CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00604/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in data 29 ottobre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 29 settembre 2016, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i delitti di cui agli artt. 582 e 585, comma 2, n. 2 cod. pen. (capo A) e 610 cod. pen. (capo B), commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], applicatagli la circostanza aggravante contestata della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, ex art. 99, comma 4, cod. pen.. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, con quattro motivi: I.) violazione di legge, in relazione agli artt. 582, 585, comma 2, n. 2, e 610 cod. pen., e vizio di motivazione, in riferimento alle plurime deduzioni articolate con i motivi di appello circa l'inattendibilità delle testimonianze acquisite in dibattimento, integranti la prova dei delitti di lesioni personali aggravate e di violenza privata (primo e secondo motivo di ricorso); II.) violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione, in relazione al difetto di specifica argomentazione, siccome imposto dal giudice delle leggi e dal diritto vivente, in ordine all'applicazione della recidiva (terzo motivo); III.) violazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e vizio di motivazione, in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo e il secondo motivo sono generici. Le doglianze di omessa specifica risposta alle deduzioni di gravame con le quali si era evidenziato come non vi fosse prova che l'imputato avesse commesso le condotte ascrittegli nei due capi d'incolpazione in ragione «delle plurime inattendibilità delle testimonianze raccolte nel dibattimento» non tengono conto del pacifico principio di diritto secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Rv. 258962; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006 - dep. 05/06/2007, Rv. 236689). D' altro canto è jus receptum che, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Rv. 276741; Sez. 2, n. 33577 del 26/05/2009, Rv. 245238). Donde, poiché nel caso al vaglio, il giudice censurato ha indicato con adeguatezza e logicità le circostanze ed emergenze processuali rivelatesi determinanti per la formazione del suo convincimento (segnatamente le deposizioni delle persone offese Zaccaria e Vozza, le quali, oltre ad essere credibili ed intrinsecamente attendibili, erano riscontrate da quelle dei soggetti terzi, in particolare da quella del teste oculare Massaro, e dalla certificazione sanitaria versata in atti), sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. Consegue che le spiegate doglianze, in quanto dirette a sollecitare questa Corte a compiere una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, risultano estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone e altri, Rv. 207944). 3.2. Il secondo e il terzo motivo sono aspecifici, in quanto privi di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945). La Corte territoriale ha, infatti, ben spiegato come non potesse essere rideterminata la pena inflitta all'imputato in misura a lui più favorevole - con l'esclusione dell'applicata recidiva e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche - perché il suo certificato del casellario giudiziale registrava plurimi precedenti specifici, per fatti anche coevi a quelli di cui alla regiudicanda. La sentenza impugnata non presta il fianco, dunque, ad alcuna delle censure che le sono state mosse. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, affermato che, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). Ha, parimenti affermato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione; donde, è sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826), come anche alle modalità della condotta, nel caso di specie, qualificate come brutali. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]