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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 14024/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15993-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] G. FARAVELLI, 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] -:IENZO, 85, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3683/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato l'opposizione della società al decreto monitorio con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della complessiva somma di C 5.366,40;

2. la Corte territoriale ha premesso che il lavoratore, originariamente assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA], era transitato alle dipendenze dell'appellante sulla base dell'accordo siglato il 28 ottobre 2010 ed aveva rivendicato il pagamento dell'indennità prevista dall'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], denominata dal primo giudice come «attività prestata fuori sede» ed «erogata sotto forma di buoni-pasto del valore di C 5.16 per ogni giorno di presenza»;

3. i giudici d'appello, conformemente ad altri precedenti della medesima Corte, hanno interpretato il contenuto dell'accordo aziendale nel senso che il riferimento alle «attività lavorative .... presso strutture esterne agli uffici aziendali» consentisse di riconoscere l'indennità anche ai lavoratori chiamati a lavorare «presso l'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] costituito dal dipartimento del condono edilizio nella sede di via di Decima n.96/102»;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente sulla base di un unico motivo al quale ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA];

4. . la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

5. la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione dell'accordo sindacale 16 luglio 2009 in relazione agli artt. 1362 e seguenti codice civile» e addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di avere ritenuto decisivo il significato letterale delle parole, sebbene questo non fosse evidente ed univoco; - L sostiene la ricorrente, richiamando anche gli accordi successivi a quello oggetto di interpretazione, che con l'espressione «sedi esterne» le parti sociali avrebbero fatto riferimento «alle sedi di lavoro in contesti differenti da quelli aziendali» e non alle «sedi diverse dalla sede legale, con la conseguenza che la clausola contrattuale non sarebbe stata applicabile a Ric. 2020 n. 15993 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -2- quei lavoratori che prestavano attività lavorativa in luoghi nei quali era operante un' unità organizzativa appartenente alla medesima impresa;

2. il ricorso è inammissibile per le ragioni già indicate da questa Corte nella motivazione delle ordinanze nn. 17347 e 27991 del 2021, pronunciate in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa;

2.1. l'interpretazione di ogni atto di autonomia negoziale è riservata esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014);

2.2. le valutazioni del giudice di merito in ordine all'interpretazione degli atti negoziali pertanto soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018);

2.3. inoltre la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure, ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004);

2.4. a fronte dell'approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale la ietà ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un'alternativa _.,-pretazione plausibile a lei più favorevole e non considera che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni, con la conseguenza che, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006);

2.5. inoltre, sostanziandosi l'interpretazione della volontà negoziale in un accertamento di fatto, ogni diversa valutazione di detto fatto è preclusa in caso di cd.

"doppia conforme" ex art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, come nella specie;

3. gli argomenti sviluppati nella memoria depositata ex art. 380 bis cod. :,roc. civ. non possono indurre a rinneditare l'orientamento già espresso -é anch'essi, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di Ric. 2020 n. 15993 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -3- legge, si risolvono tutti in una confutazione dell'accertamento di merito compiuto dalla Corte territoriale e non considerano che costituisce questione di merito, rimessa al giudice competente, anche la valutazione del grado di chiarezza della clausola contrattuale, ai fini dell'impiego articolato dei vari criteri ermeneutici, compreso quello rappresentato dal comportamento complessivo delle parti (Cass. n. 8958/2021; Cass. n. 12360/2014),

4. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la prescritta dichiarazione;

4.1. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come dificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti .cisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, da distrarre.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 23 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] sposito DEPOSITATO 1N CANCELLERIA G',NCELL oggi 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15993-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] G. FARAVELLI, 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] -:IENZO, 85, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3683/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato l'opposizione della società al decreto monitorio con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della complessiva somma di C 5.366,40; 2. la Corte territoriale ha premesso che il lavoratore, originariamente assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA], era transitato alle dipendenze dell'appellante sulla base dell'accordo siglato il 28 ottobre 2010 ed aveva rivendicato il pagamento dell'indennità prevista dall'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], denominata dal primo giudice come «attività prestata fuori sede» ed «erogata sotto forma di buoni-pasto del valore di C 5.16 per ogni giorno di presenza»; 3. i giudici d'appello, conformemente ad altri precedenti della medesima Corte, hanno interpretato il contenuto dell'accordo aziendale nel senso che il riferimento alle «attività lavorative .... presso strutture esterne agli uffici aziendali» consentisse di riconoscere l'indennità anche ai lavoratori chiamati a lavorare «presso l'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] costituito dal dipartimento del condono edilizio nella sede di via di Decima n.96/102»; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente sulla base di un unico motivo al quale ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; 4. . la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 5. la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione dell'accordo sindacale 16 luglio 2009 in relazione agli artt. 1362 e seguenti codice civile» e addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di avere ritenuto decisivo il significato letterale delle parole, sebbene questo non fosse evidente ed univoco; - L sostiene la ricorrente, richiamando anche gli accordi successivi a quello oggetto di interpretazione, che con l'espressione «sedi esterne» le parti sociali avrebbero fatto riferimento «alle sedi di lavoro in contesti differenti da quelli aziendali» e non alle «sedi diverse dalla sede legale, con la conseguenza che la clausola contrattuale non sarebbe stata applicabile a Ric. 2020 n. 15993 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- quei lavoratori che prestavano attività lavorativa in luoghi nei quali era operante un' unità organizzativa appartenente alla medesima impresa; 2. il ricorso è inammissibile per le ragioni già indicate da questa Corte nella motivazione delle ordinanze nn. 17347 e 27991 del 2021, pronunciate in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa; 2.1. l'interpretazione di ogni atto di autonomia negoziale è riservata esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014); 2.2. le valutazioni del giudice di merito in ordine all'interpretazione degli atti negoziali pertanto soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018); 2.3. inoltre la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure, ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004); 2.4. a fronte dell'approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale la ietà ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un'alternativa _.,-pretazione plausibile a lei più favorevole e non considera che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni, con la conseguenza che, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006); 2.5. inoltre, sostanziandosi l'interpretazione della volontà negoziale in un accertamento di fatto, ogni diversa valutazione di detto fatto è preclusa in caso di cd. "doppia conforme" ex art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, come nella specie; 3. gli argomenti sviluppati nella memoria depositata ex art. 380 bis cod. :,roc. civ. non possono indurre a rinneditare l'orientamento già espresso -é anch'essi, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di Ric. 2020 n. 15993 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- legge, si risolvono tutti in una confutazione dell'accertamento di merito compiuto dalla Corte territoriale e non considerano che costituisce questione di merito, rimessa al giudice competente, anche la valutazione del grado di chiarezza della clausola contrattuale, ai fini dell'impiego articolato dei vari criteri ermeneutici, compreso quello rappresentato dal comportamento complessivo delle parti (Cass. n. 8958/2021; Cass. n. 12360/2014), 4. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la prescritta dichiarazione; 4.1. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come dificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti .cisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, da distrarre. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 23 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] sposito DEPOSITATO 1N CANCELLERIA G',NCELL oggi 4