CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12402/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Casale per procura speciale incalce al controricorso;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 8666 del 2023, depositata il 30 ottobre 2023, non notificata.Numero registro generale 7690/2024Numero sezionale 3337/2026Numero di raccolta generale 12402/2026Data pubblicazione 03/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte dellacontribuente [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’attività di commercio all’ingrossoed al dettaglio di materiali idrosanitari e per l’edilizia, dell’avviso diaccertamento TYS03DC00305/2010, relativo all’anno di imposta 2005,scaturito dalle verifiche fiscale compiute dalla Guardia di Finanza per ilperiodo dal 2005 al 2008, con cui era stato rideterminato, ai sensi dell’art.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 d.P.R. n. 633del 1972, l’imponibile a fini IRES, IRAP e IVA su ricavi non dichiarati di euro101.641,56, utilizzando per la determinazione della redditività, come perciascuna delle altre annualità di imposta del periodo in verifica, lapercentuale media ponderata di ricarico del 67,758 per cento, applicata allevendite nell’anno di imposta 2008.2. La CTP di Catania aveva accolto il ricorso della società contribuente,ritenendo scorretto il metodo di calcolo della percentuale di ricarico su uncampione di merce inattendibile che escludeva proprio le giacenze dimagazzino più risalenti normalmente cedute a prezzi più bassi, ed illegittimal’indiscriminata traslazione alle annualità di imposta precedenti, dellapercentuale di ricarico.3. La CGT di secondo grado della Sicilia, adita in appello dall’Agenzia delleEntrate, aveva respinto il gravame richiamando le decisioni passate ingiudicato, già assunte sulle stesse questioni in relazione agli anni di imposta2006 e 2007.4. Avverso la sentenza della CGT di secondo grado ha proposto ricorsoper cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi, e la societàcontribuente si è difesa depositando il controricorso.Successivamente, il 3 aprile 2026, la controricorrente ha depositato unamemoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.Numero registro generale 7690/2024Numero sezionale 3337/2026Numero di raccolta generale 12402/2026Data pubblicazione 03/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha lamentato,in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art 36 d. lgs.n. 546 del 1992 e dell’art. 132 comma 2 n. 4, c.p.c. denunciando il vizio dimotivazione apparente della sentenza impugnata che si sarebbe limitataall’acritico richiamo al ragionamento svolto nelle precedenti pronuncerelative agli anni di imposta 2006 e 2007, senza procedere allo specificoesame dei motivi di appello mentre la controricorrente ha proposto, conriferimento agli stessi precedenti, l’eccezione di giudicato.1.1. L’eccezione di giudicato ed il motivo di ricorso sono entrambiinfondati, dal momento che, se le sentenze rese dalla CGT di secondo gradocon riferimento ad anni di imposta diversi non possono spiegare efficacia digiudicato nel presente giudizio, tuttavia si prestano ad esserelegittimamente utilizzate nell’ambito della motivazione per relationem dellasentenza sull’impugnazione dell’accertamento relativo ad un altro anno diimposta, in virtù dell’ indubbia valenza rafforzativa delle ragioni dellacontribuente derivante dall’analoga metodologia di accertamento adottatadall’amministrazione finanziaria con riferimento a tutti gli anni di impostasottoposti a verifica.1.2. L’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla contribuente inrelazione alle sentenze con cui la CGT di secondo grado ha definitol’impugnazione degli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta2006 e 2007 deve essere disattesa avuto riguardo ai limiti dell’efficaciaespansiva del giudicato esterno delineati dalla giurisprudenza di legittimità.1.3. Sulla capacità espansiva potenziale del giudicato formatosi nelprocesso tributario fra le stesse parti in relazione ad un’annualità di impostadiversa da quella oggetto del giudizio, la Corte ha ripetutamente affermatoil principio, ormai consolidato, secondo cui «In tema di accertamentotributario, l'efficacia di giudicato della pronuncia definitiva, resa tra le stesseparti in relazione ad una determinata annualità d'imposta, estende i suoiNumero registro generale 7690/2024Numero sezionale 3337/2026Numero di raccolta generale 12402/2026Data pubblicazione 03/05/2026effetti anche alle altre, nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge,hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arcotemporale che comprende più periodi d'imposizione, potendo perciò esseretrattati come un unico periodo d'imposta;[…] » ( [OSCURATO:PERSONA]. U Cass. n. 13916del 2006. Cass n. 6953 del 2015; Cass 8291 del 2025). Dunque, lasentenza passata in giudicato che accerta il contenuto e l’entità degliobblighi del contribuente per un determinato anno di imposta, esplica glieffetti del giudicato esterno nei giudizi relativi ad anni di imposta diversi,pendenti fra le stesse parti con riferimento allo stesso tributo, limitatamentea «quegli elementi costitutivi delle fattispecie che, estendendosi ad unapluralità di periodi d’imposta, assumano carattere tendenzialmentepermanente». (Cass. n. 8291 del 2025). In particolare, «la sentenza delgiudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degliobblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato,quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi,solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabilerispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicché, laddove risolvauna situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa nonpuò estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità,ancorché siano coinvolti tratti storici comuni (cfr., ex plurimis, Cass. 2dicembre 2021, n. 37936; Cass. 31 luglio 2019, n. 20586; Cass. 6 marzo2018, n. 5210).» ( Cass. n. 12721 del 2025).1.4. In nessun caso, poi, l’efficacia espansiva del giudicato esterno puòesplicarsi in materia di IVA ove comporti l'estensione ad altri periodi diimposta di un accertamento in contrasto con la disciplina comunitaria,avente carattere imperativo, compromettendone l'effettività.Le controversie in materia di Iva sono soggette a norme comunitarieimperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal caratterevincolante del giudicato nazionale, previsto dall'art. 2909 c.c., edall'eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che neNumero registro generale 7690/2024Numero sezionale 3337/2026Numero di raccolta generale 12402/2026Data pubblicazione 03/05/2026costituisce specifico oggetto, ove il meccanismo impedisca la realizzazionedel principio di contrasto dell'abuso del diritto, individuato dallagiurisprudenza comunitaria come strumento teso a garantire la pienaapplicazione del sistema di accertamento dell’ imposta ( Cass. n. 33596 del18/12/2019; Cass. n. 15374 del 20/07/2020; Cass. n. 9710 del19/04/2018). Infatti, sulla base della primazia del diritto comunitario, lasentenza della CGUE 3 settembre 2009,causa C-2/08, ha affermato che ildiritto comunitario osta all’applicazione di una disposizione del dirittonazionale, come l’art. 2909 del codice civile, in una causa vertentesull’imposta sul valore aggiunto concernente un’annualità fiscale per laquale non si è ancora avuta una decisione giurisdizionale definitiva, oveimpedisca al giudice nazionale investito della causa prendere inconsiderazione le norme comunitarie in materia di pratiche abusive legateall’imposta.1.5. Nel processo tributario, dunque, l'effetto vincolante del giudicatoesterno, in relazione alle imposte periodiche diverse dall’IVA, concerne ifatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad unapluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmentepermanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati amodificarsi nel tempo (Cass. n. 5286 del 2022).1.6. L’efficacia espansiva del giudicato esterno relativo ad annualità diimposta diversa non si esplica, quindi, con riferimento agli elementi dellafattispecie connotati da variabilità in funzione del tempo quali sono i datinecessari all’accertamento della percentuale di ricarico da applicare al costodel venduto per determinare il reddito non dichiarato che possono variaredi anno in anno in ragione della variabilità del risultato dell’attività diimpresa. E, come ha già avuto occasione di affermare la Corte con specificoriferimento all’estensione del giudicato sull’accertamento della percentualedi ricarico, « […] i principi di inerenza dei dati raccolti ad un determinato especifico periodo di imposta e di effettività della capacità contributivaNumero registro generale 7690/2024Numero sezionale 3337/2026Numero di raccolta generale 12402/2026Data pubblicazione 03/05/2026escludono la legittimità della "supposizione della costanza del reddito" inanni diversi da quello in cui è stata accertata la produzione, in special modoquando non si tratti di anni immediatamente successivi (Cass. 5049/2011)»(Cass. n. 9968 del 2015).1.7. In sintesi, deve negarsi l’estensione del vincolo del giudicatosull’accertamento relativo alla percentuale di ricarico formatosi per unadeterminata annualità, perché collegato ad emergenze di fatto variabili ediverse per le singole annualità di imposta ( Cass. n. 20301 del 2023; Cass.n. 14156 del 2022 e Cass. n. 34441 del 2021).1.8. Anche il motivo di ricorso incentrato sulla nullità della sentenzaimpugnata per mancanza della motivazione limitata al richiamo dei dueprecedenti è infondato.1.9. La CGT di secondo grado, nella sentenza impugnata, per quantoestremamente sintetica, ha riportato per sintesi i motivi di impugnazionedell’Agenzia delle Entrate e ha, poi, legittimamente espresso la motivazionedella decisione argomentando per relationem rispetto ai due precedenti concui aveva già definito l’impugnazione degli avvisi di accertamento relativialle annualità di imposta 2006 e 2007.1.10. La giurisprudenza della Corte, con riferimento alla legittimità delricorso alla motivazione per relationem, espressamente contemplatadall’art. 118 disp. attuaz. c.p.c. in relazione a precedenti conformi, èconsolidata nell’ affermare il principio per cui la validità della sentenza la cuimotivazione sia redatta per relationem presuppone che l’argomentazioneresti complessivamente autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuatima rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto delladiversa causa, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico-giuridica dell’innesto, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360comma 1 n. 4 c.p.c. la sentenza che si limiti alla mera indicazionedell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto esenza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunteNumero registro generale 7690/2024Numero sezionale 3337/2026Numero di raccolta generale 12402/2026Data pubblicazione 03/05/2026nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattutidalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste afondamento del dispositivo (Cass. n. 459 del 2022; Cass. n. 8053 del 2012;Cass. n. 107 del 2015; Cass. Sez. U n. 14814 del 2008).1.11. In particolare, la motivazione della sentenza di appello redatta perrelationem a precedenti dello stesso ufficio è ammissibile sempre che, nelrichiamare i precedenti, si dia conto dell’identità contenutistica dellasituazione di fatto e di diritto oggetto della decisione e siano, comunque,esplicitamente ricollegati alla fattispecie controversa (Cass. 2022 n. 21443).Precisa, al riguardo, la Corte che «La motivazione della sentenza "perrelationem" è ammissibile, atteso che l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., neltesto novellato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi delladecisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causae delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenticonformi. In particolare, è consentita la motivazione della sentenzamediante rinvio ad un precedente del medesimo ufficio, sempre che, al finedi rendere comunque possibile ed agevole il controllo della motivazione, sidia conto dell'identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto trail caso deciso dal precedente e quello oggetto di decisione.» ( Cass. n. 8053del 2012).1.12. Nel caso di specie la CGT di secondo grado, nel motivaresinteticamente la decisione di rigetto dei motivi di appello svolti dall’Agenziadelle Entrate sulla ritenuta inidoneità del campione e sulla legittimità dellatraslazione a ritroso della percentuale di ricarico, ha affermato che “Alriguardo il collegio condivide le conclusioni già raggiunte da questa Cortecon riguardo alle, del tutto analoghe, controversie concernenti gli annid'imposta 2006 e 2007, dalle quali non ha motivo di discostarsi.Conseguentemente ritiene che "in effetti, le risultanze che scaturiscono dalp.v.c. prima e dall'avviso di accertamento, poi, appaiono generiche einsufficienti a garantire la difesa del contribuente. È già stata evidenziataNumero registro generale 7690/2024Numero sezionale 3337/2026Numero di raccolta generale 12402/2026Data pubblicazione 03/05/2026l'inattendibilità del campione e la traslazione temporale della percentuale diricarico applicata per tutti gli anni senza fornire adeguata e convincentegiustificazione; peraltro, non vengono rilevate dai verificatori altri elementia supporto dei presunti maggiori ricavi accertati né altri indici di evasione"(C.T.R. Sicilia, Catania, 3991/05/2021 del 3 maggio 2021; v. pure Id., n.6486/06/2021 dell'8 luglio 2021).”Il passaggio della motivazione contiene tutti gli elementi necessari adevidenziare le ragioni della decisione attraverso il richiamo esplicito epuntuale ai precedenti relativi alle controversie “del tutto analoghe”concernenti le annualità di imposta 2006 e 2007 e la riproduzione delcontenuto sul punto decisivo della inattendibilità del campione e dellaingiustificata traslazione temporale della percentuale di ricarico. Si tratta diprecedenti che, pur privi dell’efficacia vincolante del giudicato, hannotuttavia un’ indubbia valenza rafforzativa delle ragioni della contribuente inragione delle questioni del tutto analoghe oggetto di controversia scaturitedall’adozione di un’identica metodologia di accertamento per tutti gli annidi imposta oggetto di verifica.Non sussiste, pertanto, l’error in procedendo denunciato dalla ricorrente.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione articoli 15 e 39,1° e 2° comma, d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 27 del d.P.R. n.633 del 1972 e dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972, e, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., la violazione dell’art. 59 d. lgs. n. 546 del1992. La CGT di secondo grado avrebbe violato le norme richiamate,essendosi limitata ad annullare integralmente l’atto impositivo nella parterelativa all’accertamento dei maggiori ricavi, anziché procedere allarideterminazione della percentuale di ricarico ed alla conseguentecorrezione dell’importo da recuperare a tassazione.2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art.366 comma 1 n. 4 c.p.c.Numero registro generale 7690/2024Numero sezionale 3337/2026Numero di raccolta generale 12402/2026Data pubblicazione 03/05/2026L’Agenzia delle Entrate ricorrente non richiama gli elementi acquisiti o cheavrebbero potuto essere acquisiti dalla CGT di secondo grado attraversoun’adeguata attività istruttoria, necessari per rideterminare, all’esito delgiudizio, il reddito di impresa dell’anno di imposta 2005 senza ricorrere allapresunzione tratta dall’applicazione a ritroso della percentuale di ricalcolorilevata nelle operazioni di vendita dell’anno 2008, così rendendoimpossibile la valutazione della fondatezza della doglianza, tanto più afronte dell’affermazione non censurata della sentenza impugnata secondocui “non vengono rilevate dai verificatori altri elementi a supporto deipresunti maggiori ricavi accertati né altri indici di evasione".3. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo da distrarsi a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dellasocietà controricorrente, dichiaratosi antistatario.5. Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, comeamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. n. 1778 del2016). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a corrispondere aE.[OSCURATO:SOCIETA]. , le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.600per compenso, euro 200 per esborsi oltre al 15 % per spese generali e oneridi legge da distrarsi a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 21.4.2026.Il PresidenteLUCIO NAPOLITANO