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Corte costituzionaleordinanza

Corte costituzionale n. 193/1980

ECLI:IT:COST:1980:193
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 44 della Costituzione, in quanto la detta norma indurrebbe sperequazioni irrazionali fra proprietari e affittuari di fondi rustici in relazione al godimento delle provvidenze accordate in materia di miglioramenti fondiari.

Considerato che questione identica è stata ritenuta non fondata con la sentenza n. 153 del 1977 e che non sono prospettati profili nuovi né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sollevata, con ordinanza del T.A.R. dell'Emilia-Romagna emessa il 14 gennaio 1977, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 44 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/12/80.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] Presidente, Dott. [OSCURATO:PERSONA] GIONFRIDA, Prof.

Edoardo VOLTERRA, Dott. [OSCURATO:PERSONA] ROSSANO, Prof.

Antonino [OSCURATO:PERSONA], Prof.

Leopoldo ELIA, Prof.

Guglielmo ROEHRSSEN, Avv. [OSCURATO:PERSONA], Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Prof.

Livio PALADIN, Dott. [OSCURATO:PERSONA] MACCARONE, Prof.

Antonio [OSCURATO:PERSONA], Prof.

Virgilio ANDRIOLI, Prof.

Giuseppe FERRARI [OSCURATO:PERSONA] VITALE - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 44 della Costituzione, in quanto la detta norma indurrebbe sperequazioni irrazionali fra proprietari e affittuari di fondi rustici in relazione al godimento delle provvidenze accordate in materia di miglioramenti fondiari. Considerato che questione identica è stata ritenuta non fondata con la sentenza n. 153 del 1977 e che non sono prospettati profili nuovi né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza. Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sollevata, con ordinanza del T.A.R. dell'Emilia-Romagna emessa il 14 gennaio 1977, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 44 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/12/80. F.to: [OSCURATO:PERSONA] Presidente, Dott. [OSCURATO:PERSONA] GIONFRIDA, Prof. Edoardo VOLTERRA, Dott. [OSCURATO:PERSONA] ROSSANO, Prof. Antonino [OSCURATO:PERSONA], Prof. Leopoldo ELIA, Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Avv. [OSCURATO:PERSONA], Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Prof. Livio PALADIN, Dott. [OSCURATO:PERSONA] MACCARONE, Prof. Antonio [OSCURATO:PERSONA], Prof. Virgilio ANDRIOLI, Prof. Giuseppe FERRARI [OSCURATO:PERSONA] VITALE - Cancelliere