CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00568/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 30WANOVIC CLAUDIA (RINUNCIANTE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza emessa in data 22/12/2023 dalla Corte di appello di Milano che, trinferma ,k/ con una riduzione di pena/ la condanna del Tribunale di Lodi per il reato di furto tentato in abitazione ad anni il I i uno di reclusione ed euro 100 di multa. Dopo essere stata`rimessa iri termini, avverso la suddetta sentenza veniva proposto appello alla Corte di appello di Milanoiche con sentenza del 22/12/2023 rideterminava la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 103 di multa. 2. Con un primo motivo la ricorrente impugna la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ritenendo che la motivazione del giudice di secondo grado riguardante la pregressa carriera criminosa effettivamente densa di precedenti specifici; nel corso della quale l'imputata ha fatto uso di varie alias, appare contraddittoria. In particolare, ritiene la difesa che la presenza di precedenti specifici non è stata dalla Corte valutata negativamente laddove afferma che la stessa appellante non risulta aver più commesso reati dal 2014. 3. Con un secondo motivo di ricorso l'imputata lamenta la mancata sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria ritenendo illogiche le argomentazioni della Corte d'appello che ha rigettato l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva ai sensi degli artt. 53 ss legge n. 689 del 1981. La mancata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva appare alla difesa illogica perché omette di considerare che l'imputata ha dimostrato di essere economicamente stabile avendo provveduto al risarcimento del danno per una somma pari a 1.500 euro. Il giudice di secondo grado non si è espresso in termini di non meritevolezza della pena sostitutiva pecuniaria sia dal punto di vista rieducativo sia quale pericolo di recidiva. 4. Con atto del 17/10/20241 l'imputata ha dichiarato di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso ) il Collegio deve dichiararne l'inammissibilità e conseguentemente, poiché l'inammissibilità viene pronunciata per una delle cause indicate dall'art. 591 c.p.p., la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 nove