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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 34100/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1300-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA].

COOP.

A R.L. -intimata - avverso la sentenza n. 299/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 08/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Per quanto ancora rileva, con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, condannandoli a rifondere le spese del grado in favore della parte appellata, rimasta contumace in secondo grado.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanzacamerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

ACCOGLIMENTO del ricorso.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, condannandoli a rifondere le spese del grado in favore della parte appellata, rimasta contumace in secondo grado.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Con l’unico motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 91 e 291 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente liquidato le spese del grado in favore della parte appellata, rimasta contumace.

La censura è fondata, alla luce del principio secondo cui “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 17432 del 19/08/2011 , Rv. 619035; conf.

Cass. Sez.6 - 3 , Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, Rv. 649432 e Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 16786del 26/06/2018, Rv. 64 9548) “. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore.

Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Messina, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Messina, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1300-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L. -intimata - avverso la sentenza n. 299/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 08/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Per quanto ancora rileva, con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, condannandoli a rifondere le spese del grado in favore della parte appellata, rimasta contumace in secondo grado. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanzacamerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, condannandoli a rifondere le spese del grado in favore della parte appellata, rimasta contumace in secondo grado. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con l’unico motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 91 e 291 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente liquidato le spese del grado in favore della parte appellata, rimasta contumace. La censura è fondata, alla luce del principio secondo cui “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 17432 del 19/08/2011 , Rv. 619035; conf. Cass. Sez.6 - 3 , Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, Rv. 649432 e Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 16786del 26/06/2018, Rv. 64 9548) “. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Messina, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Messina, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Rom
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