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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 23772/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 25/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 13/09/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 648, 712 cod. pen. per travisamento del fatto, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze di merito, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale la quale, con motivazione esente da vizi logici saldante ed integrante quella del primo giudice, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento (sul punto, si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata ove viene richiamato il compendio probatorio "esaustivo e lineare" a carico del PIRROTTA che non ha lasciato dubbi in ordine alla riconducibilità della condotta illecita all'odierno ricorrente rinvenuto in possesso, senza alcuna valida giustificazione, delle res furtivae; osservato, pure, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto col ricorso per cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd.

"doppia conforme" essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ipotesi non verificatasi nella fattispecie in esame ove la Corte di appello ha basato la propria decisione sul compendio istruttorio già esaminato in primo grado; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., è manifestamente infondato poiché il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse, come pure non ha mancato di rilevare la Corte territoriale a pag. 3 della sentenza impugnata (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 25/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 13/09/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 648, 712 cod. pen. per travisamento del fatto, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze di merito, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale la quale, con motivazione esente da vizi logici saldante ed integrante quella del primo giudice, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento (sul punto, si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata ove viene richiamato il compendio probatorio "esaustivo e lineare" a carico del PIRROTTA che non ha lasciato dubbi in ordine alla riconducibilità della condotta illecita all'odierno ricorrente rinvenuto in possesso, senza alcuna valida giustificazione, delle res furtivae; osservato, pure, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto col ricorso per cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd. "doppia conforme" essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ipotesi non verificatasi nella fattispecie in esame ove la Corte di appello ha basato la propria decisione sul compendio istruttorio già esaminato in primo grado; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., è manifestamente infondato poiché il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse, come pure non ha mancato di rilevare la Corte territoriale a pag. 3 della sentenza impugnata (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07
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