CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24141/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
endone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del 17/02/2021 del Tribunale di Messina, confermava la condanna di: a) [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata (dall'avere commesso la violenza o minaccia con armi e in più persone riunite) in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (capo b dell'imputazione; artt. 110, e 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.); b) [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina aggravata (capo a dell'imputazione; artt. 628, terzo comr9, n. 1, cod. pen.) e di rapina pluriaggravata in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (di cui al già menzionato capo b dell'imputazione). La Corte d'appello di Messina riduceva quindi la pena irrogata: sia a [OSCURATO:PERSONA], rideterminandola, avendo escluso la recidiva, in sei anni di reclusione ed C 1.800,00 di multa; sia a [OSCURATO:PERSONA], rideterminandola in sei anni e sei mesi di reclusione ed C 2.700,00 di multa. Secondo i capi d'imputazione i predetti reati erano stati originariamente contestati agli imputati: a) quello di rapina aggravata, contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo a) dell'imputazione, «perché, per procurare a sé un profitto, introdottosi all'interno della [OSCURATO:PERSONA] agenzia n. 9, mediante minaccia consistita nel puntare un oggetto appuntito al collo di [OSCURATO:PERSONA], dipendente presso l'istituto di credito, lo costringeva ad aprire una delle casseforti ed a consegnargli la somma di euro 1.480,00 della quale si impossessava per poi darsi alla fuga. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]»; b) quello di rapina pluriaggravata, contestato a entrambi gli imputati in concorso tra loro al capo b) dell'imputazione, «perché, in concorso tra loro, al fine di trarre profitto per sé, mediante minaccia consistita nel puntare un coltello verso [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'istituto di credito [OSCURATO:PERSONA] sita in Messina via Longo n. 2 e nell'intimargli di consegnare il denaro in cassa, si impossessavano della somma di euro 7.040,00 per poi darsi alla fuga. In particolare, mentre l'Aloisi rimaneva all'esterno dell'istituto di credito con funzione di palo, per controllare che non vi fossero ostacoli alla perpetrazione dell'attività criminosa, il Nunnari faceva ingresso, con H volto travisato all'interno della struttura e, dopo aver minacciato il Manno con l'uso del coltello prima indicato, si impossessava del denaro contenuto di un cassetto posto sopra il Roller cash per poi darsi alla fuga. Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite, con il volto travisato e con l'uso di arma. E...] [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]». 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Messina, hanno proposto ricorsi per cassazione, per il tramite dei propri rispettivi difensore e con atti separati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la contraddittorietà, illogicità e insufficienza della motivazione con riguardo all'affermazione della propria responsabilità per il reato di rapina di cui al capo b) dell'imputazione.Il ricorrente lamenta in proposito che la Corte d'appello di Messina: a) sembra considerare il Nunnari come coinvolto anche nella rapina del 23 ottobre 2012 di cui al capo a) dell'imputazione, con un non spiegato «scambio dei ruoli» con l'Aloisi; b) avrebbe attribuito un incongruo rilievo al non contestato episodio del 18 dicembre 2012 (in cui il Nunnari e l'Aloisi furono fermati presso l'agenzia n. 7 della [OSCURATO:PERSONA] di Messina), rispetto al quale non avrebbe neppure indicato chi procedette a identificare il Nunnari, il che «tornerebbe utile per stabilire che faccia abbia l'imputato parametrandola a pur inesistenti reperti video o fotografici», dei quali non verrebbe spiegato chi li avrebbe acquisiti; c) non avrebbe adeguatamente valutato la mancata acquisizione del «cartellino identificativo» del Nunnari e la mancata acquisizione dei filmati relativi al menzionato episodio del 18 dicembre 2012, questi ultimi «indispensabili, per stabilire alla fine, che faccia avesse il rapinatore entrato in banca, presso Intesa - [OSCURATO:PERSONA], il 20 novembre 2012»; d) non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alle immagini relative alla contestata rapina del 20 novembre 2012; e) ha attribuito rilievo all'elemento del «marsupio», laddove «la somiglianza dei marsupi, in assenza di repertazioni fotografiche o video agli atti del processo o, sin anche, di un qualunque reperto fotografico identificativo e ritraente il Nunnari diviene mero e vuoto simulacro meta-indiziario». Il ricorrente lamenta altresì che la Corte d'appello di Messina non avrebbe dato adeguata risposta ai propri motivi di appello (di cui riporta ampi stralci) concernenti, in particolare, sia la valenza del ricordato episodio del 18 dicembre 2012, sia i fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza concernenti l'attribuita rapina del 20 novembre 2012, sia la mancanza di prova dell'acquisizione e, quindi, visione, del «"cartellino" di identità» del Nunnari. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione con riguardo alla determinazione della pena. Dopo avere riportato il motivo di appello che concerneva tale aspetto, il ricorrente lamenta che «Ella Corte di Appello si limitava ad escludere l'applicazione della recidiva ma non dava alcuna risposta rispetto alle denunziate inique ed illogiche metodiche utilizzate dal Tribunale per parametrare la pena al Nunnari, anche rispetto all'Aloisi ed alle contestazioni complessive ad altri imputati». 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e) , cod. proc. pen., la «[v]iolazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 628 comma 3 c.p.». Il ricorrente, nel ripercorrere i principi in tema di sindacato della corte di cassazione sulla motivazione, di prova indiziaria e, più in generale, di valutazione della prova, con specifico riguardo al caso in esame rappresenta: a) quanto alla rapina di cui al capo a) dell'imputazione, che «in data 23.10.2012 il rapinatore entrava all'interno dell'[OSCURATO:PERSONA] a volto scoperto e dalle immagini acquisite pur essendo chiare e nitide, non era possibile identificare il soggetto ripreso, il quale era visto scappare con una utilitaria di colore scuro condotto da un complice che lo attendeva in una strada adiacente»; b) quanto alla rapina di cui al capo b) dell'imputazione, che «[i]n data 20.11.2012 veniva perpetrata una rapina ai danni dell'istituto bancario "[OSCURATO:PERSONA]" e dalle telecamere esterne veniva ripreso poco prima della consumazione della rapina un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di colore scuro con a bordo ragazzo dell'apparente età di 25 anni il quale indossava un abbigliamento simile al soggetto che era rimasto all'esterno della banca come palo». 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) , cod. proc. pen., la «[v]iolazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 628 n. 1, comma III c.p.». Il ricorrente censura la sentenza impugnata là dove ha ritenuto la sussistenza delle aggravanti della commissione della violenza o minaccia con armi e da più persone riunite, rappresentando: a) quanto all'uso della armi, che «è necessario che esse siano usate effettivamente», non essendo sufficiente I mero possesso, come sarebbe avvenuto nel caso di specie; b) quanto alle persone riunite, che «è necessario che queste siano materialmente presenti nel luogo di commissione del fatto, cosa non certamente provata nel giudizio concluso». 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito una «motivazione sul punto [...] illogica e contraddittoria» e avrebbe «utilizzato clausole di stile rispetto alle quali, più volte il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di non riconoscere la rilevanza della sufficienza sotto il profilo motivazione». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il primo motivo non è consentito. Costituisce un principio pacificamente accolito dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, cosi come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Messina ha confermato l'affermazione di responsabilità del Nunnari per il reato di rapina pluriaggravata di cui al capo b) dell'imputazione sulla base del fatto che l'autore materiale di tale rapina aveva agito a volto scoperto, era stato ripreso dal sistema di videosorveglianza dell'istituto di credito, in modo da essere «perfettamente riconoscibile», ed era stato effettivamente riconosciuto come [OSCURATO:PERSONA] dagli agenti di polizia giudiziaria che avevano deposto come testimoni, i quali avevano riconosciuto l'imputato come l'autore della rapina sulla base, oltre che del cartellino della sua carta d'identità custodito presso gli uffici dell'anagrafe cittadina, della sua conoscenza personale, derivante dal fatto che lo avevano sottoposto a controllo sia il 14 dicembre 2012 (sempre insieme all'Aloisi) sia in occasione del menzionato episodio del 18 dicembre 2012. La Corte d'appello di Messina ha altresì evidenziato come tale riconoscimento personale fosse anche corroborato dal fatto che - come era stato dichiarato da uno degli agenti di polizia giudiziaria - l'imputato, quando fu sottoposto a controllo il 18 dicembre 2012, portava con sé lo stesso marsupio che era stato indossato dal rapinatore nel corso della rapina. Si tratta di una motivazione del tutto priva di contraddizioni o illogicità e, anzi, perfettamente logica, a fronte della quale le doglianze del ricorrente si risolvono in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, il che„ come si è detto, non è ammissibile in questa sede di legittimità. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Con la precisazione che la media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01). Nel caso di specie, la pena irrogata di sei anni di reclusione ed C 1.800,00 di multa è di gran lunga al di sotto della media edittale della pena per il delitto di rapina aggravata (che era punito, ratione temporis, con la pena della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da C 1.032,00 a C 3.098,00), con la conseguenza che l'obbligo di motivazione ben può ritenersi assolto dalla Corte d'appello di Messina mediante l'espressione, da essa utilizzata, pena «congrua», la quale dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo non è consentito. La Corte d'appello di Messina ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'Aloisi per le due rapine a lui attribuite sulla base del riconoscimento operato dagli agenti della polizia giudiziaria che lo avevano, appunto, riconosciuto - anche in questo caso sulla base di una sopravvenuta conoscenza anche personale - come il soggetto che: a) aveva materialmente compiuto, a volto scoperto e ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell'istituto di credito, la rapina del 23 ottobre 2012 di cui al capo a) dell'imputazione; b) ripreso dalla stesse telecamere, aveva svolto il ruolo di "palo", utilizzando l'autovettura che era risultata essere a lui in uso, in occasione della rapina materialmente compiuta dal Nunnari il 20 novembre 2012 di cui al capo b) dell'imputazione. Richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione citata al punto 1.1., si deve rilevare che, anche in questo caso, a fronte di una siffatta motivazione, che appare del tutto priva di contraddizioni o illogicità e, anzi, perfetl:amente logica, le doglianze del ricorrente, oltre a non confrontarsi compiutamente con la stessa motivazione, si risolvono in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, il che non è ammissibile in questa sede di legittimità. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.2.1. Quanto all'aggravante della commissione della violenza o minaccia con armi, la manifesta infondatezza del motivo discende immediatamente dal fatto che, in entrambe le rapine attribuite all'Aloisi, contrariamente a quanto mostra di ritenere tale ricorrente, i dipendenti dei due istituti di credito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] furono minacciati puntando loro, rispettivamente, un oggetto appuntito (al collo) e un coltello, il che comporta senz'altre la configurabilità dell'aggravante dell'uso di armi, qui addirittura impugnate per minacciare (Sez. 2, n. 25902 del 24/06/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240632-01). 2.2.2. Quanto all'aggravante della commissione della violenza o minaccia da più persone riunite, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità - al quale il Collegio, condividendolo, intende dare continuità - in tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o no la presenza anche di un secondo soggetto, poiché la ratio dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto (Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Guariglia, Rv. 281916-01, la quale, in applicazione di tale principio, ha ritenuto che la configurabilità della circostanza aggravante non potesse essere esclusa per il fatto che la condotta minacciosa e violenta fosse stata materialmente realizzata da una sola persona, mentre il complice si trovava a brevissima distanza in macchina ad attenderla. Nello stesso senso: Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, dep. 2020, Jakimi, Rv. 278521-01, relativa a un caso in cui la condotta minacciosa e violenta era stata realizzata da una sola persona mentre il complice si trovava a breve distanza a svolgere il ruolo di "palo"; Sez. 2, n. 46148 del 10/10/2019, Cappello, Rv. 277776-01; Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino, Rv. 273520-01; Sez. 2, n. 50696 del 19/11/2014, Coccimiglio, Rv. 261324-01. Contra: Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, Conton, Rv. 284041-01; Sez. 2, n. 21988 del 30/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276116-01). Ne discende che, col ritenere la configurabilità della circostanza aggravante in questione nel caso in esame in cui, come si è visto, la condotta minacciosa è stata materialmente realizzata dal Nunnari mentre l'Aloisi si trovava a breve distanza a svolgere il ruolo di "palo", la Corte d'appello di Messina si è uniformata (pur senza citarlo espressamente) al menzionato prevalente orientamento della Corte di cassazione. MAL( COU'Pell 't° 2.3. Il terzo motivo è in parte ffErnrr—Trelillg e in parte manifestamente infondato. A.uatk c44»emt: 2.3.1. Il motivo ketlimunsaLIZ nella parte in cui il ricorrente deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, attesa l'inammissibilità, per difetto di specificità, del motivo di appello dello stesso ricorrente relativo alla richiesta di riconoscimento delle predette circostanze attenuanti. Si deve infatti ribadire il principio secondo cui l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata è rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799-01; Sez. 2„ n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193-01). Nel caso di specie, si deve rilevare come il motivo di appello dell'Aloisi relativo alla mancata concessione, da parte del Tribunale di Messina, delle circostanze attenuanti generiche fosse del tutto generico, atteso che l'appellante, a sostegno della propria richiesta, aveva dedotto che non sarebbero «stati vagliati adeguatamente quegli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio» e che le predette circostanze attenuanti avrebbero dovuto essere concesse «[i]n considerazione delle peculiari connotazioni sia del fatto per cui è processo che del soggetto incensurato», senza specificare in alcun modo quali sarebbero stati i menzionati «elementi» e «peculiari connotazioni [...] del fatto» che avrebbero giustificato la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. (mentre, ai sensi del terzo comma di tale articolo, il solo stato di incensuratezza non può essere posto a fondamento della stessa concessione). Dalla dichiarata inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità discende la conseguente inammissibilità, in parte qua, del motivo di ricorso per cassazione. 2.3.2. Lo stesso motivo è invece manifestamente infondato nella parte in cui il ricorrente deduce il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena. Richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione citata al punto 1.2., nel caso di specie: a) la pena base irrogata per la rapina di cui al capo a) dell'imputazione di cinque anni e sei mesi di reclusione ed C 1.800,00 di multa è di gran lunga al di sotto della media edittale della pena per il delitto di rapina aggravata (che era punito, ratione temporis, con la pena della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da C 1.032,00 a C 3.098,00); b) l'aumento di pena per la continuazione con la rapina di cui al capo b) dell'imputazione di un anno di reclusione ed C 900,00 di multa risulta di esigua entità in rapporto alla gravità di tale reato. Ne discende che l'obbligo di motivazione ben può ritenersi assolto dalla Corte d'appello di Messina mediante il riferimento, da essa operato, alla capacità a delinquere dell'imputato, alla sua pericolosità e alla gravità dei fatti, il che dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 606, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore