CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35052/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo ed il secondo motivo sono ripetitivi e tesi alla rivalutazione del fatto anziché alla formulazione di critiche di legittimità, cioè diretti alla riproposizione della versione difensiva perché incapaci di elaborare, sul piano concettuale, alcuna deduzione che 'sposti' l'oggetto dello scrutinio dal fatto alla sentenza, enucleando uno dei profili motivazionali che, soli, possono essere in questa sede considerati (mancanza, contraddittorietà o manifesta - e non 'mera' o 'semplice' o 'sola' - illogicità); paradigmatici, in tal senso, sono: - l'errato richiamo, nell'intestazione del primo motivo, della violazione dell'art.192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale- per censurare l'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 04); - l'assoluta genericità del secondo motivo, nonché la sua erroneità ed eccentricità - si evoca 'la consapevolezza della ... origine delittuosa" del bene posto in vendita, allusiva ad una ricettazione mai contestata (l'imputazione è per truffa); considerato che il terzo motivo (sulla revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa in relazione ad altro titolo), è generico, e condanna il ricorso, in parte qua, all'inammissibilità, perché si allega - ma non si prova né si tenta di provare - l'erroneità dell'assunto su cui è basata la decisione impugnata, relativamente alla finestra temporale tra data di commissione del fatto e data dell'irrevocabilità della sentenza, operazione e calcolo preclusi, trattandosi di accertamento di fatto, a questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre