Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1997
ECLI:EU:T:1997:131
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997B0026(01) - IT
Avis juridique important
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61997B0026(01)
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 17 settembre 1997. - [OSCURATO:PERSONA] NV contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Ricorso d'annullamento - Abrogazione con effetto retroattivo dell'atto impugnato - Non luogo a statuire. - [OSCURATO:PERSONA]26/97.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-01347
[OSCURATO:PERSONA] chiave
1 Ricorso di annullamento - Ricorso contro un regolamento che introduce misure di salvaguardia - Regolamento abrogato in corso di causa con effetto retroattivo da un altro regolamento - Riconoscimento da parte dell'autore del regolamento abrogato della sua sparizione dall'ordinamento giuridico comunitario - Ricorso divenuto senza oggetto - Non luogo a statuire
(Trattato CE, art. 173)
2 Procedura - Spese - Non luogo a statuire - Caso di specie
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, n. 6)
[OSCURATO:PERSONA]
3 Un ricorso rivolto contro un regolamento della [OSCURATO:PERSONA] che introduce misure di salvaguarda diviene privo di oggetto, cosicché non occorre più che il Tribunale statuisca, qualora tale regolamento sia abrogato, in corso di causa e con effetto retroattivo, da un regolamento del Consiglio e qualora la [OSCURATO:PERSONA] riconosca, presentando una domanda di non luogo a provvedere, che il regolamento impugnato è sparito dall'ordinamento giuridico comunitario, di modo che essa non potrà più giovarsi della sua applicabilità né farlo valere nei confronti del ricorrente in caso di annullamento del regolamento del Consiglio.
4 Quando non occorre statuire su un ricorso rivolto contro un regolamento della [OSCURATO:PERSONA] che introduce misure di salvaguardia nell'ambito della decisione 91/482 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltre mare, a causa dell'abrogazione dell'atto impugnato da parte di un regolamento del Consiglio adottato in conformità della procedura prevista da tale decisione, e questa abrogazione non si spiega né con un errore della [OSCURATO:PERSONA] né con il riconoscimento della fondatezza dei motivi dedotti dalla ricorrente nel suo ricorso, ma costituisce semplicemente il risultato dell'esercizio del potere decisionale conferito al Consiglio, occorre decidere che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.