CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 settembre 1972
Cassazione n. 00913/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/09/1972 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso in ordine alla violazione dell'art. 604, comma 4, 178, comma 1, lett. b), c.p.p. e la correlata questione di legittimità costituzionale dell'art. 441, comma 5, c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. — dal ricorrente dedotta sul rilievo che l'ordinamento non prevede, a seguito dell'integrazione probatoria disposta d'ufficio (nel caso di specie attraverso una perizia), la rimessione in termini dell'imputato per rivalutare la scelta del rito in assenza del presupposto della flagranza che aveva dato luogo alla richiesta di giudizio direttissimo da parte del P.M., seguita dalla richiesta di abbreviato in considerazione dell'assenza della prova relativa alla qualità e tipologia della sostanza stupefacente in sequestro, oltre che in ragione della non intervenuta modifica del capo d'imputazione - è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità di formulazione, avendo la Corte d'appello puntualmente spiegato sia le ragioni — dal ricorrente non prese in considerazione - per le quali nel caso in esame sussistevano, alla luce del quadro fattuale riscontrato dai militari all'atto dell'intervento effettuato presso l'abitazione del Nuzzo, i presupposti della flagranza del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4,d.P.R. n. 309 del 1990 e del conseguente giudizio direttissimo, sia quelle per cui l'imputato, nell'optare per il giudizio abbreviato, non può far valere eventuali ipotesi di nullità attinenti agli atti propulsivi e introduttivi del rito, avendo accettato di essere giudicato con un rito in cui manca il segmento processuale dedicato alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari (Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Acampora, Rv. 234392), tenuto altresì conto del fatto che, in ogni caso, la fase della convalida dell'arresto è del tutto autonoma rispetto a quelle successive, con la conseguenza che un'eventuale nullità verificatasi in quella sede deve essere fatta valere con il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 391, comma 4, cod. proc. pen. e non si riverbera sul giudizio che segue (Sez. 3, n. 36945 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276886); - che della conseguente irrilevanza, nel caso di specie, e della manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale la sentenza impugnata ha dato conto sulla base di ragioni giuridicamente corrette e puntualmente motivate (v. pagg. 4-6 della motivazione), senza che i relativi argomenti siano stati presi in esame dal ricorrente; - che il secondo motivo di ricorso è genericamente formulato, apoditticamente asserendo l'incertezza dell'esito della perizia tossicologica disposta dal Giudice, senza prendere in esame e confrontarsi criticamente con le puntuali argomentazioni al riguardo sviluppate nella sentenza impugnata alla luce delle spiegazioni e precisazioni offerte in sede dibattimentale dal consulente tecnico d'ufficio riguardo alla percentuale di "THC" e al numero delle dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente oggetto del relativo accertamento; - che analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al terzo motivo di ricorso, ove si sollecita una alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della dosimetria della pena e della denegata concessione delle attenuanti generiche, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da un'adeguata ed affatto illogica motivazione (pagg. 6-7) che ha tenuto conto sia dei plurimi precedenti specifici a carico, sia della rilevata assenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]