CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 02828/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04CFOOF nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 045LDUP nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27441/21 Bile! + Wajdi [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze riformava parzialmente (limitatamente alla esclusione della continuazione) la sentenza di primo grado di condanna degli imputati per il reato di cui agli artt. 110, 81, 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 rideterminando per entrambi la pena in anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 2000,00 di multa; che il difensore degli imputati ha presentato distinti ma sovrapponibili ricorsi per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante la incensuratezza, nonché della sospensione condizionale della pena; che le doglianze sono generiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento, quanto all'impossibilità di concedere le invocate attenuanti, alla assenza di elementi positivamente valutabili; che la Corte territoriale ha altresì evidenziato, quale elemento impeditivo della concessione della sospensione condizionale della pena, le modalità della condotta e la personalità di entrambi gli imputati -sedicenti, con alias e precedenti dattiloscopici- che comportano un giudizio prognostico sfavorevole; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L3 .,- :.- « 5 ) S t ---í- /- [OSCURATO:PERSONA] k T i •05^.