'elemento soggettivo - del delitto di intestazione fittizia al medesimo contestato e a supporto di tale prospettazione si citano anche gli esiti favorevoli dei giudizi nei confronti di altri coimputati per fatti analoghi. Tuttavia, dalla lettura dell'ordinanza impugnata si ricava come tali profili non siano affatto decisivi ai fini della paventata illegittimità: ciò non solo perché ai fini dell'emissione del provvedimento cautelare reale è richiesto il fumus delicti e non una grave piattaforma indiziarla, ma soprattutto perché il Tribunale del riesame ha fondato il mantenimento del vincolo reale non in ragione delle contestazioni mosse al ricorrente, quanto piuttosto a quella elevate al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (il quale è attinto da misura cautelare per partecipazione ad associazione di stampo mafioso, truffe aggravate ai danni della AGEA ed estorsione). L'impresa in sequestro costituisce, infatti, secondo quanto evidenziato dal provvedimento impugnato, una delle chiavi nelle mani del [OSCURATO:PERSONA] per conseguire i proventi illeciti, e non per reimmetterli nel circuito economico. Pertanto, l'assenza di "gravità indiziaria" in ordine ai reati di intestazione fittizia di beni elevata al ricorrente non scalfisce i presupposti del sequestro impeditivo, tra i quali è stato appunto valorizzato quello della commissione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del delitto di truffa aggravato e continuato ai danni della AGEA, alla cui consumazione si presta, secondo il costrutto accusatorio, proprio l'impresa di cui il ricorrente titolare. Pertanto, è in tale direzione che dovevano appuntarsi le doglianze del ricorrente, né possono introdursi in questa sede profili di merito o censure di vizio di motivazione non consentite. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, li 13.10.2021 Il Consigliere estensore I