CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40246/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Senegal) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 10/09/2021, parzialmente riformando la sentenza del 19/10/2015 del Tribunale di Lecce, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'omessa pronuncia, da parte della Corte d'appello di Lecce, sulla richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) con riguardo al delitto di ricettazione, risulta manifestamente infondato, in quanto, come si evince dall'atto di appello, il ricorrente aveva invocato l'applicazione di detto istituto solo per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen., poi dichiarato estinto per prescrizione, e non anche per l'ipotesi attenuata di ricettazione; Ritenuto che, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo 131-bis era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773-01; Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913-01; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678-01); Considerato, che l'atto di appello è stato presentato in epoca precedente rispetto alla sentenza della Corte cost. n. 156 del 2020, mentre l'udienza, tuttavia, si è svolta successivamente, senza che nel corso della stessa, o al momento della precisazione delle conclusioni, risulti che la difesa abbia invocato il riconoscimento della causa di non punibilità per il delitto di ricettazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C