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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07209/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano con la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un'autovettura a lui contestato confermando sul punto la sentenza resa dal Tribunale di Como il 18 ottobre 2019.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: vizio di motivazione e violazione di legge poiché la corte presuppone che il ricorrente fosse il possessore del veicolo, trascurando di considerare le dichiarazioni da lui stesso rese nei confronti del coimputato, così incorrendo nel vizio di motivazione apparente.

Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alla medesima censura sollevata con il gravame, valorizzando le modalità dell'accertamento; la circostanza che l'imputato fosse alla guida del veicolo in occasione del controllo e si mostrasse in possesso dei documenti dell'autovettura .

La corte ha chiarito che l'imputato non ha fornito alcuna spiegazione credibile in ordine alla provenienza dell'auto, affermando unicamente di essere in attesa del passaggio di proprietà ma non fornendo alcuna indicazione utile per individuare il precedente possessore.

Sull'autovettura, peraltro, erano apposte le targhe relative all'immatricolazione di un altro veicolo rubato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] PrOdente [OSCURATO:PERSONA] M ESSI~OSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano con la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un'autovettura a lui contestato confermando sul punto la sentenza resa dal Tribunale di Como il 18 ottobre 2019. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: vizio di motivazione e violazione di legge poiché la corte presuppone che il ricorrente fosse il possessore del veicolo, trascurando di considerare le dichiarazioni da lui stesso rese nei confronti del coimputato, così incorrendo nel vizio di motivazione apparente. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alla medesima censura sollevata con il gravame, valorizzando le modalità dell'accertamento; la circostanza che l'imputato fosse alla guida del veicolo in occasione del controllo e si mostrasse in possesso dei documenti dell'autovettura . La corte ha chiarito che l'imputato non ha fornito alcuna spiegazione credibile in ordine alla provenienza dell'auto, affermando unicamente di essere in attesa del passaggio di proprietà ma non fornendo alcuna indicazione utile per individuare il precedente possessore. Sull'autovettura, peraltro, erano apposte le targhe relative all'immatricolazione di un altro veicolo rubato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] PrOdente [OSCURATO:PERSONA] M ESSI~OSTINI
Sentenza Cassazione n. 07209/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris