CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28070/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
arto motivo di ricorso. I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con avviso di accertamento n. 1-065116-14-0005759 notificato il 18 agosto 2014, il Comune di Salerno contestava in relazione ai terreni siti nel predetto Comune (censiti nel NCT al folio 50, particelle nn. 7, 328, 1002, 1003, 1004, 1005, 1104, 1105, 1106, 1107 ed al folio 49, particella n. 442), considerati come aree edificabili, l'infedele dichiarazione ai fini ICI relativamente all'anno d'imposta 2010 e chiedeva il pagamento della somma di 26.396,00 C (di cui 18.526,53 C per imposta, 5.317,36 C per sanzioni e 3.349,20 C per interessi), in ragione del valore di 94,92 C/mq assegnato ai beni in questione dalla relazione di stima contenuta nella delibera di Giunta comunale n. 240 del 23 febbraio 2007, riportata nella tabella riepilogativa in calce all'atto impositivo. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno rigettava l'impugnazione proposta dalla suindicata ricorrente contro detto avviso e la [OSCURATO:PERSONA] della Campania - Sezione distaccata Proc. n. 10847/2017 ric. gen. sentenza Pagina 2 di 11 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - di Salerno - respingeva l'appello interposto dalla contribuente, ritenendo che il valore venale degli immobili fissato dalla citata delibera comunale nella misura di 94,92 €/mq fosse «congruo in quanto puntualmente conforme ai motivati e specifici criteri omogenei di stima sottesivi» e reputando, altresì, dovute le sanzioni e gli interessi, stante «la conoscibilità del PUC ad opera della contribuente in quanto atto pubblico, per cui ... resta suffragato il requisito dell'esaustività motiva dell'atto in discorso ... » (così nella sentenza impugnata). 3. L'istante proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato al Comune di Salerno ai sensi dell'art.139 c.p.c., in data 11 aprile 2017, articolando quattro motivi di impugnazione. 4. Il Comune di Salerno notificava in data 22 maggio 2017, tramite posta elettronica certificata, controricorso, con cui chiedeva il rigetto del ricorso e poi depositava memoria in data 9 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha lamentato, con riferimento all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1, co. 2 e 3, del d.lgs. 504/1992, come modificato dall'art. 58 del d.lgs. 446/1997, nonché dell'art. 53 della Costituzione, per il parziale difetto di legittimazione passiva. L'istante s'è doluta, in particolare, dell'implicito riconoscimento da parte del Giudice regionale della legittimazione passiva dell'attuale ricorrente anche in relazione ai terreni di cui al folio 50, particelle nn. 7, 328, 1002 e 1004 e folio 48, particella n. 442, evidenziando che dette aree era state oggetto di cessione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. del diritto di superfice, ai sensi dell'art. 6 del contratto di vendita stipulato con atto per notar [OSCURATO:PERSONA] del 20 ottobre 2005 (rep. n. 13379, registrato a Pagani il 14 novembre 2005 al n. 4713, trascritto il 15 novembre 2005 dai nn. 54905/36061 ai nn. 54913/36069), sottoposto alla duplice condizione sospensiva del rilascio, entro il temine di due anni (prorogato sino al 31 dicembre 2010), del permesso a costruire e Proc. n. 10847/2017 ric. gen. sentenza Pagina 3 di 11 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - dell'integrale pagamento dei corrispettivi pattuiti, prevedendo l'estinzione, per confusione, del citato diritto di superfice all'atto di avveramento della predetta condizione nel termine previsto. Per tale via, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato, in relazione alle suddette particelle, il presupposto impositivo di cui all'art. 1, co. 2 e 3, del d.lgs. 504/1992, segnalando che la citata modifica della soggettività passiva era nota al Comune di Salerno, giacchè per l'anno 2008 l'imposta in oggetto era stata pagata dalla E.R.P. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., conferitaria del diritto ramo dall'azienda della [OSCURATO:PERSONA].L. 6. Con il secondo motivo d'impugnazione la ricorrente ha lamentato, con riferimento all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 5, co. 5, del d.lgs. 504/1992, 52 e 59, co. 1, lett. g), del d.lgs. 446/1997, nonché dell'art. 53 della Costituzione, sostenendo che la Commissione regionale non avesse «operato alcuna valutazione circa l'effettivo valore venale in comune commercio delle aree sottoposte a tassazione secondo i criteri dettati dalla norma in commento, limitandosi invece ad affermare esclusivamente la congruità dell'astratta stima richiamata nella delibera di giunta comunale n. 240 del 23.02.2007, senza alcun concreto riferimento alle specifiche condizioni di fatto del bene» (v. pagina 10 del ricorso), omettendo di ricercare il reale valore di mercato delle particelle e recependo il valore massimo (pari a 94,92 €/mq) della quotazione di mercato attribuito ai terreni ricompresi nell'area extraurbana, come tale connesso ad un'immediata edificabilità, non riscontrabile, invece, nel caso di specie. 7. Con il terzo motivo d'impugnazione l'istante ha contestato, con riferimento all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 31, co. 20, della legge 289/2002, 9 del d.lgs. 472/1997, 6 e 10, co. 2, della legge n. 212/2000, nella parte in cui il Giudice a quo ha ritenuto correttamente applicati le sanzioni e gli interessi, ponendo - di contro - in rilievo che non era stata data comunicazione all'istante del cambio di destinazione urbanistica dei terreni, come previsto dall'art. 31, co. 20, citato, così ledendo il principio di affidamento e di buona fede della contribuente, come riconosciuto - in termini generali - anche dalla Proc. n. 10847/2017 ric. gen. sentenza Pagina 4 di 11 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 resa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 8. Con il quarto ed ultimo motivo d'impugnazione la ricorrente s'è doluta, con riferimento all'art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., della violazione degli artt. 36, co. 2 n.4, del d.lgs. 546/1992, 132, co. 1, n. 4, c.p.c., 111, co. 6, della Costituzione, deducendo l'omessa ed apparente motivazione in ordine alla ritenuta congruità del valore dei beni, non avendo la Commissione esplicitato il ragionamento logico-giuridico che l'ha condotta a ritenere corretta la stima posta a base della citata delibera comunale, omettendo di pronunciarsi sull'esistenza di numerosi vincoli di inedificabilità che ne influenzavano al ribasso il valore (tenuto altresì conto della quotazione massima stabilita nella citata delibera comunale), né spiegato le ragioni dell'applicabilità delle sanzioni e degli interessi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può essere accolto. Di seguito le ragioni. 9. Il primo motivo di impugnazione è inammissibile. Con detta censura l'istante assume che la Commissione regionale avrebbe ritenuto implicitamente sussistente la legittimazione passiva della ricorrente anche in relazione ai terreni di cui al folio 50, particelle nn. 7, 328, 1002 e 1004 e folio 48, particella n. 442, nonostante dette aree fossero state oggetto di cessione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. del diritto di superfice, giusta atto per notar [OSCURATO:PERSONA] del 20 ottobre 2005. Senonchè, la ricorrente, dopo aver ben indicato e trascritto il motivo di ricorso originario, con cui contestava innanzi al Giudice provinciale il proprio difetto di legittimazione passiva parziale (v. pagina n. 3 del ricorso in cassazione), non ha rappresentato come l'eccezione sia stata superata dalla predetta Commissione, che pure aveva rigettato il ricorso della contribuente «ritenendo congruo il valore attribuito ai terreni in ragione di C 94,92 al mq.» (v. pagina n. 4 del ricorso) - così, in tesi, implicitamente già riconoscendo, nella logica dell'argomentare della Proc. n. 10847/2017 ric. gen. sentenza Pagina 5 di 11 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - difesa della ricorrente, la legittimazione passiva dell'istante anche in relazione ai suindicati beni - e, soprattutto, se il motivo di appello abbia riguardato anche tale aspetto della decisione. Nel ricorso in esame, difatti, la difesa della [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad affermare di aver ribadito «le eccezioni sollevate in primo grado» con le quali «lamentava che la mancanza di un piano attuativo e l'esistenza di vincoli di inedificabilità e idrogeologici gravanti sui terreni de quo incidevano negativamente sul loro valore» (v. pagina n. 4 del ricorso), dal cui contenuto, quindi, non emerge la proposizione di un chiaro motivo di appello sul tema in questione. In tali termini, la Corte non è stata posta in condizione di stabilire se il silenzio serbato dal Giudice regionale sul profilo in rassegna sia riconducibile ad un'omessa pronuncia, ad una statuizione implicita (come dedotto) o se sulla questione s'era formato il giudicato interno per non essere stata la sentenza di primo grado oggetto di impugnazione anche sotto tale prospettiva. Val la pena allora ricordare che secondo il consolidato orientamento della Corte, ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass., 28 luglio 2008, n. 20518; Cass., 21 febbraio 2006, n. 3664; Cass., 12 luglio 2005, n. 14590). Peraltro, il motivo di ricorso in questione avrebbe dovuto proporsi (ai sensi dell'art. 360, c. 1 n. 4, cod. proc. civ.) per omesso esame di un motivo di appello (se effettivamente proposto), atteso, poi, che Proc. n. 10847/2017 ric. gen. sentenza Pagina 6 di 11 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., si correla una nullità relativa della pronuncia, nullità che deve essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi d'impugnazione e che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice del gravame (che, altrimenti pronunciando, incorrerebbe esso stesso nella medesima violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; cfr., ex plurimis, Cass., 14 gennaio 2016, n. 465; Cass., 12 giugno 2014, n. 13351; Cass., 7 maggio 2009, n. 10516; Cass., 18 novembre 2004, n. 21856; Cass. Sez. U., 27 luglio 2004, n. 14083; Cass., 11 aprile 2000, n. 4592; Cass., 4 gennaio 2000, n. 21). 10. Anche il secondo motivo di impugnazione è inammissibile. Con esso la ricorrente ha lamentato la presunta violazione degli artt. 5, co. 5, del d.lgs. 504/1992, 52 e 59, co. 1, lett. g) del d.lgs. 446/1997, nonché dell'art. 53 della Costituzione. Nello specifico, come sopra esposto, l'istante s'è doluta che la Commissione non avrebbe «ricercato ... il reale valore di mercato delle particelle di terreno oggetto di accertamento in base alla loro minore o maggiore attualità e potenzialità dell'edificabilità o all'effettiva e prossima utilizzabilità a scopo edificatorio dei suoli», limitandosi a «valutazioni operate sulla base di criteri astratti e generalizzati senza tener conto dei criteri di stima normativamente imposti dall'art. 5 comma 5 del Dlgs 504/92» (così a pagina n. 11 del ricorso), recependo il valore massimo (pari a 94,92 €/mq) della quotazione di mercato attribuito ai terreni ricompresi nell'area extraurbana. Senonchè, il Giudice regionale ha premesso di «far riferimento al valore venale degli immobili in questione, come per costante giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 2550/06)», richiamando a tal proposito il valore stabilito dalla citata delibera comunale n. 240/2007, il che esclude, sul piano dell'applicazione della regola di diritto, la dedotta violazione di legge, giacchè tale criterio è quello imposto dall'art. 5 del d.lgs. 504/1992. Proc. n. 10847/2017 ric. gen. sentenza Pagina 7 di 11 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - In realtà, le obiezioni critiche mosse alla sentenza con tale censura, peraltro prospettate senza indicare, nei suoi dati essenziali, il contenuto della delibera comunale posta a base della valutazione dell'avviso impugnato ed introducendo, per di più, dati fattuali (potenzialità e prossimità edificatoria, stato dei terreni) della cui specifica deduzione nei precedenti gradi non si dà conto, risultano funzionali a conseguire una nuova valutazione di merito in ordine al valore dei beni. In particolare, il dedotto vizio della violazione e/o falsa applicazione di legge riposa su argomenti fondati sulla non condivisione del valore dei mercato assegnato ai beni dalla stima posta a base della citata delibera comunale e riconosciuto congruo dalla Commissione regionale, con ciò quindi contestando la relativa valutazione di merito e mirando ad ottenere dalla Corte una rivalutazione della stessa, in termini non consentiti nella sede che occupa, non potendo esigersi dalla Corte il corrispondente apprezzamento di merito. 11. Il terzo motivo di impugnazione è, invece, infondato. Va sul punto, in primo luogo, osservato che la ricorrente ha rappresentato nel primo motivo di ricorso di aver concluso contratti di vendita dei beni in questione condizionati al conseguimento di un permesso di costruire, con contestuali accordi costitutivi del diritto di superficie, per cui è da escludere che la dedotta omissione abbia potuto indurre ad una «erronea e inconsapevole valutazione» (così a pagina n. 14 del ricorso) da parte della contribuente, mentre non è stato allegato e provato il pregiudizio al diritto di difesa che l'istante avrebbe subito dall'omissione in esame. In tale direzione, va ribadito quanto da tempo chiarito da questa Corte e cioè che l'omessa comunicazione del provvedimento di attribuzione della natura di area edificabile ad un terreno, ove non sia dimostrato un conseguente pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, non incide sulla validità dell'atto, in quanto non ne è specificamente sanzionata l'inosservanza da parte dell'art. Proc. n. 10847/2017 ric. gen. sentenza Pagina 8 di 11 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 31, co. 20, della legge. n. 289 del 2002, che prevede detto obbligo di comunicazione. (Cass., 25 luglio 2019, n. 20124; Cass., 17 maggio 2017, n. 12308; Cass., 2 luglio 2009, n. 15558). 12. Anche il quarto ed ultimo motivo d'impugnazione non può ricevere seguito. La ricorrente ha denunciato, con riferimento all'art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., l'omessa o «quanto meno carente» (v. pagina n. 17 del ricorso) motivazione in relazione alla ritenuta congruità del valore dei beni come determinato dalla citata delibera comunale, nonchè l'omessa motivazione sulla dedotta inapplicabilità delle sanzioni ed interessi conseguente all'omessa comunicazione di cui all'art. 31, co. 20, della legge n. 289/2002. Senonchè, in entrambi i casi una motivazione è stata resa dal Giudice a quo, sia nella parte in cui ha ritenuto che «quanto risulta fissato nella delibera n. 240 del 23.02.07 del Comune di Salerno in ragione di C 94,92 al mq. è congruo in quanto puntualmente conforme ai motivati e specifici criteri omogenei di stima sottesi(vi)», che nella parte in cui ha sostenuto che «Va ... considerata la conoscibilità del PUC ad opera della contribuente in quanto atto pubblico, per cui ... non si riscontrano i presupposti per escludere o ridurre le sanzioni». Sotto tale profilo, pertanto, non sussiste la dedotta omissione, dovendo sul punto ribadirsi che «Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a Proc. n. 10847/2017 ric. gen. sentenza Pagina 9 di 11 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014)» (così da ultimo e tra le tante, Cass. n. 7090/2022). La motivazione della pronuncia non può considerarsi nemmeno apparente perché ha reso percepibile il fondamento della decisione ed il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (cfr., ex multis, Cass. n. 22232/2016; Cass., SS.UU., n. 8053/2014 e, da ultimo, Cass. n. 6758/2022), in definitiva fondato su di un apprezzamento di fatto circa la congruità del valore dei beni come determinato dalla citata delibera, reputandola basata su «motivati e specifici criteri omogenei di stima», così come la legittimità delle sanzioni e degli interessi è stata giustificata in ragione della conoscibilità del PUC. In tale direzione, la pur sintetica motivazione sopra riportata non si pone al di sotto del minimo costituzionale esigibile, mentre le doglianze ad essa rivolte anche nella parte in cui hanno posto in evidenza la mancata inclusione dei beni negli strumenti di attuazione o nei piani di lottizzazione, nonché l'esistenza di numerosi vincoli di inedificabilità incidenti sul valore del bene, spingono verso un inammissibile sindacato di merito sulla valutazione operata dal Giudice regionale. 13. Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va quindi respinto. 14. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo. 15. Va infine dato atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater d.P.R. 115/2002, le condizioni per il versamento da parte di Proc. n. 10847/2017 ric. gen. sentenza Pagina 10 di 11 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - [OSCURATO:PERSONA] di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore del Comune di Salerno nella misura di 3.000,00 C per competenze e 450,00 C per il rimborso forfettarìo delle spese generali, oltre accessori. Dà atto che ric