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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2023

ECLI:EU:T:2023:92
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0217_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 1 o marzo 2023 –

[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 2002)

(causa T‑217/22) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] 2002 – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Causa di nullità relativa – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei prodotti – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72) (v. punto 19)

2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, § 1, b), e 52, § 1] (v. punti 24, 25)

3. Marchio dell’Unione europea – Deposito della domanda di marchio dell’Unione europea – Identificazione dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio – Requisiti di chiarezza e di precisione – Determinazione, da parte delle autorità competenti e degli operatori economici, della portata della tutela conferita dal marchio [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 26, § 1, c); regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 2, § 2)] (v. punti 31, 32)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi [OSCURATO:PERSONA] 2002 e [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, § 1, b), e 52, § 1] (v. punti 35, 36, 63, 68, 77, 78)

5. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Complementarità dei prodotti o dei servizi – Abbigliamento, calzature e cappelleria rientranti nella classe 25 ai sensi dell'accordo di Nizza e bagagli e borse per il trasporto rientranti nella classe 18 ai sensi di tale accordo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, § 1, b), e 52, § 1] (v. punti 45‑48, 51, 54‑56, 61, 65) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] CV e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporteranno ciascuno le proprie spese. ( 1 ) GU 237 del 20.6.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0217_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 1 o marzo 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 2002) (causa T‑217/22) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] 2002 – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Causa di nullità relativa – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei prodotti – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]» 1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72) (v. punto 19) 2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, § 1, b), e 52, § 1] (v. punti 24, 25) 3. Marchio dell’Unione europea – Deposito della domanda di marchio dell’Unione europea – Identificazione dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio – Requisiti di chiarezza e di precisione – Determinazione, da parte delle autorità competenti e degli operatori economici, della portata della tutela conferita dal marchio [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 26, § 1, c); regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 2, § 2)] (v. punti 31, 32) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi [OSCURATO:PERSONA] 2002 e [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, § 1, b), e 52, § 1] (v. punti 35, 36, 63, 68, 77, 78) 5. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Complementarità dei prodotti o dei servizi – Abbigliamento, calzature e cappelleria rientranti nella classe 25 ai sensi dell'accordo di Nizza e bagagli e borse per il trasporto rientranti nella classe 18 ai sensi di tale accordo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, § 1, b), e 52, § 1] (v. punti 45‑48, 51, 54‑56, 61, 65) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] CV e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporteranno ciascuno le proprie spese. ( 1 ) GU 237 del 20.6.2022 .
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