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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 00430/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e il travisamento della prova, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di profili di censura esaminati e disattesi in sentenza con congrua motivazione; considerato, infatti, che la ricostruzione dei fatti, riportata in sentenza (pag. da 2 a 4), e le argomentazioni utilizzate per confutare il dedotto consumo familiare delle sostanze rinvenute risultano logiche e coerenti con il rinvenimento di annotazioni di nomi e cifre, che rimandano alla tenuta di una vera e propria contabilità (pag. 7) nonché con il rinvenimento di materiale per il confezionamento (buste con ritagli circolari e nastri isolanti) nonché con la genericità delle dichiarazioni rese in merito alla natura delle sostanze rinvenute e alla asserita provenienza lecita della somma di denaro, detenuta dal ricorrente in contanti e sulla persona (pag.8); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere este ore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e il travisamento della prova, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di profili di censura esaminati e disattesi in sentenza con congrua motivazione; considerato, infatti, che la ricostruzione dei fatti, riportata in sentenza (pag. da 2 a 4), e le argomentazioni utilizzate per confutare il dedotto consumo familiare delle sostanze rinvenute risultano logiche e coerenti con il rinvenimento di annotazioni di nomi e cifre, che rimandano alla tenuta di una vera e propria contabilità (pag. 7) nonché con il rinvenimento di materiale per il confezionamento (buste con ritagli circolari e nastri isolanti) nonché con la genericità delle dichiarazioni rese in merito alla natura delle sostanze rinvenute e alla asserita provenienza lecita della somma di denaro, detenuta dal ricorrente in contanti e sulla persona (pag.8); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere este ore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00430/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris