Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07211/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano dell'Il novembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 590 cod. peri, e 189, co. 6 e 7, C.d.S.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del concorso di colpa della p.o. rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di censure già adeguatamente disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito.

Il ricorrente si limita a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità, avendo i giudici di merito correttamente individuato le plurime ragioni sulla base delle quali era stato escluso il concorso di colpqrdella vittima (p. 12 sentenza impugnata).

Quanto al trattamento sanzionatorio, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. peri. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata tenendo conto dell'entità delle lesioni cagionate alla p.o., della condotta tenuta dall'imputato dopo il sinistro e dei plurimi precedenti penali a suo carico. 4.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 200 SITY'3 Il c,6nsigliereestensore N CAN A Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano dell'Il novembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 590 cod. peri, e 189, co. 6 e 7, C.d.S. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del concorso di colpa della p.o. rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di censure già adeguatamente disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito. Il ricorrente si limita a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità, avendo i giudici di merito correttamente individuato le plurime ragioni sulla base delle quali era stato escluso il concorso di colpqrdella vittima (p. 12 sentenza impugnata). Quanto al trattamento sanzionatorio, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. peri. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata tenendo conto dell'entità delle lesioni cagionate alla p.o., della condotta tenuta dall'imputato dopo il sinistro e dei plurimi precedenti penali a suo carico. 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22 gennaio 200 SITY'3 Il c,6nsigliereestensore N CAN A Il
Sentenza Cassazione n. 07211/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris