CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04589/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso perché proposto personalmente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2019 pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bari applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena da questi richiesta per il reato di cui agli artt.81 cpv cod.pen., 73 comma 1 d.P.R. n. 309/1990 per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina, cocaina, hashish e cannabis, disponendo, altresì, la confisca e distruzione della sostanza stupefacente e del materiale per il confezionamento in sequestro. 2. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 448, comma 2 bis, cod.proc.pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. Argomenta che il Tribunale, nell'applicare la pena richiesta dalle parti aveva inserito nel dispositivo anche una statuizione extra patto e, cioè, la confisca di quanto in sequestro, senza motivare alcunchè al riguardo. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato in Cancelleria dichiarazione di rinuncia al proposto ricorso per cassazione, sottoscritta personalmente dal ricorrente, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. pen. 2.Tale rinuncia ha natura di atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, e da esso discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione. 3. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 591 lett. d) cod. proc. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sentenza n.186/2000) della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n.28691 del 06/06/2016, Rv.267373; Sez.6, n.26255 del 17/06/2015, Rv.263921; Sez.4, n.16425 del 17/03/2015,Rv.263400; Sez.3, n.5185 del 18/12/2014, dep.04/02/2015, Rv.262478); la sanzione pecuniaria si determina nella misura equa di euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle