CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05237/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12457 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , Oggetto:IVA - giudizio rescissorio– ne bis in idem –intimato – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ba- silicata,n.329/2/2015 depositata il 4 maggio 2015, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della commissione tributaria regionale della Basi- licata veniva annullato l’avviso di accertamento n. 890020100898/2006 portante riprese IVA e accessori relative all’annodi imposta 2001 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- rino.La decisione faceva seguito alla sentenza della Corte di cassa- zionen.13344/12 con la quale era stata cassata una prima decisione dellaCTR per nullità della sentenza , in virtù della quale cui era stato respinto l'appello dell'Agenzia proposto contro la sentenza n. 410/02/2007della CTP di Potenza che, a sua volta, aveva accolto il ricorsointroduttivo del contribuente. 2. Si legge in ricorso che l’avviso di accertamento, notificato il 21.12.2006, era stato spiccato in conseguenza del disconoscimento diIVA in detrazione esposta in dichiarazione per i l suddetto periodo diimposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di cui il Ricciuti risultava esseresocio e in tale qualità anche a lui notificato e da lui impugnato. Inparticolare, la menzionata società presentava istanza/modello VR prot.n. 1035 di ric hiesta di rimborso del credito Iva relativo all'anno 2001,ai sensi dell'art. 30, comma 4 del d.P.R. n. 633/1972. [OSCURATO:PERSONA]- cietà,pur avendo ricevuto l’invito ex art. 32 del d.P.R. 600/1973, non provvedeva a trasmettere la documentazione richiesta dall’Ammini- strazionefinanziaria, che notificava alla società e al socio l'avviso di accertamenton. 890020100898/2006 disconoscendo l’IVA portata in detrazionein relazione ad una serie di fatture contestate e irrogando sanzioni. 3.Il giudice della fase rescissoria, c on la sentenza impugnata in questa sede, previo accertamento dell’identità dell’avviso notificato alla so- cietàe al socio (cfr. ultima pagina sentenza: «Dall’esame di quest'ul- timo si evince la perfetta sovrapponibilità dei due atti accertativi. Il ricorsointroduttivo, che ha dato luogo al presente procedimento, dun- que venne rivolto contro il provvedimento impositivo concernente la società,se pure notificato al socio, per il medesimo obbligo d'imposta concernenteil pagamento di IVA» ), annulla nuovamente l ’atto impo- sitivo.La CTR osservava che si era già separatamente definito il giu- diziodi impugnazione dell’avviso nei confronti della società, nel senso dell’annullamentodel medesimo accertamento per IVA, e riteneva di doverfar applicazione del principio del ne bis in idem : « Ne consegue chesussistendo nella specie, tra i due procedimenti una relazione d'i- dentità dell'oggetto del contendere ed essendo gli stessi connotati dallatotale coincidenza dei soggetti, delle condotte e dell'oggetto ma- terialericorra nella specie una ipotesi di ne bis in idem» (ibidem ). 4.Avverso la decisione del giudice d’appello propone ricorso per cas- sazionel'Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo, mentre il contribuenteè rimasto intimato . Consideratoche: 5.Con un unico motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia censura la sentenzadi seconde cure - in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ. - per violazione e falsa applicazione dell'art. 384 cod. proc.civ. nonché dell'art. 39 cod. proc. civ., innanzitutto perché il giu- dicedel rinvio non si sarebbe attenuto al principio di diritto enunciato nell'ordinanzan. 13344/12, laddove la Corte, riscontrato il difetto di motivazionedella sentenza impugnata, ha disposto il rinvio al giudice dell'appello «apparendo necessario rinnovare l'esame delle questioni propostecon l'appello contro la pronuncia di primo grado sulle quali il giudicedel gravame ha omesso di adottare un provvedimento moti- vato»(cfr. sent. Cass. ult. cit., ultima pag.), da l momento che il giudice delrinvio è tenuto a riesaminare i fatti oggetto di discussione ai fini di unnuovo apprezzamento complessivo. 5.1. Inoltre, prosegue il motivo, sotto un diverso profilo la decisione delgiudice d’appello è censurabile anche in qu anto ha erroneamente ritenutodi poter superare la questione relativa al fatto che la decisione incapo alla societ à non fosse ancora passata in giudicato, richiamando lasentenza n. 34655 del 28.06.2005 della Suprema Corte di Cassa- zionee, in ogni caso, ha reso una decisione illogica e contraddittoria, laddoveha dapprima ritenuto che le situazioni di litispendenza devono essererisolte dichiarando nel secondo processo l'improponibilit à dell'a- zione,e poi ha incomprensibilmente deciso di annullare l 'avviso di ac- certamentoin questione. 5.2.Infine, terzo profilo in cui si scompone la macro - doglianza, la sen- tenzaè erronea perch é comunque non sussiste nel caso di specie alcun bisin idem , in assenza di coincidenza dei soggetti tra i due processi, il presentee quello già deciso, in quanto quel giudizio è stato promosso dallasocietà mentre quello in questione è stato introdotto dal socio. 6. Il motivo è fondato sotto ogni aspetto denunciato. Già di per sé decisivo è il terzo profilo, dal momento che è del tutto improprio il riferimentoal bis in idem allorquando, come nel caso di specie, l'Am- ministrazionefinanziaria si limita a recuperare l'imposta non versata a caricodi diversi contribuenti , mentre la categoria logica invocata si at- tagliaalla doppia sanzione del medesimo fatto ad opera del diritto pe- naleo, comunque, ad opera di sanzioni assimilabili secondo i principi enunciatidalla Co rte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte costitu- zionale;nessuno spazio di applicazione di tali categorie può avere evi- dentemente il rapporto tra il processo nei confronti della società e quellonei confronti del socio per il recupero dell’imposta e vasa. Peral- tro,non vi è evidenza agli atti neppure del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti della società (secondo profilo) e, oltretutto, è evidentedalla lettura della decisione impugnata anche il fatto che non èstata adempiuta la precis a indicazione del giudice della fase rescin- dente(primo profilo), non avendo la CTR riesaminato il fatto alla luce delquadro probatorio sotto la lente dei complessivi motivi e delle ec- cezionisollevati in appello..La sentenza impugnata va pertanto cass ata con rinvio al giudice del merito,in diversa composizione, in relazione ai profili già originaria- mente rimessi le dal giudice rescindente , oltre che per il regolamento dellespese di lite. P.Q.M.