CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37167/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ando nel resto l'atto impugnato), sul rilievo che il fatto che il prezzo di compravendita fosse leggermente inferiore rispetto al valore di perizia fosse dovuto a causa di dinamiche contrattuali, e non autorizzava l'Ufficio a rideterminare il valore del terreno sostituendolo con il valore storico di acquisizione. L'Agenzia delle entrate proponeva appello, censurando la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 67 e 68 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TU1R), ribadendo la legittimità del proprio operato dato che il prezzo della compravendita era risultato inferiore al valore della perizia. [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo, con sentenza n. 97/3/11, respingeva l'appello, affermando che, in tema di imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze ai fini IRPEF di cui all'art. 81 (ora 67), comma 1, lett. a) e b) del d.P.R. n. 917 del 1986, era illegittimo l'avviso di rettifica del valore edificatorio del suolo in presenza di una perizia giurata di stima acquisita dal contribuente per beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 7 della I. n. 448 del 2001, in quanto il valore così determinato costituiva valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi. L'Agenzia delle entrare ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo un solo motivo. La contribuente si è costituita con controricorso. All'adunanza camerale del 20 marzo 2018, il Collegio, considerata la particolare rilevanza dei profili di diritto relativi alle questioni proposte in ricorso, rinviava la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Questa Corte, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed a seguito di riconvocazione del 17 aprile 2019, con ordinanza interlocutoria, rinviava la causa a nuovo ruolo, atteso che la questione relativa alla rivalutazione dei terreni edificabili, ex art. 7 1. n. 448 del 2001, era stata rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Nelle more del giudizio, con nota del 12.6.2019, [OSCURATO:PERSONA] comunicava di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 e 7 comma 2 lett. B) e comma 3, del dl. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla I. n. 136 del 2018, allegando copia della domanda con ricevuta di invio, nonché copia del versamento della prima rata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 della legge n. 448 del 2001, nonché degli artt. 81 e 82 (ora 67 e 68) del d.P.R. n. 917 del 1986 perché, in difetto di espressa previsione normativa in tal senso, permarrebbe, in capo all'Agenzia delle entrate, il potere di rettifica del valore autonomamente individuato dal privato, ove dalla stessa Agenzia non condiviso. 2. [OSCURATO:PERSONA] rileva che la ricorrente, con nota depositata in data 12.6.2019, ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 e 7 comma 2 lett. b) e comma 3, del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modif. dalla I. n. 136 del 2018, allegando copia della domanda con ricevuta di invio, nonché copia del versamento della prima rata. L'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018 stabilisce che: "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposkioni de/presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdkionale innamzi al quale pende la controversia copia della domanda di definkione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020". L'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018, precisa che: "L'eventuale diniego della definkione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notifica.zione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinarki all'organo giurisdkionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definkione della controversia è richiesta in penderka del termine per impugnare, la pronuncia giurisdkionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine". Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. cit. "In mancarka di istarka di trattckione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugna:zio/le della pronuncia giurisdkionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istan.za di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha a nticipate". Nella fattispecie, non è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020, e la contribuente ha formulato richiesta di adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie, provando di avere provveduto al pagamento della prima rata. In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "In tema di processo tributario, la defirukione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d. 1. 11. 119 del 2018, coni'., con modi!, in I. n.136 del 2018 ('c. d. "pace fiscale') comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinione del giudi.zio per cessata materia del contendere"(Cass. n. 21826 del 2020). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e po