CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02662/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da : [OSCURATO:PERSONA] RAFFAELEnato a [OSCURATO:PERSONA] i l [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenzadel 0 2/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] DELL ’ [OSCURATO:PERSONA] FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di improcedibilità o, in subordine, di inammissibilità deiricorsi; udito, per gli imputati, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione degli A vv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i l qual e ha concluso chiedendo l’accoglimento deiricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 2 novembre 2023 , i l [OSCURATO:PERSONA] dell ’ udienza preliminare del Tribunale di Foggia, all’esito di giudizio abbreviato,ha dichiarato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], l ’ improcedibilità dell ’ azione penale in relazione ai delitti ad essi rispettivamente ascritti ai sensi degli artt. 81 cpv., 110, 476, primo e secondo comma, 479 cod. pen. (capi 6 e 7), ritenendo che i due imputati non fossero punibili ai sensi dell’art. 131-biscod. p en . Secondo quanto ritenuto dal primo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra loro coniugati ed entrambi esercenti, nel medesimo studio professionale, l’attività di avvocato, avevano dichiarato falsamente di non avere assunto incarichi professionali, personalmente o a mezzo di un procuratore o di un collaboratore di studio, contro il comune di Peschici; dichiarazioniche erano stat e recepit e, quali parti integranti e sostanziali, in varie determine, redatte da [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile del III Settore del medesimo comune, con le quali l’amministrazione aveva loro conferito altri incarichi professionali (nel caso di [OSCURATO:PERSONA] dal 2018 al 2021 e, nel caso della [OSCURATO:PERSONA], nel 2017-2018)e che erano risultate false in quanto l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] aveva pacificamente rappresentato la società [OSCURATO:SOCIETA]in alcuni contenziosi amministrativi contro il comune di Peschici d av an t i al Tribunale amministrativo regionale della Puglia. Nondimeno, ai due imputati è stata applicata la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. in quanto:essi era no incensurati; la condotta, pur se reiterata, aveva riguardato unicamente i giudizi promossi dalla [OSCURATO:SOCIETA]; nel giudizio promosso con il ministero di [OSCURATO:PERSONA], il comune non si era costituito e l’imputato, nel periodo di conflitto di interessi, si era limitato a inviare una PEC per diffidare l ’ e nte ad adempiere; mentre il giudizio promosso con il ministero della [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato perento per inattività delle parti,sicché non era emerso un danno o pericolo rilevante per il comune. 2. Con ordinanza in data 7 luglio 2025,la Corte di appello di Bari, dopo avere rilevato che la sentenza di proscioglimento resa all’esito di giudizio abbreviato non è appellabile, ha qualificato l’impugnazione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia di primo grado come ricorso per cassazione, dispone trasmettersi gli atti alla Suprema Corte per quanto eventualmente di competenza. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado per il tramite del difensore di fiducia, A vv. [OSCURATO:PERSONA] , deducendo, con un unico motivo di impugnazione, l’insussistenza del delitto previsto dall’art. 479 cod. pen., la cui configurabilità sarebbe stata fondata sul fatto che, a partire dall’ottobre 2017, i due professionisti avevano difeso la [OSCURATO:SOCIETA]. d innanzi al Tribunale amministrativo regionale della P u glia contro il comune di Peschici. In realtà, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminareavrebbe riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA] si eralimitato a inviare, nonostante l a sottoscrizione dei patti ex art. 2233 cod.civ. con il c omune di Peschici, una PEC di diffida ad adempiere, pur senza occuparsi, perscelta, del succ e ss ivo giud i zi o , po i segui t o dalla moglie , di modo che la rilevanza penale della condotta dell ’ imputat o deriv e re b b e dalla collaborazioneprofessionale co n la moglie e col lega [OSCURATO:PERSONA], subentrata nella gestione dell ’ in ca ric o conferito da lla [OSCURATO:SOCIETA] . In realtà, i l [OSCURATO:PERSONA], avrebbe omesso di considerare che gli spazi dello studio erano meramente condivisi e che i due professionisti avevano distinti conti bancari e partite IVA, valorizzandoalcuni elementi empirici privi di qualsiasi ri lev anza giuridica , essendo , ad esempio, la diciturariportata nella targa affissa all’esterno dello studio, ove quest’ultimo era indicato come «associato», riconducibile a un originari o intendimento, successivamente abbandonato. Sotto altro profilo, il ricorso lamenta che all’imputatosi contesti un concorso morale infalso in atto pubblico sul presupposto che il pubblico ufficiale che aveva redatto la determina avessefatto suo il contenuto delle false dichiara zi on i, senza considerare chegli incarichi ricevuti e svolti per conto del comune di Peschici, per la loro natura, non avrebbero mai avuto una connessione oggettiva osoggettiva con l’unico incarico svolto per la società privata, sicché non sussisterebbe alcuna ipotesi diconflitto di interessi ai sensi dell’art. 24 del codice deontologico forense , considerato che,come affermato dal primo [OSCURATO:PERSONA], l’imputato si sarebbe limitato a inviare, nell’agosto 2018 , una lettera di diffida al c omune nell ’ interesse della [OSCURATO:SOCIETA]precedentemente assistita dinanzi al Tribunale amministrativo regionale dellaPuglia, pronunciatosi nel febbraio 2018 , sicché gli interessi della società sarebbero stati amp i amente soddisfatti ben c in que mes i p ri ma dell ’ invio della lettera di diffida. Inoltre, il pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA] non avrebbefalsamente attestato fatti di cui l’atto sarebbe stato destinatoa dimostrare la verità, poiché le delibere della Giunta comunale che richiamavano le dichiarazioni del privato non erano finalizzate a certificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nei patti exart. 2233 , primo comma,cod.c iv. e in quanto la norma in questione disciplin erebbe esclusivamente il compenso.E ciò tanto più che tali atti s arebber o stati sempre sottoscritti dopo l’adozione della determina dirigenziale, di talché non po trebber o costituirne il precedente logico della parziale falsitàdi quanto in essi riportato. Né risulterebbeaddotto un qualsiasi elemento a sostegno dell’affermazione del dolo di concorso,apoditticamente addebitato a ll ’ imputato , il quale non a vrebbe mai neanche interloquito con ilrag. [OSCURATO:PERSONA] , redattore delle false determine . Sotto altro aspetto, mancherebbe, in ogni caso, qualsivoglia profilo di incompatibilità o di conflitto di interessi , sicché non sarebbe stata configurabile alcuna situazione rilevante ai sensi dell’art. 24 del codice deontologico forense, da cui sarebbe derivato il dovere di astenersi per [OSCURATO:PERSONA] e, di riflesso, anche per i professionisti che condividevano con lui i locali di studio eche con lui collaboravano professionalmente.Né in motivazione si spiegherebbe per quale ragione [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorso nell’ipotizzato conflitto di interessi. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo gradoper il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen . 4.1. Con il primo motivo, il ricorsolamenta l ’insussistenza del fatto non avendo l’imputata sottoscritto,né digitalmente, né graficamente, i patti ex art. 2233 c od . civ.con riferimento a due dei tre at t i d i cui all ’ imputazione , circostanza de dotta davanti al primo [OSCURATO:PERSONA],ma del tutto obliterata in moti v az i on e . 4.2. Con il secondo motivo, il ricorso prospetta la violazione dell’art. 479 cod. pen., atteso che il patto di cui all’art. 2233 cod.civ., riguarderebbeprincipalmente la determinazione delcompenso del professionista incaricato e che, in ogni caso, il pubblico ufficiale non a vre b be fatto propria la d ichiarazione resa dalla professionista inordine alla insussistenza di cause di conflitto con l’ente, rendendo un’attestazione sulla rispondenza al vero delle dichiarazionirichiesta dall’art. 479 cod.pen., che concerne la fa lsa attestazione che un fatto sia stato compiuto dal pubblico ufficiale o siaavvenuto alla sua presenza, che determinate dichiarazioni siano state a lui rese, ovvero che sia stato omesso il verificarsi di fatti d e i quali l’atto siadestinato a provare la verità, n on esiste ndo alcuna norma giuridica che attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l ’ effi cacia proba t oria dell ’ atto medesimo al do v er e d el dichiarante di affermare il vero. Al contrario, ricorrerebbe, al più, il reato di cui all’art. 483 cod. p en ., che sussiste qualora l ’ attestazione del privato abbi a ad oggetto fatti che il pubblico ufficiale si limitia riportare nell’atto pubblico come riferiti dal privato, posto che, nella specie , l e d e termine di conferimento dell’incariconon comporterebberola «approvazione» da p a rt e del pubblico ufficiale della dichiarazione resa dalla professionista. 4.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia il t ravisamento delle prove documentali el’insussistenza di conflitti di interesse. Secondo il primo [OSCURATO:PERSONA] , la [OSCURATO:PERSONA] e i l marito , dal l ’ ottobre 2017 , avevano difeso la [OSCURATO:SOCIETA]. dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sicché sarebbe falsa la dichiarazione dei pattiex a rt . 2233 c od . c iv . so tt oscri tti nei confronti de l co mun e all’atto di conferimentodegli incarichi. Tuttavia, il primo [OSCURATO:PERSONA] errerebbe nel ritenere s u s sistent e una sorta di « s t udi o professionale associato » e non considererebbe la successione temporale degli incarichi, da cui emergerebbe la non sovrapposizione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], nelmedesimo periodo di tempo, di incarichi a favore econtro il comune di Peschici. Sotto il primo profilo, sarebbeemerso documentalmenteche tra i due avvocati, titolari di distinte partite IVA, non sussisteva alcuna forma di associa z ione professionale, chela D e N ittis non era al corren te delle p ratic h e sv olte dal c ollega [OSCURATO:PERSONA], che pur avendolo definito « collaboratore » , non gli a v ev a dato alcuna istruzione su comesvolgere l ’ atti v ità professionale, né aveva ric ev uto dallo stesso istruzioni; che pur c o ndi v idendo l ’ utenza telefonic a f iss a , la mag g ior parte dei contatti a vveniva a tt ra ve rso quel la mobile; che la maggior pa rt e dell ’ attività professionale sisvolgeva presso la propria abitazione; che la presenza sulla targa esterna allo studio della dicitura «studio associato» era giustificata d a ll ’ i niziale e mai concretizzata volontà di formalizzare un ’ associazion e professionale ; che a conferma della assoluta indipendenza professionale, sarebbero statenumerose le occasioni in cui essi avrebbero assunto la difesa di parti contrapposte. Inoltre, laDe [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ric evu to tre inca ri ch i dal c omune di P e sc hi ci n el 2017 e nel 2018, mentre, prima di allora, nel 2017, l ’ incarico con t ro l o stesso comune da parte dellaEurotouring sarebbe stato assunto dal solo [OSCURATO:PERSONA] , avendo la [OSCURATO:PERSONA] iniziato un procedimento con t ro il c omune di Peschici su incarico di quella società soltanto dopo, dal22 febbraio 2019 al 14 giugno 2021. In ultimo, si opina che l’accusa sarebbesprovvista di ogni minimo substrato di concretezza, non essendo statoposto in pericolo l’interesse dell’ente p ubblico alla migliore tutela deipropri i nteressi , non essendovi alcuna connessione tra le azioni promosse da Eurotouringcon il ministero dei due avvocati e i tre incarichi conferiti dal comune alla [OSCURATO:PERSONA] ti s , in relazione ai quali il c omune a vrebbe v is t o sempre prevalerele proprie ragioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 344-biscod. proc. pen., essendo il termine previsto dalla citata disposizione processuale spirato il 15 agosto 2025. 2. Va premesso che, ai sensi dell’art. 344-bis, comma 2, cod. proc. pen., la mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale; termine che, a mente del successivo comma 3, decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 544, stesso codice. Va, inoltre, ricordato che la legge 27 settembre 2021, n. 134 ha disposto, all’art. 2, comma 5, che nel caso in cui l’impugnazione sia proposta entro la data del 31 dicembre 2024, il termine di un anno sia elevato, per il giudizio di cassazione, a un anno e sei mesi. 3. Nel caso in esame, l’atto di impugnazione (costituito dall’appello, poi convertito in ricorso per cassazione) era stato presentato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in data 11 dicembre 2023 e, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], il 14 dicembre 2023.Dunque, il termine previsto dall’art. 344-biscod. proc. pen. era quello di un anno e sei mesi, decorrenti dal novantesimo giorno dalla scadenza del termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen., ovvero dal 15 febbraio 2024, posto che il termine per il deposito della motivazione, versandosi in un’ipotesi contemplata dall’art. 544, comma 2, scadeva il 17 novembre 2023, essendo stato il dispositivo emesso il 2 novembre 2023. Ne consegue che il termine previsto dall’art. 544-bis cod. proc. pen. è spirato il 15 agosto 2025. Nondimeno, essendo il fascicolo pervenuto presso la Cancelleria di questa Sezione della Corte di cassazione soltanto il 5 agosto 2025 non è stato possibile procedere a una più sollecita fissazione del presente procedimento, stante la necessità di rispettare i termini per la notifica degliavvisi alle parti. 4. Tanto considerato va, poi,richiamato il principio, ormai consolidato, secondo il quale l’eventuale inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all’art. 344-biscod. proc. pen. (Sez. 4, n. 20971 del 13/05/2025, Silm, Rv. 288268 -01; Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 - 01). Tuttavia, deve escludersi che, nella specie, i due ricorsi siano inammissibili. In particolare, non può ritenersi manifestamente infondata la questione relativa alla configurabilità del delitto previsto dall’art. 479 cod. pen. Invero, se non appare dubitabile che i due professionisti abbiano reso una dichiarazione mendace – consistita nell ’ affermare di non avere in precedenza assunto personalmente incarichi professionali contro il comunee che non lo avesse fatto alcun «collaboratore di studio» – appare, nondimeno, non manifestamente infondata l’argomentazione difensiva secondo cui tale mendace dichiarazione, pur venendo riprodotta nella determina comunale, non costituisse oggetto di una falsa attestazione da parte di un atto destinato a provare la verità di quanto dichiarato. Va, infatti, ricordato che l’art. 479 cod. pen. sanziona il fatto del pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che il fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute o,comunque, attesta falsamente fatti dei quali l ’ atto e destinato a provare la verità.Dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, esso presupponeche la falsa rappresentazione della realtà riguardi un contenuto dell’atto che quest’ultimo sia diretto ad attestare con fede privilegiata. Ciò ricorre, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., con riferimento alla provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché ai fatti appartenenti all’attività compiuta dal pubblico ufficiale o che siano caduti (come nel caso delle dichiarazioni di terzi) sotto la sua percezione sensoriale;e sempre che si tratti di atti destinati ab initio alla prova ossia precostituiti a garanzia della pubblica fede. Dunque, perché fosse integrato il delitto in contestazione, l’atto pubblico (tale essendo, pacificamente, la determina) avrebbe dovuto essere, comunque, destinato a provare il contenuto della dichiarazione del privato che costituiva presupposto per il conferimento dell’incarico, non essendo sufficiente che esso potesse dimostrare che il professionista avevareso quella dichiarazione. E, tuttavia, sul punto la motivazione della sentenza appare decisamente carente, non indicando le ragioni per cui alle determine in questione dovesse riconoscersi lo specifico valore certificativo di cui si è detto, essendosi il primo Giudicelimitato a riportare una serie di massime giurispr u denz i a li che individuano la differenza tra il delitto previsto dall’art.479 cod. pen. e quello contemplato dall’art. 483cod. pen., senza però spiegare perché, nella specie, debba ritenersi integrata la prima fattispecie e non la seconda. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, non ravvisandosi l’inammissibilità degli odierni ricors i , deve dichiararsi l ’ improcedibilità ai sensi dell’art. 344-biscod. proc. pen. e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M Annulla senza rin