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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 30769/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 1 luglio 2020 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il Tribunale di Velletri, il giorno 26 agosto 2016, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed € 6.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; che con il secondo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; che con il terzo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge lamentando la mancata applicazione della fattispecie di cui al comma 7 dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso risulta inammissibile in quanto affetto da eccesiva genericità; che nessuna delle argomentazioni svolte dal ricorrente articola alcuna concreta contestazione delle affermazioni, per altro congrue ed esaurienti, contenute nella sentenza impugnata; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022 Il Consigliere e tensore • il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 1 luglio 2020 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il Tribunale di Velletri, il giorno 26 agosto 2016, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed € 6.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; che con il secondo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; che con il terzo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge lamentando la mancata applicazione della fattispecie di cui al comma 7 dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990. Considerato che il ricorso risulta inammissibile in quanto affetto da eccesiva genericità; che nessuna delle argomentazioni svolte dal ricorrente articola alcuna concreta contestazione delle affermazioni, per altro congrue ed esaurienti, contenute nella sentenza impugnata; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022 Il Consigliere e tensore • il P
Sentenza Cassazione n. 30769/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris