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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03880/2026

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15335/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCOMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIAn. 11402/2016 depositata i l 16/12/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania (hinc: CTR), con la sentenza n. 11402/2016 depositata in data 16/12/2016, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 7460/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (hinc: il contribuente) contro la cartella di pagamento emessa in esito al controllo automatizzato della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2009, senza la riduzione delle sanzioni, ritenendo tardivo il versamento delle prime sei rate.

In particolare, la decorrenza del termine era fissata dal contribuente nel giorno 21/10/2011, quale data della consegna della comunicazione di irregolarità, mentre per l’amministrazione finanziaria quest’ultima doveva essere retrocessa al giorno 08/10/2011.

2. La CTR ha ritenuto che l’amministrazione finanziaria non avesse provato che la data della consegna della comunicazione di irregolarità fosse quella del giorno 08/10/2011 e che il contribuente avesse provato il pagamento di sei rate del piano di rateizzazione (comprensive di interessi), in relazione alle quali non vi era contestazione delle quietanze versate in atti.

3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.

4. Il contribuente ha resistito con controricorso.

5. In data 14/12/2022 gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato una nota dove si legge che: « con pec del 13/12/2022 i procuratori comunicavano al cliente la cancellazione dall’albo professionale, con conseguente volontà rinunciare al mandato difensivo invitandolo a provvedere alla sua sostituzione (all. n. 1).» [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, con riferimento alla rinuncia alla procura conseguente alla cancellazione dall’albo dei legali di parte controricorrente, occorre evidenziare che, secondo questa Corte, l a cancellazione del difensore del ricorrente dall'albo degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori non comporta l'interruzione del giudizio di cassazione, ma consente alla Corte di rinviarlo ad altra udienza (o adunanza), previa comunicazione alla parte dell'ordinanza di differimento, al fine di garantire a quest'ultima la possibilità di nominare un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità, secondo i principi del giusto processo, va garantita anche nel giudizio di legittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito (Cass., 28/04/2023, n. 11300) .

La facoltà di rinvio in conseguenza della cancellazione del legale di una delle parti del giudizio di cassazione dall’albo e della conseguente rinuncia al mandato deve essere modulata, in concreto e in termini funzionali, sia con riferimento alla vicinanza temporale con l’udienza o l’adunanza camerale fissata per la decisione del ricorso e alla conseguente possibilità per la parte rimasta priva di difensore di poter reperire un nuovo avvocato tra quelli abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Nel caso di specie gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato la pec con cui, in data 13/12/2022, avevano comunicato al cliente la cancellazione dall’albo e la conseguente rinuncia al mandato.

Considerato che sono trascorsi quasi tre anni da tale comunicazione deve ritenersi che il contribuente, una volta reso edotto della rinuncia al mandato degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], abbia avuto tutto il tempo per nominare un nuovo difensore e costituirsi nel presente giudizio.

Non è, quindi, necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo.

La comunicazione della data dell’adunanza camerale risulta eseguita nei confronti del domiciliatario indicato nella procura alle liti.

1.1. Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

1.2. Con tale motivo di ricorso è stata censurata la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la CTR,dapprima, ha ritenuto l’appello parzialmente fondato e, poi , lo ha rigetta to in toto.

Inoltre, tale sentenza dà rilievo (ingiustificabile) al pagamento di sei rate, da ritenere irrilevante, considerata la tardività, l’incompletezza e, infine, anche l’interruzione di tali pagamenti.

1.3. Inoltre, anche l’affermazione secondo cui si intendono rinunciate le questioni poste in primo grado e non riproposte in appello è priva di alcun chiarimento motivazionale.

1.4. Il primo motivo di ricorso è infondato: il carattere contraddittorio della motivazione viene prospettato in relazione all’incipit della motivazione, dove si legge che: «l’appello è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di cui in motivazione.» Per quanto la frase appena riportata sia completamente slegata dal percorso motivazionale della sentenza impugnata resta che è chiaramente comprensibile che il giudice di seconde cure abbia ritenuto non provata la data di consegna della comunicazione di irregolarità da parte dell’amministrazione finanziaria (che individuava tale data nel giorno 08/10/2011) a fronte delle contestazioni del contribuente (secondo il quale la consegna era avvenuta in data 21/10/2011).

La CTR ha ritenuto provato anche il pagamento di sei rate del piano di rateizzazione comprensive di interessi e ha, poi, precisato che le questioni non riproposte dovessero considerarsi assorbite.

Quest’ultima affermazione è tutt’altro che incomprensibile, con riferimento alla posizione di parte appellante, essendo sufficiente il mero riscontro delle censure svolte con i motivi di appello.

2. Con il secondo motivo è stata denunciata in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sia per extrapetizione che per omessa pronuncia.

2.1. In particolare, sotto il primo profilo ( i.e. quello dell’extrapetizione), ad avviso di parte ricorrente, la CTR non avrebbe potuto annullare la cartella, a fronte della domanda incentrata sull’asserita tardività dei suoi pagamenti.

In concreto, la contestazione si incentrava sulla pretesa alla rateizzazione e alla riduzione delle sanzioni, con riferimento solo a uno dei ruoli portati nella cartella, per un debito che il contribuente aveva, peraltro, pienamente riconosciuto.

Dal ricorso introduttivo del giudizio, ad avviso di parte ricorrente,risulta, infatti, che il contribuente avesse riconosciuto che la cartella conteneva «tra l’altro» il ruolo, con la conseguenza che era statafatta acquiescenza all’altro ruolo relativo agli importi dovuti per il mancato pagamento delle rate 6, 7 e 8 del piano di rateizzo.

2.2. Il contribuente non aveva mai chiesto l’annullamento della cartella o dei ruoli, ma solo di dichiarare illegittime e infondate le pretese della [OSCURATO:PERSONA], intendendo riferirsi al pagamento non rateizzato e alla mancata riduzione delle sanzioni.

2.3. La CTR – sotto il secondo profilo ( i.e. quello relativo all’omessa pronuncia) – non si è pronunciata sull’eccezione dell’ufficio secondo cui il versamento delle successive rate era interrotto dalla n. 6 alla 20, facendo decadere il contribuente dal beneficio delle sanzioni ridotte e legittimandol’iscrizione a ruolo del debito residuo.

In appello era stato, poi, ribadito che il contribuente non aveva mai versato gli interessi ed aveva sospeso il versamento delle rate, dopo aver ricevuto la cartella.

Indipendentemente dalla data di ricezione della comunicazione di irregolarità e da quella del primo pagamento, la decadenza della parte si fondava su tali omessi versamenti.

Peraltro, se la sospensione delle rate –successivamente alla sesta –era successiva alla cartella, il mancato pagamento degli interessi era precedente e sufficiente, da solo, a giustificarne l’emissione, nonché la decadenza dalla rateazione e dalla riduzione delle sanzioni.

Su tale eccezione il giudice di seconde cure non si è, tuttavia, pronunciato, così come non si è pronunciato neppure con riferimento all’altro ruolo.

2.4. Passando all’esame del motivo di ricorso, occorre in primo luogo, richiamare le conclusioni del contribuente davanti al giudice di primo grado,riportate nella sesta pagina del ricorso in cassazione, dove si legge che: «dichiarare illegittime e infondate le pretese della [OSCURATO:PERSONA]».

Tali conclusioni sono comprensive della richiesta di annullamento della cartella impugnata.

In secondo luogo, il ragionamento della ricorrente è che la sentenza della CTR confermerebbe, illegittimamente, quella di primo grado che si era spinta ad annullare la cartella, mentre la domanda di parte era fondata solo sulla rateizzazione e sulla riduzione delle sanzioni.

Per di più tali censure riguardavano solo uno dei due ruoli portati nella cartella di pagamento.

Considerato che nella specie la sentenza impugnata è confermativa della sentenza di primo grado che aveva annullato per intero la cartella di pagamento, il vizio di ultrapetizione – seguendo la prospettazione di parte ricorrente – avrebbe inficiato (prima ancora della sentenza della CTR) la pronuncia del giudice di prime cure.

Di conseguenza, avrebbe dovuto essere oggetto di apposito motivo di appello da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nella terza pagina del ricorso in cassazione si legge che l’amministrazione finanziaria ribadiva la legittimità del proprio operato, in quanto la parte non aveva versato insieme alle rate gli interessi e aveva sospeso il pagamento delle rate al momento della ricezione della cartella di pagamento.

Si legge poi: «L’A.F. negava, in ogni caso, che potesse annullarsi la cartella, portante un debito che “è lo stesso contribuente ad aver riconosciuto” (e) che allo stato risulta … ancora inevaso.

Il contribuente ha infatti versato solo quattro rate del piano di ammortamento.” (più le due successive all’iscrizione a ruolo) “stabilito in 20 rate .. più relativi interessi (mai versati).» Non si comprende, tuttavia, dove nell’atto di appello sarebbe stata censurata la decisione del giudice di prime cure per aver annullato integralmente la cartella impugnata.

2.5. Deve, poi, ritenersi infondato il vizio di omessa pronuncia: nella specie la CTR ha dato rilievo dirimente alla circostanza che non fosse stata provata la decadenza dalla rateizzazione da parte del contribuente.

Peraltro, non è comprensibile come a seguito dell’emissione della cartella conseguente alla pretesa decadenza dalla rateizzazione ex art. 3-bis, comma 4, d.lgs. n. 462 del 1997 e avente per oggetto il recupero dell’intera somma dovuta (v. prima pagina del ricorso in cassazione), il contribuente avrebbe dovuto proseguire nell’esecuzione del piano di rateizzazione.

3. Con il terzo motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 346 cod. proc. civ. e dell’art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

3.1. Con tale motivo di ricorso il ricorrente rileva che l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui le questioni sollevate nel primo grado non espressamente riproposte devono intendersi rinunziate, a mente dell’art. 346 cod. proc. civ. è assolutamente criptica, non essendovi chiarezza su quali siano le questioni alle quali la CTR facesse riferimento.

Per l’ipotesi in cui si intendesse fare riferimento anche all’altro ruolo del 2005, mai contestato dal contribuente il ricorrente evidenzia come la CTR, decidendo l’appello, poteva accedere agli atti e aveva il dovere di esaminarli.

Di conseguenza, avrebbe dovuto rilevare che la cartella –in ordine al quale il contribuente fa riferimento nel ricorso al (solo) ruolo reso esecutivo in data 06/11/2012 –conteneva anche un altro ruolo, reso esecutivo in data 19/11/2012 (relativo a undici voci d’imposta relative al 2005).

3.2. Il motivo è infondato, considerato che, come già rilevato, il giudice nel dichiarare assorbite le questioni non riproposte dalla parte appellante non è tenuto a collazionare l’atto d’appello con gli atti difensivi depositati davanti al giudice di prime cure.

Il meccanismo delle preclusioni, inoltre, deriva dalle disposizioni regolative del processo tributario di appello.

Tanto più che, alla luce dell’art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992 («Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s’intendono rinunciate.») si tratta di un effetto disposto ex lege, di cui il giudice di seconde cure, nel caso di specie, si è limitato a dare atto.

4. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 3-bis, commi 4 e 4-bis, d.lgs. n. 462 del 1997, nonché la violazione degli artt. 2697 ss. cod. civ. e 2727 ss. cod. civ.

4.1. Con tale motivo il ricorrente sottolinea come la sentenza impugnata non applichi correttamente le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio e violii principi posti dal d.lgs. n. 462 del 1997 in tema di decadenza dai benefici di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997.

Rileva, poi, come ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4, d.lgs. n. 462del 1997 (nella versione applicabile ratione temporis, anteriore al d.lgs. n. 159 del 2015) il mancato pagamento della prima rata nel termine previsto dal c omma 3 o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione.

L’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.

Il comma 4-bis prevede, poi, che il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’art. 13 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 471, commisurata all’importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali.

Nel caso di specie, indipendentemente dalla prova del pagamento non tempestivo delle rate, la cartella risultava ab origine giustificata dal mancato pagamento degli interessi.

4.2. La sentenza impugnataviene anche censurata nella parte in cui afferma che l’amministrazione finanziaria non abbia provato la consegna della comunicazione di irregolarità in data 08/10/2011.

Difatti, era stata prodotta l’interrogazione del sito «[OSCURATO:PERSONA]» dell’Agenzia, nella parte relativa all’Ufficio di Casoria, dove si attestava la spedizione in data 08/10/2011.

Veniva, poi, prodotta la schermata del sito di [OSCURATO:PERSONA] attestante la consegna dal portalettere del contro postale in data 15/10/2011.

La CTR non ha, tuttavia, considerato tali produzioni.

Sebbene tali documenti non potessero essere considerati come equiparabili al timbro datario di ricevimento apposto sull’avviso di ricevimento della raccomandata, non potevano, tuttavia, essere considerati tamquam non essent, trattandosi di una comunicazione di carattere amministrativo.

4.2. Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ha violato affatto l’art. 3-bis, commi 4 e 4-bis, d.lgs. n. 462 del 1997, ma ha ritenuto che non fosse provata, da parte dell’amministrazione finanziaria, la data della consegna della comunicazione di irregolarità, ai fini della decorrenza del termine necessario a determinare la decadenza prevista nel comma 4 e l’irrogazione della sanzione nella misura prevista dal comma 4-bisdella norma appena richiamata.

4.3. Con riferimento, poi, alla documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate, si tratta di documenti la cui valutazione rientrava nel libero apprezzamento del giudice, non essendo stato prodotto l’avviso di ricevimento contenente il timbro postale attestante la data dell’avvenuta consegna.

5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato (restando salvo il credito erariale per i ratei non versati), con la condanna della parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio.

P.Q.M rigetta il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15335/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCOMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIAn. 11402/2016 depositata i l 16/12/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania (hinc: CTR), con la sentenza n. 11402/2016 depositata in data 16/12/2016, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 7460/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (hinc: il contribuente) contro la cartella di pagamento emessa in esito al controllo automatizzato della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2009, senza la riduzione delle sanzioni, ritenendo tardivo il versamento delle prime sei rate. In particolare, la decorrenza del termine era fissata dal contribuente nel giorno 21/10/2011, quale data della consegna della comunicazione di irregolarità, mentre per l’amministrazione finanziaria quest’ultima doveva essere retrocessa al giorno 08/10/2011. 2. La CTR ha ritenuto che l’amministrazione finanziaria non avesse provato che la data della consegna della comunicazione di irregolarità fosse quella del giorno 08/10/2011 e che il contribuente avesse provato il pagamento di sei rate del piano di rateizzazione (comprensive di interessi), in relazione alle quali non vi era contestazione delle quietanze versate in atti. 3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi. 4. Il contribuente ha resistito con controricorso. 5. In data 14/12/2022 gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato una nota dove si legge che: « con pec del 13/12/2022 i procuratori comunicavano al cliente la cancellazione dall’albo professionale, con conseguente volontà rinunciare al mandato difensivo invitandolo a provvedere alla sua sostituzione (all. n. 1).» [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, con riferimento alla rinuncia alla procura conseguente alla cancellazione dall’albo dei legali di parte controricorrente, occorre evidenziare che, secondo questa Corte, l a cancellazione del difensore del ricorrente dall'albo degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori non comporta l'interruzione del giudizio di cassazione, ma consente alla Corte di rinviarlo ad altra udienza (o adunanza), previa comunicazione alla parte dell'ordinanza di differimento, al fine di garantire a quest'ultima la possibilità di nominare un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità, secondo i principi del giusto processo, va garantita anche nel giudizio di legittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito (Cass., 28/04/2023, n. 11300) . La facoltà di rinvio in conseguenza della cancellazione del legale di una delle parti del giudizio di cassazione dall’albo e della conseguente rinuncia al mandato deve essere modulata, in concreto e in termini funzionali, sia con riferimento alla vicinanza temporale con l’udienza o l’adunanza camerale fissata per la decisione del ricorso e alla conseguente possibilità per la parte rimasta priva di difensore di poter reperire un nuovo avvocato tra quelli abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Nel caso di specie gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato la pec con cui, in data 13/12/2022, avevano comunicato al cliente la cancellazione dall’albo e la conseguente rinuncia al mandato. Considerato che sono trascorsi quasi tre anni da tale comunicazione deve ritenersi che il contribuente, una volta reso edotto della rinuncia al mandato degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], abbia avuto tutto il tempo per nominare un nuovo difensore e costituirsi nel presente giudizio. Non è, quindi, necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo. La comunicazione della data dell’adunanza camerale risulta eseguita nei confronti del domiciliatario indicato nella procura alle liti. 1.1. Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 1.2. Con tale motivo di ricorso è stata censurata la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la CTR,dapprima, ha ritenuto l’appello parzialmente fondato e, poi , lo ha rigetta to in toto. Inoltre, tale sentenza dà rilievo (ingiustificabile) al pagamento di sei rate, da ritenere irrilevante, considerata la tardività, l’incompletezza e, infine, anche l’interruzione di tali pagamenti. 1.3. Inoltre, anche l’affermazione secondo cui si intendono rinunciate le questioni poste in primo grado e non riproposte in appello è priva di alcun chiarimento motivazionale. 1.4. Il primo motivo di ricorso è infondato: il carattere contraddittorio della motivazione viene prospettato in relazione all’incipit della motivazione, dove si legge che: «l’appello è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di cui in motivazione.» Per quanto la frase appena riportata sia completamente slegata dal percorso motivazionale della sentenza impugnata resta che è chiaramente comprensibile che il giudice di seconde cure abbia ritenuto non provata la data di consegna della comunicazione di irregolarità da parte dell’amministrazione finanziaria (che individuava tale data nel giorno 08/10/2011) a fronte delle contestazioni del contribuente (secondo il quale la consegna era avvenuta in data 21/10/2011). La CTR ha ritenuto provato anche il pagamento di sei rate del piano di rateizzazione comprensive di interessi e ha, poi, precisato che le questioni non riproposte dovessero considerarsi assorbite. Quest’ultima affermazione è tutt’altro che incomprensibile, con riferimento alla posizione di parte appellante, essendo sufficiente il mero riscontro delle censure svolte con i motivi di appello. 2. Con il secondo motivo è stata denunciata in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sia per extrapetizione che per omessa pronuncia. 2.1. In particolare, sotto il primo profilo ( i.e. quello dell’extrapetizione), ad avviso di parte ricorrente, la CTR non avrebbe potuto annullare la cartella, a fronte della domanda incentrata sull’asserita tardività dei suoi pagamenti. In concreto, la contestazione si incentrava sulla pretesa alla rateizzazione e alla riduzione delle sanzioni, con riferimento solo a uno dei ruoli portati nella cartella, per un debito che il contribuente aveva, peraltro, pienamente riconosciuto. Dal ricorso introduttivo del giudizio, ad avviso di parte ricorrente,risulta, infatti, che il contribuente avesse riconosciuto che la cartella conteneva «tra l’altro» il ruolo, con la conseguenza che era statafatta acquiescenza all’altro ruolo relativo agli importi dovuti per il mancato pagamento delle rate 6, 7 e 8 del piano di rateizzo. 2.2. Il contribuente non aveva mai chiesto l’annullamento della cartella o dei ruoli, ma solo di dichiarare illegittime e infondate le pretese della [OSCURATO:PERSONA], intendendo riferirsi al pagamento non rateizzato e alla mancata riduzione delle sanzioni. 2.3. La CTR – sotto il secondo profilo ( i.e. quello relativo all’omessa pronuncia) – non si è pronunciata sull’eccezione dell’ufficio secondo cui il versamento delle successive rate era interrotto dalla n. 6 alla 20, facendo decadere il contribuente dal beneficio delle sanzioni ridotte e legittimandol’iscrizione a ruolo del debito residuo. In appello era stato, poi, ribadito che il contribuente non aveva mai versato gli interessi ed aveva sospeso il versamento delle rate, dopo aver ricevuto la cartella. Indipendentemente dalla data di ricezione della comunicazione di irregolarità e da quella del primo pagamento, la decadenza della parte si fondava su tali omessi versamenti. Peraltro, se la sospensione delle rate –successivamente alla sesta –era successiva alla cartella, il mancato pagamento degli interessi era precedente e sufficiente, da solo, a giustificarne l’emissione, nonché la decadenza dalla rateazione e dalla riduzione delle sanzioni. Su tale eccezione il giudice di seconde cure non si è, tuttavia, pronunciato, così come non si è pronunciato neppure con riferimento all’altro ruolo. 2.4. Passando all’esame del motivo di ricorso, occorre in primo luogo, richiamare le conclusioni del contribuente davanti al giudice di primo grado,riportate nella sesta pagina del ricorso in cassazione, dove si legge che: «dichiarare illegittime e infondate le pretese della [OSCURATO:PERSONA]». Tali conclusioni sono comprensive della richiesta di annullamento della cartella impugnata. In secondo luogo, il ragionamento della ricorrente è che la sentenza della CTR confermerebbe, illegittimamente, quella di primo grado che si era spinta ad annullare la cartella, mentre la domanda di parte era fondata solo sulla rateizzazione e sulla riduzione delle sanzioni. Per di più tali censure riguardavano solo uno dei due ruoli portati nella cartella di pagamento. Considerato che nella specie la sentenza impugnata è confermativa della sentenza di primo grado che aveva annullato per intero la cartella di pagamento, il vizio di ultrapetizione – seguendo la prospettazione di parte ricorrente – avrebbe inficiato (prima ancora della sentenza della CTR) la pronuncia del giudice di prime cure. Di conseguenza, avrebbe dovuto essere oggetto di apposito motivo di appello da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nella terza pagina del ricorso in cassazione si legge che l’amministrazione finanziaria ribadiva la legittimità del proprio operato, in quanto la parte non aveva versato insieme alle rate gli interessi e aveva sospeso il pagamento delle rate al momento della ricezione della cartella di pagamento. Si legge poi: «L’A.F. negava, in ogni caso, che potesse annullarsi la cartella, portante un debito che “è lo stesso contribuente ad aver riconosciuto” (e) che allo stato risulta … ancora inevaso. Il contribuente ha infatti versato solo quattro rate del piano di ammortamento.” (più le due successive all’iscrizione a ruolo) “stabilito in 20 rate .. più relativi interessi (mai versati).» Non si comprende, tuttavia, dove nell’atto di appello sarebbe stata censurata la decisione del giudice di prime cure per aver annullato integralmente la cartella impugnata. 2.5. Deve, poi, ritenersi infondato il vizio di omessa pronuncia: nella specie la CTR ha dato rilievo dirimente alla circostanza che non fosse stata provata la decadenza dalla rateizzazione da parte del contribuente. Peraltro, non è comprensibile come a seguito dell’emissione della cartella conseguente alla pretesa decadenza dalla rateizzazione ex art. 3-bis, comma 4, d.lgs. n. 462 del 1997 e avente per oggetto il recupero dell’intera somma dovuta (v. prima pagina del ricorso in cassazione), il contribuente avrebbe dovuto proseguire nell’esecuzione del piano di rateizzazione. 3. Con il terzo motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 346 cod. proc. civ. e dell’art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 3.1. Con tale motivo di ricorso il ricorrente rileva che l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui le questioni sollevate nel primo grado non espressamente riproposte devono intendersi rinunziate, a mente dell’art. 346 cod. proc. civ. è assolutamente criptica, non essendovi chiarezza su quali siano le questioni alle quali la CTR facesse riferimento. Per l’ipotesi in cui si intendesse fare riferimento anche all’altro ruolo del 2005, mai contestato dal contribuente il ricorrente evidenzia come la CTR, decidendo l’appello, poteva accedere agli atti e aveva il dovere di esaminarli. Di conseguenza, avrebbe dovuto rilevare che la cartella –in ordine al quale il contribuente fa riferimento nel ricorso al (solo) ruolo reso esecutivo in data 06/11/2012 –conteneva anche un altro ruolo, reso esecutivo in data 19/11/2012 (relativo a undici voci d’imposta relative al 2005). 3.2. Il motivo è infondato, considerato che, come già rilevato, il giudice nel dichiarare assorbite le questioni non riproposte dalla parte appellante non è tenuto a collazionare l’atto d’appello con gli atti difensivi depositati davanti al giudice di prime cure. Il meccanismo delle preclusioni, inoltre, deriva dalle disposizioni regolative del processo tributario di appello. Tanto più che, alla luce dell’art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992 («Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s’intendono rinunciate.») si tratta di un effetto disposto ex lege, di cui il giudice di seconde cure, nel caso di specie, si è limitato a dare atto. 4. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 3-bis, commi 4 e 4-bis, d.lgs. n. 462 del 1997, nonché la violazione degli artt. 2697 ss. cod. civ. e 2727 ss. cod. civ. 4.1. Con tale motivo il ricorrente sottolinea come la sentenza impugnata non applichi correttamente le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio e violii principi posti dal d.lgs. n. 462 del 1997 in tema di decadenza dai benefici di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997. Rileva, poi, come ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4, d.lgs. n. 462del 1997 (nella versione applicabile ratione temporis, anteriore al d.lgs. n. 159 del 2015) il mancato pagamento della prima rata nel termine previsto dal c omma 3 o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione. L’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Il comma 4-bis prevede, poi, che il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’art. 13 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 471, commisurata all’importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali. Nel caso di specie, indipendentemente dalla prova del pagamento non tempestivo delle rate, la cartella risultava ab origine giustificata dal mancato pagamento degli interessi. 4.2. La sentenza impugnataviene anche censurata nella parte in cui afferma che l’amministrazione finanziaria non abbia provato la consegna della comunicazione di irregolarità in data 08/10/2011. Difatti, era stata prodotta l’interrogazione del sito «[OSCURATO:PERSONA]» dell’Agenzia, nella parte relativa all’Ufficio di Casoria, dove si attestava la spedizione in data 08/10/2011. Veniva, poi, prodotta la schermata del sito di [OSCURATO:PERSONA] attestante la consegna dal portalettere del contro postale in data 15/10/2011. La CTR non ha, tuttavia, considerato tali produzioni. Sebbene tali documenti non potessero essere considerati come equiparabili al timbro datario di ricevimento apposto sull’avviso di ricevimento della raccomandata, non potevano, tuttavia, essere considerati tamquam non essent, trattandosi di una comunicazione di carattere amministrativo. 4.2. Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ha violato affatto l’art. 3-bis, commi 4 e 4-bis, d.lgs. n. 462 del 1997, ma ha ritenuto che non fosse provata, da parte dell’amministrazione finanziaria, la data della consegna della comunicazione di irregolarità, ai fini della decorrenza del termine necessario a determinare la decadenza prevista nel comma 4 e l’irrogazione della sanzione nella misura prevista dal comma 4-bisdella norma appena richiamata. 4.3. Con riferimento, poi, alla documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate, si tratta di documenti la cui valutazione rientrava nel libero apprezzamento del giudice, non essendo stato prodotto l’avviso di ricevimento contenente il timbro postale attestante la data dell’avvenuta consegna. 5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato (restando salvo il credito erariale per i ratei non versati), con la condanna della parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio. P.Q.M rigetta il ricors
Sentenza Cassazione n. 03880/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris