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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07167/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione in luogo della fattispecie contravvenzionale di incauto acquisto, è meramente riproduttivo di doglianze già proposte in grado di appello e respinte con corretti argomenti logici e in conformità agli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamati dalla Corte territoriale a pagina 2, ove ha altresì evidenziato come l'imputato, alla luce degli elementi di fatto - trattandosi dell'acquisto di un telefono cellulare privo di documentazione, ad un prezzo incongruo e in una situazione palesemente sospetta - non potesse ignorare il rischio concreto che il bene fosse di provenienza illecita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione in luogo della fattispecie contravvenzionale di incauto acquisto, è meramente riproduttivo di doglianze già proposte in grado di appello e respinte con corretti argomenti logici e in conformità agli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamati dalla Corte territoriale a pagina 2, ove ha altresì evidenziato come l'imputato, alla luce degli elementi di fatto - trattandosi dell'acquisto di un telefono cellulare privo di documentazione, ad un prezzo incongruo e in una situazione palesemente sospetta - non potesse ignorare il rischio concreto che il bene fosse di provenienza illecita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 07167/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris