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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 settembre 1983

Cassazione n. 37728/2021

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la seguente SENTENZA _ sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della corte di appellai:ti -Mi nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1983; avverso la sentenza del 13/07/2020 della corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio e declaratoria di prescrizione del reato, in subordine la rimessione alle Sezioni Unite della questione inerente l'ammissibilità dell'impugnazione del P.M. avverso la sentenza di assoluzione con la formula "il fatto non sussiste" quando nelle more del procedimento sia decorso il termine di prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 luglio 2020, la corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero del tribunale di Como avverso la sentenza del predetto tribunale, del 30 maggio 2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto in ordine al reato ex art. 6 comma 1 Dlgs. 193/07.

2. Avverso la predetta sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Milano ha dedotto tre motivi di impugnazione.

3. Deduce con il primo motivo l'inosservanza degli artt. 568 comma 4 c.p.p. e 591 comma 1 lett. a) c.p.p.

Si rivendica il principio giurisprudenziale per cui sussiste l'interesse del P.M. alla impugnazione proposta avverso la sentenza di assoluzione pronunziata in base alla errata applicazione della legge sostanziale, seppure quando dall'accoglimento debba seguire la dichiarazione di una causa di estinzione del reato già maturata, stante l'interesse del P.M. alla affermazione della corretta applicazione della legge.

E si sostiene che tale principio sarebbe stato escluso con la decisione impugnata, avendo la corte di appello riconosciuto l'erroneità della pronunzia di primo grado, e nel contempo la fondatezza nel merito delle censure mosse dal P.M. al provvedimento impugnato.

Da qui il necessario riconoscimento, piuttosto, della ammissibilità dell'atto di appello.

4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di mancanza di motivazione circa la ravvisata carenza di interesse all'impugnazione.

Nel dichiarare la inamnnissibilità dell'appello, la corte avrebbe apoditticamente rinviato alla ritenuta ratio sottesa alla regola generale di cui all'art. 568 comma 4 c.p.p.

Omettendo quindi di indicare le circostanze giustificative della ritenuta assenza di interesse.

5. Con il terzo motivo deduce il vizio di mancanza di motivazione circa la ritenuta carenza di un concreto interesse alla impugnazione.

Vi sarebbe carenza di motivazione per l'omessa considerazione, quale ragione esterna al processo, preclusiva di una declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse alla impugnazione, della funzione special-preventiva dell'accertamento giudiziale della responsabilità penale.

6. I motivi proposti, incentrati tutti sulla valorizzazione dell'interesse ad impugnare del P.M., stante tale omogeneità devono esaminarsi congiuntamente.

7. Emerge con evidenza il tema della sussistenza dell'interesse a ricorrere in relazione a qualsivoglia ímpugnazione.

Esso si identifica con l'interesse al risultato del giudizio sull'impugnazione; ne consegue che, nella valutazione della sussistenza o meno dell'interesse della parte ad impugnare, è necessario prendere in esame i due aspetti dì tale interesse e cioè quello processuale e quello sostanziale.

Quest'ultimo deve risolversi in un "vantaggio", in una "utilità" in senso obiettivo, per la parte impugnante.

Se dunque, l'impugnazione proposta non può portare ad una modificazione degli effetti del provvedimento impugnato, non vi è interesse (cfr. Sez. 6, n. 1473 del 02/04/1997 Rv. 207488 - 01 Pacifico).

Si è ulteriormente precisato che l'interesse ad impugnare deve essere colto nella finalità, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere lo svantaggio processuale e, quindi, il pregiudizio derivante da una decisione giudiziale ovvero deve essere individuato, il che non muta il risultato, facendo leva sul concetto positivo di utilità che la parte mira a conseguire, attraverso l'esercizio del diritto di impugnazione e in coerenza logica con il sistema legislativo.

Sono questi gli elementi qualificanti dell'interesse ad impugnare, e il criterio di misurazione dello stesso, visto sia in negativo (rimozione di un pregiudizio) che in positivo (conseguimento di una utilità), è un criterio comparativo tra dati processuali concretamente individuabili: il provvedimento impugnato e quello che il giudice ad quem potrebbe emanare in accoglimento dell'impugnazione (cfr. Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011 (dep. 17/02/2012) Rv. 251693 - 01 Marinaj).

Sulla base di tali principi, questa Suprema Corte ha precisato, con riferimento al ricorso proposto dal Pubblico Ministero, che non è sufficiente ai fini dell'interesse ad impugnare, la mera pretesa teorica preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (cfr. Sez. 4 - n. 16029 del 28/02/2019 Rv. 275651 - 0; Sez. 5, n. 35785 del 04/05/2018 Rv. 273630 - 01 [OSCURATO:PERSONA]; in tal senso).

Nel caso in esame tale interesse difetta, non potendo il ricorrente ottenere alcun risultato concretamente favorevole dalla mera declaratoria dell'ormai intervenuta prescrizione in luogo della pronunciata dichiarazione di inammissibilità in secondo grado.

Né si ignora l'esistenza di alcuni precedenti di segno opposto, per cui sussiste l'interesse del P.M. ad impugnare la sentenza di assoluzione qualora ritenga sussistenti i presupposti per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione fondata sulla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato (Sez. 4, n. 40896 del 28/09/2012, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255004).

Ciò in ragione del principio per cui dovrebbe dirsi sussistente l'interesse attuale dell'organo della pubblica accusa all'affermazione della corretta applicazione della legge, avendo dunque il P.M. tutto l'interesse a contrastare la decisione di proscioglimento nel merito dell'imputato ritenendo prevalente la declaratoria di non punibilità per motivi processuali fondata sulla mancanza di prova dell'innocenza del predetto.

Ma si tratta di un indirizzo che non solo appare progressivamente minoritarío, ma anche non in linea con il generale principio per cui l'interesse ad impugnare deve sostanziarsi nella possibile prospettiva delle rimozione concreta di effetti pregiudizievoli; cosicchè il solo interesse, come nel caso di specie, dell'organo della pubblica accusa alla corretta applicazione della legge, come visto, non può bastare di per sé, astrattamente, a rendere ammissibile il ricorso, dovendo lo stesso concretizzarsi nella possibilità che l'impugnazione raggiunga un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche tale da essere praticamente e concretamente apprezzabile.

In tal senso appaiono condivisibili le precisazioni della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Sez. 6 - n. 34069 del 29/09/2020 Rv. 279928 - 01) con le quali, ribadendosi l'orientamento per cui è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione, qualora dopo la pronuncia della sentenza impugnata, sia maturata la causa estintiva del reato, si fanno comunque salvi i soli casi in cui emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione rispondente ad una ragione anche esterna al processo, obiettivamente riconoscibile.

Tale invero, con riferimento al caso concreto e al terzo motivo di ricorso, non può essere l'interesse alla funzione special-preventiva dell'accertamento giudiziale della intervenuta prescrizione, atteso che tale funzione è rinvenibile piuttosto nella applicazione della pena conseguente ad un legittimo giudizio di responsabilità penale e non già nel diverso accertamento dell'intervenuto decorso del tempo rispetto al fatto contestato, operante in questi meri termini in assenza dell'evidenza dei casi di cui all'art. 129 comma 2 cod. proc. pen.

Consegue la piena correttezza della sentenza impugnata, coerente con i principi esposti, e come tale priva dei vizi dedotti.

Laddove, con particolare riferimento agli ultimi due motivi, le lamentate carenze motivazionali sono insussistenti a fronte di un'argomentazione coerente con l'indirizzo di legittimità suesposto, come tale assorbente e prevalente rispetto alla rivendicata necessità di motivare su un tipo di interesse ad impugnare insussistente e irrilevante.

8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M. dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA _ sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della corte di appellai:ti -Mi nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1983; avverso la sentenza del 13/07/2020 della corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio e declaratoria di prescrizione del reato, in subordine la rimessione alle Sezioni Unite della questione inerente l'ammissibilità dell'impugnazione del P.M. avverso la sentenza di assoluzione con la formula "il fatto non sussiste" quando nelle more del procedimento sia decorso il termine di prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 luglio 2020, la corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero del tribunale di Como avverso la sentenza del predetto tribunale, del 30 maggio 2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto in ordine al reato ex art. 6 comma 1 Dlgs. 193/07. 2. Avverso la predetta sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Milano ha dedotto tre motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo motivo l'inosservanza degli artt. 568 comma 4 c.p.p. e 591 comma 1 lett. a) c.p.p. Si rivendica il principio giurisprudenziale per cui sussiste l'interesse del P.M. alla impugnazione proposta avverso la sentenza di assoluzione pronunziata in base alla errata applicazione della legge sostanziale, seppure quando dall'accoglimento debba seguire la dichiarazione di una causa di estinzione del reato già maturata, stante l'interesse del P.M. alla affermazione della corretta applicazione della legge. E si sostiene che tale principio sarebbe stato escluso con la decisione impugnata, avendo la corte di appello riconosciuto l'erroneità della pronunzia di primo grado, e nel contempo la fondatezza nel merito delle censure mosse dal P.M. al provvedimento impugnato. Da qui il necessario riconoscimento, piuttosto, della ammissibilità dell'atto di appello. 4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di mancanza di motivazione circa la ravvisata carenza di interesse all'impugnazione. Nel dichiarare la inamnnissibilità dell'appello, la corte avrebbe apoditticamente rinviato alla ritenuta ratio sottesa alla regola generale di cui all'art. 568 comma 4 c.p.p. Omettendo quindi di indicare le circostanze giustificative della ritenuta assenza di interesse. 5. Con il terzo motivo deduce il vizio di mancanza di motivazione circa la ritenuta carenza di un concreto interesse alla impugnazione. Vi sarebbe carenza di motivazione per l'omessa considerazione, quale ragione esterna al processo, preclusiva di una declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse alla impugnazione, della funzione special-preventiva dell'accertamento giudiziale della responsabilità penale. 6. I motivi proposti, incentrati tutti sulla valorizzazione dell'interesse ad impugnare del P.M., stante tale omogeneità devono esaminarsi congiuntamente. 7. Emerge con evidenza il tema della sussistenza dell'interesse a ricorrere in relazione a qualsivoglia ímpugnazione. Esso si identifica con l'interesse al risultato del giudizio sull'impugnazione; ne consegue che, nella valutazione della sussistenza o meno dell'interesse della parte ad impugnare, è necessario prendere in esame i due aspetti dì tale interesse e cioè quello processuale e quello sostanziale. Quest'ultimo deve risolversi in un "vantaggio", in una "utilità" in senso obiettivo, per la parte impugnante. Se dunque, l'impugnazione proposta non può portare ad una modificazione degli effetti del provvedimento impugnato, non vi è interesse (cfr. Sez. 6, n. 1473 del 02/04/1997 Rv. 207488 - 01 Pacifico). Si è ulteriormente precisato che l'interesse ad impugnare deve essere colto nella finalità, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere lo svantaggio processuale e, quindi, il pregiudizio derivante da una decisione giudiziale ovvero deve essere individuato, il che non muta il risultato, facendo leva sul concetto positivo di utilità che la parte mira a conseguire, attraverso l'esercizio del diritto di impugnazione e in coerenza logica con il sistema legislativo. Sono questi gli elementi qualificanti dell'interesse ad impugnare, e il criterio di misurazione dello stesso, visto sia in negativo (rimozione di un pregiudizio) che in positivo (conseguimento di una utilità), è un criterio comparativo tra dati processuali concretamente individuabili: il provvedimento impugnato e quello che il giudice ad quem potrebbe emanare in accoglimento dell'impugnazione (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (dep. 17/02/2012) Rv. 251693 - 01 Marinaj). Sulla base di tali principi, questa Suprema Corte ha precisato, con riferimento al ricorso proposto dal Pubblico Ministero, che non è sufficiente ai fini dell'interesse ad impugnare, la mera pretesa teorica preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (cfr. Sez. 4 - n. 16029 del 28/02/2019 Rv. 275651 - 0; Sez. 5, n. 35785 del 04/05/2018 Rv. 273630 - 01 [OSCURATO:PERSONA]; in tal senso). Nel caso in esame tale interesse difetta, non potendo il ricorrente ottenere alcun risultato concretamente favorevole dalla mera declaratoria dell'ormai intervenuta prescrizione in luogo della pronunciata dichiarazione di inammissibilità in secondo grado. Né si ignora l'esistenza di alcuni precedenti di segno opposto, per cui sussiste l'interesse del P.M. ad impugnare la sentenza di assoluzione qualora ritenga sussistenti i presupposti per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione fondata sulla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato (Sez. 4, n. 40896 del 28/09/2012, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255004). Ciò in ragione del principio per cui dovrebbe dirsi sussistente l'interesse attuale dell'organo della pubblica accusa all'affermazione della corretta applicazione della legge, avendo dunque il P.M. tutto l'interesse a contrastare la decisione di proscioglimento nel merito dell'imputato ritenendo prevalente la declaratoria di non punibilità per motivi processuali fondata sulla mancanza di prova dell'innocenza del predetto. Ma si tratta di un indirizzo che non solo appare progressivamente minoritarío, ma anche non in linea con il generale principio per cui l'interesse ad impugnare deve sostanziarsi nella possibile prospettiva delle rimozione concreta di effetti pregiudizievoli; cosicchè il solo interesse, come nel caso di specie, dell'organo della pubblica accusa alla corretta applicazione della legge, come visto, non può bastare di per sé, astrattamente, a rendere ammissibile il ricorso, dovendo lo stesso concretizzarsi nella possibilità che l'impugnazione raggiunga un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche tale da essere praticamente e concretamente apprezzabile. In tal senso appaiono condivisibili le precisazioni della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Sez. 6 - n. 34069 del 29/09/2020 Rv. 279928 - 01) con le quali, ribadendosi l'orientamento per cui è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione, qualora dopo la pronuncia della sentenza impugnata, sia maturata la causa estintiva del reato, si fanno comunque salvi i soli casi in cui emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione rispondente ad una ragione anche esterna al processo, obiettivamente riconoscibile. Tale invero, con riferimento al caso concreto e al terzo motivo di ricorso, non può essere l'interesse alla funzione special-preventiva dell'accertamento giudiziale della intervenuta prescrizione, atteso che tale funzione è rinvenibile piuttosto nella applicazione della pena conseguente ad un legittimo giudizio di responsabilità penale e non già nel diverso accertamento dell'intervenuto decorso del tempo rispetto al fatto contestato, operante in questi meri termini in assenza dell'evidenza dei casi di cui all'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. Consegue la piena correttezza della sentenza impugnata, coerente con i principi esposti, e come tale priva dei vizi dedotti. Laddove, con particolare riferimento agli ultimi due motivi, le lamentate carenze motivazionali sono insussistenti a fronte di un'argomentazione coerente con l'indirizzo di legittimità suesposto, come tale assorbente e prevalente rispetto alla rivendicata necessità di motivare su un tipo di interesse ad impugnare insussistente e irrilevante. 8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. dic
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