CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00458/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 3 638 /20 15 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, come da procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ed elettivamente domiciliatapresso lo studio [OSCURATO:PERSONA], dei primi due difensori sitoin Roma, via Sicilia n. 66 , –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); Oggetto :estinzionedel giudizio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Campania sez. staccata di Salerno n. 737 / 02 / 20 15 depositata in data 27/01/2015,non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] e riconvocato il Collegio il 20/12/2023; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Soldi che ha chiesto il rigetto del ricorsoprincipale e l’accoglimento – in parte - del ricorso incidentale; Rilevatoe considerato che: -è in atti domanda di estinzione del giudizio ex L. 197 del 2022; - nelle controversie pendenti, in caso di deposito della copia della domandadi definizione e del versamento degli importi dovuti, ai sensi dell’art.1, comma 198, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 il processo èdichiarato estinto con ordinanza in camera di consiglio se è fissata la datadella decisione; -pertanto, il giudizio va dichiarato estinto e le spese debbono restare a caricodi chi le ha anciticipate ; -in ultimo, quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I.n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligodi versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria,è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, diinterpretazione estensiva o analogica (vedi Cass. n. 23175 del 2015 en. 190871 del 2018); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 p.q.m. dichiaraestinto il giudizio. Spese a ca