CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 settembre 2025
Cassazione n. 13023/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MACERATA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Macerata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 ottobre 2025, il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]., confermando il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo Tribunale in data 29 settembre 2025. Il provvedimento cautelare reale ha a oggetto, per quanto qui di interesse, l'azienda "[OSCURATO:PERSONA]" e la somma di euro 25.000,00, entrambe nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]., ed è stato adottato nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 648-ter.1 c.p. e 316- r2i'bis c.p. Il Tribunale del riesame, nel confermare il vincolo, ha escluso che la società "[OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]." e il suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] potessero qualificarsi come terzi estranei ai reati, ritenendo la società nella piena disponibilità dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto dell'ente. Ha, inoltre, giudicato irrilevante la dedotta restituzione delle somme oggetto di malversazione, effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]. alla R.S. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. e ha confermato la sussistenza del fumus commissi delicti e delle esigenze cautelari. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rapp.te della [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo i motivi di seguito sintetizzati 2.1 Con il primo motivo si denuncia: il "vizio motivazionale ex art. 125 c.p.p. in relazione alla consulenza tecnica e all'insieme degli ulteriori documenti depositati dalla difesa"; la "motivazione parziale" o "meramente apparente in quanto limitata alle sole tesi accusatorie". La difesa lamenta che il Tribunale del riesame abbia omesso di valutare la documentazione prodotta dalla difesa, tra cui una consulenza tecnica contabile, estratti conto e copie di bonifici, attestante l'integrale restituzione da parte della "[OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]." alla "R.S. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s." di un importo (euro 515.500,00) addirittura superiore a quello ricevuto (euro 460.000,00) e oggetto della contestata malversazione. Secondo la difesa, il Tribunale si sarebbe limitato a respingere tali prove documentali affermando apoditticamente che "non valgono a comprovare la restituzione", senza fornire spiegazione in ordine ai criteri di scelta adottati e preferendo aprioristicamente le erronee risultanze investigative. Tale omissione sarebbe decisiva, in quanto la prova della restituzione integrale era funzionale a dimostrare l'insussistenza del periculum in mora e il difetto di proporzionalità della misura, profili centrali del riesame proposto dal terzo non indagato. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia il "vizio motivazionale ex art. 125 c.p.p." in relazione alla documentazione depositata a confutazione della qualifica di "co-amministratore di fatto" attribuita a [OSCURATO:PERSONA]. La difesa censura la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] co-amministratore di fatto della "[OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA].", basandosi su elementi (tre brevi intercettazioni telefoniche) ritenuti di scarsa rilevanza. Il provvedimento impugnato avrebbe ignorato la documentazione contraria prodotta (visura camerale, atto di cessione quote, chat tra [OSCURATO:PERSONA] e i dipendenti, assenza di deleghe bancarie in capo a [OSCURATO:PERSONA]) che dimostrerebbe come l'odierno ricorrente sia l'unico amministratore. Tale punto è ritenuto decisivo per affermare la terzietà della società e del suo legale rappresentante rispetto ai reati contestati.2.3 Con il terzo motivo, si denuncia la "violazione dell'art. 321 c.p.p. per carenza del periculum in mora" e il "vizio motivazionale" sulla sussistenza delle esigenze cautela ri. Si deduce la totale assenza di motivazione in ordine alla concretezza e attualità del periculum in mora. Il Tribunale avrebbe eluso la questione, concentrandosi sul fumus, che non era oggetto di contestazione da parte del terzo. La provata restituzione integrale delle somme avrebbe dovuto condurre, per la difesa, a una valutazione di insussistenza delle esigenze cautelari. La motivazione del Tribunale, che definisce "irrilevante" la restituzione in quanto il reato di malversazione è istantaneo, non risponderebbe alla censura relativa al periculum e alla necessità di mantenere il vincolo. Anche nell'originario provvedimento cautelare, per la difesa, sarebbero riscontrabili le medesime carenze, sostenendosi che il sequestro era finalizzato a evitare che nelle more del processo potessero venire "eluse le pretese recuperatorie dello Stato" e, ancora, in relazione al sequestro dell'azienda "[OSCURATO:PERSONA]", che il vincolo rispondeva all'esigenza di evitare che [OSCURATO:PERSONA] potesse "continuare a godere del profitto del reato di autoriciclaggio". Nel primo caso, quindi, prosegue l'argomentazione difensiva, si sarebbe in presenza di una formula di stile, nel secondo di un processo inferenziale inconferente in quanto incentrato sul rapporto fra [OSCURATO:PERSONA] e il bene anziché, come sarebbe dovuto avvenire, fra il compendio aziendale e il reato. 2.4 Con il quarto motivo, si denuncia il "vizio motivazionale ex art. 125 c.p.p. e violazione degli artt. 275 e 321 c.p.p. in ordine ai principi e canoni di proporzionalità e adeguatezza della misura". Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia completamente omesso di motivare in merito alla doglianza sulla sproporzione del sequestro di un intero complesso aziendale, messo, per effetto dell'imposizione del vincolo, nella condizione di non poter più operare benché l'ente titolare non risulti indagato ai sensi del d.lgs. 231/2001. Tale omissione violerebbe i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, applicabili anche alle misure cautelari reali, che impongono al giudice di motivare sull'impossibilità di conseguire il medesimo risultato con una cautela meno invasiva. 2.5 Con il quinto motivo, si denuncia il "vizio motivazionale ex art. 125 c.p.p. e violazione dell'art. 321 c.p.p. in ordine al principio di pertinenzialità della res sequestrata". Anche su tale punto si lamenta l'assenza totale di motivazione. La difesa sostiene che il Tribunale abbia erroneamente focalizzato il rapporto tra l'indagato ([OSCURATO:PERSONA]) e la res (azienda "[OSCURATO:PERSONA]"), anziché, come sarebbe stato necessario, soffermarsi sulla relazione di strumentalità intrinseca e strutturale tra la res e il reato. L'azienda, in sé, non avrebbe una connessione funzionale con la 3commissione di futuri reati, essendo il bene dove era stato reinvestito il profitto del presunto delitto di malversazione. 2.6 Con il sesto motivo, si denuncia il "vizio motivazionale ex art. 125 c.p.p. e violazione dell'art. 321 c.p.p. in ordine alla sequestrabilità dell'azienda". Si eccepisce l'illegittimità del sequestro disposto nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto la stessa non risulta indagata ai sensi del d.lgs. 231/2001. Secondo la difesa, il sequestro impeditivo ex art. 321, co. 1, c.p.p. non sarebbe applicabile all'ente, in relazione al quale, ai sensi dell'art. art. 53 d.lgs. 231/2001, sarebbe applicabile solamente quello avente funzione anticipatoria. Il provvedimento avrebbe quindi "aggirato" tale ostacolo normativo. 2.7 Con il settimo motivo, si denuncia la "violazione dell'art. 178 comma 1 lett. b) c.p.p. in relazione al principio della domanda cautelare e, comunque vizio di motivazione mancante o apparente ex art. 125 c.p.p." Si contesta la legittimità del sequestro della somma di euro 25.000,00, in quanto, a dire della difesa, tale importo non sarebbe stato oggetto di specifica richiesta da parte del Pubblico Ministero. Il Tribunale del riesame avrebbe rigettato il motivo in modo generico, affermando che la somma rientrava nel limite quantitativo complessivo del sequestro richiesto, senza però confrontarsi con la doglianza specifica incentrata sulla sequestrabilità a un terzo di un bene cui la richiesta del PM non faceva menzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile risultando articolato in motivi non consentiti o manifestamente infondati. 1.1 Occorre preliminarmente ribadire che, in tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito, ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p., soltanto per violazione di legge. In tale nozione rientrano i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, più recentemente, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01). Non può pertanto essere proposta come violazione della legge, sostanziale o processuale, la scarsa persuasività degli argomenti spesi dal Tribunale per fondare la decisione di rigetto dell'istanza di riesame. 41.2 È stato, ancora, precisato che "anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 41206 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].). In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza (Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia; Sez. 3, n. 16083 del 13/2/2025, Gobbi). 2. Tanto premesso, ponendo in ordine logico le questioni sollevate dal ricorso, il primo tema è afferente alla posizione di "persona estranea al reato" della [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA] società, infatti, è pervenuta la quasi totalità del finanziamento concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alla R.S. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. allo scopo di permettere l'acquisto di impianti e attrezzature e, quindi, del profitto del reato di cui all'art. 316-bis c.p. contestato al capo 2) della preliminare rubrica. Tale trasferimento di risorse, inoltre, ha trovato formale giustificazione nelle fatture, che si assume essere relative a operazioni inesistenti, emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]. contestate al capo 1), la prima delle quali, per l'importo di C 189.999,00 più IVA risulta emessa quando ancora [OSCURATO:PERSONA] ricopriva la carica di amministratore della società. I fondi erogati dalla [OSCURATO:PERSONA] e trasferiti da R.S. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] Italia sono stati poi utilizzati per l'acquisto dello stabilimento "[OSCURATO:PERSONA]", così determinando la consumazione del reato di autoriciclaggio contestato al capo 3) della preliminare rubrica. [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]., quindi, secondo la prospettazione accusatoria, che ipotizza che i reati coinvolgenti la S.r.l. non siano da addebitare all'amministratore di diritto ma a quello di fatto, ossia [OSCURATO:PERSONA], sull'assunto che l'indagato fosse titolare di un potere gestorio stabile e continuativo, in grado di indirizzare le scelte strategiche dell'ente curandone l'attuazione, non potrebbe ritenersi terza estranea rispetto ai reati per cui si sta procedendo. È stato, infatti, precisato che "l'ente che trae profitto dall'altrui condotta illecita non può.. mai essere considerato terzo "estraneo" al reato, in quanto ne beneficia, 5perché la condotta costituente reato è stata realizzata allo scopo, quantomeno prevalente, di far conseguire un vantaggio patrimoniale all'ente medesimo (Sez. 3, n. 17840 del 05/12/2018, dep. 2019, Limetti, Rv. 275599 - 02, relativa a fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il provvedimento di sequestro in vista della confisca diretta delle somme di denaro costituenti il profitto conseguito dalla persona giuridica beneficiaria del reato posto in essere dal commercialista dell'ente; nel medesimo senso già in precedenza Sez. 3, n. 6205 del 29/10/2014, dep. 2015, Mataloni, Rv. 262770 - 01)" ( Sez. 3, n. 36683 del 14/10/2025, PM in proc. Ivanova). Va, peraltro, osservato che anche nella ricostruzione difensiva [OSCURATO:PERSONA] Italia non potrebbe ritenersi persona estranea rispetto ai reati per cui si sta procedendo, avendo comunque la stessa, mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e l'impiego per l'acquisito dell'azienda [OSCURATO:PERSONA] dei proventi del reato di malversazione e la successiva restituzione di danaro alla R.S. [OSCURATO:PERSONA], posto in essere una serie di operazioni fra loro collegate volte a dissimulare l'origine illecita delle risorse economiche acquisite da R.S. [OSCURATO:PERSONA] mediante la malversazione, non costituendo ostacolo alla rilevanza penale la tracciabilità delle attività che avevano posto ostacoli all'individuazione del compendio delittuoso (Sez. 2, n. 35260 del 08/09/2021, Pari, Rv. 281942 - 01). Giova ricordare che nel concetto di persona estranea al reato rientra la persona che: a)non abbia alcun collegamento, diretto o indiretto, con la consumazione del fatto di reato ancorché non punibile ( Sez. 1, n. 3281 del 02/05/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 216425 - 01); b) dal reato stesso non abbia ricevuto alcun vantaggio o utilità (Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, C. fall. in proc. Focarelli, Rv. 228164 - 01; Sez. 3, n. 34548 del 06/06/2023, D., Rv. 285207 - 02); c) sia in buona fede, intesa quale non conoscibilità della derivazione criminosa della propria posizione soggettiva (Sez. 3, n. 42008 del 05/10/2022, Ricci, Rv. 283713 - 01). Va rimarcato, ancora, che l'estraneità va riferita al reato e non al procedimento penale, risultando irrilevante che il soggetto che si assume terzo non sia giudicato nel procedimento nel cui ambito la misura ablativa viene disposta (Sez. 1, n. 37007 del 19/4/2017, dep. 2018, Soc. [OSCURATO:PERSONA] S.a. di [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 3281 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA],Rv. 216425). 3. La questione immediatamente successiva è se l'azienda "[OSCURATO:PERSONA]" e l'importo di C 25.000,00 in sequestro possano essere qualificati come "profitto" del reato di autoriciclaggio come si legge nel decreto di sequestro. L'art. 648 quàter c.p. prevede, in relazione ai reati di cui agli artt. 648-bis, 648- ter e 648 ter 1 c.p., che è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituirono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. 63.1 Va, quindi, ricordato la risalente ma non ancora superata definizione data dalle Sezioni unite alle nozioni di prodotto e profitto del reato ( Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707 - 01): "In tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato". Tali definizioni sono riprese dalla sentenza delle Sezioni unite Massini (n. 13783 del 26/9/2025, dep. 2025) che, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale, ha ribadito che il prodotto è rappresentato "nell'intero ammontare degli strumenti acquistati dall'autore, ovvero nell'intera somma ricavata dalla loro alienazione" (punto 10 del considerato in diritto). 3.1 In applicazione di tali principi, è stato sostenuto che l'ambito di applicazione dell'art. 648-quater c.p., con riferimento al "prodotto" dei reati di riciclaggio, di reimpiego e di autoriciclaggio, comprende il risultato delle operazioni di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita (in tale senso Sez. 2, n. 22641 del 3/6/2025, Gargiulo). In particolare, in tema di autoriciclaggio, è stato precisato che "il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (nella specie, un'attività di ristorazione di proprietà di una s.a.s. intestata ad un prestanome dell'indagato, sui conti della quale erano state riversate le somme provenienti dalle truffe e appropriazioni indebite contestate all'indagato medesimo)" (Sez. 2, n. 27228 del 15/09/2020, Lolaico., Rv. 279650 - 02 citata dal GIP). 3.2 Orbene, nella ricostruzione dell'accusa recepita da GIP e Tribunale del riesame, al di là della terminologia utilizzata, l'azienda "[OSCURATO:PERSONA]" costituisce il prodotto del reato di autoriciclaggio, ossia il risultato delle operazioni di sostituzione e trasformazione del bene di origine illecita, ossia il profitto del reato di malversazione. Costituiscono, infatti, prodotto dei reati di riciclaggio, di reimpiego e di autoriciclaggio non solo i beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipolate, ma anche i beni e i valori che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità ed ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali. (Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, B., Rv. 286323 - 02 in cui la Corte ha ritenuto che, ai fini della confisca ex art. 648-quater cod. pen., fossero stati correttamente pL_intesi come prodotto delle attività di riciclaggio e di autoriciclaggio i veicoli e i beni acquistati con le somme di denaro di provenienza illecita). 3.3 È poi irrilevante, essendo stato il sequestro dell'azienda disposto ai sensi dell'art. 648-quater c.p. l'eventuale "errore di identificazione" rinvenibile nel provvedimento del GIP, che ha ritenuto l'azienda come profitto e non prodotto del reato di autoriciclaggio, risolvendosi la non corretta definizione "in una semplice difformità nominalistica [che] non determina la nullità del provvedimento" (Sez. 2, n. 22641 del 17/6/2025, Gargiulo). 4. Venendo quindi ai motivi del ricorso, il primo motivo lamenta che il Tribunale avrebbe eluso la documentazione e la relazione di consulenza prodotta dalla difesa che dimostrerebbero che [OSCURATO:PERSONA] Italia aveva restituito a R.S. [OSCURATO:PERSONA] un importo superiore a quello che aveva ricevuto. La censura difensiva, tuttavia, fornisce una sintesi parziale del provvedimento contestato in quanto il Tribunale del riesame ha preso in considerazione l'allegazione difensiva, prospettante la restituzione di C 515.500,00, sottolineandone l'irrilevanza in quanto avvenuta in favore dell'altra società amministrata di fatto da [OSCURATO:PERSONA] per cui il trasferimento di risorse nell'ambito del circuito di società gestite dall'indagato e utilizzate per la commissione dei reati per cui si procede" non incideva sulla configubilità del reato di malversazione e sull'entità del danno arrecato all'Erario. Tale valutazione trova piena corrispondenza del decreto di sequestro che ha sottolineato che il trasferimento di fondi da [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]. a R.S. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. era "un mero post factum ...non risultando peraltro che le somme restituite siano state utilizzate per i fini per i quali il mutuo era stato concesso e non per altre attività o per mera distrazione nell'interesse degli indagati". La censura difensiva, quindi, non risulta elusa dal Tribunale che dimostra averla valutata disattendendola con argomentazione tutt'altro che apparente - e quindi non sindacabile in questa sede per quanto esposto al punto 1.1- incentrata sulla strumentalità delle società coinvolte nei reati rispetto all'attuazione degli obiettivi illeciti perseguiti da [OSCURATO:PERSONA]. E, difatti, l'aver [OSCURATO:PERSONA] Italia trasferito a R.S. [OSCURATO:PERSONA] delle risorse, secondo la ricostruzione cui pervengono i giudici di merito, non ha incrinato in alcun modo la signoria piena che [OSCURATO:PERSONA] aveva sul profitto derivato dal reato contestato al capo 2) della preliminare rubrica. È evidente che la chiave di lettura dei giudici di merito investe non soltanto il fumus dei reati ma anche i profili del periculum e della proporzionalità, risultando del tutto irrilevanti, anche sotto tali aspetti, i trasferimenti di fondi avvenuti fra le società di cui, secondo l'accusa, [OSCURATO:PERSONA] si è avvalso per perpetrare i reati per cui si sta procedendo. 85. Manifestamente infondata risulta il secondo motivo del ricorso. Il Tribunale, in relazione al ruolo di amministratore o coamministratore di fatto della Mucàlla Italia attribuito a R.S. [OSCURATO:PERSONA] richiama "la pluralità di elementi indiziari debitamente riportati sia nella richiesta cautelare che nel decreto di sequestro". Il decreto del GIP rivela, in primo luogo, che il ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] Italia e della R.S. [OSCURATO:PERSONA] attribuito a [OSCURATO:PERSONA] era fondato sulle intercettazioni telefoniche. Va, quindi, ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur richiamando atti specificamente indicati nel contestare la motivazione del provvedimento impugnato, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 - dep. 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez.5, n.11910 del 22.1.2010, Casucci, Rv.246552). La difesa contesta il valore indiziario attribuito alle conversazioni ma ne riproduce solo un passo, così da impedire di apprezzarne il valore significativo. Viene ancora valorizzata la presentazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della dichiarazione IVA di una società di cui non era più il legale rappresentante. Ampio risalto viene dato, poi, dal GIP allo stretto collegamento esistente fra le operazioni illecite che coinvolgono le due società, avendo consentito l'emissione delle fatture da parte di [OSCURATO:PERSONA] Italia di dare un'apparente giustificazione al trasferimento del profitto del reato di malversazione, così permettendone l'utilizzo al fine di acquistare l'azienda "[OSCURATO:PERSONA]". 5.1 Né è condivisibile la censura difensiva secondo cui il Tribunale del riesame non avrebbe risposto al motivo che contestava la qualifica di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] Italia attribuita a [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza, infatti, pur non confutando specificamente la documentazione prodotta dalla difesa, ribadisce che la commissione dei reati non sarebbe stata possibile senza le operazioni poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] Italia che emise le fatture di cui al capo 1) e ricevette i fondi erogati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per impiegarli nell'acquisto del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]" e che tale sinergia, alla luce degli ulteriori elementi indicati dal GIP, non poteva che trovare spiegazione nel ruolo di vertice che l'indagato ricopriva nella società ricorrente. Il motivo di doglianza che, secondo la ricorrente sarebbe stato ignorato dal Tribunale, da una parte risulta generico, in quanto non si confrontava compiutamente con la motivazione del decreto impugnato e, dall'altro, trova sia pure sintetica risposta nell'ordinanza. 9Tanto basta, in considerazione dei limiti del sindacato di questa Corte in tema di misure cautelari reali, per escludere che il motivo superi il vaglio di ammissibilità. 6. Venendo al terzo motivo, il GIP ha giustificato l'apposizione del vincolo sui beni rilevando che l'"elevatissima capacità criminale mostrata nella predisposizione del complesso progetto" che aveva permesso la perpetrazione dei reati consentiva di configurare "un concreto pericolo che, nei tempi ordinari del processo, vengano eluse le pretese recuperatorie dello Stato mediante trasferimento a terzi o occultamento del patrimonio da sottoporre a confisca". In relazione all'azienda, ancora, si aggiunge che si pone "l'esigenza di impedire che [OSCURATO:PERSONA] continui a godere del profitto di autoriciclaggio", così configurando anche una finalità impeditiva alla misura cautelare. 6.1 Nella sintesi dei motivi di gravame, dal ricorso non contestata, risulta che la critica alla sussistenza del periculum si è incentrata sulla restituzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] Italia a R.S. [OSCURATO:PERSONA] di una somma addirittura superiore a quella che era stata lei trasferita e utilizzata per l'acquisto dell'azienda [OSCURATO:PERSONA]. E, come già visto, a tale doglianza il Tribunale del riesame risponde adeguatamente sottolineando l'irrilevanza della retrocessione dei fondi "alla stessa società che detta somma aveva malversato" e, quindi, sostanzialmente riconsegnata nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]. 6.2 Non sono, quindi, ammissibili le ulteriori doglianze, volte a contestare "il giudizio di pericolosità contenuto nell'originario provvedimento" del GIP, che lamentano che l'esigenza anticipatoria era stata spiegata ricorrendo a una formula di stile e che la finalità impeditiva era stata configurata "ponendo l'attenzione sul rapporto fra l'indagato ([OSCURATO:PERSONA]) e res ([OSCURATO:PERSONA])" e non fra la "res ed il reato". Va ricordato che, per il principio generale operante in materia di impugnazioni, sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di impugnazione esposto nel provvedimento impugnato se ritenuto incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 2014, Rv.259066; Sez. 3, n. 31650 del 3/4/2017, Ciccarelli, Rv. 270627; Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Vieira, Rv. 288117 - 01 ). Non essendo stata sollevata alcuna contestazione nel riepilogo delle censure proposte dinanzi al Tribunale del Riesame, deve rilevarsi che gli argomenti in esame risultano inammissibili in forza del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa 10valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata a esprimersi; pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di Cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982)" (Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Vieira, Rv. 288117 - 01 ma il principio si trova ribadito anche in relazione alle misure cautelari reali Sez. 2, n. 41861 del 3/10/2024, Tuccillo). 7. Il quarto motivo lamenta l'omessa risposta in relazione alle questioni sollevate con il riesame afferenti all'adeguatezza della misura e alla sua proporzionalità, avendo il sequestro colpito un intero complesso aziendale. Il motivo è manifestamente infondato risultando la censura difensiva trovare implicita risposta nel provvedimento impugnato. Nella ricostruzione dei giudici di merito sussiste un rapporto diretto di derivazione fra il profitto del reato di malversazione e il complesso aziendale essendo stato il medesimo acquistato utilizzando il denaro erogato a R.S. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. dalla [OSCURATO:PERSONA] e a questa non restituito così integrando il delitto di autoriciclaggio. Vi è, quindi, un rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ossia lo spossessamento del bene, e il fine perseguito, ossia l'esigenza di evitare che il complesso sia sottratto o che l'indagato possa ulteriormente usufruirne così come fra il valore del medesimo e l'entità del profitto, rappresentando lo stesso complesso aziendale il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato di autoriciclaggio. Tale conclusione appare in linea con le valutazioni in cui si concretizza, secondo le Sezioni Unite, il giudizio di proporzionalità che deve snodarsi "in quattro verifiche successive, relative: a) alla sussistenza di una finalità legittima della misura; b) all'idoneità della misura stessa a conseguire quella finalità; c) alla necessità della misura, intesa come inesistenza di misure egualmente idonee ma meno incidenti sui diritti fondamentali dell'interessato; d) alla sua proporzionalità in senso stretto, ossia al carattere non eccessivo della compressione del diritto fondamentale rispetto all'importanza dello scopo perseguito" (Sez. U., n. 13783 del 26/9/2024, dep. 2025, Massiní). La risposta del Tribunale del riesame, peraltro, va anche parametrata alla genericità dell'allegazione difensiva che lamentava la compromissione della libertà di iniziativa economica privata ma non aveva fornito alcun dato in ordine ai beni aziendali esposti al rischio di deterioramento o di obsolescenza e al numero di lavoratori colpiti dal provvedimento di sequestro. Q8. Non risulta proposto dinanzi al riesame il quinto motivo del ricorso, incentrato sul principio di pertinenzialità della res sequestrata e, comunque, alla luce di quanto sino a ora esposto, l'argomento difensivo risulta palesemente privo di fondamento, risultando l'azienda acquistata dalla società ricorrente avvalendosi dei fondi della [OSCURATO:PERSONA] trasferiti da R.S. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] Italia. 9. Privo del requisito della decisività risulta il sesto motivo del ricorso, che contesta l'applicabilità del sequestro impeditivo a una persona giuridica per espressa volontà del legislatore che, all'art. 53 del d.lgs. 231/2001, ha previsto l'applicabilità all'ente del solo sequestro anticipatorio. Va, preliminarmente, osservato che, sul punto, si registrano decisioni di segno opposto. A una prima decisione che ha ritenuto che "in tema di responsabilità da reato degli enti e persone giuridiche, è ammissibile il sequestro "impeditivo" di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non essendovi totale sovrapposizione e quindi incompatibilità logico giuridica tra il suddetto sequestro e le misure interdittive (Sez. 2, n. 34293 del 10/07/2018, Sunflower, Rv. 273515 - 01) se ne contrappone una più recente che ha concluso in termini diametralmente opposti (Sez. 6, n. 19717 del 12/02/2025, Pmt, Rv. 288087 - 01). [OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 32491 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:SOCIETA]., relativa a vicenda assai simile a quella in esame, la censura difensiva potrebbe essere superata osservando che il sequestro del complesso aziendale non ha di mira l'ente collettivo, bensì dei beni il cui libero utilizzo da parte dell'indagato persona fisica, in tesi accusatoria, avrebbe la conseguenza di protrarre o aggravare le conseguenze del reato. È, infatti, condivisibile quanto sostenuto nella sentenza secondo cui "affermare che nel procedimento a carico di una persona fisica vi siano delle limitazioni all'applicabilità dell'art. 321 comma 1 cod. proc. pen. laddove il bene sequestrando sia riferibile ad un ente collettivo, vorrebbe dire, come affermato dal primo dei due arresti sopra richiamati, creare una inaccettabile ed illegittima zona di impunità e privare il sistema di un formidabile strumento preventivo". 9.1 In ogni caso, qualunque sia l'opzione interpretativa cui si voglia aderire, la doglianza difensiva prospettante l'omessa motivazione del Tribunale non dimostra la decisività dell'argomento ignorato dal Tribunale del Riesame. Il ricorso assume che "la funzione del disposto sequestro aziendale... è per lo più impeditiva". Tale affermazione è errata avendo il vincolo imposto sull'azienda "[OSCURATO:PERSONA]" anche - se non prevalentemente- funzione anticipatoria, essendo finalizzato a impedire che il complesso, costituente profitto di reato, possa essere sottratto nelle more del provvedimento. 12Il motivo che si assume negletto, quindi, censurando solo una delle rationes decidendi che sorregge il vincolo imposto dal GIP risulta aspecifico e la sua genericità travolge anche il motivo in valutazione in quanto l'argomento trascurato risulta chiaramente privo del requisito della decisività in quanto inidoneo a mettere in discussione il costrutto argomentativo che sorreggeva il decreto di sequestro. Va, quindi, ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione con cui è denunciata la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto nel solo caso in cui gli elementi trascurati o disattesi abbiano chiaro carattere di decisività, sicché la loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 4, n. 25730 del 01/07/2025, Giulioni, Rv. 288493 - 01). 10. Generico in quanto non soddisfa il requisito di autosufficienza del ricorso risulta il settimo motivo, relativo alla presunta violazione del petitum cautelare. Il Tribunale del riesame ha osservato che il GIP aveva disposto il sequestro per equivalente sino alla concorrenza di una somma ben superiore a 700.000. Il decreto di sequestro, ancora, rileva che il PM aveva ritenuto che l'illecito profitto conseguito da [OSCURATO:PERSONA] fosse pari a C 765.500,00, mentre il GIP ha rideterminato in C 460.000,00 il vantaggio conseguito dall'indagato. La censura difensiva, quindi, avrebbe imposto al ricorrente di allegare, a riscontro della censura mossa, la richiesta del PM al fine di consentirne di apprezzarne l'oggetto. L'omessa allegazione determina l'inammissibilità del motivo. 11. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/2/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] reazza Deposituta in [OSCURATO:PERSONA], 0 9 APRI 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dou.ssaJ1isabet kL rabito 14