Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 05416/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale applicato a [OSCURATO:PERSONA] a far data dall'inizio dell'esecuzione; Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recrudescenza della devianza, fondata sulla notizia in atti di alcune denunce per truffa e frode informatica, senza considerare che tali contestazioni solo in una fase embrionale e che dalla denuncia di smarrimento della carta di identità presentata dal ricorrente risulterebbe l'estraneità dello stesso dalle condotte contestate, ciò anche quanto ai fatti oggetto del procedimento archiviato ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alle violazioni accertate, analiticamente indicate e coerentemente valutate e considerate (cfr. le informative pervenute, i certificati e il decreto di archiviazione per i fatti accaduti a Soresina), ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che il processo di recupero rieducativo avviato con l'ammissione alla misura dovesse ritenersi fallito e, considerata la data del primo fatto, del motivo per cui ha la revoca è stata disposta a far data dall'inizio dell'esecuzione della misura alternativa, ciò anche dando conto delle giustificazioni fornite dalla difesa e delle ragioni per le quali allo stato (denuncia di smarrimento della carta d'identità successiva alla commissione dei fatti) queste non consentono di addivenire a diverse conclusioni; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna deliricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ./ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale applicato a [OSCURATO:PERSONA] a far data dall'inizio dell'esecuzione; Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recrudescenza della devianza, fondata sulla notizia in atti di alcune denunce per truffa e frode informatica, senza considerare che tali contestazioni solo in una fase embrionale e che dalla denuncia di smarrimento della carta di identità presentata dal ricorrente risulterebbe l'estraneità dello stesso dalle condotte contestate, ciò anche quanto ai fatti oggetto del procedimento archiviato ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alle violazioni accertate, analiticamente indicate e coerentemente valutate e considerate (cfr. le informative pervenute, i certificati e il decreto di archiviazione per i fatti accaduti a Soresina), ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che il processo di recupero rieducativo avviato con l'ammissione alla misura dovesse ritenersi fallito e, considerata la data del primo fatto, del motivo per cui ha la revoca è stata disposta a far data dall'inizio dell'esecuzione della misura alternativa, ciò anche dando conto delle giustificazioni fornite dalla difesa e delle ragioni per le quali allo stato (denuncia di smarrimento della carta d'identità successiva alla commissione dei fatti) queste non consentono di addivenire a diverse conclusioni; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna deliricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ./ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
Decreto Cassazione n. 05416/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris