CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 giugno 1972
Cassazione n. 00711/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 13/06/1972 avverso il decreto del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG eux_ -e e udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 18 maggio 2021, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del locale Tribunale del 14 ottobre/4 novembre 2020, con il quale era stata aggravata di un anno la misura di prevenzione personale, in corso di esecuzione, della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, già applicata allo stesso con decreto del 7 gennaio 1999 e reiterata in data 7 novembre 2018. In particolare, l'aggravamento aveva tratto spunto dalla segnalazione nei confronti del Tasca per il reato di cui all'art. 75 D.Igvo n. 159/2011, relativo all'omessa esibizione, da parte del predetto, durante un controllo, della carta precettiva inerente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e dai controlli nei suoi confronti in compagnia di soggetti pregiudicati. 2. Avverso il predetto decreto della Corte di appello di Caltanissetta, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione il Tasca, esponendo un unico motivo di censura, con il quale lamenta la violazione di legge in relazione gli artt. 125, comma 3, c.p.p. e 11, comma 2, D.Lgs. n. 159/2011, per avere la Corte di appello confermato il decreto del Tribunale, sulla base del riscontro di reiterate violazioni della misura di prevenzione, avendone però esplicitata soltanto una; inoltre, non si possono computare ai fini della pericolosità sociale i controlli con pregiudicati se costoro sono avvinti da vincoli di parentela o amicizia, ovvero se tali contatti siano sporadici od occasionali in contesti territoriali ridotti; infine, non vi è riscontro nella documentazione agli atti di carichi pendenti in capo al Tasca per i reati di omicidio, estorsione od altri, sicché la Corte di appello non si è espressa validamente sulla perdurante attualità di pericolosità del prevenuto. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome del tutto generico e comunque manifestamente infondato. 1.Ed invero, l'aggravamento di una misura di prevenzione personale può essere disposto ai sensi dell'art. 11 d.lgvo n. 159/2011 «quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura». Nel caso di specie l'aggravamento è stato disposto in relazione a tale ultima ipotesi, non essendo stata interamente scontata la misura al momento della proposta di aggravamento ed essendosi riscontrate da parte del Tasca varie violazioni inerenti alla sorveglianza speciale consistenti, non solo nell'omessa esibizionedurante un controllo del predetto, della carta precettiva inerente la misura di prevenzione, ma anche l'avvenuto controllo del predetto in diverse occasioni in compagnia di soggetti pregiudicati. La valorizzazione di tali plurimi elementi risulta immune da censure, atteso che la condotta della mancata esibizione della carta prescrittiva ben può essere considerata ai fini dell'aggravamento della misura di prevenzione personale, alla luce di quanto evidenziato dalla S.U. di questa f Corte (Sez. Un., n. 40076 del 27/04/2017, Rv. 270496), secondo cui l'inosservanza delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi", da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall'art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche; tuttavia, la predetta inosservanza può rilevare ai fini dell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione. 2. Quanto ai molteplici controlli del Tasca in compagnia di persone pregiudicate, sul punto la Corte territoriale ha rilevato come le deduzioni del ricorrente- circa la qualità di tali soggetti come persone a lui legate da stabile vincolo affettivo e di parentela- non hanno trovato precisi elementi di conforto e si traducono anche in questa sede in generiche inammissibili deduzioni, sfornite di supporti probatori. In merito, poi, alla sporadicità di tali contatti, correttamente il P.G., nelle conclusioni scritte, ha rilevato come il richiamo all'indirizzo di legittimità relativo a tale tema non si attagli al caso di specie, riguardando la diversa problematica della valenza probatoria della frequentazione sporadica ai fini della ritenuta appartenenza alla associazione mafiosa. Nel caso di specie, invece, non solo tale frequentazione è stata ritenuta nel provvedimento impugnato, con ragionamento immune da vizi, non sporadica, ma è ben diversa la rilevanza di una frequentazione sporadica quando si è soggetti ad indagini, dalla medesima frequentazione quando la stessa è esplicitamente vietata dal provvedimento che sottopone ad una misura di prevenzione, il cui scopo verrebbe in caso contrario ad essere totalmente vanificato da una contraria interpretazione. 3.Neppure merita censure la valutazione della Corte territoriale, che, contrariamente a quanto genericamente dedotto dal ricorrente, ha (ri)valutato la pericolosità sociale del Tasca, ritenendola persistente, anzi accentuata, alla luce delle plurime condotte trasgressive alla sorveglianza speciale, manifestando ancor più intensamente la sua pervicace indole criminosa e la sua insofferenza a rispettare i dettami dell'ordinamento giuridico. 4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem