CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 05976/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza del 18/06/2019, ha confermato la sentenza emessa in data.05/12/2017 dal Tribunale di Pesaro, con la quale SOW Gora era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione di un telefono cellulare. Ha proposto ricorso per cassazione il SOW, deducendo violazione dell'art. 133 cod. Pen. con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Vengono qui in rilievo consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui, da un lato, «la graduazione della pena,, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). D'altro lato, nella medesima prospettiva, si è ulteriormente precisato che «che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, la motivazione della sentenza impugnata, pur improntata a sintesi estrema, sfugge a censure deducibili in questa sede, in quanto la Corte d'Appello - che pure avrebbe potuto limitarsi ad un generico richiamo all'art. 133 cod. pen., avuto riguardo all'entità della pena largamente inferiore al medio edittale - ha chiarito che l'atteggiamento collaborativo era stato valutato ai fini della concessione delle attenuanti generiche, e che lo scostamento dal minimo era giustificato dall'esistenza "di precedenti non lievi anche per fatti commessi successivamente a quello in esame". Si tratta di un percorso argomentativo non illogico, che certo non può ritenersi adeguatamente confutato sulla scorta del rilievo difensivo secondo cui tali precedenti non erano stati tenuti in considerazione dal primo giudice. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] VITTORIdI IA