CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2026
Cassazione n. 33962/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2026 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal primo giudice, ha concesso il beneficio della non menzione e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 674 cod. pen. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorrente per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 179 cod. proc. pen., per mancanza di assistenza difensiva, in quanto il giudizio di appello non si è svolto in forma partecipata, nonostante il difensore dell'imputato abbia trasmesso la relativa richiesta scritta di trattazione orale, a mezzo pec, tempestivamente. Il mutamento del rito non è mai stato comunicato al difensore del ricorrente, che ha preso atto che la sentenza è stata pronunciata senza la presenza delle parti. Evidenzia di non essersipresentato all'udienza fissata per la trattazione orale, in quanto gli erano state notificate le conclusioni della Procura Generale, con la quale si chiedeva la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Allega al ricorso copia della richiesta di trattazione orale trasmessa alla Corte di appello il 26/12/2026, via pec, all'indirizzo: [OSCURATO:EMAIL] . 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. 4. La parte civile costituita ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con riguardo al primo motivo, occorre osservare come sia stato affermato che ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172 - 01; Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, T., Rv. 283706 - 01). Nel caso in disamina, dall'esame degli atti processuali, cui questa Corte ha accesso trattandosi di questione processuale (Sez. U, Policastro), risulta che in data 22/12/2025 è stato notificato all'imputato e al difensore il decreto di fissazione dell'udienza in grado di appello e che in data 06/02/2026 al difensore dell'imputato sono state notificate le conclusioni scritte del Procuratore generale, stante la trattazione del processo con il rito cartolare. L'udienza si è svolta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il rito cartolare. Il ricorrente produce copia della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna della richiesta di trattazione orale, inviata mediante pec ed indirizzata a [OSCURATO:EMAIL] . in data 26/12/2025. Tuttavia, tale produzione documentale non trova alcun riscontro agli atti del procedimento, laddove non vi è traccia di alcuna richiesta di trattazione orale pervenuta alla Corte di appello da parte del difensore. D'altronde, il difensore del ricorrente non ha ricevuto il provvedimento di ammissione del rito a trattazione orale ex art. 598 bis, comma 2, cod. proc. pen. ed anzi, ha ricevuto la notifica della requisitoria del Procuratore generale, nella quale era esplicitato che si stava procedendo con trattazione cartolare. La discrasia procedimentale risultava pertanto evidente al difensore che, avendo avuto conoscenza inequivoca della2 itrattazione del processo con il rito cartolare, ha avuto la più ampia possibilità di eccepire la nullità nell'ambito del giudizio di appello, in sede di presentazione delle conclusioni scritte. Viceversa, tali conclusioni non sono state presentate. Ne deriva che il motivo è precluso, trattandosi di nullità a regime intermedio. 2.Quanto alla seconda doglianza, si precisa che i fatti risalgono ai mesi di marzo e aprile 2020, ragion per cui il reato non si è prescritto in primo grado poiché la sentenza del Tribunale è del 30/05/2023, ampiamente antecedente al maturare del termine quinquennale di prescrizione. Per quanto attiene ai gradi di impugnazione, non si applica la prescrizione ma l'improcedibilità, conformemente al disposto dell'art. 2 comma 3 della legge n. 134 del 27 settembre 2021, trattandosi di reato commesso il 10 gennaio 2020 e non è maturato il termine di cui all'art. 344 bis cod. proc. pen., poiché la sentenza di appello è del 25/02/2026. 3. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Non si provvede alla liquidazione delle spese della parte civile che si è limitata a presentare una memoria con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, senza svolgere alcuna domanda di condanna della controparte alla rifusione delle spese (si veda Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmeri, Rv. 283379). P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.M