CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2026
Cassazione n. 07370/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 9051/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Istituto [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Aloisio unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Coop (già [OSCURATO:PERSONA]) inpersona del legale rappresentante pro tempore, Agenzia Delle Entrate -Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA]) in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] "terre [OSCURATO:PERSONA]" in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, CassaDi [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante proNumero registro generale 9051/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7370/2026Data pubblicazione 27/03/2026tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], London, [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], AgenziaDelle [OSCURATO:PERSONA] Ii in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, Regione Piemonte in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] LaCorte [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (già Commercio EEntrate [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, Bessonerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato eNumero registro generale 9051/2025Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7370/2026Data pubblicazione 27/03/2026difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pontone-resistente-avverso il decreto della Corte d'Appello di Torino nel RG n.140/2024depositato il 22/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge .Così deciso in Roma, il 24/03/2026MASSIMO FERRO