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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 06519/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo agli artt. 132 e 133 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto inerente al trattamento punitivo congruamente motivato dalla sentenza impugnata, che correttamente valorizza i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. per quanto riguarda lo scostamento - peraltro minimo - dai limiti edittali, dando rilievo al dato quantitativo della sostanza stupefacente sequestrata e ai caratteri di organizzazione e professionalità, pur rudimentali, dell'attività di spaccio, come risulta dai contatti telefonici intercorsi con gli acquirenti (cfr. p. 3 della sentenza); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo agli artt. 132 e 133 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto inerente al trattamento punitivo congruamente motivato dalla sentenza impugnata, che correttamente valorizza i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. per quanto riguarda lo scostamento - peraltro minimo - dai limiti edittali, dando rilievo al dato quantitativo della sostanza stupefacente sequestrata e ai caratteri di organizzazione e professionalità, pur rudimentali, dell'attività di spaccio, come risulta dai contatti telefonici intercorsi con gli acquirenti (cfr. p. 3 della sentenza); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.
Sentenza Cassazione n. 06519/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris